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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1513/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
3306/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data
9/12/2019 e notificata in data 13/02/2020,
t r a
(p.iva ), con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale alla via Depretis n.102 (Na), in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Cima (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE
e
(c.f., p.iva n. ), avente Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in Bologna alla via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Fabrizio (c.f.
); C.F._2
APPELLATA
Oggetto: assicurazione contro i danni.
Conclusioni: come da note di udienza del 5 dicembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 1/06/2016, la Parte_3
conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale Controparte_1
di Santa Maria Capua Vetere, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo previsto dal contratto di assicurazione con la stessa stipulato, per i danni riportati, in occasione del sinistro occorso in data
4/09/2015, dal capannone ove la società attrice svolgeva la propria attività, per un ammontare di € 26.000,00, oltre interessi e compensi in favore del procuratore anticipatario.
A sostegno della domanda deduceva:
- di avere stipulato con la la polizza n. 40057987/1, Controparte_2
incendi e rischi industriali, con la quale venivano prestate una pluralità di garanzie a copertura dei rischi connessi al capannone da essa condotto in locazione, ubicato alla Strada Statale n. 265 (Marcianise);
-che, nel pomeriggio del 4/5 settembre 2015, a seguito di forti eventi atmosferici (grandine e vento), il capannone aveva subito danni ai canali di ingresso delle pluviali presenti sul tetto, con conseguenti infiltrazioni d'acqua negli uffici;
-che, nell'immediatezza dei fatti, i vigili del fuoco avevano messo in sicurezza i locali danneggiati, redigendo il relativo verbale;
- che tale verbale era stato richiesto ai vigili del fuoco di Caserta, sia con lettera del 22.9.2015, sia con lettera del 18.11.2015, entrambe prive di riscontro immediato;
- che essa istante aveva provveduto alla riparazione dei beni danneggiati mediante lavori elettrici, ripristino delle pluviali, delle opere murarie e dei cataloghi, per un totale di € 25.808,08 IVA esclusa, come indicato nel computo metrico redatto dalla Borriello Costruzioni s.r.l. e dalle fatture allegate;
-che il caso de quo rientrava tra le condizioni descritte nella polizza - sezione
"Eventi atmosferici"- dove è indicato che la compagnia "indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da grandine e vento
2 forte..., bagnamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra";
-che, con la lettera raccomandata a mezzo PEC del 13.11.2015, aveva provveduto a costituire in mora la la quale, Controparte_1
senza comunicare i motivi ostativi e, nonostante il suo perito avesse ricevuto la documentazione richiesta, non aveva formulato alcuna offerta di liquidazione dei danni subiti.
In via istruttoria, depositava: -copia della polizza n. 40057987/1 e le condizioni di assicurazione;
-copia fatture 23/2015 della Formula Impianti
s.r.l.; -copia fattura n. 31/2015 della G.E.A. s.r.l.; -copia fattura n.
1421/2015 della AV -computo metrico redatto dalla Borriello CP_3
Costruzioni s.r.l. del 3.11.2015; -n. 2 richieste del verbale dei vigili del fuoco del 22.9.2015 e 18.11.2015; -lettera raccomandata A/R del
13.11.2015.
Si costituiva la con comparsa depositata in Controparte_1
data 31/10/2016, opponendosi alle domande formulate e chiedendone il rigetto, in quanto infondate.
In particolare, affermava che l'attrice non aveva fornito prove dei fatti costitutivi necessari per il diritto all'indennizzo, dovuto secondo l'art. 93 della polizza in caso di danni causati da rotture provocate dalla violenza atmosferica. Rilevava, nello specifico, la violazione degli artt. 1913-1914
c.c., in quanto, a causa della mancata conservazione delle tracce del sinistro e della tardiva denuncia, era stata preclusa al proprio perito la possibilità di verificare gli asseriti danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali dedotti.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 3306/2019, così provvedeva: “rigetta la domanda;
dichiara integralmente compensate le spese di lite”.
Il giudizio di appello
La , con atto di appello notificato in data Parte_4
14/05/2020 ad ha impugnato la predetta Controparte_1
3 sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza n.
3306/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il
9.12.2019 e pubblicata in pari data, notificata allo scrivente procuratore a mezzo PEC il 13.2.2020, contrariis reiectis, previo esame del merito della controversia, qui integralmente riproposto, e previo accertamento della operatività della polizza in oggetto in ordine ai danni subiti dall'appellante come descritti e documentati, accogliere l'appello, e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni subiti dall'odierna appellante, nella misura quantificata in primo grado in corso di causa di € 26.000,00. o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse ritenere provata la Corte adita, nonché condannare l'appellata al pagamento a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di quella somma che dovesse ritenere la medesima Corte adita, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, in favore della , con Parte_4 attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo: “1) Controparte_1 rigettare l'atto di appello, siccome manifestamente infondato;
2) condannare l'appellante alla refusione delle spese del secondo grado”.
Nelle more del procedimento, interveniva il fallimento della società appellante, dichiarato con sentenza n. 158/2020 del 29.12.2020 e, con comparsa depositata il 7.11.2024, si costituiva in giudizio la Curatela, chiedendo la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 5.12.2024, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134
4 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, ritenendola infondata per la carenza di adeguata allegazione e prova dei fatti posti a fondamento della stessa. Ha ritenuto, in particolare: - che l'istante non avesse adeguatamente dimostrato la natura e l'entità dei danni derivati dall'evento atmosferico dedotto, non fornendo neanche una precisa quantificazione degli stessi;
- che le dichiarazioni rese dai testi escussi (i quali non avevano riconosciuto neanche le fotografie prodotte in giudizio) fossero generiche e comunque inidonee al fine di determinare l'entità dei danni (in quanto riproducenti solo i locali allagati); - che gli ulteriori documenti prodotti (computo metrico, fatture, verbale dei Vigili del Fuoco, perizia dell'assicurazione) fossero inconferenti ai fini della prova, sia in ordine alla natura, sia in ordine alla quantificazione dei danni, in quanto privi di una descrizione dettagliata e analitica delle perdite subite.
Il Tribunale riteneva, altresì, di non poter procedere neanche ad una
5 quantificazione del danno in via equitativa, non avendo la parte attrice offerto all'uopo adeguati criteri di riferimento e, alla luce di tutti gli elementi valutati, considerava un'eventuale c.t.u. esplorativa, non potendo tale strumento sopperire all'insufficienza probatoria (“il C.T.U. avrebbe dovuto effettuare la propria valutazione esclusivamente sulle fotografie (essendo stati riparati i danni) e, più precisamente su fotografie non riconosciute dai testimoni e dalle quali non si può individuare in modo tranquillizzante quali siano gli effettivi danni.
In definitiva, l'attrice avrebbe dovuto effettuare un accertamento tecnico preventivo per cristallizzare lo stato dei luoghi, consentendo un'analitica individuazione dei danni verificatisi e una quantificazione adeguata degli stessi.
In mancanza di tale accertamento, l'attrice avrebbe dovuto offrire una prova dell'entità e dell'ammontare del danno precisa e puntuale”).
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta tale decisione, deducendo l'erronea ricostruzione dei fatti di causa e la mancata valutazione di tutti gli elementi di prova da parte del primo giudice, oltre che la violazione dell'art. 115 c.p.c., per omesso esame di fatti non contestati.
Sostiene, in particolare, di avere allegato compiutamente i fatti costitutivi della propria domanda, rappresentando dettagliatamente l'evento atmosferico, i danni ai canali delle pluviali, all'ufficio ed ai beni aziendali, e di avere integrato tale descrizione con specificazioni ulteriori nel rispetto dei termini previsti dall'art. 183, co. 6 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello, l'impugnante, specificando ulteriormente quanto esposto nella precedente doglianza, contesta l'erronea valutazione della prova effettuata dal giudice di primo grado.
Evidenzia, in particolare, che il verbale dei Vigili del Fuoco, i rilievi fotografici, il computo metrico, le fatture e le testimonianze dimostrerebbero l'effettivo verificarsi dell'evento atmosferico ed i danni alla tra cui la rottura dei pluviali, i danni all'impianto Parte_4
elettrico, alle opere murarie e ai mobili.
Il giudice di prime cure avrebbe dunque errato:
1) ad escludere i rilievi fotografici dalla valutazione delle prove, poiché gli
6 stessi dimostrerebbero chiaramente l'evento dannoso, nonché il nesso causale con l'evento atmosferico dedotto;
né la mancata identificazione delle fotografie da parte dei testimoni ne inficerebbe la valenza probatoria,
(richiama all'uopo la giurisprudenza della Suprema Corte di cui alla sent.
n. 19139/2018, secondo cui i documenti fotografici costituiscono prove documentali, la cui provenienza può essere attribuita alla parte che le produce, senza necessità di sottoscrizione);
2) nel ritenere generiche le testimonianze raccolte in primo grado, le quali descriverebbero, invece, con precisione le cause del sinistro, nonché i danni alla struttura e ai beni;
in particolare, , all'udienza del Tes_1
17.09.2018, aveva riferito: “la pioggia causò la rottura dei canali di scolo e
l'acqua penetrò dal tetto, spugnò i pannelli, finendo sulla scrivania, facendo cadere il cartongesso...ricordo che ci furono danni alle pareti, alle scrivanie, all'impianto elettrico e ai computer... sono salito sul tetto e ho visto che c'erano sia i canali di scolo danneggiati che i pannelli solari interamente danneggiati"; allo stesso modo, all'udienza del 9.04.2018, la teste aveva confermato che: “all'interno del capannone era Tes_2
tutto allagato, si erano staccati i pannelli dal soffitto, negli uffici, alla reception, e c'era ancora acqua che scorreva all'interno. le scrivanie erano bagnate, i divanetti erano bagnati e anche i documenti erano danneggiati...c'erano anche infiltrazioni sulle pareti...le porte erano ammalorate"… Ed ancora: "erano caduti i pannelli e vi era rottura della copertura perché l'acqua scorreva”;
3) a non considerare che la quantificazione dei danni non dovesse desumersi dalle testimonianze, bensì dai documenti prodotti (computo metrico e fatture) e da un'eventuale c.t.u.;
4) a non valutare che, a fronte della documentazione fornita, sarebbe spettato alla compagnia assicurativa, ricevuta la richiesta di risarcimento, verificare la risarcibilità del danno, mentre la stessa non aveva sollevato obiezioni di sorta, accettando implicitamente la richiesta;
5) a non tenere conto del verbale dei vigili del fuoco allegato, sia in quanto atto pubblico, sia in quanto documento idoneo a “fotografare” la situazione del capannone subito dopo il sinistro ed a comprovare l'esistenza di un evento atmosferico eccezionale e i danni ad esso conseguiti.
7 L'appello non può trovare accoglimento.
In primo luogo, occorre premettere che “spetta all'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste nell'evento
o sinistro occorso in relazione a un rischio coperto dalla polizza e nei limiti spaziali e temporali della garanzia assicurativa, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2697 c.c. In tal senso, l'assicurato ha l'obbligo di dimostrare che l'evento verificatosi rientri nel rischio assicurato e che tale evento abbia causato il danno per cui si richiede il risarcimento” (Cass.,
Sez. I, Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Cass., Sez. III, Ordinanza n.
30656 del 21/12/2017).
Nella specie, le allegazioni dell'odierno appellante, come ritenuto dal giudice di primo grado, già carenti sul piano della natura e dell'entità dei danni riportati dalla struttura, sono rimaste sfornite, in giudizio, di idoneo supporto probatorio.
Il giudice di primo grado, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni dedotte in giudizio, ha correttamente rigettato la domanda, ritenendo non adeguatamente allegate, né tantomeno provate, la natura e l'entità dei danni asseritamente riconducibili, sotto il profilo causale, all'evento atmosferico posto a fondamento della domanda.
Già in punto di allegazione, nell'atto introduttivo, l'attrice si è limitata ad affermare che, a causa di una forte grandinata verificatasi nella notte tra il
3 e il 4 settembre del 2015 e del danneggiamento dei canali di ingresso delle pluviali presenti sul tetto, il capannone sito in Marcianise ove svolgeva la propria attività aveva subito ingenti danni, dovuti all'ingresso di acqua all'interno della struttura, senza fornire alcuna specificazione con riferimento alla natura ed all'entità dei danni stessi che il capannone e i singoli arredi avrebbero subito a causa del detto evento atmosferico e senza quantificarne in maniera analitica l'ammontare.
La società impugnante, poi, ha prodotto, in punto prova, nel giudizio di primo grado, documentazione varia a supporto della ricostruzione dei fatti per come descritti nella domanda di indennizzo ed in particolare: le fotografie che documentano l'allagamento degli uffici;
un verbale dei Vigili del Fuoco di Caserta, che attesterebbe l'impatto degli eventi atmosferici
8 sui luoghi in data 4 settembre 2015; le fatture e il computo metrico della ditta incaricata, descrittive delle operazioni necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi;
il bollettino meteorologico del 4 settembre 2015, che segnala lo spostamento del fronte temporalesco;
l'atto di accertamento danni della datato 27 gennaio 2016. Controparte_1
Tale documentazione, ad avviso del Collegio, non si rivela sufficiente al fine di dimostrare quali danni, nello specifico, abbia riportato l'immobile e soprattutto se gli stessi fossero da ricondurre ai rischi coperti dalla polizza stipulata tra le parti (onere, come detto incombente in capo all'assicurato).
È noto, infatti, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio “delimitato” da clausole pattizie che circoscrivono, in base all'accordo contrattuale ed all'entità del premio pagato,
l'indennizzabilità ai sinistri derivanti solo da cause determinate, ovvero a quelli consistiti in specifici eventi, o che abbiano prodotto alcuni effetti, piuttosto che altri.
La presenza di clausole di delimitazione del rischio impone dunque la verifica dei rischi inclusi (per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo), dei rischi esclusi (ovvero quelli del tutto estranei al contratto) e dei rischi non compresi (quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio). Ciò posto, la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va senz'altro provata dall'assicurato (cfr. ex plurimis Cass. ordinanza n. 1558 del 23/01/2018, secondo cui, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente a oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”). La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce, invece, un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore, quale fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità (cfr. sul punto, di recente, anche Cass., ordinanza n.
7749/2020).
La documentazione prodotta dall'assicurato non si rivela idonea al fine di dimostrare, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'esistenza di
9 una correlazione diretta e univoca tra l'evento atmosferico e i danni, peraltro solo genericamente, lamentati.
Invero, le fotografie ritraenti l'allagamento dei locali, neanche sottoposte ai testi in sede di esame, si rivelano insufficienti al fine di verificare la natura e l'entità dei danni verificatisi a causa della penetrazione di acqua nel locale assicurato, oltre che il nesso causale tra l'evento atmosferico e i danni stessi, non potendosi neanche ragionevolmente escludere che gli stessi possano essere derivati da fattori diversi, non rilevabili nelle immagini (come un malfunzionamento delle strutture di drenaggio, difetti manutentivi o altre cause concomitanti).
Il vulnus probatorio non può essere sanato neppure dal contenuto delle dichiarazioni dei testimoni.
In particolare, le testimonianze rese da e non Tes_1 Tes_2
appaiono assolutamente idonee a comprovare il nesso causale tra l'evento atmosferico ed i danni riportati dall'immobile, né tantomeno,
l'entità degli stessi.
Trattasi, invero, di dichiarazioni che si limitano a descrivere in maniera generica e del tutto insufficiente le conseguenze dannose asseritamente conseguite all'evento atmosferico, ma che non forniscono alcuna specificazione in ordine all'entità dei danni stessi (“la pioggia causò la rottura dei canali di scolo e l'acqua penetrò dal tetto, spugnò i pannelli, finendo sulla scrivania, facendo cadere il cartongesso...ricordo che ci furono danni alle pareti, alle scrivanie, all'impianto elettrico e ai computer”).
Analogamente, il verbale redatto dai Vigili del Fuoco di Caserta contiene solo una generica descrizione dei fatti appurati con riferimento allo stato dei luoghi e delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società assicurata, ma non contiene una descrizione analitica dei danni subiti dall'immobile, al fine consentire un'adeguata quantificazione degli stessi.
Invero, nel corso delle loro operazioni, i Vigili del Fuoco si sono limitati a riportare quanto loro riferito, senza alcuna utile specificazione in ordine alla tipologia specifica dei danni subiti.
In assenza di un'analisi tecnico-causale, risulta, dunque, impossibile stabilire con sufficiente grado di probabilità non solo il nesso tra l'evento
10 atmosferico e le relative conseguenze dannose (genericamente) lamentate, ma, soprattutto, definire la natura e l'entità delle stesse, al fine di una adeguata e coerente quantificazione.
Né, a tal fine, possono venire in rilievo le fatture ed il computo metrico prodotto dall'impugnante, in quanto trattasi di atti unilaterali privi di valenza probatoria, in assenza, peraltro, di prova dell'effettivo pagamento effettuato alla ditta incaricata per la riparazione dei danni da parte dell'assicurato (prova che avrebbe potuto essere agevolmente fornita, tramite estratti conto bancari, bonifici o altri mezzi di pagamento).
Del tutto infondato poi si rivela il rilievo sollevato dall'appellante in merito alla mancata nomina di un consulente tecnico da parte del Tribunale, al fine di quantificare i danni.
Sul punto, il giudice di primo grado ha correttamente valutato che la società appellante, avendo provveduto al ripristino dello stato dei luoghi senza neanche adottare un sistema di indicizzazione dettagliata delle voci di danno, ha precluso ogni possibilità di una specifica indagine tecnica, sia in via preventiva, che in corso di causa, al fine di verificare la natura e l'entità dei danni subiti. Appare evidente che la c.t.u. si sarebbe rivelata del tutto priva di utilità pratica, oltre che meramente esplorativa.
L'assenza di una precisa indicazione e quantificazione dei danni, nonché di una adeguata e tempestiva valutazione tecnica nell'immediatezza del fatto (che avrebbe potuto essere effettuata, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, anche mediante un accertamento tecnico preventivo) risulta dirimente ai fini del mancato accoglimento della domanda, atteso che anche la compagnia assicurativa, ricevuta la richiesta di risarcimento, non è stata in grado di verificare se sussistessero le condizioni per la risarcibilità del danno. Né può accedersi alla tesi dell'impugnante, secondo cui la Compagnia avrebbe riconosciuto il danno stesso, atteso che, con l'atto del 27 gennaio 2016, la Controparte_1 sollevava una espressa riserva sull'indennizzo, proprio a causa del ritardo con cui era stato denunciato il sinistro e l'assenza di elementi utili per effettuare rilievi tecnici, fondando, infatti, il perito solo un'ipotetica quantificazione del presumibile danno in 9.500,00 euro (al netto di scoperti/franchigie/limiti contrattuali) sulla base della documentazione
11 contabile e fotografica, nell'impossibilità di effettuare verifiche tecniche.
Per le ragioni suesposte l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di appello notificato in data 14/05/2020, Parte_5
avverso la sentenza n. 3306/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata in data 09/12/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_5
conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in Parte_5
favore delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
12 Napoli nella Camera di Consiglio del 3/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1513/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
3306/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data
9/12/2019 e notificata in data 13/02/2020,
t r a
(p.iva ), con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale alla via Depretis n.102 (Na), in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Cima (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE
e
(c.f., p.iva n. ), avente Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in Bologna alla via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Fabrizio (c.f.
); C.F._2
APPELLATA
Oggetto: assicurazione contro i danni.
Conclusioni: come da note di udienza del 5 dicembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 1/06/2016, la Parte_3
conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale Controparte_1
di Santa Maria Capua Vetere, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo previsto dal contratto di assicurazione con la stessa stipulato, per i danni riportati, in occasione del sinistro occorso in data
4/09/2015, dal capannone ove la società attrice svolgeva la propria attività, per un ammontare di € 26.000,00, oltre interessi e compensi in favore del procuratore anticipatario.
A sostegno della domanda deduceva:
- di avere stipulato con la la polizza n. 40057987/1, Controparte_2
incendi e rischi industriali, con la quale venivano prestate una pluralità di garanzie a copertura dei rischi connessi al capannone da essa condotto in locazione, ubicato alla Strada Statale n. 265 (Marcianise);
-che, nel pomeriggio del 4/5 settembre 2015, a seguito di forti eventi atmosferici (grandine e vento), il capannone aveva subito danni ai canali di ingresso delle pluviali presenti sul tetto, con conseguenti infiltrazioni d'acqua negli uffici;
-che, nell'immediatezza dei fatti, i vigili del fuoco avevano messo in sicurezza i locali danneggiati, redigendo il relativo verbale;
- che tale verbale era stato richiesto ai vigili del fuoco di Caserta, sia con lettera del 22.9.2015, sia con lettera del 18.11.2015, entrambe prive di riscontro immediato;
- che essa istante aveva provveduto alla riparazione dei beni danneggiati mediante lavori elettrici, ripristino delle pluviali, delle opere murarie e dei cataloghi, per un totale di € 25.808,08 IVA esclusa, come indicato nel computo metrico redatto dalla Borriello Costruzioni s.r.l. e dalle fatture allegate;
-che il caso de quo rientrava tra le condizioni descritte nella polizza - sezione
"Eventi atmosferici"- dove è indicato che la compagnia "indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da grandine e vento
2 forte..., bagnamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra";
-che, con la lettera raccomandata a mezzo PEC del 13.11.2015, aveva provveduto a costituire in mora la la quale, Controparte_1
senza comunicare i motivi ostativi e, nonostante il suo perito avesse ricevuto la documentazione richiesta, non aveva formulato alcuna offerta di liquidazione dei danni subiti.
In via istruttoria, depositava: -copia della polizza n. 40057987/1 e le condizioni di assicurazione;
-copia fatture 23/2015 della Formula Impianti
s.r.l.; -copia fattura n. 31/2015 della G.E.A. s.r.l.; -copia fattura n.
1421/2015 della AV -computo metrico redatto dalla Borriello CP_3
Costruzioni s.r.l. del 3.11.2015; -n. 2 richieste del verbale dei vigili del fuoco del 22.9.2015 e 18.11.2015; -lettera raccomandata A/R del
13.11.2015.
Si costituiva la con comparsa depositata in Controparte_1
data 31/10/2016, opponendosi alle domande formulate e chiedendone il rigetto, in quanto infondate.
In particolare, affermava che l'attrice non aveva fornito prove dei fatti costitutivi necessari per il diritto all'indennizzo, dovuto secondo l'art. 93 della polizza in caso di danni causati da rotture provocate dalla violenza atmosferica. Rilevava, nello specifico, la violazione degli artt. 1913-1914
c.c., in quanto, a causa della mancata conservazione delle tracce del sinistro e della tardiva denuncia, era stata preclusa al proprio perito la possibilità di verificare gli asseriti danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali dedotti.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 3306/2019, così provvedeva: “rigetta la domanda;
dichiara integralmente compensate le spese di lite”.
Il giudizio di appello
La , con atto di appello notificato in data Parte_4
14/05/2020 ad ha impugnato la predetta Controparte_1
3 sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza n.
3306/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il
9.12.2019 e pubblicata in pari data, notificata allo scrivente procuratore a mezzo PEC il 13.2.2020, contrariis reiectis, previo esame del merito della controversia, qui integralmente riproposto, e previo accertamento della operatività della polizza in oggetto in ordine ai danni subiti dall'appellante come descritti e documentati, accogliere l'appello, e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni subiti dall'odierna appellante, nella misura quantificata in primo grado in corso di causa di € 26.000,00. o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse ritenere provata la Corte adita, nonché condannare l'appellata al pagamento a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di quella somma che dovesse ritenere la medesima Corte adita, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, in favore della , con Parte_4 attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo: “1) Controparte_1 rigettare l'atto di appello, siccome manifestamente infondato;
2) condannare l'appellante alla refusione delle spese del secondo grado”.
Nelle more del procedimento, interveniva il fallimento della società appellante, dichiarato con sentenza n. 158/2020 del 29.12.2020 e, con comparsa depositata il 7.11.2024, si costituiva in giudizio la Curatela, chiedendo la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 5.12.2024, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134
4 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, ritenendola infondata per la carenza di adeguata allegazione e prova dei fatti posti a fondamento della stessa. Ha ritenuto, in particolare: - che l'istante non avesse adeguatamente dimostrato la natura e l'entità dei danni derivati dall'evento atmosferico dedotto, non fornendo neanche una precisa quantificazione degli stessi;
- che le dichiarazioni rese dai testi escussi (i quali non avevano riconosciuto neanche le fotografie prodotte in giudizio) fossero generiche e comunque inidonee al fine di determinare l'entità dei danni (in quanto riproducenti solo i locali allagati); - che gli ulteriori documenti prodotti (computo metrico, fatture, verbale dei Vigili del Fuoco, perizia dell'assicurazione) fossero inconferenti ai fini della prova, sia in ordine alla natura, sia in ordine alla quantificazione dei danni, in quanto privi di una descrizione dettagliata e analitica delle perdite subite.
Il Tribunale riteneva, altresì, di non poter procedere neanche ad una
5 quantificazione del danno in via equitativa, non avendo la parte attrice offerto all'uopo adeguati criteri di riferimento e, alla luce di tutti gli elementi valutati, considerava un'eventuale c.t.u. esplorativa, non potendo tale strumento sopperire all'insufficienza probatoria (“il C.T.U. avrebbe dovuto effettuare la propria valutazione esclusivamente sulle fotografie (essendo stati riparati i danni) e, più precisamente su fotografie non riconosciute dai testimoni e dalle quali non si può individuare in modo tranquillizzante quali siano gli effettivi danni.
In definitiva, l'attrice avrebbe dovuto effettuare un accertamento tecnico preventivo per cristallizzare lo stato dei luoghi, consentendo un'analitica individuazione dei danni verificatisi e una quantificazione adeguata degli stessi.
In mancanza di tale accertamento, l'attrice avrebbe dovuto offrire una prova dell'entità e dell'ammontare del danno precisa e puntuale”).
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta tale decisione, deducendo l'erronea ricostruzione dei fatti di causa e la mancata valutazione di tutti gli elementi di prova da parte del primo giudice, oltre che la violazione dell'art. 115 c.p.c., per omesso esame di fatti non contestati.
Sostiene, in particolare, di avere allegato compiutamente i fatti costitutivi della propria domanda, rappresentando dettagliatamente l'evento atmosferico, i danni ai canali delle pluviali, all'ufficio ed ai beni aziendali, e di avere integrato tale descrizione con specificazioni ulteriori nel rispetto dei termini previsti dall'art. 183, co. 6 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello, l'impugnante, specificando ulteriormente quanto esposto nella precedente doglianza, contesta l'erronea valutazione della prova effettuata dal giudice di primo grado.
Evidenzia, in particolare, che il verbale dei Vigili del Fuoco, i rilievi fotografici, il computo metrico, le fatture e le testimonianze dimostrerebbero l'effettivo verificarsi dell'evento atmosferico ed i danni alla tra cui la rottura dei pluviali, i danni all'impianto Parte_4
elettrico, alle opere murarie e ai mobili.
Il giudice di prime cure avrebbe dunque errato:
1) ad escludere i rilievi fotografici dalla valutazione delle prove, poiché gli
6 stessi dimostrerebbero chiaramente l'evento dannoso, nonché il nesso causale con l'evento atmosferico dedotto;
né la mancata identificazione delle fotografie da parte dei testimoni ne inficerebbe la valenza probatoria,
(richiama all'uopo la giurisprudenza della Suprema Corte di cui alla sent.
n. 19139/2018, secondo cui i documenti fotografici costituiscono prove documentali, la cui provenienza può essere attribuita alla parte che le produce, senza necessità di sottoscrizione);
2) nel ritenere generiche le testimonianze raccolte in primo grado, le quali descriverebbero, invece, con precisione le cause del sinistro, nonché i danni alla struttura e ai beni;
in particolare, , all'udienza del Tes_1
17.09.2018, aveva riferito: “la pioggia causò la rottura dei canali di scolo e
l'acqua penetrò dal tetto, spugnò i pannelli, finendo sulla scrivania, facendo cadere il cartongesso...ricordo che ci furono danni alle pareti, alle scrivanie, all'impianto elettrico e ai computer... sono salito sul tetto e ho visto che c'erano sia i canali di scolo danneggiati che i pannelli solari interamente danneggiati"; allo stesso modo, all'udienza del 9.04.2018, la teste aveva confermato che: “all'interno del capannone era Tes_2
tutto allagato, si erano staccati i pannelli dal soffitto, negli uffici, alla reception, e c'era ancora acqua che scorreva all'interno. le scrivanie erano bagnate, i divanetti erano bagnati e anche i documenti erano danneggiati...c'erano anche infiltrazioni sulle pareti...le porte erano ammalorate"… Ed ancora: "erano caduti i pannelli e vi era rottura della copertura perché l'acqua scorreva”;
3) a non considerare che la quantificazione dei danni non dovesse desumersi dalle testimonianze, bensì dai documenti prodotti (computo metrico e fatture) e da un'eventuale c.t.u.;
4) a non valutare che, a fronte della documentazione fornita, sarebbe spettato alla compagnia assicurativa, ricevuta la richiesta di risarcimento, verificare la risarcibilità del danno, mentre la stessa non aveva sollevato obiezioni di sorta, accettando implicitamente la richiesta;
5) a non tenere conto del verbale dei vigili del fuoco allegato, sia in quanto atto pubblico, sia in quanto documento idoneo a “fotografare” la situazione del capannone subito dopo il sinistro ed a comprovare l'esistenza di un evento atmosferico eccezionale e i danni ad esso conseguiti.
7 L'appello non può trovare accoglimento.
In primo luogo, occorre premettere che “spetta all'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste nell'evento
o sinistro occorso in relazione a un rischio coperto dalla polizza e nei limiti spaziali e temporali della garanzia assicurativa, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2697 c.c. In tal senso, l'assicurato ha l'obbligo di dimostrare che l'evento verificatosi rientri nel rischio assicurato e che tale evento abbia causato il danno per cui si richiede il risarcimento” (Cass.,
Sez. I, Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Cass., Sez. III, Ordinanza n.
30656 del 21/12/2017).
Nella specie, le allegazioni dell'odierno appellante, come ritenuto dal giudice di primo grado, già carenti sul piano della natura e dell'entità dei danni riportati dalla struttura, sono rimaste sfornite, in giudizio, di idoneo supporto probatorio.
Il giudice di primo grado, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni dedotte in giudizio, ha correttamente rigettato la domanda, ritenendo non adeguatamente allegate, né tantomeno provate, la natura e l'entità dei danni asseritamente riconducibili, sotto il profilo causale, all'evento atmosferico posto a fondamento della domanda.
Già in punto di allegazione, nell'atto introduttivo, l'attrice si è limitata ad affermare che, a causa di una forte grandinata verificatasi nella notte tra il
3 e il 4 settembre del 2015 e del danneggiamento dei canali di ingresso delle pluviali presenti sul tetto, il capannone sito in Marcianise ove svolgeva la propria attività aveva subito ingenti danni, dovuti all'ingresso di acqua all'interno della struttura, senza fornire alcuna specificazione con riferimento alla natura ed all'entità dei danni stessi che il capannone e i singoli arredi avrebbero subito a causa del detto evento atmosferico e senza quantificarne in maniera analitica l'ammontare.
La società impugnante, poi, ha prodotto, in punto prova, nel giudizio di primo grado, documentazione varia a supporto della ricostruzione dei fatti per come descritti nella domanda di indennizzo ed in particolare: le fotografie che documentano l'allagamento degli uffici;
un verbale dei Vigili del Fuoco di Caserta, che attesterebbe l'impatto degli eventi atmosferici
8 sui luoghi in data 4 settembre 2015; le fatture e il computo metrico della ditta incaricata, descrittive delle operazioni necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi;
il bollettino meteorologico del 4 settembre 2015, che segnala lo spostamento del fronte temporalesco;
l'atto di accertamento danni della datato 27 gennaio 2016. Controparte_1
Tale documentazione, ad avviso del Collegio, non si rivela sufficiente al fine di dimostrare quali danni, nello specifico, abbia riportato l'immobile e soprattutto se gli stessi fossero da ricondurre ai rischi coperti dalla polizza stipulata tra le parti (onere, come detto incombente in capo all'assicurato).
È noto, infatti, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio “delimitato” da clausole pattizie che circoscrivono, in base all'accordo contrattuale ed all'entità del premio pagato,
l'indennizzabilità ai sinistri derivanti solo da cause determinate, ovvero a quelli consistiti in specifici eventi, o che abbiano prodotto alcuni effetti, piuttosto che altri.
La presenza di clausole di delimitazione del rischio impone dunque la verifica dei rischi inclusi (per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo), dei rischi esclusi (ovvero quelli del tutto estranei al contratto) e dei rischi non compresi (quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio). Ciò posto, la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va senz'altro provata dall'assicurato (cfr. ex plurimis Cass. ordinanza n. 1558 del 23/01/2018, secondo cui, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente a oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”). La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce, invece, un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore, quale fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità (cfr. sul punto, di recente, anche Cass., ordinanza n.
7749/2020).
La documentazione prodotta dall'assicurato non si rivela idonea al fine di dimostrare, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'esistenza di
9 una correlazione diretta e univoca tra l'evento atmosferico e i danni, peraltro solo genericamente, lamentati.
Invero, le fotografie ritraenti l'allagamento dei locali, neanche sottoposte ai testi in sede di esame, si rivelano insufficienti al fine di verificare la natura e l'entità dei danni verificatisi a causa della penetrazione di acqua nel locale assicurato, oltre che il nesso causale tra l'evento atmosferico e i danni stessi, non potendosi neanche ragionevolmente escludere che gli stessi possano essere derivati da fattori diversi, non rilevabili nelle immagini (come un malfunzionamento delle strutture di drenaggio, difetti manutentivi o altre cause concomitanti).
Il vulnus probatorio non può essere sanato neppure dal contenuto delle dichiarazioni dei testimoni.
In particolare, le testimonianze rese da e non Tes_1 Tes_2
appaiono assolutamente idonee a comprovare il nesso causale tra l'evento atmosferico ed i danni riportati dall'immobile, né tantomeno,
l'entità degli stessi.
Trattasi, invero, di dichiarazioni che si limitano a descrivere in maniera generica e del tutto insufficiente le conseguenze dannose asseritamente conseguite all'evento atmosferico, ma che non forniscono alcuna specificazione in ordine all'entità dei danni stessi (“la pioggia causò la rottura dei canali di scolo e l'acqua penetrò dal tetto, spugnò i pannelli, finendo sulla scrivania, facendo cadere il cartongesso...ricordo che ci furono danni alle pareti, alle scrivanie, all'impianto elettrico e ai computer”).
Analogamente, il verbale redatto dai Vigili del Fuoco di Caserta contiene solo una generica descrizione dei fatti appurati con riferimento allo stato dei luoghi e delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società assicurata, ma non contiene una descrizione analitica dei danni subiti dall'immobile, al fine consentire un'adeguata quantificazione degli stessi.
Invero, nel corso delle loro operazioni, i Vigili del Fuoco si sono limitati a riportare quanto loro riferito, senza alcuna utile specificazione in ordine alla tipologia specifica dei danni subiti.
In assenza di un'analisi tecnico-causale, risulta, dunque, impossibile stabilire con sufficiente grado di probabilità non solo il nesso tra l'evento
10 atmosferico e le relative conseguenze dannose (genericamente) lamentate, ma, soprattutto, definire la natura e l'entità delle stesse, al fine di una adeguata e coerente quantificazione.
Né, a tal fine, possono venire in rilievo le fatture ed il computo metrico prodotto dall'impugnante, in quanto trattasi di atti unilaterali privi di valenza probatoria, in assenza, peraltro, di prova dell'effettivo pagamento effettuato alla ditta incaricata per la riparazione dei danni da parte dell'assicurato (prova che avrebbe potuto essere agevolmente fornita, tramite estratti conto bancari, bonifici o altri mezzi di pagamento).
Del tutto infondato poi si rivela il rilievo sollevato dall'appellante in merito alla mancata nomina di un consulente tecnico da parte del Tribunale, al fine di quantificare i danni.
Sul punto, il giudice di primo grado ha correttamente valutato che la società appellante, avendo provveduto al ripristino dello stato dei luoghi senza neanche adottare un sistema di indicizzazione dettagliata delle voci di danno, ha precluso ogni possibilità di una specifica indagine tecnica, sia in via preventiva, che in corso di causa, al fine di verificare la natura e l'entità dei danni subiti. Appare evidente che la c.t.u. si sarebbe rivelata del tutto priva di utilità pratica, oltre che meramente esplorativa.
L'assenza di una precisa indicazione e quantificazione dei danni, nonché di una adeguata e tempestiva valutazione tecnica nell'immediatezza del fatto (che avrebbe potuto essere effettuata, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, anche mediante un accertamento tecnico preventivo) risulta dirimente ai fini del mancato accoglimento della domanda, atteso che anche la compagnia assicurativa, ricevuta la richiesta di risarcimento, non è stata in grado di verificare se sussistessero le condizioni per la risarcibilità del danno. Né può accedersi alla tesi dell'impugnante, secondo cui la Compagnia avrebbe riconosciuto il danno stesso, atteso che, con l'atto del 27 gennaio 2016, la Controparte_1 sollevava una espressa riserva sull'indennizzo, proprio a causa del ritardo con cui era stato denunciato il sinistro e l'assenza di elementi utili per effettuare rilievi tecnici, fondando, infatti, il perito solo un'ipotetica quantificazione del presumibile danno in 9.500,00 euro (al netto di scoperti/franchigie/limiti contrattuali) sulla base della documentazione
11 contabile e fotografica, nell'impossibilità di effettuare verifiche tecniche.
Per le ragioni suesposte l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di appello notificato in data 14/05/2020, Parte_5
avverso la sentenza n. 3306/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata in data 09/12/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_5
conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in Parte_5
favore delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
12 Napoli nella Camera di Consiglio del 3/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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