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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/10/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2104/2018 R.G.A.C. vertente TRA
, ( P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 02/04/2015 (rep. n. Persona_1
153.618) e se l dirigente dell' di Parte_2 conferimento incarico, dall'avv. Antonella Co te domiciliata presso la sede centrale dell' in Catanzaro, Parte_2 viale Europa loc. Germaneto presso
-ATTRICE/OPPONENTE- CONTRO Controparte_1
[...] P.IVA_2 presentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Fausto Salerno, in vi calce al decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via L. Pascali n. 30, presso lo studio dell'avv. Fausto Salerno.
-CONVENUTO/OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: Per l'attrice/opponente: Voglia l'adito Tribunale, per i fatti e le ragioni che precedono e per quanto altro verrà dedotto nei termini di legge, preliminarmente autorizzare la chiamata in causa della , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, Roma alla via Sardegna, P.IVA_3
38 disponendo lo spostamento del e concedendo termine per la citazione del terzo;
in prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, accogliere l'opposizione e per l'effetto: 1) Annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 1661/2017, del Tribunale di Catanzaro, perché non provato nell'ammontare ed in ogni caso illegittimamente emesso nei confronti della Pt_1
, dichiarando, dunque, che l'amministrazione regionale dif
[...] ione passiva rispetto alla pretesa;
2) dichiarare la Controparte_2 tenuta a manlevare la di quanto la stessa dovesse essere Parte_1 inopinatamente condannat lla ricorrente Parte_3
3) pronunciare ogni statuizione conseguenziale, a mpetenze di giudizio. Per la convenuta/opposta: in via preliminare stante la palese infondatezza dell'opposizione e la mancanza di prova scritta della stessa concedere ex art 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo. Nel merito rigettare l'opposizione spiegata dalla in persona del suo Parte_1
Presidente p.t. avverso il decreto ingiuntivo n. 1661/2017 per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, confermarlo in ogni sua parte. Con vittoria di spese e competenze da distrarre ex art 96 c.p.c. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo sso dal tribunale di Catanzaro in data 28/12/2017 e corretto con decreto del 01 marzo 2018 con integrazione di ingiunzione anche nei confronti della quale obbligata solidale con la Parte_1 Controparte_2
intimato ai predetti soggetti il di € 8.000,00, oltre interessi come richiesti in ricorso , quali competenze per le prestazioni professionali rese dallo studio notarile associato in favore della e dell' Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 virtù di autenti tura pr
[...] ep. N. 457, nella sede della Parte_1
L'opponente ha ded ere tenuta al Parte_1 pagamento della somma richiesta per non avere l alcuna Parte_4 legittimazione passiva al pagamento delle rivante dall'autenticazione della scrittura privata di transazione in parole, atteso che ,per come risulta dalla scrittura privata sopra descritta, l'art 9 della stessa prevedeva esclusivamente che le imposte e spese del presente atto, che è soggetto ad IVA, cedono interamente a carico dell'Impresa: Sosteneva infatti parte opponente come l'atto di conciliazione transattiva rep. 475 del 16 maggio 2017 discendeva da una iniziativa della Società
la quale a seguito di alcune problematiche insorte Controparte_2 trate di Catanzaro in fase di registrazione dell'atto di transazione stipulato con l'Amministrazione Regionale in data 02
Pagina 2 di 6 maggio 2017 rep 462, aveva ritenuto di conferire incarico allo studio notarile per la stipula di un successivo atto sostitutivo del primo e con i medesimi contenuti ma nella forma della “scrittura privata autenticata”. Sicchè in data 16 maggio 2017, alla presenza del notaio avveniva CP_1 la sottoscrizione del riferito atto tra la e la società Parte_1 [...]
in cui si ribadiva (art le imposte Controparte_2
interamente a carico dell'impresa. Sosteneva altresì parte opponente che mai nessuna diffida stragiudiziale di pagamento era stata notificata alla da parte dello studio Parte_1 né tantomeno al to registrato presso Controparte_1 trate era stato mai trasmesso da parte ricorrente. 1.1. Chiedeva, pertanto la chiamata in giudizio della Controparte_2
quale responsabile solidale al pagamento della somma ingiunta.
[...] izzata alla chiamata in giudizio del terzo con Controparte_2 decreto del 13.10.2018, la stessa non provved non avendo depositato nulla a riguardo, benchè il decreto ingiuntivo fosse stato fin dall'inizio notificato a cura di parte opposta, alla predetta società. 1.2.La pur avendo regolarmente ricevuto la Controparte_2 notific eto ingiuntivo e della correzione di errore materiale in data 01.03.2018, non attivava alcuna opposizione. 1.3. Con comparsa di risposta si è costituito lo studio Notarile associato
, chiedendo il rigetto della proposta opposizione Controparte_1 ati i motivi in essa trasfusi atteso che l'attività professionale anche per l'autenticazione di una scrittura privata, determinava l'obbligo alla corresponsione del compenso professionale con responsabilità solidale di tutte le parti partecipanti all'atto. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione in data 18.03.2025 con concessione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c. ma rimessa sul ruolo in data 04.07.2025 per il mancato deposito dell'attestazione riguardante la notificazione del ricorso per ingiunzione nei riguardi di sicchè alla udienza fissata del Controparte_2
22.09.2025, de zione della predetta notifica da parte dell'opposto, la causa veniva trattenuta in decisione senza i termini per il deposito delle note conclusionali. 2. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. Al riguardo, occorre considerare che parte opponente non contesta l'attività posta in essere dal Notaio, sebbene ritenendo che l'atto conciliativo in parola sia stato redatto dalla stessa con la Parte_1 con ciò escludendo ogni atti della Controparte_2
Pagina 3 di 6 transazione e ritenendo altresì che la sola autenticazione delle firme apposte nel successivo atto di “ Scrittura privata “ del 16 maggio 2018 , non comportava alcuna spesa nei confronti della atteso che all'art Pt_1
9) era espressamente previsto che le impo ese ricadevano interamente a carico dell'impresa CP_2
A riguardo si osserva che il notai lla legalità dell'atto anche quando venga richiesto della “sola” attività di autenticazione delle firme poste ai piedi di una scrittura privata. La scrittura privata autenticata, cioè il documento redatto e sottoscritto dalle parti e autenticato dal notaio presente fisicamente, per parecchio tempo, è stata considerata come un documento poco incisivo dal punto di vista formale e contenutistico, tanto che i notai potevano rimanere indenni da responsabilità in caso di irregolarità di lieve entità, o, in caso di violazioni, essere sanzionati con la censura o l'avvertimento, ai sensi della legge notarile . A partire dal 2005, con la nuova legge n. 246 che ha stabilito un nuovo assetto normativo, si è estesa l'applicazione dell'art. 28 l.n. anche alle scritture private autenticate: in breve, il notaio è chiamato a conformarsi sia agli obblighi che comunque gli competono quale pubblico ufficiale, sia al controllo di legalità nell'ambito del contenuto tipico e legale del documento che sarà formato in sua presenza, sia ad indagare la volontà
“consapevole” delle parti in ordine all'accordo da concludere. Per “volontà consapevole”, si intende quella volontà inequivocabilmente espressa dalle parti, a seguito di un dovere informativo che spetta al notaio, nel momento in cui le parti abbiano l'intenzione di presentare un documento già formato e sottoscritto o anche nella diversa ipotesi in cui si rivolgano al professionista per la redazione di esso. Inoltre, tale volontà negoziale si evince anche dal contenuto del documento, da come è stato scritto e dal modo in cui tutela gli interessi dei clienti. In ogni caso, il notaio dovrà attenersi al precetto del codice deontologico e non scegliere la forma della scrittura privata qualora sia prevista in modo imperativo quella dell'atto pubblico (per esempio se si tratta di un testamento o di una donazione). In altri termini, la competenza del notaio per autenticare una scrittura privata consiste nell'accertare l'identità delle parti, verificarne la volontà consapevole e la legalità del contenuto del documento, assicurandosi che esso sia completo e redatto in modo chiaro, e nel certificare la data e l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in sua presenza. Il notaio ha quindi
Pagina 4 di 6 un ruolo di garanzia sia sulla legalità dell'atto che sulla consapevolezza delle parti, spiegando gli effetti giuridici e rispondendo della sua operatività. Al pari di quanto concerne l'atto pubblico, anche la scrittura privata è soggetta agli obblighi di conservazione non solo ai fini della pubblicità immobiliare e commerciale, ma anche per consentire un controllo ispettivo dell'operato da parte degli Archivi notarili competenti.
Da quanto sopra deve rigettarsi l'eccezione sollevata da parte opponente in merito alla mancata redazione dell'atto transattivo ma alla semplice autenticazione della scrittura privata essendo questa di uguale rilevanza al pari dell'atto pubblico. 3. Anche in tema di solidarietà delle spese relative all'atto di autenticazione per cui è causa la norma esprime il principio generale secondo il quale il costo dell'atto notarile, comprensivo di imposte, tasse, spese ed onorario, gravano sul soggetto che ha maggior interesse alla conclusione del contratto, in applicazione del quale usualmente le spese della compravendita gravano sul compratore, quelle della donazione sul donatario, quelle della permuta su entrambi i permutanti, quelle della divisione su tutti i condividenti, quelle di un mutuo sul mutuatario, quelle di costituzione della società sui soci fondatori o sulla stessa società, e così via. Tuttavia in applicazione dell'articolo 78 della Legge 16 Febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del notariato) prevede una responsabilità solidale di tutte le parti partecipanti all'atto “le parti sono tenute in solido verso il notaio tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.” Il principio della solidarietà serve quindi a tutelare il Notaio dai rischi derivabili dalla insolvenza delle parti per gli atti da lui ricevuti in quanto l'attività notarile, svolta nell'ambito di un rigido sistema di controlli pubblici, costituisce esplicazione di un compito delegato dallo Stato: c.d. esercizio privato di pubbliche funzioni. Da quanto sopra ne discende la solidarietà tra e Parte_1 [...] al pagamento dei compensi s o Controparte_2 associato EL NT ed il rigetto dell'ulteriore eccezione formulata da parte opponente. 4. Quanto poi alla congruità del compenso, tenuto conto che l'attività professionale prestata dal dott. non si è limitata alla mera CP_1 autenticazione delle firme, che pur in virtù di quanto sopra esposto determinerebbe comunque l'obbligo della corresponsione del compenso
Pagina 5 di 6 professionale, ma in aderenza a quanto stabilito dalla Legge del Notariato in merito alla responsabilità del notaio rogante, ha verificato il contenuto dell'atto; ne ha accertato la sua rispondenza ai caratteri di liceità e moralità; ne ha dato lettura alle parti;
lo ha sottoscritto e repertoriato attribuendo, allo stesso, tutte le caratteristiche dell'atto pubblico. Sicchè in aderenza alle disposizioni generali contenute nel tariffario Notarile, capo 1 sez. I° art 3) ed art 4) lettera e) tenuto conto del valore della scrittura privata stabilito in euro 18.984.893,30, i costi per le competenze del notaio per un atto di transazione tra Impresa e Pubblica Amministrazione, siano da ritenere congrui, confermando così l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione è da rigettare con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia (€ 8.000,00) ed esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- rigetta l'opposizione proposta dalla , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., e per a il decreto ingiuntivo n. 1661/2017 emesso dal tribunale di Catanzaro in data 28/12/2017 e corretto con decreto di integrazione del 01.03.2018;
- condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. al pa re dello studio notarile associato a delle spese del presente Controparte_1 CP_1
a plessiva di € 1.700,00 oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario ex art 96 c.p.c. Catanzaro, 02 ottobre 2025
Il giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
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