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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3659 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2022 promossa da:
, Cod. Fisc. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tonino Litti
- attore contro
, C.F. - P.I. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Cerretti
- convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio il per chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
1) accertare e dichiarare l'integrale responsabilità del , in persona del Controparte_1
p.t., nella qualità di Ente pubblico proprietario e custode del luogo ove si è verificato il CP_2 sinistro descritto nella narrativa del presente atto di citazione, per tutte le lesioni fisiche subite dall'attrice sig.ra in occasione ed in conseguenza dell'evento dannoso accaduto Parte_1 in data 24.08.2019;
2) accertare e dichiarare, altresì, che, a causa del sinistro sopra descritto, la prefata sig.ra Parte_1
ha riportato gravi lesioni fisiche quantificate in complessivi €. 23.509,24, rivenienti dalla
[...] sommatoria delle seguenti voci così meglio specificate: Danno non patrimoniale risarcibile €.
17.818,75 (9% per anni 50 di età con personalizzazione pari al 25% del danno biologico); I.T.T. €.
2.673,00 (27 gg. x €. 99,); I.T.P. €. 990,00 (20 gg. al 50%); I.T.P. €. 990,00 (40 gg. al 25%); Spese
Mediche come da allegata documentazione pari ad €. 1.037,49), oltre ad interessi legali in funzione compensativa, ovvero quantificate in quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
3) per l'effetto delle declaratorie di cui ai punti 1) e 2) che precedono, condannare il
, in persona del p.t., nella qualità di Ente pubblico proprietario e Controparte_1 CP_2 custode del luogo ove si è verificato il sinistro descritto nella narrativa del presente atto di citazione,
a risarcire integralmente le lesioni fisiche patite dalla sig.ra in occasione ed in Parte_1 conseguenza del sinistro descritto nella narrativa che precede, da liquidarsi nella misura complessiva di €. 23.509,24, rivenienti dalla sommatoria delle seguenti voci così meglio specificate: Danno non patrimoniale risarcibile (danno biologico + danno non patrimoniale) €. 17.818,75 (9% per anni 50 di età con personalizzazione pari al 25% del danno biologico); I.T.T. €. 2.673,00 (27 gg. x €. 99,);
I.T.P. €. 990,00 (20 gg. al 50%); I.T.P. €. 990,00 (40 gg. al 25%); Spese Mediche come da allegata documentazione pari ad €. 1.037,49), oltre ad interessi legali in funzione compensativa, ovvero quantificate in quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
4) condannare, infine, il , in persona del p.t., al pagamento di spese Controparte_1 CP_2
e compenso professionale, ai sensi del D.M. n. 55/2014, di cui al presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito: rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, le domande svolte dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti del in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, sia Controparte_1 sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, oltre che non adeguatamente provate.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.” Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con le parti che hanno concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
In data 24.08.2019, intorno alle ore 22:00 circa, parte attrice passeggiava, in compagnia dei propri genitori e , in Piazza della Luna, nella Marina di Torre dell'Orso, Controparte_3 Controparte_4 nel territorio del Comune di Melendugno (LE), quando, all'altezza della pizzeria denominata
“KILODA”, inciampava “in una non percettibile, anche per la scarsa illuminazione, sconnessione del marciapiede in prossimità di un tombino in plastica posto sul piano di calpestio”.
L'odierna attrice cadeva a terra, urtando il braccio destro, e, dopo essere stata prontamente soccorsa da alcune persone che hanno assistito all'incidente, ripresasi temporaneamente dallo shock, veniva accompagnata presso la propria abitazione sita in Martignano (LE).
Tuttavia, alcune ore dopo l'evento, accusando dolori al braccio destro, intorno alle ore 01:00 del
25.08.2019, l'attrice veniva trasportata dal marito presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Vito
Fazzi” di Lecce.
Nella struttura ospedaliera le veniva riscontrata, a seguito di indagine ortopedica ed esame radiografico, una “Frattura scomposta del capitello radiale con grossolano frammento osseo (da verosimile distacco) in sua prossimità”, con conseguente intervento per una provvisoria immobilizzazione dell'arto e prescrizione di ripresentarsi, sempre in data 25.08.2019, presso lo stesso
Presidio Ospedaliero, per l'esecuzione di una T.A.C. al gomito destro.
All'esito del primo accesso in Pronto Soccorso i giorni di prognosi venivano quantificati in trenta salvo complicazioni.
Dal consulente ortopedico del P.O. “Vito Fazzi”, in ragione della lesione accertata, veniva consigliato alla danneggiata di effettuare un intervento chirurgico per ricomporre la frattura.
In data 30.08.2019, pertanto, l'odierna attrice si ricoverava presso l'Unità Operativa di Ortopedia dell'Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e, il giorno successivo, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di ricomposizione della frattura con applicazione di tutore gessato per poi essere dimessa il
02.09.2019 con conferma della prima prognosi di giorni trenta (30) salvo complicazioni e prescrizione di terapia medica personale.
A seguito dell'intervento chirurgico subito, l'odierna attrice, una volta rimosso il tutore gessato, è stata sottoposta a periodiche visite di controllo e a terapia farmacologica, oltre a sottoporsi a sedute di fisioterapia al fine di recuperare l'ottimale funzionalità dell'arto.
*** Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza hanno confermato la dinamica dell'evento dannoso e non sono emerse criticità nel racconto tali da far dubitare della veridicità del narrato o circa il verificarsi del fatto storico.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU medica che ha concluso nei seguenti termini:
“In conclusione , essendo ben documentata l'entità del trauma in oggetto , considerando attendibile il nesso di causalità tra l'evento traumatico e le lesioni ad esso conseguenti , trascorso lasso di tempo sufficiente da considerare il quadro clinico stabilizzato, si conferma equo valutare il danno alla persona , pur prese in esame le osservazioni prodotte dai consulenti legali di parte, in misura percentuale del 5% (cinque per cento ) .Le lesioni riportate hanno dato luogo ad un periodo di malattia con inabilità temporanea totale di giorni 27 (ventisette),una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti) e una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 40 (quaranta); da ritenersi congrue le spese mediche sostenute dall'attrice.”
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso
(fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019). Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
Nel caso di specie, è emersa sia la custodiabilità del luogo in cui si verificava il sinistro che il pregiudizio patito dal danneggiato.
Al contrario, non è stata fornita prova liberatoria da parte del custode e, in ragione della conformazione del tombino che determinava la caduta, oltre alla scarsa illuminazione del luogo nonché l'incuria dello stesso – evincibile dai numerosi interventi di manutenzione programmati dallo stesso danneggiato evincibili dalla documentazione in atti - non consentono di imputare all'agire del danneggiato le cause del sinistro.
Pertanto, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere accolta.
4. Sul risarcimento del danno.
Accertata la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto, è necessario soffermarsi sulla prova dei danni-conseguenza, dovendosi verificare, in particolare, la sussistenza dei pregiudizi non patrimoniali lamentati dall'attore, onde passare poi alla loro valutazione.
In particolare, in ordine al danno non patrimoniale e partendo dal danno biologico, il consulente, sulla base degli atti visionati, ha determinato un'invalidità temporanea assoluta per 27 gg.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea parziale può essere considerata di 20 giorni al 50% ed infine di altri 40 giorni al 25%, relativi al periodo delle cure e della riabilitazione.
Inoltre, anche alla luce dell'esame obiettivo eseguito sulla persona dell'attrice, ha concluso nel senso che la danneggiata ha riportato postumi recanti un'invalidità permanente nella misura del 5%.
Le conclusioni, cui è pervenuta la CTU, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte a seguito di indagine condotta con corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
A tal proposito non si ravvisa nelle argomentazioni sollevate dai C.T.P. argomenti tali da mutare le argomentazioni del C.T.U. avuto riguardo alla credibilità delle tesi scientifiche sostenute dall'ausiliario del giudice.
Tuttavia, non appare condivisibile la richiesta di liquidazione di danno non patrimoniale in ragione della modesta gravità dei danni patiti e tenuto conto che non sono stati provati gli ulteriori danni patiti.
Per questi motivi
, si ritiene di dover liquidare, alla luce delle più recenti tabelle milanesi, la somma di euro 6.575,00 per invalidità permanente (1.741,60 al punto di danno non patrimoniale per danneggiato che all'epoca del sinistro aveva 50 anni) e di complessivi euro 5.405,00, per invalidità temporanee, per un totale di euro 11.980,00, somma già rivalutata in quanto ottenuta mediante l'applicazione delle più recenti tabelle. A detti importi devono essere aggiunti le spese sanitarie sostenute, ritenute da questo giudice, sulla scorta di quanto argomentato dal CTU, come congrue per un importo complessivo di euro 1.037,49.
5. spese del giudizio.
Quanto alle spese del giudizio queste sono determinate secondo il criterio della soccombenza ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di parte attrice il convenuto Controparte_1 deve essere condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa dei seguenti importi, con riferimento ai valori minimi (in ragione della minima complessità delle questioni in fatto e in diritto della causa) dello scaglione fino a 26.000,00 euro:
2.450,00 euro per compensi professionali e 381,00 euro per spese generali.
Le spese della C.T.U., per i medesimi motivi devono essere posti a carico della parte soccombente
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente le domande formulate da nei confronti del Parte_1 CP_1
[...] condanna il al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 13.017,49 oltre interessi condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, da Controparte_1 distrarsi in favore del difensore ex art 93 c.p.c., che si determinano in 2.450,00 euro per compensi professionali e 381,00 euro per spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico del . Controparte_1
Lecce 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2022 promossa da:
, Cod. Fisc. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tonino Litti
- attore contro
, C.F. - P.I. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Cerretti
- convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio il per chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
1) accertare e dichiarare l'integrale responsabilità del , in persona del Controparte_1
p.t., nella qualità di Ente pubblico proprietario e custode del luogo ove si è verificato il CP_2 sinistro descritto nella narrativa del presente atto di citazione, per tutte le lesioni fisiche subite dall'attrice sig.ra in occasione ed in conseguenza dell'evento dannoso accaduto Parte_1 in data 24.08.2019;
2) accertare e dichiarare, altresì, che, a causa del sinistro sopra descritto, la prefata sig.ra Parte_1
ha riportato gravi lesioni fisiche quantificate in complessivi €. 23.509,24, rivenienti dalla
[...] sommatoria delle seguenti voci così meglio specificate: Danno non patrimoniale risarcibile €.
17.818,75 (9% per anni 50 di età con personalizzazione pari al 25% del danno biologico); I.T.T. €.
2.673,00 (27 gg. x €. 99,); I.T.P. €. 990,00 (20 gg. al 50%); I.T.P. €. 990,00 (40 gg. al 25%); Spese
Mediche come da allegata documentazione pari ad €. 1.037,49), oltre ad interessi legali in funzione compensativa, ovvero quantificate in quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
3) per l'effetto delle declaratorie di cui ai punti 1) e 2) che precedono, condannare il
, in persona del p.t., nella qualità di Ente pubblico proprietario e Controparte_1 CP_2 custode del luogo ove si è verificato il sinistro descritto nella narrativa del presente atto di citazione,
a risarcire integralmente le lesioni fisiche patite dalla sig.ra in occasione ed in Parte_1 conseguenza del sinistro descritto nella narrativa che precede, da liquidarsi nella misura complessiva di €. 23.509,24, rivenienti dalla sommatoria delle seguenti voci così meglio specificate: Danno non patrimoniale risarcibile (danno biologico + danno non patrimoniale) €. 17.818,75 (9% per anni 50 di età con personalizzazione pari al 25% del danno biologico); I.T.T. €. 2.673,00 (27 gg. x €. 99,);
I.T.P. €. 990,00 (20 gg. al 50%); I.T.P. €. 990,00 (40 gg. al 25%); Spese Mediche come da allegata documentazione pari ad €. 1.037,49), oltre ad interessi legali in funzione compensativa, ovvero quantificate in quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
4) condannare, infine, il , in persona del p.t., al pagamento di spese Controparte_1 CP_2
e compenso professionale, ai sensi del D.M. n. 55/2014, di cui al presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito: rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, le domande svolte dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti del in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, sia Controparte_1 sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, oltre che non adeguatamente provate.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.” Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con le parti che hanno concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
In data 24.08.2019, intorno alle ore 22:00 circa, parte attrice passeggiava, in compagnia dei propri genitori e , in Piazza della Luna, nella Marina di Torre dell'Orso, Controparte_3 Controparte_4 nel territorio del Comune di Melendugno (LE), quando, all'altezza della pizzeria denominata
“KILODA”, inciampava “in una non percettibile, anche per la scarsa illuminazione, sconnessione del marciapiede in prossimità di un tombino in plastica posto sul piano di calpestio”.
L'odierna attrice cadeva a terra, urtando il braccio destro, e, dopo essere stata prontamente soccorsa da alcune persone che hanno assistito all'incidente, ripresasi temporaneamente dallo shock, veniva accompagnata presso la propria abitazione sita in Martignano (LE).
Tuttavia, alcune ore dopo l'evento, accusando dolori al braccio destro, intorno alle ore 01:00 del
25.08.2019, l'attrice veniva trasportata dal marito presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Vito
Fazzi” di Lecce.
Nella struttura ospedaliera le veniva riscontrata, a seguito di indagine ortopedica ed esame radiografico, una “Frattura scomposta del capitello radiale con grossolano frammento osseo (da verosimile distacco) in sua prossimità”, con conseguente intervento per una provvisoria immobilizzazione dell'arto e prescrizione di ripresentarsi, sempre in data 25.08.2019, presso lo stesso
Presidio Ospedaliero, per l'esecuzione di una T.A.C. al gomito destro.
All'esito del primo accesso in Pronto Soccorso i giorni di prognosi venivano quantificati in trenta salvo complicazioni.
Dal consulente ortopedico del P.O. “Vito Fazzi”, in ragione della lesione accertata, veniva consigliato alla danneggiata di effettuare un intervento chirurgico per ricomporre la frattura.
In data 30.08.2019, pertanto, l'odierna attrice si ricoverava presso l'Unità Operativa di Ortopedia dell'Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e, il giorno successivo, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di ricomposizione della frattura con applicazione di tutore gessato per poi essere dimessa il
02.09.2019 con conferma della prima prognosi di giorni trenta (30) salvo complicazioni e prescrizione di terapia medica personale.
A seguito dell'intervento chirurgico subito, l'odierna attrice, una volta rimosso il tutore gessato, è stata sottoposta a periodiche visite di controllo e a terapia farmacologica, oltre a sottoporsi a sedute di fisioterapia al fine di recuperare l'ottimale funzionalità dell'arto.
*** Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza hanno confermato la dinamica dell'evento dannoso e non sono emerse criticità nel racconto tali da far dubitare della veridicità del narrato o circa il verificarsi del fatto storico.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU medica che ha concluso nei seguenti termini:
“In conclusione , essendo ben documentata l'entità del trauma in oggetto , considerando attendibile il nesso di causalità tra l'evento traumatico e le lesioni ad esso conseguenti , trascorso lasso di tempo sufficiente da considerare il quadro clinico stabilizzato, si conferma equo valutare il danno alla persona , pur prese in esame le osservazioni prodotte dai consulenti legali di parte, in misura percentuale del 5% (cinque per cento ) .Le lesioni riportate hanno dato luogo ad un periodo di malattia con inabilità temporanea totale di giorni 27 (ventisette),una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti) e una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 40 (quaranta); da ritenersi congrue le spese mediche sostenute dall'attrice.”
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso
(fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019). Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
Nel caso di specie, è emersa sia la custodiabilità del luogo in cui si verificava il sinistro che il pregiudizio patito dal danneggiato.
Al contrario, non è stata fornita prova liberatoria da parte del custode e, in ragione della conformazione del tombino che determinava la caduta, oltre alla scarsa illuminazione del luogo nonché l'incuria dello stesso – evincibile dai numerosi interventi di manutenzione programmati dallo stesso danneggiato evincibili dalla documentazione in atti - non consentono di imputare all'agire del danneggiato le cause del sinistro.
Pertanto, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere accolta.
4. Sul risarcimento del danno.
Accertata la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto, è necessario soffermarsi sulla prova dei danni-conseguenza, dovendosi verificare, in particolare, la sussistenza dei pregiudizi non patrimoniali lamentati dall'attore, onde passare poi alla loro valutazione.
In particolare, in ordine al danno non patrimoniale e partendo dal danno biologico, il consulente, sulla base degli atti visionati, ha determinato un'invalidità temporanea assoluta per 27 gg.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea parziale può essere considerata di 20 giorni al 50% ed infine di altri 40 giorni al 25%, relativi al periodo delle cure e della riabilitazione.
Inoltre, anche alla luce dell'esame obiettivo eseguito sulla persona dell'attrice, ha concluso nel senso che la danneggiata ha riportato postumi recanti un'invalidità permanente nella misura del 5%.
Le conclusioni, cui è pervenuta la CTU, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte a seguito di indagine condotta con corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
A tal proposito non si ravvisa nelle argomentazioni sollevate dai C.T.P. argomenti tali da mutare le argomentazioni del C.T.U. avuto riguardo alla credibilità delle tesi scientifiche sostenute dall'ausiliario del giudice.
Tuttavia, non appare condivisibile la richiesta di liquidazione di danno non patrimoniale in ragione della modesta gravità dei danni patiti e tenuto conto che non sono stati provati gli ulteriori danni patiti.
Per questi motivi
, si ritiene di dover liquidare, alla luce delle più recenti tabelle milanesi, la somma di euro 6.575,00 per invalidità permanente (1.741,60 al punto di danno non patrimoniale per danneggiato che all'epoca del sinistro aveva 50 anni) e di complessivi euro 5.405,00, per invalidità temporanee, per un totale di euro 11.980,00, somma già rivalutata in quanto ottenuta mediante l'applicazione delle più recenti tabelle. A detti importi devono essere aggiunti le spese sanitarie sostenute, ritenute da questo giudice, sulla scorta di quanto argomentato dal CTU, come congrue per un importo complessivo di euro 1.037,49.
5. spese del giudizio.
Quanto alle spese del giudizio queste sono determinate secondo il criterio della soccombenza ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di parte attrice il convenuto Controparte_1 deve essere condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa dei seguenti importi, con riferimento ai valori minimi (in ragione della minima complessità delle questioni in fatto e in diritto della causa) dello scaglione fino a 26.000,00 euro:
2.450,00 euro per compensi professionali e 381,00 euro per spese generali.
Le spese della C.T.U., per i medesimi motivi devono essere posti a carico della parte soccombente
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente le domande formulate da nei confronti del Parte_1 CP_1
[...] condanna il al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 13.017,49 oltre interessi condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, da Controparte_1 distrarsi in favore del difensore ex art 93 c.p.c., che si determinano in 2.450,00 euro per compensi professionali e 381,00 euro per spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico del . Controparte_1
Lecce 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me