Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 391/2022 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Alessio Veggiari) a mezzo ricorso depositato il 8/6/2022
contro
(che sarà difesa dagli avv. Enzo Morrico e Controparte_1
Giosa miciliata presso l'avv. Paolo Lorenzini)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 10-11, letterali):
“Nel merito:
- Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario negli anni dal 2004 al 2018 (eccetto il 2014) e nel 2021, di indennità di lavoro domenicale dal 2006 al 2021 (eccetto il 2019), di indennità di turno spezzato negli anni dal 2014 al 2018, compresi, e dal 2020 al 2021, di indennità particolare per tutti gli anni del rapporto di lavoro (eccetto il 2019);
- Conseguentemente condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempor mento del T.F.R. maturato e maturando dal ricorrente tutte le somme corrisposte in dipendenza dei rapporti di lavoro a titolo di lavoro straordinario negli anni dal 2004 al 2018 (eccetto il 2014) e nel 2021, di indennità di lavoro domenicale dal 2006 al 2021 (eccetto il 2019), di indennità di turno spezzato negli anni dal 2014 al 2018, compresi, e dal 2020 al 2021, di indennità particolare per tutti gli anni del rapporto di lavoro (eccetto il 2019). Con espressa riserva di quantificazione delle differenze dovute per i predetti titoli in separato giudizio.
La Società convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, p. 8, letterali):
1
*
All'udienza 23/11/2022, nella causa n. 391/2022 rgl sono comparsi, da remoto: per l'avv. Silvia Rizzo in sostituzione dell'avv. Alessio Parte_1
Veggiari; per , l'avv. Giosafat Riganò. Controparte_1
Presente ai fini della pratica il dott. della Testimone_1 CP_2
Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 2/2/2024, ore 12:00 con termine per note al 22/1/2024 per la Società convenuta e al 22/12/2023 per il ricorrente.
All'udienza 2/2/2024, nella causa n. 391/2022 rgl sono comparsi, da remoto: per l'avv. Alessio Veggiari;
Parte_1 per , l'avv. Vera D'Auria in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Giosafat
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Stante manifestata esigenza di discussione orale e attuale instabilità del collegamento da remoto, il giudice aggiorna la discussione, stessa modalità, al 9/2/2024, ore 9:00.
All'udienza 9/2/2024, nella causa n. 391/2022 rgl sono comparsi, da remoto: per l'avv. Alessio Veggiari e l'avv. Silvia Rizzo;
Parte_1 per , l'avv. Matteo Lauro in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Giosafat Riganò.
2 Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Preliminarmente parte ricorrente rinuncia alla domanda di accertamento del proprio diritto all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di indennità di lavoro domenicale. Parte ricorrente affronta in particolare criticamente in modo analitico l'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Appello di Roma invocata dalla Società convenuta, richiamandosi piuttosto alla corretta interpretazione della Corte di Appello di Trieste, cit., tra altro evidenziando come da documentazione prodotta, lo stesso contraddittorio comportamento aziendale. Si richiama inoltre, in senso rafforzativo, ai principi affermati da Cass. 6204/2010, 5569/2009 in ordine alla neccessità della espressa esclusione ad opera della contrattazione collettiva. Richiama l'attenzione sull'art. 43 lett. n) CCNL relativa alla parte di domanda oggi rinunciata, contenente specifica espressa esclusione. Richiama la difforme prassi applicativa del medesimo contratto collettivo ad opera di altre società del settore, chiedendo di essere autorizzata alla produzione di un campione anonimo di prospetti paga.
Parte convenuta contesta la fondatezza anche delle odierne argomentazioni. Si oppone per inammissibilità (tardività) alla produzione oggi richiesta dall'avversario.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine: ordinanza: ritenutane la necessità, dispone consulenza tecnica d'ufficio, contabile, al fine di verificare documentalmente l'allegazione del lavoratore ed esprimere la propria ragionata valutazione in ordine alle caratteristiche anche di occasionalità/normalità delle singole voci controverse, illustrandone anche la regolamentazione collettiva di settore. Nomina al fine ausiliaria la consulente del lavoro fissandone Persona_1 la comparizione per l'udienza del 12/4/2024, ore 11:45
All'udienza 12/4/2024, nella causa n. 391/2022 rgl sono comparsi, da remoto: per l'avv. Silvia Rizzo in sostituzione dell'avv. Alessio Parte_1
Veggiari; per , l'avv. Giosafat Riganò. Controparte_1
3 In presenza la consulente tecnica nominata d'ufficio, Persona_1 consulente del lavoro, che conferma l'impegno telematicamente generalità offerte.
Alla consulente viene posto il quesito che segue
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi: verifichi documentalmente l'allegazione del lavoratore – nella parte non espressamente rinunciata (ud. 9/2/2024) - ed esprima la propria ragionata valutazione in ordine alle caratteristiche anche di occasionalità/normalità delle singole voci controverse, segnalando all'esito al giudice i temi fattuali controversi che possano assumere rilevanza residua ai fini decisori”.
La consulente fissa l'inizio delle operazioni il 20/5/2024, ore 15:00 presso lo studio indicato in atti, con facoltà di modalità da remoto da concordare con le parti/loro consulenti. Parte ricorrente nomina consulente Persona_2 la Società convenuta si richiama all Persona_3
La consulente, nel termine del 20/9/2024 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 20/10/2024 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti. Nel termine del 20/11/2024 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) la consulente tecnica d'ufficio depositerà in cancelleria la relazione definitiva. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti, tra loro in solido, acconto sul compenso entro l'inizio delle operazioni di € 600,00.
Aggiorna la trattazione, per la successiva programmazione istruttorio/decisoria al 9/12/2024, ore 10:00, con facoltà delle parti di adozione della stessa modalità di udienza, in aula virtuale in loro possesso.
4 All'udienza 9/12/2024, nella causa n. 391/2022 rgl sono comparsi, da remoto: per l'avv. Alessio Veggiari e l'avv. Silvia Rizzo;
Parte_1 per , l'avv. Giosafat Riganò. CP_1 Controparte_1
Trattata la causa ad esito dell'indagine tecnica disposta d'ufficio, il giudice fissa per la discussione l'udienza del 28/3/2025, ore 11:30, autorizzando note entro il 18/3, con facoltà di udienza da remoto in aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 28/3/2025, nella causa n. 391/2022 rgl sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc: per l'avv. Silvia Rizzo, in sostituzione dell'avv. Alessio Parte_1
Veggiari; per , l'avv. Giosafat Riganò. Controparte_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Rizzo per il ricorrente comunica che la Corte di Appello di Venezia, in sede di giudizio di rinvio, con dispositivo del 27/2/2025, in corso di motivazione, si è pronunciata applicando il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, SL, con sent. 2024/n. 24801, riconoscendo l'inclusione delle voci retributive oggetto di controversia nella base di computo dell'accantonamento TFR.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
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Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
Premessa: la posizione lavorativa del ricorrente.
è stato assunto alle dipendenze della Parte_1 Controparte_1
in data 10/07/2003 come operaio autista posto di manutenzione con
[...] livello di inquadramento C1 del CCNL e dal 01/04/2005, a seguito di una riorganizzazione aziendale, è stato disposto il suo inserimento nella posizione di operatore della Manutenzione con passaggio al livello di inquadramento “C” e successivamente, in accoglimento della sua domanda, è stato inserito nella posizione di Ausiliario alla viabilità.
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5 § 1. La domanda del lavoratore...
1.1 Accertare il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario negli anni dal 2004 al 2018 (eccetto il 2014) e nel 2021;
1.2 ... a titolo di indennità di lavoro domenicale dal 2006 al 2021 (eccetto il 2019), (pretesa rinunciata in corso di giudizio ud. 9/2/2024);
1.3 ... di indennità particolare per tutti gli anni del rapporto di lavoro (eccetto il 2019);
1.4 ... di turno spezzato negli anni dal 2014 al 2018, compresi, e dal 2020 al 2021.
1.5 Conseguentemente condannare in CP_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, ad includere nell'accantonamento del T.F.R. maturato e maturando dal ricorrente tutte le somme corrisposte in dipendenza dei rapporti di lavoro per i titoli predetti, sub 1.1, 1.3 e 1.4, con espressa riserva di quantificazione delle differenze dovute per i predetti titoli in separato giudizio.
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§ 2 ... e la sua argomentazione.
2.1 Nonostante la percezione sistematica e non occasionale di retribuzione per i titoli di cui ai §§ 1.1, 1.3 e 1.4 che precede, la onvenuta non ha CP_3 incluso i relativi importi nell'accantonamento annuale del T.F.R. spettante al ricorrente, come risulta dalla liquidazione della quota di T.F.R. versata ai fondi integrativi e dall'importo progressivamente accantonato in ciascuna busta paga (produzione documentale ric.)
2.2 Compongono la base imponibile per la determinazione del T.F.R., ai sensi dell'art. 2120 co. 2 c.c.: “salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
2.3 Risultano documentalmente:
- la ricorrenza continuativa nel tempo o la reiterazione della corresponsione nel corso dei diversi anni del rapporto di lavoro,
- il collegamento funzionale tra l'attività svolta dal lavoratore e la realtà aziendale.
6 2.4 La variabilità dell'importo non incide sul diritto all'accantonamento, dato che la norma richiamata richiede la non occasionalità sotto il profilo temporale, non già la stabilità dell'importo riconosciuto al lavoratore.
2.5 Solo per scrupolo, evidenzia il lavoratore che la Società convenuta ha effettuato il calcolo dell'imponibile previdenziale tenendo conto di tutte le voci retributive sopra menzionate, come documentalmente dimostrato, mentre la quota accantonata di T.F.R. è stata calcolata su un importo inferiore, non comprensivo di tali voci. In realtà, per quanto di interesse ai fini della presente causa, il valore dell'imponibile previdenziale e quello per il calcolo del T.F.R. dovrebbero essere esattamente coincidenti.
2.6 Nell'individuazione dei criteri determinativi del singolo emolumento implicato occorre compiere riferimento alla specifica norma contrattuale (art. 40 ccnl) che a sua volta contiene il richiamo solo alle disposizioni di legge e dunque all'art. 2120 c.c. Il richiamo ad altre disposizioni contrattuali, quale ad es. l'art. 43 del ccnl, non risulta essere criterio utilizzabile ai fini del computo del TFR, essendo la disposizione, focalizzata solo su talune voci ivi previste ad altri fini. Certamente da escludersi che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione alla regola di omnicomprensività in modo necessariamente chiaro e univoco (cfr. ad es. Cass SL 2003/n. 96).
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§ 3. L'opposta argomentazione di . CP_1
3.1 Anzitutto si contesta l'allegazione avversaria in punto di non occasionalità della corresponsione delle voci retributive interessate.
3.2 L'art. 43, punto 32, CCNL stabilisce che le indennità previste alle lettere a), c), g), h) sono utili ai fini del computo del trattamento di fine rapporto di lavoro con la conseguenza che le altre indennità dovrebbero ritenersi escluse.
L'indennità lavoro domenicale è poi esclusa dal computo del TFR, per espressa previsione collettiva (cfr. art. 43, lettera n, CCNL).
Nelle lettere aggiuntive al CCNL, al paragrafo “orari sfalsati per il personale non turnista” è prevista, a fronte dell'assegnazione del turno/orario sfalsato ai sensi dell'art. 44, punto b), CCNL, la corresponsione, in aggiunta alla normale retribuzione e per ogni giorno di effettiva prestazione in orario sfalsato, un importo pari al 15% di 1/26 del minimo tabellare. E' previsto che tale importo non abbia riflesso sugli istituti contrattuali.
Non sono, inoltre, computate ai fini del TFR le seguenti voci retributive in quanto legate a prestazioni effettuate occasionalmente:
7 a) lavoro straordinario (feriale diurno, feriale notturno e festivo diurno/notturno); b) richiamo in servizio (feriale diurno, feriale notturno e festivo diurno/notturno); ed infatti, secondo l'art. 11, punto 13, CCNL al lavoratore – chiamato in servizio in una festività goduta, in giorno di riposo settimanale o in altro giorno di riposo o nella giornata nella quale si effettuerà la normale prestazione di lavoro, esclusa l'ipotesi dell'anticipazione o protrazione di orario
– è assicurato un compenso non inferiore alla retribuzione di 4 ore con la maggiorazione del caso;
c) trattamenti economici di trasferta (ore guida, ore guida esattori, compensi forfettari per esattori comandati in trasferta > 35 km o < 35 km dalla sede), in quanto compensi forfettari, in sostituzione di rimborsi spesa dovuti per prestazione svolta in altra sede.
Ai fini del computo della base di calcolo del TFR sono compresi tutti i compensi indicati nell'elenco allegato (all. - voci retributive in TFR). Sono computate nel TFR le seguenti voci retributive: a) prestazioni supplementari del personale a tempo parziale;
b) premio di produttività mensile;
c) le seguenti indennità previste dall'art. 43 CCNL, per espressa previsione del citato punto 32: - indennità lavori complementari (art. 43, lettera a); - indennità di zona (art. 43 lettera c); - indennità di mensa (art. 43, lettera g); - indennità alta montagna (art. 43 lettera h); d) indennità maneggio denaro (art. 43, lettera d); e) l'Indennità vacanza contrattuale prima del 2011.
Il lavoro straordinario non è considerato ai fini del TFR, essendo corrisposto all'insorgere di esigenze organizzative/lavorative non costanti.
3.3 Fondamentalmente, per espressa delega prevista dal legislatore, i contratti collettivi possono escludere dal calcolo del trattamento di fine rapporto le voci retributive, anche se corrisposte a titolo non occasionale.
Le parti sociali, proprio perché hanno identificato, tra le molte, soltanto alcune indennità computabili nel t.f.r., avrebbero escluso le altre a contrario.
Le parti sociali hanno estrapolato, dai numerosi emolumenti erogabili a titolo di compenso per il lavoro prestato oltre il monte ore di lavoro ordinario dovuto, i soli che hanno ritenuto aver incidenza sul t.f.r., lasciando in tal modo gli altri al di fuori del perimetro di rilevanza al fine.
Le parti sociali hanno previsto in modo dichiarato quale sia, tra le varie ipotesi di peculiare modalità oraria della prestazione del lavoro, l'unica il cui compenso incide sul t.f.r..
Venendo a concludere, sostiene , emerge che il CCNL non CP_1 ripete ex art. 2120 cod. civ. la nozione e onnicomprensiva, perché per la determinazione degli istituti retributivi differiti le parti sociali hanno
8 individuato la nozione di retribuzione “ristretta” prevista dall'art. 22, comma 1, e hanno poi ritenuto di selezionare gli emolumenti da inserire nella base di computo del t.f.r. o individuandoli nominativamente, oppure escludendoli per implicito nel momento in cui, a fronte di una categoria di compensi omogenei, hanno esplicitato al suo interno i soli rilevanti.
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§ 4. L'indagine della consulente tecnica d'ufficio.
4.1 Il quesito: “verifichi documentalmente l'allegazione del lavoratore – nella parte non espressamente rinunciata (ud. 9/2/2024) - ed esprima la propria ragionata valutazione in ordine alle caratteristiche anche di occasionalità/normalità delle singole voci controverse, segnalando all'esito al giudice i temi fattuali controversi che possano assumere rilevanza residua ai fini decisori”.
4.2 La consulente ha ricordato le previsioni collettive dei vari istituti rilevanti.
Cfr. sopra § 1.1: l'art. 11 del CCNL Autostrade disciplina “il lavoro straordinario, festivo e notturno: ... 2. Si considera lavoro straordinario – ai soli fini contrattuali – quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro di cui all'art. 9 del presente contratto.
3. Si considera lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle festività infrasettimanali e nazionali per la durata del normale orario di lavoro giornaliero. ... 5. Si considera lavoro straordinario festivo diurno e notturno quello compiuto dal lavoratore nel suo giorno di riposo settimanale di legge, nonché quello compiuto oltre la durata del normale orario giornaliero negli altri giorni festivi.”
Cfr. sopra § 1.3: l'art. 43 del CCNL lettera m) punto 30 stabilisce che “al personale operaio addetto ad interventi di manutenzione della sede stradale e degli impianti dislocati lungo l'asse autostrade nonché agli autisti viene corrisposto un importo pari a euro 1,03 per ogni giornata di effettiva presenza” (c.d. indennità particolare).
Cf. sopra § 1.4: l'art. 43 lettera b) punto 4. stabilisce che “al lavoratore che presta servizio in turni continui ed avvicendati, ovvero al lavoratore assunto a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni ovvero, con prestazioni alternate diurne-notturne, al quale per esigenze di servizio, venga richiesto di effettuare il proprio turno giornaliero in due soluzioni (turno spezzato) viene corrisposta, oltre a quanto dovuto per la precedente lettera a) una indennità del 18% della retribuzione giornaliera o il 18% della quota oraria calcolata sugli elementi retributivi” (indennità di turno spezzato).
4.3 Per ciascun istituto retributivo interessato dalla controversia la consulente ha esaminato e analizzato i cedolini paga, elaborando tabelle
9 sintetiche, al fine di condurre una valutazione in ordine alla occasionalità o meno della corresponsione.
4.4 Dall'esame predetto si rileva certamente l'avvenuta corresponsione di ciascun emolumento interessato per un tempo significativo tale da escluderne il carattere occasionale, non richiedendosi – in accordo ai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità (subito oltre § 5) - la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, ma dovendosi questi ultimi escludere dal calcolo in questione solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro, compensi relativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità.
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§ 5. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Sullo specifico oggetto è sopravvenuta anche la sent. 2024/n. 24801 della Sezione Lavoro, puntualmente richiamata dal ricorrente.
La Cassazione ricorda che “anche recentemente, occupandosi della materia ha chiarito che nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto possono essere ricompresi gli emolumenti incentivanti che, pur presentando in astratto il carattere dell'incertezza, sono erogati ai dipendenti con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente ex post, l'avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escluderne il carattere occasionale, senza che rilevi il fatto che l'ammissione al sistema incentivante dipende da una decisione datoriale (Cass n. 14242/24; Cass.n. 29440/17; Cass.n. 16591/2014). Il principio espresso segue e specifica ulteriormente quello che da tempo viene definito come principio dell'omnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, che, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco (Cass.n. 96/2003).
Nel caso in esame la Corte territoriale, con una interpretazione della norma contrattuale del tutto coerente rispetto al contenuto della stessa e alla scelta delle parti sociali, ha chiaramente precisato che il canone da adottare era quello del disposto dell'art. 2120 c.c., poiché espressamente richiamato dalla disposizione collettiva specificamente diretta alla determinazione del TFR.
Peraltro, la stessa Corte, pur avendo correttamente individuato il criterio della onnicomprensività, ha poi escluso talune voci retributive, quali il lavoro straordinario, l'indennità di richiamo in servizio e quella del lavoro spostato, valutando che la non ricorrenza puntuale di dette voci retributive portava ad
10 escluderle ai fini del TFR, imponendosi “una valutazione globale ed unitaria del dato della frequenza di detti introiti e compensi”.
8) Con tale valutazione la corte di merito non ha svolto corretta sussunzione del dato concreto nei principi dalla stessa richiamati. Come già affermato da questa Corte, “il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass. n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del 2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017). Difatti, l'art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativa base di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2). L'espressione è così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testo dell'art. 2121 c.c. per l'indennità di anzianità.
Ne restano esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati per situazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersi con frequenza l'occasione della prestazione lavorativa. Si tratta di una dizione certamente idonea a comprendere compensi relativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità. Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r., diversamente da quanto accade per altri istituti retributivi indiretti per i quali non vige un principio legale di onnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nel corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza e con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale" (così Cass. n. 14242/2024; Cass. n. 18680 del 2014).
9) Sulla base di tale principio, al quale va data continuità, deve dunque ritenersi che erroneamente la Corte di merito ha escluso, dal calcolo in questione, le indicate voci retributive, certamente non ripetitive, ma comunque erogate in più occasioni e in corrispondenza di una specifica prestazione. La valutazione di merito richiesta doveva infatti essere improntata a siffatti principi in considerazione della annualità della ricorrenza, sia pur non continuativa, ma comunque presente quale corrispettivo della prestazione resa”.
11 Anche la presente controversia, pertanto, sulla base altresì della ricognizione condotta dalla consulente tecnica d'ufficio, può essere avviata a soluzione decisoria sulla base del predetto principio di diritto.
P.Q.M.
accerta il diritto del ricorrente – - all'inclusione Parte_1 nell'accantonamento annuo del T.F.R.:
della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario negli anni dal 2004 al 2018 (eccetto il 2014) e nel 2021 a titolo di indennità particolare per tutti gli anni del rapporto di lavoro (eccetto il 2019); a titolo di indennità di turno spezzato negli anni dal 2014 al 2018, compresi, e dal 2020 al 2021. Conseguentemente condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, ad includere nell'accantonamento del T.F.R. maturato gli importi correlati, da determinarsi in separato giudizio. Condanna la Società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 11.327,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminato, parametro medio per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, oltre al compenso per la consulenza tecnica d'ufficio previamente liquidato con separato decreto 9/12/2024.
Siena, 28/3/2025
il giudice Delio Cammarosano
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