Art. 12. Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
a) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968;
b) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1971;
c) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1972-31 dicembre 1977;
d) 6 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1978-31 dicembre 1980;
e) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1981-31 dicembre 1981;
f) 1,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1982-30 giugno 1982.
2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilita' e' presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.
3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1984.
4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000, 25.000, 25.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio 1987.
5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.
6. Agli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, pari a 4,8 miliardi di lire in valore capitale, si provvede, con decorrenza 1 luglio 1986, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,31 per cento per la durata di un quinquennio.
a) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968;
b) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1971;
c) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1972-31 dicembre 1977;
d) 6 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1978-31 dicembre 1980;
e) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1981-31 dicembre 1981;
f) 1,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1982-30 giugno 1982.
2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilita' e' presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.
3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1984.
4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000, 25.000, 25.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio 1987.
5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.
6. Agli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, pari a 4,8 miliardi di lire in valore capitale, si provvede, con decorrenza 1 luglio 1986, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,31 per cento per la durata di un quinquennio.