Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8038/2024 R.G., chiamata all'udienza del 31/3/2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. A. Costa Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. M. Marazza;
Controparte_1
Resistente
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Controparte_2
Gatta
Resistente
Oggetto: accertamento versamento oneri previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/6/2024 il ricorrente come in epigrafe indicato, premesso di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di in virtù Controparte_1
di contratto a tempo indeterminato, esponeva che:
- con sentenza n. 9121/2012 resa dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, in data 2/10/2012, era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro originariamente stipulato con Controparte_1
- in conseguenza della suddetta sentenza, al veniva riconosciuto il proprio Pt_1
diritto alla riammissione in servizio, oltre che alla corresponsione delle retribuzioni
- in ottemperanza della citata sentenza, provvedeva al pagamento Controparte_1
delle retribuzioni spettanti al ricorrente, in favore del quale versava la somma di €
141.362,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali;
- le parti sottoscrivevano in sede sindacale un verbale di conciliazione in conseguenza del quale il rapporto di lavoro si consolidava a tempo indeterminato con anzianità convenzionale decorrente dal 23/1/2013, data dell'effettiva riammissione in servizio, stabilendo, al contempo, in capo al il quale dichiarava di rinunciare agli Pt_1
effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, l'obbligo di restituire all'ente il trattamento economico liquidatogli in assenza di prestazione lavorativa, comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali, quantificato in € 216.895,22;
- malgrado l'accordo intervenuto tra le parti, la parte datoriale ne disattendeva il contenuto, non provvedendo ad effettuare il versamento previdenziale né la regolarizzazione della posizione contributiva inerente al periodo di cui alla citata sentenza (10/5/2004 – 23/1/2013), così come emergeva dall'esame dell'estratto contributivo;
- con pec datata 2/5/2024, il difensore del ricorrente proponeva, quindi, formale diffida nei confronti sia di che di , chiedendo di “documentare il Controparte_1 CP_3 versamento degli oneri previdenziali” relativi alla posizione del proprio assistito, con immediato e conseguente aggiornamento dell'estratto conto contributivo ovvero di restituire la “somma relativa agli oneri previdenziali illegittimamente percepita da a seguito del verbale di conciliazione sindacale in questione Controparte_1 ovvero alla decurtazione della stessa dalle somme ancora in corso di restituzione”;
- tale intimazione non veniva riscontrata né da né dalla parte datoriale. CP_3
Ciò premesso, conveniva in giudizio nonché rassegnando Controparte_1 CP_3 le seguenti conclusioni: “A. accertare se ha provveduto o meno al CP_1
versamento degli oneri previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte in applicazione della sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 9121/2012 (10 maggio 2004 – 23 gennaio 2013) e, nell'affermativa, ordinare all' la CP_3
regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
B. in ipotesi di accertamento del mancato versamento degli oneri previdenziali in
Pag. 2 di 9 questione da parte di , condannare detta Società resistente, in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo che quest'ultimo si è obbligato a restituire a , con il citato CP_1
verbale di conciliazione sindacale, a titolo di oneri previdenziali risultanti dalla busta paga in atti (salvo miglior conteggio pari ad € 17.845,97) - ovvero alla somma ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa – ovvero ad ottenere la decurtazione delle stesse somme ancora in corso di restituzione per i motivi ed i titoli meglio indicati in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul maturato economico.
C) condannare e l' – e comunque chi di ragione in base al CP_1 CP_3
comportamento stragiudiziale e processuale - al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda, in quanto tesa ad invalidare l'accordo di conciliazione in sede sindacale raggiunto con il ricorrente in data 27/11/2013 e dando atto che, prima del raggiungimento dell'accordo, in ottemperanza alla sentenza n. 9121/2012 del
Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, oltre ad aver riammesso in servizio il ricorrente, aveva, altresì, liquidato, in suo favore, la somma, al netto delle ritenute contributive e fiscali, di
€ 145.285,30 (risultante dai cedolini paga di gennaio 2013 e marzo 2013) a titolo di retribuzioni per i periodi non lavorati.
Deduceva, pertanto, l'infondatezza della domanda di restituzione, affermando che “Tale verbale ha generato una “novazione” in quanto con l'adesione al citato accordo la conciliazione ha fatto venir meno gli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio ed ha comportato il conseguente superamento degli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro per il periodo ante sottoscrizione verbale”.
Dichiarava di aver, ad ogni buon conto, provveduto a versare gli oneri contributivi dovuti al ricorrente dalla data di effettiva ammissione (23/1/13), sostenendo che la discrasia inerente ai dati presenti sulla piattaforma digitale dell' fosse dovuta ad un CP_3
problema di natura tecnica relativa alla visibilità dei contributi versati da Controparte_1
da imputare all'ente previdenziale che non aveva ancora completato la
[...]
Pag. 3 di 9 trasmigrazione dei dati Ipost e di essersi attivata inviando comunicazioni utili a regolarizzare la posizione contributiva.
Concludeva, invocando la declaratoria di inammissibilità del ricorso e di infondatezza della domanda, anche per effetto di quanto pattuito nel verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti (avente natura novativa) ed il rigetto del ricorso stesso;
in subordine, chiedeva dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio, altresì, l' , eccependo, in via preliminare, la carenza di CP_3
interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del ricorrente;
la nullità del ricorso;
inoltre, nell'ipotesi in cui la domanda proposta dal ricorrente fosse stata diretta a ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva, eccepiva la prescrizione quinquennale dei contributi.
In subordine, chiedeva dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la parte della domanda relativa all'aggiornamento dell'estratto contributivo, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Istruita la causa con la produzione documentale e giurisprudenziale, all'odierna udienza, previa discussione, il contenzioso è stato definito con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, va disatteso.
Le assorbenti considerazioni che seguono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., in termini, ex multis, Cass. civ. Sez. III, ordinanza 21/6/2017,
n. 15350; Cass. Civ. Sez. Lav., ordinanza 19/6/2017, n. 15064; Cass. Civ. sez. Lav.,
18/11/2016, n. 23531; Cass. Civ. Sez. Lav., ordinanza 19/8/2016, n. 17214; Cass. Civ.,
12/11/2015, n. 23160; Cass. SS.UU., 8/5/2014, n. 9936).
Pag. 4 di 9 Ritiene il Tribunale di fare proprie, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a fondamento della sentenza n. 119/2025, pronunciata dalla Corte d'Appello di
Bari, Sez. Lavoro, in data 6/2/2025, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 686/2023
R.G., versata agli atti del presente giudizio dal difensore di in Controparte_1
allegato alle note autorizzate depositate in data 13/3/2025, relativa ad una controversia speculare a quella oggetto del presente giudizio, da cui non vi è motivo di discostarsi:
“Occorre premettere che mediante verbale di conciliazione sindacale del 10.02.2009, il dipendente ha conciliato con una vertenza pendente in tema di Controparte_1
conversione di contratto a termine, e, in cambio di una nuova assunzione a tempo indeterminato a far data appunto dal 23.10.2006 (data di effettiva riammissione in servizio: v. art. 7 del verbale), ha rinunciato agli effetti giuridici ed economici della pronuncia di primo grado favorevole (ma non definitiva) del Tribunale di Trani;
per l'effetto, si è, altresì, impegnato a restituire a la somma di € 32.693,96, CP_1 pari agli «importi complessivamente liquidati dall' per i periodi non lavorati», Pt_2
«il tutto secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la società» e risultante da apposito allegato al cennato verbale di conciliazione, controfirmato da entrambe le parti, il quale prevedeva n. 4 rate con scadenza ultima al 2014. Il lavoratore, in corso di pagamento rateale della somma, ha però scoperto che
[...]
non risultava aver versato i contributi in relazione al periodo di non lavoro CP_1
indicato nella sentenza citata, ovvero dal 9 settembre 2005 al 23 ottobre 2006.
La vicenda dell'effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dal dipendente (il quale assume, in sostanza, che essa non doveva essere dal medesimo restituita alla datrice di lavoro, in quanto da quest'ultima giammai versata all'IPOST, ente previdenziale dell'epoca, operante fino al 31 dicembre 2010) è indubbiamente poco chiara, ove si consideri che, stando alle generiche deduzioni dell' pure CP_3 evocato in giudizio, tale contribuzione non risulta visualizzabile dall' (nelle CP_2 more subentrato all'IPOST).
A prescindere da tale questione, però, vi è che con l'art. 13 dell'accordo transattivo il lavoratore si è impegnato a «restituire alla Società gli importi complessivamente liquidati per i periodi non lavorati pari a 32.693,96, secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società».
Pag. 5 di 9 Facendo leva sul termine “restituire”, il lavoratore assume che non può essere restituito ciò che non è stato mai versato, vale a dire la contribuzione omessa, e che, diversamente opinando, si consentirebbe alla società datrice di lavoro un indebito arricchimento.
Non vi è dubbio che con la suddetta transazione non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi, intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di contribuzione.
Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto in atti ha natura di accordo «transattivo generale e novativo» (v. punto 14 terzo capoverso).
Esso non è stato impugnato dal lavoratore per dolo oppure errore e, stante il suo chiaro suo tenore letterale, non consente interpretazioni diverse laddove stabilisce l'obbligo a carico di quest'ultima di corrispondere al datore di lavoro la somma complessiva di € 32.693,96 «con la rateizzazione concordata fra le parti».
E' noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che
– al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso – il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. 14/07/2011, n. 15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso (Cass.
02.03.2020, n. 5674, in motiv. p. 5).
Orbene, nella specie, il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, come detto, per volontà della stessa parte, un nuovo «accordo generale novativo» (si rammenta all'uopo che con la transazione “generale” le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una
Pag. 6 di 9 nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, v. Cass. n. 5139/2003), ma dà atto, altresì, che quest'ultima (v. punti 2, 3 e 4) rinuncia «agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio», per cui non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate.
Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale «liquidato dall' , così come concordemente determinato in base al verbale di Pt_2
conciliazione sindacale, non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati e inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto Cass. 11 novembre 2016, n. 23093).
E allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione, avente come detto carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni, laddove l'importo che il lavoratore si è impegnato a restituire rappresentava, in sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di per l'arco temporale in Controparte_1
cui non vi era stata alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e nessuna valida posizione contributiva. In altre parole, nel contemplare l'aliquid datum e aliquid retentum, nel mentre si stabiliva che il dipendente non aveva diritto ad alcuna retribuzione, né ad alcun contributo previdenziale, a carico di per Controparte_1
il periodo antecedente la nuova assunzione con effetto da febbraio 2011, ben potevano i contraenti convenire che, in cambio di un diritto alla assunzione (all'epoca della conciliazione ancora sub iudice), lo stesso lavoratore si obbligasse a corrispondere all'azienda un importo complessivo pari, come detto, al costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado.
La somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto (cfr., in termini, anche Corte
d'Appello di Firenze, sentenza n.421/2017 del 06.04.2017): l'impegno restitutorio assunto nell'accordo concerne piuttosto un importo predeterminato nell'ammontare,
Pag. 7 di 9 senza alcuna specificazione in termini di lordo-netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali per il periodo di non lavoro (cfr., Corte d'Appello di Firenze, n. 421/2017, cit.).
D'altra parte, in nessuna pattuizione del verbale di conciliazione e neppure nell'allegato piano di rateizzazione viene fatto alcun riferimento a somme corrisposte a titolo retributivo e/o contributivo.
Né può qui trovare ingresso un'eventuale domanda restitutoria ovvero di ripetizione di indebito, atteso che quanto versato dal lavoratore rappresenta adempimento di uno specifico obbligo assunto nel menzionato accordo conciliativo, restando inconferente il richiamo a Cass. n.23381/2020, citato dal lavoratore e valorizzato dal giudice di prime cure, la quale si è limitata, a ben vedere, a dichiarare inammissibile il ricorso proposto da avverso una sentenza (di segno favorevole al lavoratore) resa Controparte_1
dalla Corte di Appello di Firenze in una fattispecie analoga.
Tale eventuale domanda avrebbe, dunque, dovuto postulare la previa impugnativa del citato contratto transattivo per vizio del consenso, che qui non è stata proposta.
Senza contare che (cfr. Cass. n. 72 del 2011; Cass. 3 aprile 2003, n. 5141), ai sensi dell'art. 1969 c.c. (propriamente applicabile in tema di contratto di transazione), è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa (e, quindi, su un antecedente logico della transazione) e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia (o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia, cosiddetto caput controversum) (in termini anche
Cass. 02.08.2007 n. 17015, la quale in applicazione di tale principio ha ritenuto che non è annullabile la transazione con cui le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo e a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già a un suo presupposto).
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello principale va accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado dal lavoratore.”.
Pag. 8 di 9 Sulla scorta delle motivazioni che precedono che si attagliano perfettamente alla fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, deve ritenersi che il ricorso debba essere respinto.
Resta assorbita ogni ulteriore eccezione.
Quanto alle spese di lite, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, in ragione della controvertibilità della questione esaminata, risolta in maniera non univoca dalla giurisprudenza di merito (anche del medesimo ufficio giudiziario, come testimoniato da plurime sentenze del Tribunale di Bari di segno discordante e impugnate dinanzi alla Corte territoriale) e non orientata da specifici precedenti di legittimità.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 17/6/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: CP_3
rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Bari, 31/3/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 9 di 9