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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/07/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 891/2023 r.g. vertente fra:
(C.F. , in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. MICHELE ORSITTO;
Parte_2
PARTE APPELLANTE e
(C.F.: ), con il patrocinio degli Controparte_1 CodiceFiscale_1
DRO B
PARTE APPELLATA
*
Oggi 02/07/2025, alle ore 12:45, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere relatore nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Michele Orsitto. Per parte appellata, l'Avv. Alessandro Braccini.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
pagina 1 di 9 N. R.G. 891/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 891/2023 promossa da:
(C.F. , in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. MICHELE ORSITTO;
Parte_2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: ), con il patrocinio degli Controparte_1 CodiceFiscale_1
DRO
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 433/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 22/03/2023
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello d Firenze, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, previa sospensione ex art. 283 cpc dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata in riforma della sentenza del Tribunale di Pisa a firma Dr. Luca Pruneti n. 433/2023 [r.g. 697/2018] emessa il 21.3.23 e pubblicata il 22.3.23 per tutto quanto esposto e rilevato nella narrativa del presente atto e nel corso del giudizio tutto, contrariis reiectis, accertare e/o dichiarare che il sig. ha tardivamente e/o omesso di denunciare i vizi _1 per cui è causa, e/o che comunque duto dalla garanzia e/o dal proporre la presente azione e/o che comunque, per tutto quanto rilevato ed esposto in narrativa il diritto alla garanzia, nonché i diritti tutti fatti valere da controparte, e/o tutte le domande proposte e/o la presente azione sono prescritti IN SUBORDINE E NEL MERITO respingere comunque tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di compensi
pagina 2 di 9 e spese di lite, anche della fase di ATP e di entrambi i gradi di giudizio. Spese Generali 15%, CAP e IVA come per legge”
Per la parte appellata:
“1) Rigettare l'appello proposto dalla e per l'effetto, confermare in toto la Parte_1
Sentenza pronunciata dal Tribunale di Pisa in composizione monocratica, Giudice Dott. Luca Pruneti, nel procedimento n°697/2018 in data 21.03.2023;
2) Con condanna della alle spese del giudizio di secondo grado”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 433/2023 del Tribunale Parte_1 di Pisa depositata in data 22/03/2023, resa a conclusione del giudizio n. 697/2018 r.g., con la quale è stata condannata al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
23.000,00 iva inclusa, oltre interessi legali sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno per vizi dell'immobile destinato a civile abitazione venduto al suddetto attore con contratto del 20.5.2013, nonché al rimborso, per 2/3 (compensata la restante parte), delle spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento di a.t.p. celebrato in precedenza, delle spese di CTU e di CTP.
2. La società ha censurato in particolare la decisione per i seguenti motivi:
I) Omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione, per non avere il primo giudice rilevato che, a prescindere dall'inquadramento dei difetti dell'immobile come rientranti nella casistica di cui agli artt. 1490-1495 c.c. ovvero in quella di cui all'art. 1669 c.c., il termine di prescrizione del diritto fatto valere dall'attore (nell'uno e nell'altro caso di un anno) era decorso, considerato il tempo passato dal deposito della relazione di a.t.p. (5.4.2016) alla notifica dell'atto di citazione introduttivo della causa di merito;
II) Mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità, quale fonte di prova, della relazione redatta all'esito del procedimento di a.t.p., eccezione sollevata a motivo dell'insussistenza delle ragioni di urgenza atte a giustificare l'introduzione del suddetto procedimento, nonché in quanto il fascicolo dell'a.t.p. non risultava acquisito né ne era stata tempestivamente chiesta l'acquisizione;
III) Omessa espunzione dal fascicolo processuale della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata dall'attore, in quanto priva degli elementi essenziali, con conseguente inammissibilità delle prove per testi ivi articolate e poi espletate;
pagina 3 di 9 IV) Mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'azione per omessa tempestiva denuncia dei vizi, avendo il giudice di prime cure, al riguardo, erroneamente ritenuto che avesse riconosciuto i vizi, tentando di porvi rimedio, ed assunto oneri Parte_1 di intervento in relazione ad essi;
V) violazione dell'art. 2697 c.c. per omesso raggiungimento della prova circa la sussistenza dei vizi (an) e la relativa quantificazione (quantum), considerata l'inammissibilità della c.t.u. svolta in sede di a.t.p. per le ragioni indicate con il II motivo di appello.
Per tali motivi ha chiesto la riforma della sentenza con accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado, volte al rigetto della domanda attorea.
3. si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza di tutti i Controparte_1 motivi di gravame con richiesta di rigetto dell'appello.
4. Precisate dalle parti le conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata rinviata dall'Istruttore per la discussione dinanzi al collegio, con termine per note conclusionali.
All'odierna udienza, come da retroestesa porzione di verbale, si è svolta la discussione.
***
5. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni sollevate dall'appellante rispetto alla costituzione della controparte nelle note scritte del 6.5.2025.
La procura rilasciata ai difensori dell'appellato è da reputarsi valida, in quanto, da un lato, l'autentica della sottoscrizione del cliente può ben essere data dal difensore tramite firma digitale, dall'altro l'inserimento della procura nella stessa busta telematica della comparsa di costituzione e risposta vale a farla ritenere stesa in calce a quest'ultima e perciò riferibile al contenuto dell'atto, senza necessità che la procura contenga, essa stessa, tutti i riferimenti necessari ad individuare parti ed oggetto del giudizio.
Per altro verso, poi, l'omessa dichiarazione di conformità degli atti e documenti del fascicolo di primo grado, da parte dell'attore, costituisce mera irregolarità che, in assenza di contestazioni sull'effettiva corrispondenza a quelli contenuti nel suddetto fascicolo, non dà luogo ad alcun vizio di inammissibilità.
6. Detto ciò. l'appello è infondato e va pertanto respinto.
pagina 4 di 9 6.1 È preliminare il rilievo officioso, in questa sede d'appello, della tardività delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla in primo grado, in Controparte_2 quanto contenute in una comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente.
Occorre premettere che l'atto di citazione che ha dato origine al giudizio di primo grado veniva notificato via pec alla società convenuta in data 6.2.2018, per l'udienza del 10.5.2018.
Tale notifica veniva in un primo tempo ritenuta irregolare dal G.I., con conseguente ordine di rinnovazione e rinvio della causa all'udienza del 24.10.2019 (cfr. il verbale dell'udienza del 16.5.2019, cui la causa perveniva a seguito di un primo rinvio ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. al 13.9.2019 e di un ulteriore rinvio d'ufficio al 16.5.2019).
La si costituiva in data 1.10.2019 per l'udienza del 24.10.2019, opponendo la CP_2 decadenza del dalla garanzia per i vizi dell'immobile, per omessa tempestiva denuncia Pt_3 degli stessi, e la prescrizione dei diritti dal medesimo azionati.
Nella sentenza conclusiva del giudizio, tuttavia, a modifica di quanto in precedenza ritenuto, si è giudicata, viceversa, valida la prima notifica eseguita via pec dall'attore.
Nella motivazione della decisione si precisa, infatti, che “all'udienza del 16.05.2019, il
Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica della citazione, pur emergendo da successiva verifica del deposito telematico di parte attrice del 04.06.2019 la regolarità della prima notifica a mezzo p.e.c. dell'atto di citazione”; poco più avanti, ancora, si legge: “Si rileva, preliminarmente, la regolarità della notifica dell'atto di citazione originario a mezzo pec effettuata dall'attore in data 02.06.2018, con ogni conseguenza di rito” (evidente l'errore materiale nell'indicazione della data del “2.6.2018” in luogo di quella del “6.2.2018”).
È appena il caso di notare che tale punto della decisione non è stato fatto oggetto di gravame da parte della CP_2
Dunque, è rispetto alla prima udienza indicata in citazione, come differita ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., ossia rispetto all'udienza del 13.9.2018, che la parte convenuta avrebbe dovuto costituirsi nei 20 giorni prima per poter validamente sollevare, ex artt. 166-167 c.p.c., le eccezioni (non rilevabili d'ufficio) di decadenza e prescrizione, che invece sollevava, come detto, solo nella comparsa di costituzione e risposta depositata l'1.10.2019, ben oltre il suindicato termine.
Il Tribunale ha respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione nel merito, omettendo di rilevare d'ufficio la tardività delle stesse, nemmeno eccepita dalla parte attrice.
pagina 5 di 9 Il rilievo officioso non è, peraltro, precluso a questa Corte, sulla scorta dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la tardività di un'eccezione in senso stretto
(nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poiché la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l'onere di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto” (Cass. 4689/2020).
Va dunque dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate in primo grado dalla e riproposte a base dei motivi di appello sub I e VI. CP_2
Questi ultimi, di conseguenza, non possono essere favorevolmente apprezzati.
6.2 Va disatteso, poi, il II motivo di appello, cui si lega il V.
Richiamando la massima di Cass. 1133/1993 (“Il giudice di merito, davanti al quale sia invocato un precedente accertamento tecnico preventivo, ha il potere dovere, ai sensi dell'art. 698 ultimo comma cod. proc. civ., di esercitare il controllo sull'esistenza o meno delle condizioni di ammissibilità del ricorso e del provvedimento che abbia disposto
l'accertamento, compreso il presupposto dell'urgenza”), l'appellante sostiene che difettassero le condizioni per introdurre il procedimento di a.t.p., con conseguente inammissibilità della relazione di c.t.u. resa all'esito dello stesso nel successivo giudizio di merito, per carenza del presupposto del periculum in mora ossia dell'urgenza di procedere all'accertamento, in particolare argomentando che “controparte lamenta presunti vizi nell'immobile sin dall'agosto 2013, ma introduce il procedimento per ATP solo con ricorso del 22.1.15, ovvero un anno e mezzo dopo!! E quindi nessun periculum in mora può essere sussistente!!”.
Tuttavia, l'eccezione trascura di considerare che il tempo trascorso prima dell'introduzione del procedimento di a.t.p. fu verosimilmente dovuto ai diversi contatti e tentativi di risoluzione stragiudiziale delle problematiche che si ebbero nei mesi successivi all'emersione dei difetti e che evidentemente non sortirono gli effetti sperati. Da questo punto di vista l'istruttoria ha confermato, con le dichiarazioni dei testi (non soltanto de relato come assume l'appellante, cfr. le risposte date dai testi e ai cap. 3 e 4, dal teste Tes_1 Tes_2 Tes_3 ai cap. 2, 3 e 4, dal teste ai cap. 1 e 4), che vi furono vari sopralluoghi da Testimone_4 parte di soggetti incaricati dalla (oltre che colloqui diretti con lo stesso “ CP_2 Pt_2
legale rappresentante della società) per la verifica e la soluzione di criticità Pt_2
pagina 6 di 9 riguardanti, tra l'altro, l'intero complesso di unità immobiliari cui appartiene quella venduta al _1
Non solo, in citazione è stato altresì rappresentato che, “nelle more” di una “proposta da parte del tecnico fiduciario della (giunta a fine settembre 2014)”, i fenomeni Parte_1 andarono aggravandosi (essendovi in atti, al riguardo, la prova di una fattura risalente al novembre del 2014 per consulenza richiesta ad uno studio tecnico).
Dunque, si può con ragionevolezza affermare che i presupposti dell'urgenza maturarono via via che la situazione si manifestò come non risolvibile, tanto da spingere, legittimamente,
l'attore ad instaurare il procedimento di istruzione preventiva.
Pur avendo il Tribunale omesso di sviluppare adeguatamente il punto in discorso,
l'eccezione svolta dall'appellante non può quindi essere condivisa, dovendo ribadirsi l'ammissibilità del procedimento di a.t.p. e delle relative risultanze, poste a base della decisione.
Per altro verso, la mancata acquisizione dell'intero fascicolo del suddetto procedimento
(acquisizione che peraltro era stata chiesta dalla parte attrice nel contesto della prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) non impediva di utilizzare ai fini del giudizio la relazione di c.t.u., comunque validamente acquisita agli atti di causa, apprezzandone la portata probatoria.
L'appellante non ha, del resto, censurato con specifici argomenti la motivazione espressa al riguardo in sentenza (ove appunto si è affermato che “la mancata acquisizione del fascicolo del procedimento – nonostante la tempestiva richiesta cfr. memoria ex art. 183 VI comma n.
1 – è irrilevante, stante la produzione della perizia conclusiva dello stesso”).
6.3 Infine è infondato anche il III motivo di appello.
Si sostiene che la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice depositata in primo grado sia “priva dei suoi elementi essenziali, in quanto non sono indicate né le parti in causa né i loro difensori, né il numero di ruolo della causa, e quindi è da considerarsi tamquam non esset, in quanto è impossibile, dai dati in essa contenuti, ricavare
a quale giudizio essa si riferisca”.
La tesi è assolutamente da disattendere.
La memoria in questione, depositata negli atti del giudizio tra il e la è _1 Parte_1 chiaramente riconducibile all'oggetto del processo e riconoscibile come tale. Non solo perché a pagina 7 di 9 firma del difensore dell'attore e dichiaratamente redatta “Nell'interesse di _1
(cfr. l'incipit dello scritto) ma anche per il suo contenuto, riferito con ogni evidenza
[...] alla vicenda di causa. La mera mancanza di una intestazione, con indicazione del numero del ruolo, delle parti e dei difensori (riferimenti peraltro assenti anche nelle altre memorie ex art. 183 c.p.c. dell'attore, rispetto alle quali alcuna analoga censura è stata avanzata), non rende certamente l'atto carente di elementi essenziali, che sono quelli necessari per il raggiungimento del suo scopo.
7. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa deve intendersi pari ad € 23.000,00. Pertanto:
€ 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.888,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese processuali del presente grado, che liquida in € 4.888,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, 2 luglio 2025
Il Consigliere est.
Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia pagina 8 di 9 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 891/2023 r.g. vertente fra:
(C.F. , in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. MICHELE ORSITTO;
Parte_2
PARTE APPELLANTE e
(C.F.: ), con il patrocinio degli Controparte_1 CodiceFiscale_1
DRO B
PARTE APPELLATA
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Oggi 02/07/2025, alle ore 12:45, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere relatore nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Michele Orsitto. Per parte appellata, l'Avv. Alessandro Braccini.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
pagina 1 di 9 N. R.G. 891/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 891/2023 promossa da:
(C.F. , in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. MICHELE ORSITTO;
Parte_2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: ), con il patrocinio degli Controparte_1 CodiceFiscale_1
DRO
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 433/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 22/03/2023
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello d Firenze, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, previa sospensione ex art. 283 cpc dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata in riforma della sentenza del Tribunale di Pisa a firma Dr. Luca Pruneti n. 433/2023 [r.g. 697/2018] emessa il 21.3.23 e pubblicata il 22.3.23 per tutto quanto esposto e rilevato nella narrativa del presente atto e nel corso del giudizio tutto, contrariis reiectis, accertare e/o dichiarare che il sig. ha tardivamente e/o omesso di denunciare i vizi _1 per cui è causa, e/o che comunque duto dalla garanzia e/o dal proporre la presente azione e/o che comunque, per tutto quanto rilevato ed esposto in narrativa il diritto alla garanzia, nonché i diritti tutti fatti valere da controparte, e/o tutte le domande proposte e/o la presente azione sono prescritti IN SUBORDINE E NEL MERITO respingere comunque tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di compensi
pagina 2 di 9 e spese di lite, anche della fase di ATP e di entrambi i gradi di giudizio. Spese Generali 15%, CAP e IVA come per legge”
Per la parte appellata:
“1) Rigettare l'appello proposto dalla e per l'effetto, confermare in toto la Parte_1
Sentenza pronunciata dal Tribunale di Pisa in composizione monocratica, Giudice Dott. Luca Pruneti, nel procedimento n°697/2018 in data 21.03.2023;
2) Con condanna della alle spese del giudizio di secondo grado”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 433/2023 del Tribunale Parte_1 di Pisa depositata in data 22/03/2023, resa a conclusione del giudizio n. 697/2018 r.g., con la quale è stata condannata al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
23.000,00 iva inclusa, oltre interessi legali sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno per vizi dell'immobile destinato a civile abitazione venduto al suddetto attore con contratto del 20.5.2013, nonché al rimborso, per 2/3 (compensata la restante parte), delle spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento di a.t.p. celebrato in precedenza, delle spese di CTU e di CTP.
2. La società ha censurato in particolare la decisione per i seguenti motivi:
I) Omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione, per non avere il primo giudice rilevato che, a prescindere dall'inquadramento dei difetti dell'immobile come rientranti nella casistica di cui agli artt. 1490-1495 c.c. ovvero in quella di cui all'art. 1669 c.c., il termine di prescrizione del diritto fatto valere dall'attore (nell'uno e nell'altro caso di un anno) era decorso, considerato il tempo passato dal deposito della relazione di a.t.p. (5.4.2016) alla notifica dell'atto di citazione introduttivo della causa di merito;
II) Mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità, quale fonte di prova, della relazione redatta all'esito del procedimento di a.t.p., eccezione sollevata a motivo dell'insussistenza delle ragioni di urgenza atte a giustificare l'introduzione del suddetto procedimento, nonché in quanto il fascicolo dell'a.t.p. non risultava acquisito né ne era stata tempestivamente chiesta l'acquisizione;
III) Omessa espunzione dal fascicolo processuale della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata dall'attore, in quanto priva degli elementi essenziali, con conseguente inammissibilità delle prove per testi ivi articolate e poi espletate;
pagina 3 di 9 IV) Mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'azione per omessa tempestiva denuncia dei vizi, avendo il giudice di prime cure, al riguardo, erroneamente ritenuto che avesse riconosciuto i vizi, tentando di porvi rimedio, ed assunto oneri Parte_1 di intervento in relazione ad essi;
V) violazione dell'art. 2697 c.c. per omesso raggiungimento della prova circa la sussistenza dei vizi (an) e la relativa quantificazione (quantum), considerata l'inammissibilità della c.t.u. svolta in sede di a.t.p. per le ragioni indicate con il II motivo di appello.
Per tali motivi ha chiesto la riforma della sentenza con accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado, volte al rigetto della domanda attorea.
3. si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza di tutti i Controparte_1 motivi di gravame con richiesta di rigetto dell'appello.
4. Precisate dalle parti le conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata rinviata dall'Istruttore per la discussione dinanzi al collegio, con termine per note conclusionali.
All'odierna udienza, come da retroestesa porzione di verbale, si è svolta la discussione.
***
5. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni sollevate dall'appellante rispetto alla costituzione della controparte nelle note scritte del 6.5.2025.
La procura rilasciata ai difensori dell'appellato è da reputarsi valida, in quanto, da un lato, l'autentica della sottoscrizione del cliente può ben essere data dal difensore tramite firma digitale, dall'altro l'inserimento della procura nella stessa busta telematica della comparsa di costituzione e risposta vale a farla ritenere stesa in calce a quest'ultima e perciò riferibile al contenuto dell'atto, senza necessità che la procura contenga, essa stessa, tutti i riferimenti necessari ad individuare parti ed oggetto del giudizio.
Per altro verso, poi, l'omessa dichiarazione di conformità degli atti e documenti del fascicolo di primo grado, da parte dell'attore, costituisce mera irregolarità che, in assenza di contestazioni sull'effettiva corrispondenza a quelli contenuti nel suddetto fascicolo, non dà luogo ad alcun vizio di inammissibilità.
6. Detto ciò. l'appello è infondato e va pertanto respinto.
pagina 4 di 9 6.1 È preliminare il rilievo officioso, in questa sede d'appello, della tardività delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla in primo grado, in Controparte_2 quanto contenute in una comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente.
Occorre premettere che l'atto di citazione che ha dato origine al giudizio di primo grado veniva notificato via pec alla società convenuta in data 6.2.2018, per l'udienza del 10.5.2018.
Tale notifica veniva in un primo tempo ritenuta irregolare dal G.I., con conseguente ordine di rinnovazione e rinvio della causa all'udienza del 24.10.2019 (cfr. il verbale dell'udienza del 16.5.2019, cui la causa perveniva a seguito di un primo rinvio ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. al 13.9.2019 e di un ulteriore rinvio d'ufficio al 16.5.2019).
La si costituiva in data 1.10.2019 per l'udienza del 24.10.2019, opponendo la CP_2 decadenza del dalla garanzia per i vizi dell'immobile, per omessa tempestiva denuncia Pt_3 degli stessi, e la prescrizione dei diritti dal medesimo azionati.
Nella sentenza conclusiva del giudizio, tuttavia, a modifica di quanto in precedenza ritenuto, si è giudicata, viceversa, valida la prima notifica eseguita via pec dall'attore.
Nella motivazione della decisione si precisa, infatti, che “all'udienza del 16.05.2019, il
Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica della citazione, pur emergendo da successiva verifica del deposito telematico di parte attrice del 04.06.2019 la regolarità della prima notifica a mezzo p.e.c. dell'atto di citazione”; poco più avanti, ancora, si legge: “Si rileva, preliminarmente, la regolarità della notifica dell'atto di citazione originario a mezzo pec effettuata dall'attore in data 02.06.2018, con ogni conseguenza di rito” (evidente l'errore materiale nell'indicazione della data del “2.6.2018” in luogo di quella del “6.2.2018”).
È appena il caso di notare che tale punto della decisione non è stato fatto oggetto di gravame da parte della CP_2
Dunque, è rispetto alla prima udienza indicata in citazione, come differita ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., ossia rispetto all'udienza del 13.9.2018, che la parte convenuta avrebbe dovuto costituirsi nei 20 giorni prima per poter validamente sollevare, ex artt. 166-167 c.p.c., le eccezioni (non rilevabili d'ufficio) di decadenza e prescrizione, che invece sollevava, come detto, solo nella comparsa di costituzione e risposta depositata l'1.10.2019, ben oltre il suindicato termine.
Il Tribunale ha respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione nel merito, omettendo di rilevare d'ufficio la tardività delle stesse, nemmeno eccepita dalla parte attrice.
pagina 5 di 9 Il rilievo officioso non è, peraltro, precluso a questa Corte, sulla scorta dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la tardività di un'eccezione in senso stretto
(nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poiché la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l'onere di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto” (Cass. 4689/2020).
Va dunque dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate in primo grado dalla e riproposte a base dei motivi di appello sub I e VI. CP_2
Questi ultimi, di conseguenza, non possono essere favorevolmente apprezzati.
6.2 Va disatteso, poi, il II motivo di appello, cui si lega il V.
Richiamando la massima di Cass. 1133/1993 (“Il giudice di merito, davanti al quale sia invocato un precedente accertamento tecnico preventivo, ha il potere dovere, ai sensi dell'art. 698 ultimo comma cod. proc. civ., di esercitare il controllo sull'esistenza o meno delle condizioni di ammissibilità del ricorso e del provvedimento che abbia disposto
l'accertamento, compreso il presupposto dell'urgenza”), l'appellante sostiene che difettassero le condizioni per introdurre il procedimento di a.t.p., con conseguente inammissibilità della relazione di c.t.u. resa all'esito dello stesso nel successivo giudizio di merito, per carenza del presupposto del periculum in mora ossia dell'urgenza di procedere all'accertamento, in particolare argomentando che “controparte lamenta presunti vizi nell'immobile sin dall'agosto 2013, ma introduce il procedimento per ATP solo con ricorso del 22.1.15, ovvero un anno e mezzo dopo!! E quindi nessun periculum in mora può essere sussistente!!”.
Tuttavia, l'eccezione trascura di considerare che il tempo trascorso prima dell'introduzione del procedimento di a.t.p. fu verosimilmente dovuto ai diversi contatti e tentativi di risoluzione stragiudiziale delle problematiche che si ebbero nei mesi successivi all'emersione dei difetti e che evidentemente non sortirono gli effetti sperati. Da questo punto di vista l'istruttoria ha confermato, con le dichiarazioni dei testi (non soltanto de relato come assume l'appellante, cfr. le risposte date dai testi e ai cap. 3 e 4, dal teste Tes_1 Tes_2 Tes_3 ai cap. 2, 3 e 4, dal teste ai cap. 1 e 4), che vi furono vari sopralluoghi da Testimone_4 parte di soggetti incaricati dalla (oltre che colloqui diretti con lo stesso “ CP_2 Pt_2
legale rappresentante della società) per la verifica e la soluzione di criticità Pt_2
pagina 6 di 9 riguardanti, tra l'altro, l'intero complesso di unità immobiliari cui appartiene quella venduta al _1
Non solo, in citazione è stato altresì rappresentato che, “nelle more” di una “proposta da parte del tecnico fiduciario della (giunta a fine settembre 2014)”, i fenomeni Parte_1 andarono aggravandosi (essendovi in atti, al riguardo, la prova di una fattura risalente al novembre del 2014 per consulenza richiesta ad uno studio tecnico).
Dunque, si può con ragionevolezza affermare che i presupposti dell'urgenza maturarono via via che la situazione si manifestò come non risolvibile, tanto da spingere, legittimamente,
l'attore ad instaurare il procedimento di istruzione preventiva.
Pur avendo il Tribunale omesso di sviluppare adeguatamente il punto in discorso,
l'eccezione svolta dall'appellante non può quindi essere condivisa, dovendo ribadirsi l'ammissibilità del procedimento di a.t.p. e delle relative risultanze, poste a base della decisione.
Per altro verso, la mancata acquisizione dell'intero fascicolo del suddetto procedimento
(acquisizione che peraltro era stata chiesta dalla parte attrice nel contesto della prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) non impediva di utilizzare ai fini del giudizio la relazione di c.t.u., comunque validamente acquisita agli atti di causa, apprezzandone la portata probatoria.
L'appellante non ha, del resto, censurato con specifici argomenti la motivazione espressa al riguardo in sentenza (ove appunto si è affermato che “la mancata acquisizione del fascicolo del procedimento – nonostante la tempestiva richiesta cfr. memoria ex art. 183 VI comma n.
1 – è irrilevante, stante la produzione della perizia conclusiva dello stesso”).
6.3 Infine è infondato anche il III motivo di appello.
Si sostiene che la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice depositata in primo grado sia “priva dei suoi elementi essenziali, in quanto non sono indicate né le parti in causa né i loro difensori, né il numero di ruolo della causa, e quindi è da considerarsi tamquam non esset, in quanto è impossibile, dai dati in essa contenuti, ricavare
a quale giudizio essa si riferisca”.
La tesi è assolutamente da disattendere.
La memoria in questione, depositata negli atti del giudizio tra il e la è _1 Parte_1 chiaramente riconducibile all'oggetto del processo e riconoscibile come tale. Non solo perché a pagina 7 di 9 firma del difensore dell'attore e dichiaratamente redatta “Nell'interesse di _1
(cfr. l'incipit dello scritto) ma anche per il suo contenuto, riferito con ogni evidenza
[...] alla vicenda di causa. La mera mancanza di una intestazione, con indicazione del numero del ruolo, delle parti e dei difensori (riferimenti peraltro assenti anche nelle altre memorie ex art. 183 c.p.c. dell'attore, rispetto alle quali alcuna analoga censura è stata avanzata), non rende certamente l'atto carente di elementi essenziali, che sono quelli necessari per il raggiungimento del suo scopo.
7. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa deve intendersi pari ad € 23.000,00. Pertanto:
€ 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.888,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese processuali del presente grado, che liquida in € 4.888,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, 2 luglio 2025
Il Consigliere est.
Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia pagina 8 di 9 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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