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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 28/07/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
NRG. 445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERINA
Sezione unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Vittorio Cobianchi Bellisari - Presidente relatore;
dott.ssa Elvira Puleio - Giudice;
dott. Marco Ponsiglione - Giudice;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22/04/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 445 del R.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
(C.F ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Iarussi, giusta procura in atti;
- Parte ricorrente -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michelangelo CP_1 C.F._2
Russo, giusta procura in atti;
- Parte resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis. 29 depositato in data 18.06.2024 ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni previste in sede di divorzio dalla sentenza n. 242/2008, emessa da questo Tribunale in data 20.06.2008.
In particolare, rappresentando che la figlia ha raggiunto la maggiore età e non convive più con Per_1 la madre, ha chiesto disporsi il versamento diretto dell'assegno di mantenimento di € 350,00 in favore di quest'ultima.
Si è costituita in giudizio non contestando la richiesta di corresponsione diretta CP_1 dell'assegno di mantenimento alla figlia divenuta maggiorenne ma non ancora Persona_2 economicamente indipendente, ma chiedendo, in riconvenzionale, la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 100,00 in ragione di una sopravvenuta condizione di salute che ha ridotto le proprie capacità lavorative con conseguente peggioramento delle condizioni economiche.
All'udienza del 22.04.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto della risoluzione convenzionale della controversia rappresentando che, in virtù dell'omologa della pensione di invalidità ottenuta nelle more dalla quest'ultima ha inteso rinunciare alla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile CP_1 aderendo, per il resto, alla domanda principale svolta dal . Parte_1
All'udienza del 22.04.2025 il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*****
Orbene, rilevato che parte resistente ha aderito alla richiesta del ricorrente relativa alla modifica della modalità di corresponsione del contributo di mantenimento della figlia maggiorenne Persona_2 mediante il versamento diretto nei confronti di quest'ultima della somma di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. R.G. 445/2024., a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti
(242/2008) fermo il resto, così provvede:
• dispone la corresponsione dell'assegno di mantenimento mediante versamento diretto su conto corrente intestato alla figlia minore . Persona_2
• Spese Compensate. Così deciso ad Isernia, il 10.06.2025
Il presidente estensore
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERINA
Sezione unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Vittorio Cobianchi Bellisari - Presidente relatore;
dott.ssa Elvira Puleio - Giudice;
dott. Marco Ponsiglione - Giudice;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22/04/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 445 del R.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
(C.F ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Iarussi, giusta procura in atti;
- Parte ricorrente -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michelangelo CP_1 C.F._2
Russo, giusta procura in atti;
- Parte resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis. 29 depositato in data 18.06.2024 ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni previste in sede di divorzio dalla sentenza n. 242/2008, emessa da questo Tribunale in data 20.06.2008.
In particolare, rappresentando che la figlia ha raggiunto la maggiore età e non convive più con Per_1 la madre, ha chiesto disporsi il versamento diretto dell'assegno di mantenimento di € 350,00 in favore di quest'ultima.
Si è costituita in giudizio non contestando la richiesta di corresponsione diretta CP_1 dell'assegno di mantenimento alla figlia divenuta maggiorenne ma non ancora Persona_2 economicamente indipendente, ma chiedendo, in riconvenzionale, la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 100,00 in ragione di una sopravvenuta condizione di salute che ha ridotto le proprie capacità lavorative con conseguente peggioramento delle condizioni economiche.
All'udienza del 22.04.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto della risoluzione convenzionale della controversia rappresentando che, in virtù dell'omologa della pensione di invalidità ottenuta nelle more dalla quest'ultima ha inteso rinunciare alla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile CP_1 aderendo, per il resto, alla domanda principale svolta dal . Parte_1
All'udienza del 22.04.2025 il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*****
Orbene, rilevato che parte resistente ha aderito alla richiesta del ricorrente relativa alla modifica della modalità di corresponsione del contributo di mantenimento della figlia maggiorenne Persona_2 mediante il versamento diretto nei confronti di quest'ultima della somma di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. R.G. 445/2024., a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti
(242/2008) fermo il resto, così provvede:
• dispone la corresponsione dell'assegno di mantenimento mediante versamento diretto su conto corrente intestato alla figlia minore . Persona_2
• Spese Compensate. Così deciso ad Isernia, il 10.06.2025
Il presidente estensore
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari