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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 365/2016 R.G. (+366/2016,
367/2016, 368/2016, 369/2016, 370/2016, 371/2016, 372/2016, 373/2016
,374/2016, 375/2016, 376/2016 ,377/2016 ,378/2016, 379/2016 ,380/2016
,381/2016, 382/2016, 383/2016, 122/2017, 123/2017) Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controverise in materia di previdenza obbligatoria”
(rapporto di lavoro agricolo) e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Loreto D'Aiuto, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Tommaso Parisi in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Per_2
Notaio in Fiumicino, Rep / Racc 97590/7131;
[...]
resistente FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 15/03/2016 esponeva di Parte_1
aver prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola EL RA per gli anni dal 2001 al 2012 rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro, era tenuto ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l chiedeva CP_1
all'istante la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni indicati, con differenti provvedimenti di indebito. Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale per sentir: 1) “dichiarare che la ricorrente ha lavorato come Parte_1
bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola ditta EL
RA di Casal Velino nell'anno 2012 per n° 81 giornate”; 2) “dichiarare illegittima e disapplicare e/o annullare la cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di Casal Velino relativa all'anno 2012 e operata dall' per n° 81 giornate”; 3) “riconoscere il CP_1
diritto della ricorrente alla iscrizione agli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di Casal Velino per l'anno 2012 per n. 81 giornate, adottando ogni consequenziale provvedimento di legge” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Alla prima udienza del 19/10/2016 venivano riuniti al presente fascicolo i procedimenti recanti i seguenti numeri di ruolo: 366/2016, 367/2016,
368/2016, 369/2016, 370/2016, 371/2016, 372/2016, 373/2016 ,374/2016,
375/2016, 376/2016 ,377/2016 ,378/2016, 379/2016 ,380/2016 ,381/2016,
382/2016 e 383/2016. Infatti, il ricorrente ha introdotto per ogni annualità dal
Pag. 2 di 8 2004 al 2012 duplici ricorsi (uno per la reiscrizione all'albo/disapplicazione del provvedimento di cancellazione, l'altro in merito alla percezione/ripetizione della indennità di disoccupazione), con eccezione del procedimento 374/2016 in cui chiedeva invece la disapplicazione del provvedimento di cancellazione dal 2001 al 2012. Successivamente, sempre in relazione alla cancellazione dal suddetto elenco, il ricorrente introduceva ulteriori due giudizi (sempre riuniti) iscritti ai numeri di ruolo 122/2017 e
123/2017, in relazione alla indennità per malattia percepita nell'anno 2013.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Vanno, preliminarmente, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' atteso che dagli atti depositati nel presente giudizio non vi è prova CP_1
della notifica alla parte ricorrente del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in oggetto. A ciò va aggiunto che parte ricorrente ha provveduto ad impugnare i provvedimenti di rigetto delle domande di disoccupazione agricola, per gli anni indicati, in sede amministrativa ed ha depositato il ricorso giudiziario entro i termini di legge.
Parimenti vanno rigettate le istanze della ricorrente in merito alla
“prescrizione” del diritto ad agire dell' , in quanto tempestivamente CP_1
attivatasi a seguito del verbale d'ispezione.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla
Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la
Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza CP_1
del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova
Pag. 3 di 8 conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più
dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094
c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001
n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4
D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle
Pag. 4 di 8 more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003; Cass. 506/2004;
Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n.
1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale,
salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del
Pag. 5 di 8 provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez.
L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr.
ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che parte ricorrente, gravata del relativo onere a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' non abbia fornito prova sufficiente CP_1
del rapporto di lavoro agricolo relativo agli anni suindicati. Nello specifico, pur se sufficientemente dimostrata l'esistenza del rapporto di lavoro negli anni in questione (2001-2012), non si rinvengono elementi utili alla determinazione delle giornate di lavoro effettivamente svolte da parte ricorrente.
Pag. 6 di 8 Nel verbale d'ispezione, prodotto e confermato da Ispettore all'udienza CP_1
del 18/04/2018, numerosi sono i rilievi che hanno portato a valutare la natura fittizia del lavoro svolto così come prospettato dalla ricorrente. È il caso di rilevare che molte di tali discrasie rilevate operano a livello presuntivo e deduttivo (anche considerato che l'ispezione è avvenuta nel 2014, allorquando l'attività era cessata). Si ritiene però assorbente il rilievo degli ispettori in ordine alla discrasia fra i periodi lavorativi dichiarati dalla ricorrente in sede ispettiva con quelli relativi alla documentazione, con contestazione, inoltre,
l'ammontare delle giornate lavorative (la ricorrente risultava, infatti, assicurata in periodi in cui, per sua stessa dichiarazione, non risultava lavorare).
Pertanto, se in corso di causa parte ricorrente ha provato sufficientemente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, lo stesso non può dirsi in relazione alle giornate lavorative effettive: le dichiarazioni rese da
[...]
(pur se “saltuariamente” si recava “sui fondi per accertare lo Tes_1
svolgimento dell'attività”) così come quelle rese da Testimone_2
provano in maniera sufficiente il rapporto di lavoro subordinato, delineando circostanze coerenti e non antitetiche con alcuni degli elementi descritti in verbale. Dalle stesse testimonianze, però, non è possibile enucleare alcun dato utile in relazione all'effettivo ammontare di giornate lavorative svolte dalla ricorrente. Solo il testimone potrebbe aver riportato Testimone_1
tanto, nella generica affermazione “confermo tutti i capi di prova di cui mi viene data lettura indicate nei ricorsi riuniti dal 365/2016 al 383/2016”; a parte la genericità dell'affermazione, di fatto è la saltuarietà della presenza del familiare sul fondo della EL a rendere poco attendibili le dichiarazioni, per forza di cose non derivanti da esperienza diretta. Dopo tutto il testimone risponde nel dettaglio al resto dei quesiti che gli sono stati posti, ma nulla
Pag. 7 di 8 riporta in merito alle giornate lavorative svolte, neppure indicando in maniera generica i mesi dell'attività.
Il ricorrente, gravato dell'onere, non ha pertanto fornito prova della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei braccianti agricoli. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso (e di quelli riuniti)
4.1) Nulla è dovuto per le spese si lite, sopportate da parte vittoriosa, atteso il deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell , Parte_1 Controparte_2
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese;
Vallo della Lucania, così deciso il 18/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 365/2016 R.G. (+366/2016,
367/2016, 368/2016, 369/2016, 370/2016, 371/2016, 372/2016, 373/2016
,374/2016, 375/2016, 376/2016 ,377/2016 ,378/2016, 379/2016 ,380/2016
,381/2016, 382/2016, 383/2016, 122/2017, 123/2017) Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controverise in materia di previdenza obbligatoria”
(rapporto di lavoro agricolo) e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Loreto D'Aiuto, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Tommaso Parisi in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Per_2
Notaio in Fiumicino, Rep / Racc 97590/7131;
[...]
resistente FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 15/03/2016 esponeva di Parte_1
aver prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola EL RA per gli anni dal 2001 al 2012 rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro, era tenuto ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l chiedeva CP_1
all'istante la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni indicati, con differenti provvedimenti di indebito. Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale per sentir: 1) “dichiarare che la ricorrente ha lavorato come Parte_1
bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola ditta EL
RA di Casal Velino nell'anno 2012 per n° 81 giornate”; 2) “dichiarare illegittima e disapplicare e/o annullare la cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di Casal Velino relativa all'anno 2012 e operata dall' per n° 81 giornate”; 3) “riconoscere il CP_1
diritto della ricorrente alla iscrizione agli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di Casal Velino per l'anno 2012 per n. 81 giornate, adottando ogni consequenziale provvedimento di legge” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Alla prima udienza del 19/10/2016 venivano riuniti al presente fascicolo i procedimenti recanti i seguenti numeri di ruolo: 366/2016, 367/2016,
368/2016, 369/2016, 370/2016, 371/2016, 372/2016, 373/2016 ,374/2016,
375/2016, 376/2016 ,377/2016 ,378/2016, 379/2016 ,380/2016 ,381/2016,
382/2016 e 383/2016. Infatti, il ricorrente ha introdotto per ogni annualità dal
Pag. 2 di 8 2004 al 2012 duplici ricorsi (uno per la reiscrizione all'albo/disapplicazione del provvedimento di cancellazione, l'altro in merito alla percezione/ripetizione della indennità di disoccupazione), con eccezione del procedimento 374/2016 in cui chiedeva invece la disapplicazione del provvedimento di cancellazione dal 2001 al 2012. Successivamente, sempre in relazione alla cancellazione dal suddetto elenco, il ricorrente introduceva ulteriori due giudizi (sempre riuniti) iscritti ai numeri di ruolo 122/2017 e
123/2017, in relazione alla indennità per malattia percepita nell'anno 2013.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Vanno, preliminarmente, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' atteso che dagli atti depositati nel presente giudizio non vi è prova CP_1
della notifica alla parte ricorrente del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in oggetto. A ciò va aggiunto che parte ricorrente ha provveduto ad impugnare i provvedimenti di rigetto delle domande di disoccupazione agricola, per gli anni indicati, in sede amministrativa ed ha depositato il ricorso giudiziario entro i termini di legge.
Parimenti vanno rigettate le istanze della ricorrente in merito alla
“prescrizione” del diritto ad agire dell' , in quanto tempestivamente CP_1
attivatasi a seguito del verbale d'ispezione.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla
Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la
Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza CP_1
del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova
Pag. 3 di 8 conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più
dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094
c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001
n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4
D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle
Pag. 4 di 8 more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003; Cass. 506/2004;
Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n.
1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale,
salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del
Pag. 5 di 8 provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez.
L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr.
ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che parte ricorrente, gravata del relativo onere a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' non abbia fornito prova sufficiente CP_1
del rapporto di lavoro agricolo relativo agli anni suindicati. Nello specifico, pur se sufficientemente dimostrata l'esistenza del rapporto di lavoro negli anni in questione (2001-2012), non si rinvengono elementi utili alla determinazione delle giornate di lavoro effettivamente svolte da parte ricorrente.
Pag. 6 di 8 Nel verbale d'ispezione, prodotto e confermato da Ispettore all'udienza CP_1
del 18/04/2018, numerosi sono i rilievi che hanno portato a valutare la natura fittizia del lavoro svolto così come prospettato dalla ricorrente. È il caso di rilevare che molte di tali discrasie rilevate operano a livello presuntivo e deduttivo (anche considerato che l'ispezione è avvenuta nel 2014, allorquando l'attività era cessata). Si ritiene però assorbente il rilievo degli ispettori in ordine alla discrasia fra i periodi lavorativi dichiarati dalla ricorrente in sede ispettiva con quelli relativi alla documentazione, con contestazione, inoltre,
l'ammontare delle giornate lavorative (la ricorrente risultava, infatti, assicurata in periodi in cui, per sua stessa dichiarazione, non risultava lavorare).
Pertanto, se in corso di causa parte ricorrente ha provato sufficientemente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, lo stesso non può dirsi in relazione alle giornate lavorative effettive: le dichiarazioni rese da
[...]
(pur se “saltuariamente” si recava “sui fondi per accertare lo Tes_1
svolgimento dell'attività”) così come quelle rese da Testimone_2
provano in maniera sufficiente il rapporto di lavoro subordinato, delineando circostanze coerenti e non antitetiche con alcuni degli elementi descritti in verbale. Dalle stesse testimonianze, però, non è possibile enucleare alcun dato utile in relazione all'effettivo ammontare di giornate lavorative svolte dalla ricorrente. Solo il testimone potrebbe aver riportato Testimone_1
tanto, nella generica affermazione “confermo tutti i capi di prova di cui mi viene data lettura indicate nei ricorsi riuniti dal 365/2016 al 383/2016”; a parte la genericità dell'affermazione, di fatto è la saltuarietà della presenza del familiare sul fondo della EL a rendere poco attendibili le dichiarazioni, per forza di cose non derivanti da esperienza diretta. Dopo tutto il testimone risponde nel dettaglio al resto dei quesiti che gli sono stati posti, ma nulla
Pag. 7 di 8 riporta in merito alle giornate lavorative svolte, neppure indicando in maniera generica i mesi dell'attività.
Il ricorrente, gravato dell'onere, non ha pertanto fornito prova della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei braccianti agricoli. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso (e di quelli riuniti)
4.1) Nulla è dovuto per le spese si lite, sopportate da parte vittoriosa, atteso il deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell , Parte_1 Controparte_2
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese;
Vallo della Lucania, così deciso il 18/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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