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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4870 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, così composta: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott. Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 386/2020, riservata in decisione l'8.10.2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Torre
Annunziata n. 1673/2019, depositata il 28.6.2019,
TRA
(p.i.: ), e per essa già Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(già , rappresentata e difesa, giusta CP_2 Controparte_3 procura in atti, dall'avv. Antonella Merola (C.F.: ), C.F._1
Appellante
E
(C.F.: , rapp.to e difeso, giusta mandato Controparte_4 C.F._2 in atti, dall'Avv. Sabato Tufano (C.F.: ); C.F._3
Appellata
NONCHE'
in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore (P. Iva , con sede in Boscotrecase (NA) P.IVA_2 alla via Pastrengo n. 55
1 Appellato non costituito
Motivi della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, parte appellante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1673/2019, depositata il
28.6.2019, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta da ed è Controparte_4 stato confermato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 482/2013; è stato revocato il decreto ingiuntivo nei confronti del è stato Controparte_5 Parte_2 condannato al pagamento del 50% delle spese processuali, liquidate in € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge.
Ha resistito solo Controparte_4
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.10.2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza dell'8.10.2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; il rinvio è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art.181 c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c. (modifica introdotta con d.l.
n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 8.10.2025
Il consigliere estensore Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente Dott.Giulio Cataldi
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