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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4746/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Valentina Romoli, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
NELLA QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE “ CP_1 [...]
Controparte_2
APPELLATA NON COSTITUITA
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 11786/2024 del tribunale di Parte_1
Roma, R.G. n. 37773/2023, pubblicata il 10.7.2024.
***
pagina 1 di 2 Alla prima udienza del 16.1.2025 l'appellante non è comparsa e la Corte ha rinviato la causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
***
All'udienza del 23.1.2025, nonostante la rituale comunicazione effettuata dalla cancelleria il
16.1.2025, nessuno è comparso.
***
L'art. 348 c.p.c. impone, in caso di mancata partecipazione dell'appellante alla prima udienza, la fissazione di una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante; con la conseguenza che, ove quest'ultimo non compaia neppure all'udienza di rinvio, il gravame va dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.
***
L'appello dev'essere pertanto dichiarato improcedibile.
***
Nulla per le spese del presente grado di giudizio, non essendosi l'appellata costituita.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata improcedibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello proposto da Parte_1
- nulla per le spese nei confronti di NELLA QUALITÀ DI TITOLARE CP_1
DELLA DITTA INDIVIDUALE “CATTOLICA ; Controparte_2
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4746/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Valentina Romoli, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
NELLA QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE “ CP_1 [...]
Controparte_2
APPELLATA NON COSTITUITA
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 11786/2024 del tribunale di Parte_1
Roma, R.G. n. 37773/2023, pubblicata il 10.7.2024.
***
pagina 1 di 2 Alla prima udienza del 16.1.2025 l'appellante non è comparsa e la Corte ha rinviato la causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
***
All'udienza del 23.1.2025, nonostante la rituale comunicazione effettuata dalla cancelleria il
16.1.2025, nessuno è comparso.
***
L'art. 348 c.p.c. impone, in caso di mancata partecipazione dell'appellante alla prima udienza, la fissazione di una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante; con la conseguenza che, ove quest'ultimo non compaia neppure all'udienza di rinvio, il gravame va dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.
***
L'appello dev'essere pertanto dichiarato improcedibile.
***
Nulla per le spese del presente grado di giudizio, non essendosi l'appellata costituita.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata improcedibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello proposto da Parte_1
- nulla per le spese nei confronti di NELLA QUALITÀ DI TITOLARE CP_1
DELLA DITTA INDIVIDUALE “CATTOLICA ; Controparte_2
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
pagina 2 di 2