Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 02/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 557/2023 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. ssa Ponzin Martina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 557/2023 R.G. a.c., avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monfalcone, Via Plinio n. 6, presso lo studio dell'avv. BREDA BARBARA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 04.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato il 05/07/2023, , premesso di aver avuto una Parte_1
relazione sentimentale con , nel corso della quale è nato il [...] Controparte_1
il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori, ha adito il Tribunale di Gorizia, al Per_1 fine di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio minore, la regolamentazione del diritto di visita paterno solo a seguito di congrua valutazione delle capacità genitoriali e della positiva frequenza di un percorso psicoterapeutico di supporto alla genitorialità, da parte di nonché, dal punto di vista economico, il versamento da parte del Controparte_1 resistente, di un assegno di € 350,00 mensili, quale contributo al mantenimento del minore, oltre al 70% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del
Tribunale di Gorizia, con il riconoscimento del diritto a percepire per intero l'assegno unico e universale per i figli.
In particolare, la ricorrente ha posto a fondamento della domanda il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio successivamente alla fine della relazione sentimentale, risalente al 2021, il quale, dal punto di vista morale, sino alla fine del
2022, avrebbe incontrato il figlio solo in poche occasioni e dall'inizio del 2023 avrebbe del tutto interrotto le frequentazioni. Il resistente avrebbe, inoltre, manifestato, nel corso dell'anno 2022, non meglio precisate problematiche comportamentali e sarebbe stato preso in carico dal C.S.M. nel corso dell'estate dello stesso anno.
Dal punto di vista materiale, la ricorrente ha allegato di aver ricevuto, spesso dal nonno paterno o da amici del resistente, l'importo mensile di € 200,00, dalla fine della relazione con il resistente.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito, pertanto, Controparte_1
ne va dichiarata la contumacia.
Orbene, in tema di affidamento dei figli minori, è noto che alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010).
Nel caso di specie, il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio, sia dal punto di vista morale, in considerazione del carattere sporadico dei contatti padre –
2 R.G. 557/2023 a.c.
figlio, che materiale costituiscono indici altamente sintomatici dell'inidoneità paterna ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta.
Si rileva, inoltre, che nei confronti del resistente era stato avviato, dinanzi al Tribunale di Gorizia, il procedimento penale n. 1634/2023 R.G. N.R. – 1416/23 R.G. G.I.P., nel quale era imputato per i reati ex artt. 612 bis c.1 e 2 c.p. e 99 c. 2 n. 2 c.p., posti in essere ai danni di e che allo stesso era stata applicata, in data Parte_1
16.10.2022, dal G.I.P., la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati. Nelle note scritte depositate il 4.2.2025, la ricorrente ha allegato che detto procedimento si è concluso con la pronuncia, in data
01.10.2024, di sentenza di condanna, da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Gorizia, senza tuttavia provvedere al deposito del provvedimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto dei gravi comportamenti posti in essere da ai danni di posti a fondamento Controparte_1 Parte_1 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, cui si rinvia, il Tribunale ritiene di confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, già previsto, in via temporanea e urgente, con ordinanza del giudice delegato del 22.01.2024.
Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore, cui sono affidati i figli in via esclusiva, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie.
In ordine al diritto di visita paterno, tenuto conto della tenera età del minore e dell'assenza di incontri tra il padre e il figlio dal 2023, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 28.11.2023 e del contenuto delle nelle note scritte depositate il 4.2.2025, il Tribunale ritiene di confermare il regime di visita previsto in via temporanea e urgente, pertanto, dispone che, previa presa di contatti da parte del resistente, le visite paterne al minore si svolgano in spazio neutro, nei giorni che saranno indicati dai Servizi Sociali territorialmente competenti in base al luogo di
3 R.G. 557/2023 a.c.
residenza del minore (Comune di Turriaco), con il coinvolgimento della Controparte_2
dell'Età evolutiva e della famiglia (ex Consultorio familiare) della competente
[...]
previa preparazione psicologica del minore e l'avvio di un percorso di supporto Pt_2
alla genitorialità per il resistente.
In ordine alla determinazione del contributo al mantenimento del minore, da porre a carico del padre, si rileva che ha depositato unicamente, in modo Parte_1
parziale, il modello 730/2023, da cui emerge un reddito da lavoro dipendente o assimilato, riferito al 2022, pari ad € 8.035,00, gravato dal pagamento di un canone di locazione di € 630,00 mensili. La stessa ha, inoltre, dichiarato, nel corso dell'udienza del 28.11.2023, di essere in attesa di un altro figlio, nato nel corso della relazione con il suo attuale compagno, mentre, in ordine alle proprie condizioni economiche, ha affermato di aver svolto attività lavorativa sino al mese di aprile – maggio del 2023 e di aver percepito circa € 630,00 mensili nel periodo di disoccupazione.
Per quanto riguarda, invece, il resistente, all'esito degli accertamenti svolti dalla
Guardia di Finanza, lo stesso risulta aver percepito redditi pari ad € 16.555,22 nel 2021,
€ 14.467,77 nel 2022 e complessivi € 19.991,89 nel 2023, di cui € 2.499,91 dall' . CP_3
Orbene, alla luce delle ragioni che precedono, il Tribunale ritiene di confermare il contributo al mantenimento, posto a carico di in via temporanea e Controparte_1
urgente, quantificato in € 200,00 mensili. Il predetto assegno mensile dovrà essere versato, da in favore di entro il giorno 12 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, e dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT FOI.
Le spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Va, infine, dichiarata inammissibile, in quanto estranea all'oggetto del presente giudizio, la domanda volta all'accertamento del diritto a percepire l'assegno unico.
Basti, in ogni caso, richiamare la previsione di cui all'art. 6 c. 4 secondo periodo d.lgs.
230/2021, secondo cui “in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
Si dà atto di non aver provveduto all'audizione del minore, stante la sua tenera età.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, secondo i parametri minimi dello scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00,
4 R.G. 557/2023 a.c.
tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'assenza di questioni di particolare complessità e dell'attività effettivamente svolta dal difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la contumacia di , Controparte_1
- affida il figlio minore alla madre disponendo che le Per_1 Parte_1 decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore possano essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ai sensi dell'art 337- quater ultimo comma c.c.;
- dispone che, previa presa di contatti con i Servizi Sociali competenti in base al luogo di residenza del minore (Comune di Turriaco), da parte di CP_1
le visite paterne si svolgano in spazio neutro, nei giorni che saranno
[...]
indicati dagli stessi Servizi Sociali, con il coinvolgimento della SC Salute della
Donna, dell'Età evolutiva e della famiglia (ex Consultorio familiare) della competente previa preparazione psicologica del minore e l'avvio di un Pt_2
percorso di supporto alle capacità genitoriali in favore di;
Controparte_1
- dispone che versi in favore di entro il giorno Controparte_1 Parte_1
12 di ogni mese, l'assegno di € 200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli Indici ISTAT;
- dispone che le spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1
procedimento, da versare in favore dell'Erario, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi
Sociali del Comune territorialmente competente in base al luogo di residenza del minore
(attualmente Comune di Turriaco), che avrà cura di trasmettere il presente provvedimento alla dell'Età evolutiva e della famiglia (ex Controparte_2
5 R.G. 557/2023 a.c.
Consultorio familiare) della competente per lo svolgimento dell'attività di Pt_2
competenza.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 30/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
6