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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/10/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 718/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili, avente ad
oggetto: Separazione e divorzio giudiziale.
promossa dalla ricorrente
nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Venaria Reale (TO), Viale Buridani n. 71 elettivamente domiciliata in Ivrea (TO), 10015, Via
Circonvallazione n. 39, presso lo Studio dell'Avv.Cinzia Persico, che la rappresenta e difende per delega in atti
nei confronti del resistente
nato a [...] il [...], C.F. residente Controparte_1 C.F._2
in Venaria Reale (TO), Viale Buridani n. 71, elettivamente domiciliato in Ivrea (TO) Corso
Vercelli 6 in Torino, presso lo Studio dell'Avv. Paola Diana, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
pagina 1 di 5 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1) PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi;
2) le parti reciprocamente rinunciano alle domande di addebito della separazione alla controparte.
Per_ 3) ASSEGNARE la casa coniugale alla moglie, con collocazione e residenza del figlio presso la
stessa;
4) DISPORRE l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con visite da svolgersi secondo
modalità e tempi individuati dal Servizio di Psicologia e dai Servizi Sociali, sempre tenendo
Per_ preminentemente conto dei desideri e delle esigenze di
5) DISPONE la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali e di Psicologia fintanto
Per_ ritenuta utile o necessaria, per un sostegno psicologico per un percorso di sostegno alla
genitorialità e per il padre un percorso presso Ser.D e CSM;
6) DISPORRE a carico del padre un assegno di contributo al mantenimento del figlio di Euro 220,00
da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, fino al
raggiungimento dell'autosufficienza economica;
7) DISPORRE a carico del padre il pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie relative al
figlio, quali spese mediche non coperte dal SSN scolastiche, extrascolastiche, sportive e ricreative
purchè documentate, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea n. 992/2016; l'Assegno Unico
per il Minore sarà percepito interamente dalla madre;
8) previa rimessione sul ruolo con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la domanda Parte_2
contestuale di scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Co I coniugi e hanno contratto matrimonio, con rito civile, in Parte_1 CP_1
Venaria Reale, in data 22.12.2012, trascritto nello stesso Comune, anno 2012, parte I, atto n.
42. Dall'unione coniugale è nato a [...], il [...]. Per_1
pagina 2 di 5 I coniugi sono comparsi dinanzi al Tribunale di Ivrea il 16.9.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e quindi sono autorizzate a vivere separate.
All'indicata udienza i coniugi, dopo ampio confronto ed esame delle relazioni dei Servizi
incaricati del monitoraggio e del sostegno, hanno trovato l'accordo e rassegnato le conclusioni congiunte in epigrafe indicate. Il P.M. ha chiesto l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto,
che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti in ordine all'intolleranza della vita in comune (riferendo i coniugi di una situazione di forti contrasti tra loro e chiedendo inizialmente l'addebito della separazione all'altro), nonché
l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, i genitori hanno reso conclusioni che hanno tenuto conto degli esiti e delle valutazioni dei Servizi incaricati del monitoraggio e del sostegno.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 5 Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al N. 718/2025 sentito il Pubblico Ministero, disattesa, rinunciata od assorbita ogni altra e contraria istanza,
eccezione e deduzione, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio, con rito civile, in Venaria Reale, in data 22.12.2012, trascritto nello stesso Comune, anno 2012, parte I, atto n. 42.
Devono eseguirsi le formalità di legge;
2) DA' ATTO che le parti hanno concordato e dichiarato di rinunciare reciprocamente alle domande di addebito della separazione alla controparte.
3) ASSEGNA la casa coniugale alla moglie, con collocazione e residenza del figlio Per_1
presso la stessa;
4) DISPONE l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con visite da svolgersi secondo modalità e tempi individuati dal Servizio di Psicologia e dai Servizi Sociali, sempre tenendo preminentemente conto dei desideri e delle esigenze di Per_1
5) DISPONE la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali e di Psicologia
fintanto ritenuta utile o necessaria, per un sostegno psicologico per un percorso di Per_1
sostegno alla genitorialità e per il padre un percorso presso Ser.D e CSM;
6) DISPONE a carico del padre un assegno di contributo al mantenimento del figlio di Euro
220,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
7) DISPONE a carico del padre il pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie relative al figlio, quali spese mediche non coperte dal SSN scolastiche, extrascolastiche,
sportive e ricreative purchè documentate, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea
n. 992/2016; l'Assegno Unico per il Minore sarà percepito interamente dalla madre;
8) DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
pagina 4 di 5 9) DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 8 ottobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52
codice privacy)
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