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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2036/2023, avente a oggetto “azione di regresso” vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, via Bergamo n. 11, presso lo studio degli avv.ti Delia Dorsa e Giovanni Mazzon, che lo rappresentano e difendono in giudizio, anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Milano, Corso CP_1 C.F._2
Plebisciti n. 9, presso lo studio degli avv.ti Liliana Grossi, Francesca Trio e Alfredo Riccardi, che la rappresentano e difendono in giudizio, anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA- OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 443/23 (RG: 1008/2023) emesso dal Tribunale di Grosseto il 18.7.2023 in favore della sorella per l'importo di € 30.177,29, quale credito nascente dall'aver CP_1 pagato, per conto dell'ingiunto, la quota a lui spettante di alcune fatture emesse da Pt_2
pagina 1 di 6 nei confronti della per alcune opere svolte in un podere Parte_3 Parte_4 ubicato a Castiglione della Pescaia.
Impugnato il suddetto titolo, l'opponente ne ha chiesto la revoca, contestando l'esistenza del credito avversario.
In particolare, l'attore ha esposto d'aver sottoscritto, il 27 maggio 2015, una scrittura privata con la sorella opposta e altre persone per deliberare la fusione di due società ( CP_2
e nella nuova entità sociale denominata e
[...] Controparte_3 Parte_5
d'aver contestualmente deciso che, al ritiro della revoca della concessione edilizia da parte del
Comune, a meno che l'unanimità non avesse deciso di conferire mandato a detta società per ultimare la costruzione degli appartamenti insistenti sull'area oggetto della Parte_4
i proprietari della stessa avrebbero messo in liquidazione la società senza farle
[...] completare le opere;
segnalava, però, di non aver mai conferito mandato alla Parte_5 per terminare la costruzione degli appartamenti, con la conseguenza che una tale
[...] decisione sarebbe stata assunta a semplice maggioranza dai comunisti, in spregio all'accordo del 27 maggio 2015, e quindi alcun credito nei propri confronti avrebbe potuto rivendicare la convenuta.
Si costituiva in giudizio integrando la documentazione depositata in sede CP_1 monitoria e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Tentata invano la conciliazione alla prima udienza del 4.6.2024, veniva successivamente respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissata la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 3.6.2025, celebrata su istanza congiunta dei legali attraverso il collegamento audiovisivo disciplinato dall'art. 127-bis c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è fondata e va accolta.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che le odierne parti, unitamente ai fratelli e - al quale succederono mortis causa le sig.re e Parte_6 Parte_7 Persona_1
-, sono proprietari del “LOTTO 4” sito in Castiglione della Pescaia, località Santa Parte_8
Maria (all. 1 del ricorso monitorio).
È altresì documentato e pacifico che nell'anno 1997 i quattro incaricarono due Parte_4 società agli stessi riconducibili - ossia e - a operare Controparte_3 Controparte_2 nel loro interesse per l'urbanizzazione dell'area nonché per la progettazione e realizzazione di alcune opere concessionate dal (all.ti 2 e 3 del ricorso monitorio). CP_4 pagina 2 di 6 Risulta inoltre che il 27 maggio 2015, gli insieme ad altri soggetti, prendendo Parte_4 atto delle ordinanze comunali del 2005 di revoca della concessione accordata e dell'intervenuta inattività delle società di cui sopra, decisero di deliberare la fusione di queste ultime nella costituenda - cui avrebbero fatto parte tutti i firmatari della Parte_5 scrittura de qua - con l'obbiettivo di ultimare le opere di costruzione nell'ipotesi di ritiro delle revoche della concessione edilizia (all. 2 della citazione).
Con tale scrittura, i sottoscrittori convennero inter alia quanto segue:
« - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1353 c.c. le Parti concordemente sottopongono la presente scrittura privata alla condizione sospensiva che l'Amministrazione Comunale di
Castiglione della Pescaia disponga il ritiro della revoca della concessione edilizia (…);
- le parti, all'avveramento della condizione sospensiva di cui sopra, a meno l'unanimità dei soci della non decida di conferire mandato alla società Parte_5 Parte_5
a completare la costruzione degli appartamenti facenti parte delle aree di due le note pertinenze dell Lotto 3 (…) e del Lotto 4, procederanno con la messa in liquidazione della società a senza che quest'ultima completi gli appartamenti». Parte_5
La fu costituita il 22 luglio 2015, figurando quale legale rappresentante Pt_2 Parte_3
l'odierna opposta (all. 5 del ricorso monitorio). CP_1
Quest'ultima, nell'agire in monitorio, ha riferito che a seguito del rilascio di un nuovo permesso a costruire del febbraio 2018, gli avrebbero formalmente incaricato Parte_4
a completare le opere interrotte (4.1 del ricorso monitorio) e che l'8 Parte_5 febbraio 2022 si sarebbe riunito il Consiglio di Amministrazione, costituito da ella e da altri soci - ma non dall'odierno attore - affinché la società fatturasse direttamente alla
[...]
i lavori da eseguire dalla subappaltatrice oltre ai compensi Parte_4 Controparte_5 dei vari professionisti intervenuti e tutti gli altri costi relativi al cantiere (all. 5 del ricorso): in altri termini, le spese funzionali alla realizzazione delle opere concessionate - fra cui il corrispettivo dell'impresa costruttrice, gli onorari dei tecnici e gli altri costi del cantiere - sarebbero stati fatturati alla la quale, a sua volta, le avrebbe poi fatte Parte_5 ricadere esclusivamente sulla emettendo distinte fatture nei Parte_4 confronti di ciascuno dei quattro eredi per un ammontare pari a ¼ dell'importo complessivo.
Sulla scorta di tale previsione, e assumendo d'aver corrisposto per conto del fratello Pt_1
la somma di € 30.177,29, ha quindi agito in via di regresso nei suoi
[...] CP_1 confronti per ripetere detti pagamenti (all.ti 6-28 del ricorso monitorio).
L'opponente s'è difeso principalmente negando d'aver mai conferito a il Parte_5 mandato a completare le ridette opere, chiarendo anzi d'essersi anzi strenuamente opposto in tal senso (all.ti 3-6 e 9 della citazione), di talché la decisione sarebbe stata assunta senza la pagina 3 di 6 prevista unanimità imposta dall'accordo del 27 maggio 2015 e nulla potrebbe reclamare la sorella nei propri confronti.
Ebbene, come noto, l'estinzione di debiti altrui (anche eventuali) non attribuisce automaticamente al pagatore titolo per agire direttamente nei confronti del debitore liberato, titolo che sussiste solo in presenza di una delle ipotesi di surrogazione e regresso previste dalla legge.
Più in particolare, il codice civile individua tre tipi di surrogazione: la surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.), la surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 c.c.) e la surrogazione legale (art. 1203 c.c.).
Quest'ultima - all'evidenza richiamata nel presente giudizio - ha effetto di diritto, a prescindere dalla volontà del creditore o del debitore, nei casi indicati dall'art. 1203 c.c., tra cui è menzionato il vantaggio di chi, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo.
L'esempio è quello del coobbligato solidale che, una volta pagato l'intero debito, può ripetere dagli altri condebitori la parte di ciascuno di essi in virtù dell'art. 1299 c.c..
Presupposti del diritto di regresso sono, quindi, l'esistenza di un vincolo di solidarietà fra più debitori e l'adempimento dell'obbligazione da parte di uno di loro.
Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, difetta il primo dei citati requisiti.
In disparte l'aporia logica/giuridica che connota la clausola negoziale controversa dell'accordo del 27 maggio 2015 - basti pensare che la fu ideata allo scopo di ultimare le Parte_5 opere sul terreno della mentre con detta pattuizione si concordò la Parte_4 messa in liquidazione della società al ritiro delle revoche delle concessioni edilizie, salvo che l'unanimità dei soci non le avesse conferito l'incarico di completare gli interventi -, essa è tuttavia nella parte in cui subordina alla decisione unanime dei soci il conferimento alla CP_6 società del mandato di realizzare le opere interessanti il “Lotto 4”, e la portata della clausola si riflette inesorabilmente anche sui membri della atteso che gli Parte_4 stessi sarebbero divenuti anche soci della nuova compagine.
Ma prescindere dalla qualificazione giuridica della clausola, l'esigenza di conferire formalmente tale incarico alla società - per mezzo di volontà univoca di tutti i Parte_5 soci o quantomeno dei membri della unici effettivi portatori di Parte_4 interessi direttamente coinvolti nell'operazione economica, come dimostra poi l'accollo su di essi dei costi dell'appalto - al fine di generare il vincolo di solidarietà fra i committenti, affiora proprio dalla documentazione di parte opposta, costituita dalla lettera d'incarico firmata il 2 luglio 2019 da tutti i comunisti, ad eccezione dell'odierno attore (all.
4.1 del ricorso monitorio) e dal verbale dell'assemblea della comunione tenutasi il 26 luglio, ove si discusse pagina 4 di 6 tale argomento a fronte dell'opposizione espressa da (all. M della Parte_1 comparsa di risposta).
Documenti che, aderendo all'impostazione della convenuta, perderebbero altrimenti ogni significato, soprattutto il primo.
L'opposta sostiene che qualsiasi eventuale ostacolo interposto dal fratello dissenziente risulterebbe in verità superato dalla decisione assunta in quell'assemblea dalla maggioranza dei comunisti, idonea a vincolare anche l'opponente per non averla impugnata nel termine decadenziale di trenta giorni prescritto dall'art 1109, co. 2 c.c..
Tuttavia, una semplice lettura del verbale rivela come l'assemblea terminò con un nulla di fatto, non riscontrandosi alcuna delibera in grado di fondare un interesse all'impugnativa giudiziale da parte di , rimasto estraneo alla lettera d'incarico firmato Parte_1 qualche giorno prima dalle sorelle e di cui venne data lettura nella riunione.
Alcunchè aggiunge, in punto di solidarietà, il contenuto del verbale della successiva assemblea della Comunione tenutasi in assenza dell'odierno attore il 28.4.2022 (all. U della convenuta), in quanto la stessa, indetta nell'ottica di formalizzare le modalità di pagamento per le opere realizzande sugli immobili della Comunione, muoveva da un requisito inesistente, ovvero il conferimento di un incarico conferito alla società nella citata riunione Parte_5 del 26 luglio 2019.
Ad avviso del Tribunale, quindi, non esiste un contratto stipulato tra la Controparte_7
e la generativo di un legame solidale fra tutti i membri della prima a
[...] Parte_5 rimborsare alla società le spese che questa avrebbe dovuto affrontare per eseguire le opere autorizzate dal Comune di Castiglione della Pescaia sui terreni ubicati in loc. Santa Maria, e pertanto idoneo a legittimare un'azione di regresso da parte dei singoli comunisti firmatari della lettera d'incarico del 2 luglio 2019 nei confronti dell'odierno attore per ripetere eventuali pagamenti asseritamente eseguiti per suo conto.
Né il vincolo della solidarietà, ovviamente, può trovare la sua fonte nella delibera adottata dal
CdA della l'8.2.2022, con cui si decise di porre i costi delle opere Parte_5 esclusivamente a carico della permettendo alla società di Controparte_7 emettere distinte fatture nei confronti di ciascuno dei quattro eredi per un ammontare pari a
¼ dell'importo complessivo.
Tale delibera, infatti, non può spiegare alcuna efficacia nei confronti dei terzi né, tantomeno, verso i soci destinatari, i quali non sarebbero neppure legittimati a impugnarla per carenza interesse, dal momento che le caratteristiche del rimedio impugnatorio previsto dall'art. 2388
c.c. (analogicamente applicabile alla società a responsabilità limitata, costituendo tale facoltà espressione di un principio generale dell'ordinamento) portano a ritenere che i diritti rilevanti pagina 5 di 6 in tale ambito siano solo i c.d. diritti sociali e, quindi, le situazioni di titolarità non individuale inscrivibili nella dialettica che contrappone la collettività dei soci agli amministratori, e non i diritti soggettivi dei soci diversi da quelli sociali.
In conclusione, l'azione di regresso va respinta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito ivi incorporato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al
DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 443/23 (RG:
1008/2023) emesso dal Tribunale di Grosseto il 18.7.2023;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in €
286,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 3.6.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2036/2023, avente a oggetto “azione di regresso” vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, via Bergamo n. 11, presso lo studio degli avv.ti Delia Dorsa e Giovanni Mazzon, che lo rappresentano e difendono in giudizio, anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Milano, Corso CP_1 C.F._2
Plebisciti n. 9, presso lo studio degli avv.ti Liliana Grossi, Francesca Trio e Alfredo Riccardi, che la rappresentano e difendono in giudizio, anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA- OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 443/23 (RG: 1008/2023) emesso dal Tribunale di Grosseto il 18.7.2023 in favore della sorella per l'importo di € 30.177,29, quale credito nascente dall'aver CP_1 pagato, per conto dell'ingiunto, la quota a lui spettante di alcune fatture emesse da Pt_2
pagina 1 di 6 nei confronti della per alcune opere svolte in un podere Parte_3 Parte_4 ubicato a Castiglione della Pescaia.
Impugnato il suddetto titolo, l'opponente ne ha chiesto la revoca, contestando l'esistenza del credito avversario.
In particolare, l'attore ha esposto d'aver sottoscritto, il 27 maggio 2015, una scrittura privata con la sorella opposta e altre persone per deliberare la fusione di due società ( CP_2
e nella nuova entità sociale denominata e
[...] Controparte_3 Parte_5
d'aver contestualmente deciso che, al ritiro della revoca della concessione edilizia da parte del
Comune, a meno che l'unanimità non avesse deciso di conferire mandato a detta società per ultimare la costruzione degli appartamenti insistenti sull'area oggetto della Parte_4
i proprietari della stessa avrebbero messo in liquidazione la società senza farle
[...] completare le opere;
segnalava, però, di non aver mai conferito mandato alla Parte_5 per terminare la costruzione degli appartamenti, con la conseguenza che una tale
[...] decisione sarebbe stata assunta a semplice maggioranza dai comunisti, in spregio all'accordo del 27 maggio 2015, e quindi alcun credito nei propri confronti avrebbe potuto rivendicare la convenuta.
Si costituiva in giudizio integrando la documentazione depositata in sede CP_1 monitoria e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Tentata invano la conciliazione alla prima udienza del 4.6.2024, veniva successivamente respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissata la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 3.6.2025, celebrata su istanza congiunta dei legali attraverso il collegamento audiovisivo disciplinato dall'art. 127-bis c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è fondata e va accolta.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che le odierne parti, unitamente ai fratelli e - al quale succederono mortis causa le sig.re e Parte_6 Parte_7 Persona_1
-, sono proprietari del “LOTTO 4” sito in Castiglione della Pescaia, località Santa Parte_8
Maria (all. 1 del ricorso monitorio).
È altresì documentato e pacifico che nell'anno 1997 i quattro incaricarono due Parte_4 società agli stessi riconducibili - ossia e - a operare Controparte_3 Controparte_2 nel loro interesse per l'urbanizzazione dell'area nonché per la progettazione e realizzazione di alcune opere concessionate dal (all.ti 2 e 3 del ricorso monitorio). CP_4 pagina 2 di 6 Risulta inoltre che il 27 maggio 2015, gli insieme ad altri soggetti, prendendo Parte_4 atto delle ordinanze comunali del 2005 di revoca della concessione accordata e dell'intervenuta inattività delle società di cui sopra, decisero di deliberare la fusione di queste ultime nella costituenda - cui avrebbero fatto parte tutti i firmatari della Parte_5 scrittura de qua - con l'obbiettivo di ultimare le opere di costruzione nell'ipotesi di ritiro delle revoche della concessione edilizia (all. 2 della citazione).
Con tale scrittura, i sottoscrittori convennero inter alia quanto segue:
« - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1353 c.c. le Parti concordemente sottopongono la presente scrittura privata alla condizione sospensiva che l'Amministrazione Comunale di
Castiglione della Pescaia disponga il ritiro della revoca della concessione edilizia (…);
- le parti, all'avveramento della condizione sospensiva di cui sopra, a meno l'unanimità dei soci della non decida di conferire mandato alla società Parte_5 Parte_5
a completare la costruzione degli appartamenti facenti parte delle aree di due le note pertinenze dell Lotto 3 (…) e del Lotto 4, procederanno con la messa in liquidazione della società a senza che quest'ultima completi gli appartamenti». Parte_5
La fu costituita il 22 luglio 2015, figurando quale legale rappresentante Pt_2 Parte_3
l'odierna opposta (all. 5 del ricorso monitorio). CP_1
Quest'ultima, nell'agire in monitorio, ha riferito che a seguito del rilascio di un nuovo permesso a costruire del febbraio 2018, gli avrebbero formalmente incaricato Parte_4
a completare le opere interrotte (4.1 del ricorso monitorio) e che l'8 Parte_5 febbraio 2022 si sarebbe riunito il Consiglio di Amministrazione, costituito da ella e da altri soci - ma non dall'odierno attore - affinché la società fatturasse direttamente alla
[...]
i lavori da eseguire dalla subappaltatrice oltre ai compensi Parte_4 Controparte_5 dei vari professionisti intervenuti e tutti gli altri costi relativi al cantiere (all. 5 del ricorso): in altri termini, le spese funzionali alla realizzazione delle opere concessionate - fra cui il corrispettivo dell'impresa costruttrice, gli onorari dei tecnici e gli altri costi del cantiere - sarebbero stati fatturati alla la quale, a sua volta, le avrebbe poi fatte Parte_5 ricadere esclusivamente sulla emettendo distinte fatture nei Parte_4 confronti di ciascuno dei quattro eredi per un ammontare pari a ¼ dell'importo complessivo.
Sulla scorta di tale previsione, e assumendo d'aver corrisposto per conto del fratello Pt_1
la somma di € 30.177,29, ha quindi agito in via di regresso nei suoi
[...] CP_1 confronti per ripetere detti pagamenti (all.ti 6-28 del ricorso monitorio).
L'opponente s'è difeso principalmente negando d'aver mai conferito a il Parte_5 mandato a completare le ridette opere, chiarendo anzi d'essersi anzi strenuamente opposto in tal senso (all.ti 3-6 e 9 della citazione), di talché la decisione sarebbe stata assunta senza la pagina 3 di 6 prevista unanimità imposta dall'accordo del 27 maggio 2015 e nulla potrebbe reclamare la sorella nei propri confronti.
Ebbene, come noto, l'estinzione di debiti altrui (anche eventuali) non attribuisce automaticamente al pagatore titolo per agire direttamente nei confronti del debitore liberato, titolo che sussiste solo in presenza di una delle ipotesi di surrogazione e regresso previste dalla legge.
Più in particolare, il codice civile individua tre tipi di surrogazione: la surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.), la surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 c.c.) e la surrogazione legale (art. 1203 c.c.).
Quest'ultima - all'evidenza richiamata nel presente giudizio - ha effetto di diritto, a prescindere dalla volontà del creditore o del debitore, nei casi indicati dall'art. 1203 c.c., tra cui è menzionato il vantaggio di chi, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo.
L'esempio è quello del coobbligato solidale che, una volta pagato l'intero debito, può ripetere dagli altri condebitori la parte di ciascuno di essi in virtù dell'art. 1299 c.c..
Presupposti del diritto di regresso sono, quindi, l'esistenza di un vincolo di solidarietà fra più debitori e l'adempimento dell'obbligazione da parte di uno di loro.
Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, difetta il primo dei citati requisiti.
In disparte l'aporia logica/giuridica che connota la clausola negoziale controversa dell'accordo del 27 maggio 2015 - basti pensare che la fu ideata allo scopo di ultimare le Parte_5 opere sul terreno della mentre con detta pattuizione si concordò la Parte_4 messa in liquidazione della società al ritiro delle revoche delle concessioni edilizie, salvo che l'unanimità dei soci non le avesse conferito l'incarico di completare gli interventi -, essa è tuttavia nella parte in cui subordina alla decisione unanime dei soci il conferimento alla CP_6 società del mandato di realizzare le opere interessanti il “Lotto 4”, e la portata della clausola si riflette inesorabilmente anche sui membri della atteso che gli Parte_4 stessi sarebbero divenuti anche soci della nuova compagine.
Ma prescindere dalla qualificazione giuridica della clausola, l'esigenza di conferire formalmente tale incarico alla società - per mezzo di volontà univoca di tutti i Parte_5 soci o quantomeno dei membri della unici effettivi portatori di Parte_4 interessi direttamente coinvolti nell'operazione economica, come dimostra poi l'accollo su di essi dei costi dell'appalto - al fine di generare il vincolo di solidarietà fra i committenti, affiora proprio dalla documentazione di parte opposta, costituita dalla lettera d'incarico firmata il 2 luglio 2019 da tutti i comunisti, ad eccezione dell'odierno attore (all.
4.1 del ricorso monitorio) e dal verbale dell'assemblea della comunione tenutasi il 26 luglio, ove si discusse pagina 4 di 6 tale argomento a fronte dell'opposizione espressa da (all. M della Parte_1 comparsa di risposta).
Documenti che, aderendo all'impostazione della convenuta, perderebbero altrimenti ogni significato, soprattutto il primo.
L'opposta sostiene che qualsiasi eventuale ostacolo interposto dal fratello dissenziente risulterebbe in verità superato dalla decisione assunta in quell'assemblea dalla maggioranza dei comunisti, idonea a vincolare anche l'opponente per non averla impugnata nel termine decadenziale di trenta giorni prescritto dall'art 1109, co. 2 c.c..
Tuttavia, una semplice lettura del verbale rivela come l'assemblea terminò con un nulla di fatto, non riscontrandosi alcuna delibera in grado di fondare un interesse all'impugnativa giudiziale da parte di , rimasto estraneo alla lettera d'incarico firmato Parte_1 qualche giorno prima dalle sorelle e di cui venne data lettura nella riunione.
Alcunchè aggiunge, in punto di solidarietà, il contenuto del verbale della successiva assemblea della Comunione tenutasi in assenza dell'odierno attore il 28.4.2022 (all. U della convenuta), in quanto la stessa, indetta nell'ottica di formalizzare le modalità di pagamento per le opere realizzande sugli immobili della Comunione, muoveva da un requisito inesistente, ovvero il conferimento di un incarico conferito alla società nella citata riunione Parte_5 del 26 luglio 2019.
Ad avviso del Tribunale, quindi, non esiste un contratto stipulato tra la Controparte_7
e la generativo di un legame solidale fra tutti i membri della prima a
[...] Parte_5 rimborsare alla società le spese che questa avrebbe dovuto affrontare per eseguire le opere autorizzate dal Comune di Castiglione della Pescaia sui terreni ubicati in loc. Santa Maria, e pertanto idoneo a legittimare un'azione di regresso da parte dei singoli comunisti firmatari della lettera d'incarico del 2 luglio 2019 nei confronti dell'odierno attore per ripetere eventuali pagamenti asseritamente eseguiti per suo conto.
Né il vincolo della solidarietà, ovviamente, può trovare la sua fonte nella delibera adottata dal
CdA della l'8.2.2022, con cui si decise di porre i costi delle opere Parte_5 esclusivamente a carico della permettendo alla società di Controparte_7 emettere distinte fatture nei confronti di ciascuno dei quattro eredi per un ammontare pari a
¼ dell'importo complessivo.
Tale delibera, infatti, non può spiegare alcuna efficacia nei confronti dei terzi né, tantomeno, verso i soci destinatari, i quali non sarebbero neppure legittimati a impugnarla per carenza interesse, dal momento che le caratteristiche del rimedio impugnatorio previsto dall'art. 2388
c.c. (analogicamente applicabile alla società a responsabilità limitata, costituendo tale facoltà espressione di un principio generale dell'ordinamento) portano a ritenere che i diritti rilevanti pagina 5 di 6 in tale ambito siano solo i c.d. diritti sociali e, quindi, le situazioni di titolarità non individuale inscrivibili nella dialettica che contrappone la collettività dei soci agli amministratori, e non i diritti soggettivi dei soci diversi da quelli sociali.
In conclusione, l'azione di regresso va respinta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito ivi incorporato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al
DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 443/23 (RG:
1008/2023) emesso dal Tribunale di Grosseto il 18.7.2023;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in €
286,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 3.6.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 6 di 6