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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3687/2024 reg.gen.sez.lavoro (cui sono riuniti i numeri 3688/2024,
3689/2024, 3690/2024, 3692/2024 e 3693/2024), e vertente
TRA
(P.Iva: con sede legale in Agropoli (SA) alla Via Alcide Parte_1 P.IVA_1
De Gasperi n. 31, nella persona del legale rapp.te p.t. e di (C.F. Controparte_1
), in proprio e già legale rappresentante della suddetta società, quale obbligato C.F._1
in solido, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall'avvocato Ubaldo
Serra, tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio sito in Agropoli (SA), alla via Gennaro
Serra 1
Opponente
E
- con sede in Roma, in persona del suo Controparte_2
Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi
38, presso l'Avvocatura dell , in uno agli avv.ti Francesco Bove, Susanna Serrelli , Elio Maritato CP_2
che lo rappresentano e difendono in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 (rep. 37875/7313
Racc.) per notar di Fiumicino Per_1
Opposto Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanze-ingiunzioni
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
I procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 5 luglio 2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento sia della ordinanza di ingiunzione n. OI-
001487305, che di quella n. OI-001490577. Con la prima veniva ingiunto al sig. P_
, quale obbligato in solido, di pagare la somma di € 5.270,97 a titolo di sanzione
[...] amministrativa, e € 9,05 per spese di notifica per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017 in relazione all'atto di accertamento n.7200.07/11/2018.0411157 CP_2
del 07/11/2018, che dichiarava mai notificatogli;
con la seconda invece veniva ingiunto alla società
quale obbligato in solido, di pagare la somma di € 5.270,97 a titolo di sanzione Parte_1
amministrativa e € 9,05 per spese di notifica, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017, in relazione all'atto di accertamento n. .7200.07/11/2018.0411156 CP_2
del 07/11/2018, che dichiarava mai notificatogli;
il ricorrente eccepiva innanzitutto l'illegittimità e la nullità delle ordinanze - ingiunzione impugnate per omessa notifica dell'atto prodromico di accertamento, per inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 14, legge n. 689/81 ed in subordine per intervenuta prescrizione;
proponeva poi una istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze - ingiunzione impugnate;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “in via preliminare sospendere, con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza - ingiunzione n. OI-001487305 e dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-001490577 impugnate, ricorrendo, nel caso di specie, i gravi motivi previsti dalla normativa vigente in materia;
B) - nel merito, per i motivi innanzi esposti, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza - ingiunzione
n. OI-001487305 e l'ordinanza – ingiunzione n. OI-001490577 impugnate;
C) - Vinte spese e competenze del giudizio, con attribuzione.”
Radicatasi la lite, si costituiva l' convenuto che, dopo aver precisato l'avvenuta notifica il CP_2
5.12.2018 degli atti di accertamento presupposto delle ordinanze ingiunzione, chiedeva al giudice adito di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare la ordinanza ingiunzione opposta, così come rideterminata, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che sarebbe risultata di giustizia, con vittoria di spese diritti ed onorari di lite. In pari data il ricorrente in epigrafe adiva, con separato ricorso (procedimento numero 3688/2024) il
Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento sia della ordinanza di ingiunzione n. OI-000557917 con cui alla società veniva Parte_1 ingiunto di pagare la somma di € 7.937,82 a titolo di sanzione amministrativa e € 9,05 per spese di notifica, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per l'anno 2019 in relazione all'atto di accertamento n. .7200.21/10/2019.0561280 del 21/10/2021, che dichiarava CP_2 mai notificatogli;
sia dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-000557916, con cui veniva ingiunto, al sig.
, quale obbligato in solido, di pagare la somma di € 7.937,80 a titolo di sanzione Controparte_1 amministrativa e € 9,05 per spese di notifica, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019, in relazione all'atto di accertamento n. .7200.21/10/2019.0561279 CP_2
del 21/10/2021, mai notificato. Il ricorrente proponeva le medesime eccezioni sopra descritte con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze - ingiunzione impugnate;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “in via preliminare sospendere, con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza - ingiunzione n. OI-000557917 e dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-000557916 riferite all'anno 2019, qui impugnate, ricorrendo, nel caso di specie, i gravi motivi previsti dalla normativa vigente in materia;
B) - nel merito, per i motivi innanzi esposti, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza - ingiunzione n. OI-000557917 e
l'ordinanza – ingiunzione n. OI-000557916 riferite all'anno 2019, impugnate;
C) - Vinte spese e competenze del giudizio, con attribuzione.”.
Radicatasi la lite, si costituiva l' convenuto che, dopo aver precisato l'avvenuta notifica il CP_2
6.11.2021 degli atti di accertamento presupposto delle ordinanze ingiunzione, chiedeva al giudice adito di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare la ordinanza ingiunzione opposta, così come rideterminata, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che sarebbe risultata di giustizia, con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Il procedimento, assegnato al Presidente dott. Romano Gibboni, veniva da questi trasmesso al presente giudicante, titolare del ricorso di più antica iscrizione .
Sempre il 5 luglio 2024 il ricorrente in epigrafe adiva, con separato ricorso (procedimento numero
3689/2024) il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento sia della ordinanza di ingiunzione n. ROI-000055469 con cui alla società veniva Parte_1 ingiunto di pagare la somma di € 5.311,13 a titolo di sanzione amministrativa e € 9,05 spese di notifica, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), per l'anno 2016, in relazione all'atto di accertamento n. .7200.27/07/2017.0235439 del 09/08/2017; sia CP_2 dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-000055368, con cui veniva ingiunto, al sig. , Controparte_1 quale obbligato in solido, di pagare la somma di € 5.311,13 a titolo di sanzione amministrativa e € 9,05 per spese di notifica, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per l'anno 2016 relativa all'atto di accertamento n. .7200.27/07/2017.0235438 del 09/08/2017. CP_2
Il ricorrente proponeva le medesime eccezioni sopra descritte con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze - ingiunzione impugnate;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di ” - in via preliminare sospendere, con decreto inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza - ingiunzione n. ROI-000055469 e dell'ordinanza – ingiunzione
n. ROI-000055368 impugnate, ricorrendo, nel caso di specie, i gravi motivi previsti dalla normativa vigente in materia;
B) - nel merito, per i motivi innanzi esposti, dichiarare nulla e/o annullare
l'ordinanza - ingiunzione n. ROI-000055469 e l'ordinanza – ingiunzione n. ROI-000055368 relative all'anno 2016, impugnate;
C) - Vinte spese e competenze del giudizio, con attribuzione.”.
Radicatasi la lite, si costituiva l' convenuto che, dopo aver precisato l'avvenuta notifica CP_2
rispettivamente il 9.8.2017 ed il 22.12.2022 degli atti di accertamento presupposto delle ordinanze ingiunzione e delle successive ordinanze ingiuznioni , chiedeva al giudice adito di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare la ordinanza ingiunzione opposta, così come rideterminata, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che sarebbe risultata di giustizia, con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Il procedimento, assegnato alla dott.ssa , veniva trasmesso dal Presidente dott. Romano Per_2
Gibboni al presente giudicante, titolare del ricorso iscritto per primo.
In pari data il ricorrente in epigrafe adiva, con separato ricorso (procedimento numero 3690/2024) il
Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento sia della ordinanza di ingiunzione n. OI-001862171 con cui alla società veniva Parte_1 ingiunto di pagare la somma di € 9.335,52 a titolo di sanzione amministrativa e € 9,05 per spese di notifica, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018 in relazione all'atto di accertamento n. .7200.24/09/2019.0364972 del 24/09/2019, asseritamente CP_2 mai notificato;
sia dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001859253, con cui veniva ingiunto, al sig.
, quale obbligato in solido, di pagare la somma di € 9.335,52 a titolo di sanzione Controparte_1 amministrativa e € 9,05 per spese di notifica, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), per l'anno 2018 in relazione all'atto di accertamento n.
.7200.24/09/2019.0364971 del 24/09/2019, di cui pure si sosteneva la mancata notifica. Il CP_2
ricorrente proponeva le medesime eccezioni sopra descritte con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze - ingiunzione impugnate;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di: “- in via preliminare sospendere, con decreto inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza - ingiunzione n. OI-001862171 e dell'ordinanza – ingiunzione n.
OI-001859253 riferite all'anno 2018, qui impugnate, ricorrendo, nel caso di specie, i gravi motivi previsti dalla normativa vigente in materia;
B) - nel merito, per i motivi innanzi esposti, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001862171 e l'ordinanza – ingiunzione n. OI-
001859253 riferite all'anno 2018, impugnate;
C) - Vinte spese e competenze del giudizio, con attribuzione.”.
Radicatasi la lite, si costituiva l' convenuto che, dopo aver precisato l'avvenuta notifica CP_2
l'8.10.2019 degli atti di accertamento presupposto delle ordinanze ingiunzione, chiedeva al giudice adito di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare la ordinanza ingiunzione opposta, così come rideterminata, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che sarebbe risultata di giustizia, con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Il procedimento, assegnato alla dott.ssa Laudati, veniva trasmesso dal Presidente dott. Romano
Gibboni al presente giudicante, titolare del ricorso iscritto per primo.
Il 6 luglio 2024 il ricorrente in epigrafe adiva, con separato ricorso (procedimento numero 3692/2024) il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento sia della ordinanza di ingiunzione n. ROI-000017714 con cui al sig. veniva ingiunto di Controparte_1 pagare la somma di € 2.780,43 a titolo di sanzione amministrativa e € 9,05 per spese di notifica, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per l'anno 2015 (rettifica sanzione amministrativa),in relazione all'atto di accertamento n. .7200.14/03/2017.0086328 del CP_2
11/04/2017; sia delle ordinanza di ingiunzione n. ROI-000017798, con cui veniva ingiunto, alla società quale obbligato in solido, di pagare la somma di € 2.780,43 a titolo di Parte_1 sanzione amministrativa e € 9,05 per spese di notifica, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per l'anno 2015 (rettifica sanzione amministrativa), in relazione all'atto di accertamento n. .7200.14/03/2017.0086329 del 11/04/2017. CP_2
Il ricorrente proponeva le medesime eccezioni sopra descritte con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze - ingiunzione impugnate;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “in via preliminare sospendere, con decreto inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza - ingiunzione n. ROI-000017714 e dell'ordinanza – ingiunzione
n. ROI-000017798 riferite all'anno 2015, qui impugnate, ricorrendo, nel caso di specie, i gravi motivi previsti dalla normativa vigente in materia;
B) - nel merito, per i motivi innanzi esposti, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza - ingiunzione n. ROI-000017714 e l'ordinanza – ingiunzione n. ROI-
000017798 riferite all'anno 2015, impugnate;
C) - Vinte spese e competenze del giudizio, con attribuzione.”.
Radicatasi la lite, si costituiva l' convenuto che, dopo aver precisato l'avvenuta notifica degli CP_2
atti di accertamento presupposto delle ordinanze ingiunzione, chiedeva al giudice adito di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare la ordinanza ingiunzione opposta, così come rideterminata, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che sarebbe risultata di giustizia, con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Il procedimento, assegnato al Presidente dott. Romano Gibboni, veniva da questi trasmesso al presente giudicante, titolare del ricorso di più antica iscrizione.
Sempre il 6 luglio 2024 il ricorrente in epigrafe adiva, con separato ricorso (procedimento numero
3693/2024) il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento sia della ordinanza di ingiunzione n. ROI-000017799 con cui alla società veniva Parte_1 ingiunto di pagare la somma di € 560,00 a titolo di sanzione amministrativa e € 9,05 per spese di notifica, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), per l'anno 2014 (rettifica di accertamento), in relazione all'atto di accertamento n. .7200.14/03/2017.0086325 del CP_2
11/04/2017; sia dell'ordinanza di ingiunzione n. ROI-000017713, con cui veniva ingiunto, al sig.
, quale obbligato in solido, di pagare la somma di € 560,60 a titolo di sanzione Controparte_1 amministrativa e € 9,05 per spese di notifica, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per l'anno 2014 (rettifica di accertamento), in relazione all'atto di accertamento n.
.7200.14/03/2017.0086324 del 11/04/2017. Il ricorrente proponeva le medesime eccezioni sopra CP_2 descritte con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze - ingiunzione impugnate;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “in via preliminare sospendere, con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza - ingiunzione n. ROI-
000017799 e dell'ordinanza – ingiunzione n. ROI-000017713 riferite all'anno 2014, qui impugnate, ricorrendo, nel caso di specie, i gravi motivi previsti dalla normativa vigente in materia;
B) - nel merito, per i motivi innanzi esposti, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza - ingiunzione n. ROI-
000017799 e l'ordinanza – ingiunzione n. ROI-000017713 riferite all'anno 2014, impugnate;
C) -
Vinte spese e competenze del giudizio, con attribuzione.”.
Radicatasi la lite, si costituiva l' convenuto che, dopo aver precisato l'avvenuta notifica degli CP_2
atti di accertamento presupposto delle ordinanze ingiunzione, chiedeva al giudice adito di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare la ordinanza ingiunzione opposta, così come rideterminata, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che sarebbe risultata di giustizia, con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Il procedimento, assegnato alla dott.ssa , veniva trasmesso dal Presidente dott. Romano Per_2
Gibboni al presente giudicante, titolare del ricorso per primo iscritto.
All'udienza del 22 maggio 2025, dopo aver effettuato la riunione dei richiamati procedimenti, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice ha deciso la causa con motivazione contestuale. ************
Occorre innanzitutto premettere che oggetto della odierna opposizione sono una serie di ordinanze ingiunzioni emesse dall' con le quali è stato intimato al sig. , legale rapp.te CP_2 Controparte_1 della società “ “il pagamento della sanzione amministrativa conseguente ad Parte_1
omessi versamenti di ritenute previdenziali relative a diverse annualità .
Tanto premesso, possiamo passare ad affrontare il merito della opposizione proposta specificando , sin d'ora , che , proprio in considerazione del considerevole numero di ordinanze ingiunzioni oggetto del presente giudizio , è apparso necessario esaminare analiticamente ciascuna di esse alla luce delle eccezioni che , peraltro , sono identiche in ciascuno dei giudizi oggi riuniti .
Ebbene , partiamo innanzitutto dalle ordinanze ingiunzioni n. OI – 0001487305 e OI – 001490577 , oggetto del procedimento n. 3687/2024 .
Ebbene , con riferimento alle suddette ordinanze ingiunzioni , il ricorrente sostiene innanzitutto che le stesse non sarebbero state precedute dalla rituale notifica degli atti prodromici e , più specificamente, degli atti di accertamento menzionati nelle ordinanze stesse , vale a dire l'atto di accertamento n. .7200.07/11/2018.0411157 del 7/11/2018 e n. . CP_2 CP_2
7200.07/11/2018.0411156 del 07/11/2018.
Sennonché , nel costituirsi in giudizio , l' ha documentato di avere invece ritualmente notificato CP_2 all'attuale ricorrente i predetti atti di accertamento in data 5 dicembre 2018 .
La seconda eccezione mossa dal ricorrente attiene alla inosservanza del termine decadenziale di cui l'art. 14 l.689/81 in quanto la notifica della violazione sarebbe comunque intervenuta oltre il termine di 90 giorni dalla presunta violazione . Ma anche tale eccezione , a parere del giudicante non è fondata
.
Dagli atti di accertamento prodotti in atti , infatti , apprendiamo che l'omesso versamento dei contributi da parte della società attiene al periodo da luglio a novembre 2017 e , Parte_1
a parere del giudicante , la contestazione della infrazione notificata all'interessato nel dicembre 2018
, rispetta il dettato dell'art. 14 sopra citato . Detta norma , infatti , stabilisce che laddove non sia possibile la contestazione immediata della infrazione , questa debba avvenire entro il termine di 90 giorni dall'accertamento . Ebbene , secondo giurisprudenza assolutamente monolitica, questo termine non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva (tra le tante, Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702; Cass.
25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. 1° aprile 2009, n. 7951; Cass. 11 aprile 2006, n. 8456; Cass. 18 marzo 2005, n. 5921). Nella spcie , infatti , la notifica dell'atto di accertamento è avvenuto entro l'anno successivo a quello della compiuta omissione .
D'altra parte che l' necessiti di un tempo ragionevole per raccogliere tutti gli elementi CP_2
necessari alla contestazione è stato addirittura normativamente previsto dal Decreto Legge n. 48/2023 che ha introdotto una deroga all'art. 14 della legge n. 689/81 , modificando i termini per la notifica delle violazioni e stabilendo che , per le violazioni riferite a periodi di omissione dal 1° gennaio 2023
, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione .
Nella specie , pertanto , se è vero che la violazione si riferisce ad un periodo precedente il gennaio
2023 , e quindi ad un periodo in cui è ancora operativo l'art. 14 l.689/81 , ciò non di meno è possibile affermare , proprio sulla base di quanto successivamente normato , che rispetta il tenore della norma una contestazione intervenuta entro l'anno successivo alla commissione della violazione.
Infondata , infine è anche l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alle ordinanze ingiunzioni sopra nominate .
Va rilevato che la disciplina applicabile alla prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative va rinvenuta nell'articolo 28 della L. n. 689/1981, che prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione….”. Con riguardo alle violazioni commesse, come nel caso in esame, nell'anno 2017 , la prescrizione è stata interrotta dall con CP_2 la notifica dell'atto di accertamento in data 5 dicembre 2018
Né può dirsi decorso, da tale data, un ulteriore quinquennio prescrizionale.
Ed invero , dalla notifica dell'atto di accertamento del 5.12.2018 è iniziato a decorrere il termine di
90 giorni concesso per provvedere al pagamento – durante il quale la prescrizione è sospesa ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater del D.L. 2 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge n. 638 del 1983
- , per cui, solo una volta spirato il medesimo, è cominciato a decorrere, a sua volta, quello prescrizionale e la notifica della ordinanza ingiunzione è avvenuta prima che spirasse il termine di prescrizione .
Ed infatti, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata all'opponente il 7 giugno 2024, dunque entro cinque anni dalla notificazione dell'atto di accertamento, dovendosi considerare quanto disposto dall'art. 103, comma 6-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, secondo cui “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 [pari a 98 giorni] e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689”.
Appare, quindi, chiaro che alla data del 7 giugno 2024 il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative non era decorso.
Possiamo a questo punto passare ad esaminare la seconda opposizione proposta dal ricorrente , vale a dire quella avverso le ordinane ingiunzioni n. OI- 000557917 e OI- 000557916 , oggetto del giudizio n. 3688/2024 .
Ebbene , per quanto riguarda queste ultime , a differenza delle conclusioni cui siamo pervenuti precedentemente , l'opposizione appare parzialmente fondata .
Per quanto attiene , in particolare , alla eccezione di mancata notifica degli atti di accertamento , la documentazione frammentaria prodotta dall' non appare idonea a dimostrare la predetta notifica CP_2
e , in ogni caso , l'atto di accertamento sarebbero stato comunque notificato in violazione dell'art. 14
l.689/81 . L'atto di accertamento prodromico alle ordinanze ingiunzioni in questione evidenzia , infatti , che l'omesso versamento dei contributi da parte della società si riferisce alla P_ mensilità di dicembre 2018 e alle mensilità da giugno a novembre 2019 , sicchè , anche laddove l'atto di accertamento fosse stato ritualmente notificato nella data indicata dall , vale a dire il CP_2
21.10.2021 , tale contestazione sarebbe comunque intervenuta intempestivamente .
Pertanto le ordinanze ingiunzioni sopra nominate vanno annullate .
Inammissibili sono invece i motivi di opposizione proposti avverso le ordinanze di rettifica n. ROI_
000055368 e ROI -000055469 con il procedimento n. 3689/2024 . Anche con riferimento alle predette ordinanze , il ricorrente solleva i medesimi motivi di opposizione già sollevati nei precedenti ricorsi , ma , a parere del giudicante egli è decaduto dalla possibilità di contestare la legittimità delle ordinanze ingiunzioni .
Le ordinanze oggi impugnate , infatti , costituiscono unicamente la rettifica di due precedenti ordinanze già notificate all'attuale opponente in data 22.12.2022 e non tempestivamente impugnate , sicchè la comunicazione di una diversa misura della sanzione , conseguente all'entrata in vigore del d.l. 48/2023 , non rimette in termini l'interessato per contestare la legittimità della intera ordinanza ingiunzione .
La ordinanza ROI 55368 fa seguito alla ordinanza OI 213039, notificata in data 22.12.2022 e non opposta. Va rilevato , tra l'altro , che quest'ultima era stata preceduta dall'atto di accertamento della violazione di cui all'art 2, comma 1 bis, L. 638/83 prot .7200.27/07/2017.0235438, notificato in CP_2 data 09.08.2017, mediante raccomandata rr 786004086163, riferito a versamenti in scadenza nell'annualità 2016.
La ordinanza ROI 55469 fa seguito all' Ordinanza Ingiunzione 213689, notificata all'azienda, che ha come presupposto il seguente atto di accertamento .7200.27/07/2017.0235439 , notificato in CP_2
data 08.08.2017, mediante raccomandata rr 786004086174, riferito a versamenti in scadenza nell'annualità 2016 di cui sopra. S
Pertanto , quant'anche si volesse ritenere ammissibile l'opposizione proposta avverso le ordinanze di rettifica , i motivi di contestazione sollevati in ricorso sarebbero comunque tutti infondati per i motivi che abbiamo dettagliatamente sopra indicati con riferimento al primo dei ricorsi proposti dal ricorrente .
E veniamo adesso alla opposizione di cui al procedimento n. 3690/2024 , vale a dire quella proposta avverso le ordinane ingiunzioni n. OI-001862171 e OI- 001859253 . Anche la predetta opposizione
è infondata atteso che è documentato in datti che le ordinanze ingiunzioni sono state precedute dalla rituale notifica , in data 8.10.2019 , degli atti di accertamento n. .7200.24/09/2019.0364972 e CP_2
0364971 , e poiché il mancato versamento dei contributi oggetto dei predetti atti di accertamento afferisce al periodo dall'aprile al settembre 2018 e al mese di novembre 2018 , non si è verificata , nella specie , alcuna violazione dell'art.14 l.689/81 , né è maturata alcuna prescrizione .
Ancora inammissibile è l'opposizione proposta con il giudizio n. 3682/2024. Anche tale giudizio , infatti , ha ad oggetto unicamente le Ordinanze di rettifica comunicate alla società e al per P_
adeguare la misura delle sanzioni alle intervenute modifiche legislative . Anche le ordinanze ingiunzioni n. ROI 0000171714 e ROI -000017798 erano state tuttavia anticipate dalla notifica , rispettivamente in data 8 febbraio 2022 e 11 febbraio 2022 , delle ordinanze ingiunzioni n. OI –
000050613 e OI- 000050939 , riferite ai medesimi atti di accertamento ritualmente notificati , senza che le predette ordinanze fossero oggetto di impugnazione . Solo per completezza , comunque , va evidenziata la infondatezza di tutti i motivi di opposizione sollevati nel predetto giudizio . Nella specie , infatti , le violazioni poste in essere dal ricorrente afferiscono al periodo di dicembre 2014 e al periodo da luglio ad ottobre 2015 , vale a dire ad un periodo precedente l'entrata in vigore del
D.L. 15 gennaio 2016 n. 8 sulla depenalizzazione, sicchè per esse non trova applicazione il termine decadenziale dell'art. 14 l.689/81 , mentre il termine di prescrizione comincia a decorrere soltanto dalla data di entrata in vigore della legge , termine ritualmente interrotto dalla notifica degli atti di accertamento e dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni .
E alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alla opposizione proposta con il giudizio n. 3693/2024 . Anche tale giudizio , infatti , ha ad oggetto unicamente le ordinanze di rettifica ROI-000017779 e ROI- 0000171713 , che hanno fatto seguito alla precedente notifica , in data
8.2.2022 e 11.2.2022 delle ordinanze ingiunzioni n. OI-000050612 e OI- 000050940.
Anche averso le suddette ordinanze ingiunzioni il ricorrente non ha proposto tempestivamente alcuna opposizione , sicché oggi non può sollevare alcuna eccezione circa la legittimità delle ordinanze ingiunzioni rettificative che sono intervenute unicamente per modificare la misura della sanzione applicabile .
In ogni caso , come abbiamo già detto in precedenza , l'opposizione sarebbe comunque infondata .
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma
1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
L'opponente eccepisce la mancata notifica degli atti di accertamento , ma l , nel costituirsi in CP_2
giudizio , ha documentato di aver ritualmente notificato l'atto di accertamento prodromico alla ordinanza ingiunzione .
Infondata inoltre è anche l'eccezione di decadenza ex art. 14 l.689/1981.
Con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore ( 6.2.2016) del d.lgs.
8/2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti , l'art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa .
L'art. 9 prevede : “ trasmissione degli atti all'autorità amministrativa :
1. Nei casi previsti dall'art. 8 , comma 1, l'autorità giudiziaria , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto , dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi , salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data;
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata , la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che , in caso di procedimento già iscritto , annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato . Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa , il pubblico ministero richieste l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti .
3. Se l'azione penale è stata esercitata , il giudice pronuncia , ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale , sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato , disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stato pronunciata sentenza di condanna , il giudice dell'impugnazione , nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato , decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili .
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti .
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta , pari alla metà della sanzione , oltre alle spese del procedimento . Si applicano , in quanto compatibili , le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 no. 689 .
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento “. Va rilevato che l'art. 9 , pur ricalcando quadi integralmente le previsioni contenute nell'art. 14
l.689/81 , si differenzia nel fatto che tale norma non prevede , quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione , quella dell'estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute .
Risulta così di evidenza che con riferimento alle fattispecie , costituenti originariamente reato e successivamente depenalizzate per effetto del d.lgs. n.8/2016 , il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse derivare
, quale effetto automatico , quello della estinzione dell'obbligazione . Pertanto tale termine , in difetto di ogni espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario , deve considerarsi meramente ordinario , di conseguenza la relativa eccezione va disattesa perché infondata .
La diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione delle violazioni
, nell'ipotesi di un fatto previsto ab origine come reato e poi oggetto di depenalizzazione rispetto a quelle che sorgono come illecito amministrativo , trova il proprio fondamento nel fatto che il legislatore , consapevole che per effetto della depenalizzazione , all'autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali non ancora definiti e relativi a omissioni contributive , non ha previsto alcuna decadenza in capo all'autorità amministrativa e ciò al ine di evitare che in caso di tardiva osservanza del termine di notifica della violazione commessa potesse derivare l'estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute .
A ciò si aggiunga che le norme sulla decadenza , quale è quella di cui all'art. 14 l.689/81 , sono di stretta interpretazione con la conseguenza che non è ammissibile alcuna operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività .
Contraria alle richiamate regolae iuris risulterebbe , dunque , l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della legge 689/81 e , in particolare , dell'ultimo comma , in forza del richiamo operato dall'art. 6 del d.lgs.8/2016 , che dispone “ nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano , in quanto applicabili , le disposizioni delle
Sezioni I e II del capo I della legge 689/81 .
CP_ Priva di pregio giuridico è da ritenersi anche l'eccezione di prescrizione del credito azionato dall' con la impugnata ordinanza ingiunzione .
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur. costante;
cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16 agosto
2006, n. 18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
Ebbene , nel caso di specie , se è vero che l non ha documentato la data della trasmissione degli CP_2 atti ad opera dell'autorità giudiziaria penale, ciò non di meno esso Istituto non avrebbe potuto azionare il proprio credito se non dopo l'entrata in vigore del d.lgs.8/2016 e quindi dal 6 febbraio
2016 e i termini prescrizionali sono stati ritualmente interrotti con la notifica dell' atto di accertamento
, avvenuta , come detto , in data 11.4.2017 e dalla successiva notifica delle ordinanze ingiunzioni non opposte .
Sussistono giusti motivi, in considerazione della infondatezza di quasi tutte le opposizioni proposte , per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio .
P.Q.M.
Accoglie la sola opposizione proposta con il giudizio n. 3688/2024 e , per l'effetto , annulla le ordinanze ingiunzioni n. OI- 557917 e OI- 000557916 ; rigetta tutte le altre opposizioni proposte;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno il 22 maggio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio