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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 9985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9985/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Caterina Biafora che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura speciale in atti;
e
, con il patrocinio dell'avv. Alessia Ledda che la rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Torino il 17.11.2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 669 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11/08/2013 e , il 22/2/2016. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 14.4.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati, nel reciproco rispetto.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento.
DISPONE l'assegnazione della casa familiare sita in Torino (TO), Via Guastalla n.7 alla signora
[...]
con tutti gli arredi. CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor si farà carico del pagamento del Parte_1 mutuo, delle spese di riscaldamento, delle spese condominiali ordinarie e straordinarie e della TARI. L'eventuale trasferimento della signora in altra abitazione farà venir meno l'assegnazione CP_1 medesima.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il signor sì è già allontanato dalla casa familiare portando Pt_1 con sé i propri beni personali.
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domiciliazione alternata fra i genitori, su base settimanale, dal venerdì dopo la scuola e sino al venerdì mattina successivo. La residenza anagrafica è fissata presso la madre.
DISPONE che i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
DISPONE che i figli abiteranno a settimane alterne presso le abitazioni dei genitori, ma la gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche sarà condivisa durante la settimana conformemente al piano genitoriale allegato al ricorso (doc. 3 Piano genitoriale). DISPONE che, salvo accordi diversi, durante le vacanze natalizie e pasquali, nonché gli eventuali ponti previsti nel periodo scolastico, i figli trascorreranno le vacanze con il genitore collocatario.
DISPONE che, in ordine alle vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore da comunicarsi, vicendevolmente, unitamente al luogo di villeggiatura, entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, i minori trascorreranno, ad anni alterni dal 1 al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 agosto con l'altro.
DISPONE che, in occasione del compleanno dei minori, si seguirà la calendarizzazione ordinaria, salvo diverso accordo.
DISPONE che i genitori provvedano direttamente e personalmente al mantenimento economico dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, provvedendo alla loro alimentazione, alle spese abitative, vestiario
(che verrà acquistato in modo paritario e verrà lasciato in pari quota presso ciascuna abitazione), nonché
a quelle di svago.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa intervenuto tra il Tribunale Ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino, con esclusione della mensa scolastica e delle attività sportive delle quale si fa carico il signor . Pt_1
DISPONE che il Sig. corrisponda alla Sig.ra la somma settimanale di € 100,00 a titolo Pt_1 CP_1 di concorso al mantenimento dei figli minori e per le settimane che i figli minori Per_1 Per_2 trascorreranno con la madre a mezzo bonifico su conto bancario a lei intestato.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di concedersi reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati ed all'iscrizione sugli stessi dei figli minori.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che ogni altra questione economica è già stata regolamentata.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9985/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Caterina Biafora che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura speciale in atti;
e
, con il patrocinio dell'avv. Alessia Ledda che la rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Torino il 17.11.2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 669 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11/08/2013 e , il 22/2/2016. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 14.4.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati, nel reciproco rispetto.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento.
DISPONE l'assegnazione della casa familiare sita in Torino (TO), Via Guastalla n.7 alla signora
[...]
con tutti gli arredi. CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor si farà carico del pagamento del Parte_1 mutuo, delle spese di riscaldamento, delle spese condominiali ordinarie e straordinarie e della TARI. L'eventuale trasferimento della signora in altra abitazione farà venir meno l'assegnazione CP_1 medesima.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il signor sì è già allontanato dalla casa familiare portando Pt_1 con sé i propri beni personali.
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domiciliazione alternata fra i genitori, su base settimanale, dal venerdì dopo la scuola e sino al venerdì mattina successivo. La residenza anagrafica è fissata presso la madre.
DISPONE che i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
DISPONE che i figli abiteranno a settimane alterne presso le abitazioni dei genitori, ma la gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche sarà condivisa durante la settimana conformemente al piano genitoriale allegato al ricorso (doc. 3 Piano genitoriale). DISPONE che, salvo accordi diversi, durante le vacanze natalizie e pasquali, nonché gli eventuali ponti previsti nel periodo scolastico, i figli trascorreranno le vacanze con il genitore collocatario.
DISPONE che, in ordine alle vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore da comunicarsi, vicendevolmente, unitamente al luogo di villeggiatura, entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, i minori trascorreranno, ad anni alterni dal 1 al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 agosto con l'altro.
DISPONE che, in occasione del compleanno dei minori, si seguirà la calendarizzazione ordinaria, salvo diverso accordo.
DISPONE che i genitori provvedano direttamente e personalmente al mantenimento economico dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, provvedendo alla loro alimentazione, alle spese abitative, vestiario
(che verrà acquistato in modo paritario e verrà lasciato in pari quota presso ciascuna abitazione), nonché
a quelle di svago.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa intervenuto tra il Tribunale Ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino, con esclusione della mensa scolastica e delle attività sportive delle quale si fa carico il signor . Pt_1
DISPONE che il Sig. corrisponda alla Sig.ra la somma settimanale di € 100,00 a titolo Pt_1 CP_1 di concorso al mantenimento dei figli minori e per le settimane che i figli minori Per_1 Per_2 trascorreranno con la madre a mezzo bonifico su conto bancario a lei intestato.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di concedersi reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati ed all'iscrizione sugli stessi dei figli minori.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che ogni altra questione economica è già stata regolamentata.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.