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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/11/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 1041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1041/2024 R.G. promossa da:
C.F. con sede in Roma, viale Europa n. Parte_1 P.IVA_1
190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maria Silvia Mandarino, PEC
e dall'avv. Patrizia Salis, PEC Email_1
dell'Avvocatura interna di Email_2 Parte_1
[...]
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
C.F. nato a [...] il [...], in CP_1 C.F._1 proprio e quale erede di e Persona_1
C.F. , quale erede di Persona_2 C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli avv.ti Tommaso Zucconi, PEC
1 e Alessandro Modestino, PEC Email_3
entrambi del foro di Novara, Email_4 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Novara, B.do Quintino Sella n.
18/D
- PARTI CONVENUTE IN RIASSUNZIONE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 10 settembre 2024, Parte_1
ha riassunto il giudizio cassato con rinvio dalla Corte di Cassazione con
[...]
l'ordinanza n. 16459/2024, emessa in data 7 giugno 2024, in composizione collegiale,
e pubblicata il 13 giugno 2024, con cui la Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“La Corte accoglie il ricorso. la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia CP_2 alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
in proprio e quale erede di e CP_1 Persona_1 Per_2
quale erede di si sono costituiti in appello nelle forme e nei
[...] Persona_1
termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del presente atto di citazione in riassunzione, previa ogni meglio vista pronuncia, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 16459/2024, così decidere: riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Novara n. 134/2020, pubblicata in data
18.02.2020 e notificata in data 21.02.2020 per le ragioni infra descritte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Novara n. 705/2019 (RG 1662/2019) del 22.07.2019 condannando la parte appellata alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di capitale, interessi e spese, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi per tutti i gradi di giudizio, maggiorate degli accessori di legge”.
Per parte Appellata:
“In via principale respingere le domande di con vittoria di spese e competenze Parte_1 di lite;
in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di , Parte_1 compensare le spese di lite di tutti i gradi di giudizio in applicazione dell'art. 92 comma II c.p.c.”.
2 Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto n. 705/2019, Parte_1
emesso dal Tribunale di Novara in data 22 luglio 2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 5.000,00, oltre interessi e competenze di procedura, in favore di e di a titolo di rimborso di CP_1 Persona_1
buono postale, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del medesimo sulla base dell'art. 8 del D.M. del 17 ottobre 2001 e dell'art. 8 del D.M. del
19 dicembre 2000 e, conseguentemente, domandando, la revoca del decreto ingiuntivo.
e costituitisi in giudizio, hanno contestato la CP_1 Persona_1
fondatezza dell'opposizione, sostenendo, al contrario, che, proprio in applicazione delle norme citate, il loro diritto alla riscossione del titolo non si fosse ancora prescritto.
Il Tribunale, con la sentenza n. 134/2020, pubblicata in data 18 febbraio 2020 e notificata il 21 febbraio 2020, ha rigettato l'opposizione, ritenendo che il diritto alla riscossione del buono fruttifero non si fosse ancora prescritto, in quanto la prescrizione dei buoni fruttiferi, ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 17 ottobre 2001, doveva intendersi aver iniziato a decorrere dal termine del settimo anno successivo alla data di emissione del titolo e quindi, nel caso in esame, posto che il titolo è stato emesso in data 4
gennaio 2002, da fine anno 2009, ovvero, più precisamente, dal 1° gennaio 2010.
Il Tribunale ha dunque confermato il decreto ingiuntivo e condannato
[...]
alla rifusione, in favore degli Attori, delle spese di lite. Parte_1
ha impugnato la predetta sentenza articolando tre motivi Parte_1
di gravame, con cui ha contestato l'erronea interpretazione dell'art. 8 del D.M. 17
3 ottobre 2021 e dell'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 (primo motivo), l'errata applicazione dell'art. 12 delle Preleggi (secondo motivo) e l'errata valutazione della documentazione presente in atti (terzo motivo).
La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 1304/2021, pubblicata in data 29 novembre 2021 e notificata il 1° dicembre 2021, ha rigettato l'impugnazione e confermato integralmente la sentenza di primo grado.
Detta sentenza è stata impugnata da con ricorso per Parte_1
cassazione, per violazione dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., a fronte di un'erronea interpretazione della normativa vigente in materia di buoni fruttiferi e, in particolare, dell'art. 8 del D.M. del 19 dicembre 2000, dell'art. 8 del D.M. del 17 ottobre 2001 e dell'art. 176 del D.P.R. n. 156/1973.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16459/2024, pronunciata in data 7 giugno
2024 e pubblicata il 13 giugno 2024, ha accolto il ricorso, cassando con rinvio, ritenendo erronea l'interpretazione della normativa vigente in tema di buoni fruttiferi da parte dei predetti Giudici di merito, posto che, per effetto degli artt. 8 e 10, comma
2 del D.M. del 19 dicembre 2000, “la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella
«data di scadenza del titolo»)”. ha riassunto il giudizio innanzi a questa Sezione dellla Parte_1
Corte d'Appello di Torino, sostenendo la correttezza dell'interpretazione normativa fornita dalla Corte di Cassazione e argomentando, come già in primo grado:
- che il buono fruttifero per cui è causa è stato emesso in data 4 gennaio 2022;
- che tale titolo appartiene alla serie “A termine” AA3, le cui condizioni e i rendimenti sono stati stabiliti con il D.M. del 17 ottobre 2001;
- che a e a era stato consegnato, unitamente CP_1 Persona_1
al buono fruttifero, il Foglio Informativo sul quale erano descritti serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti la serie stessa;
4 - che, in ottemperanza all'art. 6 del D.M. 19 dicembre 2000, negli Uffici postali aperti al pubblico era ed è disponibile un avviso sulle condizioni praticate, con le dettagliate caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali;
- che negli Uffici postali aperti al pubblico era ed è disponibile un avviso sulle condizioni praticate, con le dettagliate caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali;
- che i rendimenti e condizioni dei Buoni fruttiferi postali sono inoltre pubblicati sui siti Internet delle società “Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.”
(http://www.cassaddpp.it) e “ (http://www.poste.it); Pt_1 Parte_1
- che, con comunicato stampa n. 260 del 30 dicembre 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva informato che non si sarebbe provveduto a rimborsare i titoli prescritti;
- che, i titoli “a termine”, come quello oggetto di causa, sono divenuti infruttiferi alla scadenza del settimo anno e il diritto al rimborso del montante maturato si è
prescritto decorso il termine decennale.
e si sono costituiti in giudizio e hanno CP_1 Persona_2
chiesto, in via principale, il rigetto dell'appello in riassunzione, ritenendo non condivisibile l'interpretazione normativa fornita dalla Corte di Cassazione, e, in subordine, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c. sulla base dell'assoluta novità della questione trattata, posto che, durante i primi due gradi di giudizio, l'individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione dei buoni fruttiferi era oggetto di un contrasto giurisprudenziale, composto dalla Corte di
Cassazione con due ordinanze solo nel 2023, ossia oltre due anni dopo rispetto alla pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino.
2. INTERPRETAZIONE DEL DIES A QUO DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE
ha opposto il decreto ingiuntivo n. 705/2019, con il quale Parte_1
le era stato ingiunto il pagamento di euro 5.000,00, oltre interessi e competenze di procedura, in favore di e di a titolo di rimborso di CP_1 Persona_1
buono postale, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del
5 medesimo sulla base del disposto dell'art. 8 del D.M. del 19 dicembre 2000 e dell'art. 8 del D.M. del 17 ottobre 2001.
Il Tribunale di Novara ha rigettato l'opposizione, sostenendo, sulla base delle norme succitate, che il diritto alla riscossione del buono fruttifero non si fosse ancora prescritto, posto che la prescrizione dei buoni fruttiferi inizia a decorrere “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione” e quindi, nella specie – essendo il titolo stato emesso in data 4 gennaio 2002 – dal 31 dicembre 2009, ovvero, più
precisamente, dal 1° gennaio 2010, conclusioni poi queste confermate, come visto, dalla Corte d'Appello di Torino.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16459/2024, ha fornito una diversa interpretazione delle norme richiamate in atti, affermando che la notifica del decreto ingiuntivo non può valere quale atto interruttivo della prescrizioni, in quanto “la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»)”. Ha poi richiamato due sue precedenti pronunce, dell'anno 2023 secondo cui “in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8,
comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)» (Cass. n.19243/2023; Cass. n. 23006/2023)”. Indi ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte d'Appello in diversa composizione, indicando di attenersi al predetto principio di diritto così enunciato.
Ritiene questa Corte d'Appello, in conformità all'interpretazione normativa fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, che il diritto alla riscossione del buono fruttifero per cui è causa di titolarità degli Appellati si sia prescritto.
6 In origine, l'art. 176 del D.P.R. n. 156/1973 stabiliva che “I buoni fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”.
Il d.lgs. n. 284/90, all'art. 3, ha abrogato detto articolo, disponendo “con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono fissati i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti”.
Con il D.M. del 19 dicembre 2000, si è stabilito, all'art. 8, che “i diritti dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Infine, l'art. 8 del D.M. del 17 ottobre 2001 ha stabilito che “i buoni fruttiferi postali della serie "AA3" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello stesso Decreto “le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente”.
Posta tale premessa normativa, occorre ancora precisare che è pacifico, non controverso e documentato agli atti che il buono fruttifero per cui è causa è stato emesso in data 4 gennaio 2002 e che il decreto ingiuntivo n. 705/2019 è stato notificato a n data 22 luglio 2019. Parte_1
Il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è da individuarsi nella data di scadenza del titolo, quindi il 4 gennaio 2002.
Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 17 ottobre 2001, il titolo è scaduto il 4 gennaio
2009.
Ne consegue che la prescrizione ha iniziato a decorrere da tale data, ossia dal 4
gennaio 2009, e 10 anni da detto momento risultano trascorsi il 4 gennaio 2019.
7 Per cui, la notifica del decreto ingiuntivo n. 705/2019, essendo avvenuta in data 22 luglio 2019, risulta posteriore all'intervenuta prescrizione e non può rappresentare valido atto interruttivo della stessa.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda presentata da Parte_1
va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 705/2019 emesso dal Tribunale di
[...]
Novara e notificato il 22 luglio 2019, condannando le parti convenuti in riassunzione alle somme percepite a titolo di capitale, interessi e spese, in esecuzione della sentenza di primo grado.
3. SPESE DI LITE
chiede condannarsi le controparti al pagamento delle Parte_1
spese di lite relative a tutte le fasi e gradi del presente giudizio.
e ritengono, in senso contrario, che per CP_1 Persona_2
l'assoluta novità delle questioni trattate, sia giustificata, ai sensi dell'art. 92, comma 2
c.p.c., la compensazione integrale di dette spese, posto che, durante i primi due gradi di giudizio, l'individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione dei buoni fruttiferi era oggetto di un contrasto giurisprudenziale, composto dalla Corte di
Cassazione solo nel 2023, ossia oltre due anni dopo rispetto alla pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino.
Sino all'anno 2023 sussisteva un contrasto giurisprudenziale, risultando anzi sino ad allora prevalente, nella giurisprudenza di merito, l'indirizzo fatto proprio dalle precedenti sentenze di primo e secondo grado. Contrasto poi risolto dalla Suprema
Corte con le ordinanze n. 9243/2023 e n. 23006/2023.
Ritiene questa Corte che, essendosi trattato di questione dirimente, caratterizzata sia da novità, sia da intervenuto mutamento della giurisprudenza in corso di causa,
sussistano i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite fra le parti,
in ordine a tutte le fasi del presente giudizio.
8
P.Q.M.
Visti gli artt. 352 e 279 c.p.c.
Definitivamente giudicando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in accoglimento delle domande presentate da Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 705/2019, emesso dal Tribunale di Novara,
notificato il 22 luglio 2019;
- condanna le parti convenute in riassunzione, e CP_1 Per_2
alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di capitale, interessi e
[...]
spese, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., compensa integralmente fra le parti le spese di tutte le fasi e i gradi del presente giudizio.
Così deciso il 5 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
9
R.G. 1041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1041/2024 R.G. promossa da:
C.F. con sede in Roma, viale Europa n. Parte_1 P.IVA_1
190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maria Silvia Mandarino, PEC
e dall'avv. Patrizia Salis, PEC Email_1
dell'Avvocatura interna di Email_2 Parte_1
[...]
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
C.F. nato a [...] il [...], in CP_1 C.F._1 proprio e quale erede di e Persona_1
C.F. , quale erede di Persona_2 C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli avv.ti Tommaso Zucconi, PEC
1 e Alessandro Modestino, PEC Email_3
entrambi del foro di Novara, Email_4 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Novara, B.do Quintino Sella n.
18/D
- PARTI CONVENUTE IN RIASSUNZIONE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 10 settembre 2024, Parte_1
ha riassunto il giudizio cassato con rinvio dalla Corte di Cassazione con
[...]
l'ordinanza n. 16459/2024, emessa in data 7 giugno 2024, in composizione collegiale,
e pubblicata il 13 giugno 2024, con cui la Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“La Corte accoglie il ricorso. la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia CP_2 alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
in proprio e quale erede di e CP_1 Persona_1 Per_2
quale erede di si sono costituiti in appello nelle forme e nei
[...] Persona_1
termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del presente atto di citazione in riassunzione, previa ogni meglio vista pronuncia, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 16459/2024, così decidere: riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Novara n. 134/2020, pubblicata in data
18.02.2020 e notificata in data 21.02.2020 per le ragioni infra descritte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Novara n. 705/2019 (RG 1662/2019) del 22.07.2019 condannando la parte appellata alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di capitale, interessi e spese, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi per tutti i gradi di giudizio, maggiorate degli accessori di legge”.
Per parte Appellata:
“In via principale respingere le domande di con vittoria di spese e competenze Parte_1 di lite;
in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di , Parte_1 compensare le spese di lite di tutti i gradi di giudizio in applicazione dell'art. 92 comma II c.p.c.”.
2 Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto n. 705/2019, Parte_1
emesso dal Tribunale di Novara in data 22 luglio 2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 5.000,00, oltre interessi e competenze di procedura, in favore di e di a titolo di rimborso di CP_1 Persona_1
buono postale, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del medesimo sulla base dell'art. 8 del D.M. del 17 ottobre 2001 e dell'art. 8 del D.M. del
19 dicembre 2000 e, conseguentemente, domandando, la revoca del decreto ingiuntivo.
e costituitisi in giudizio, hanno contestato la CP_1 Persona_1
fondatezza dell'opposizione, sostenendo, al contrario, che, proprio in applicazione delle norme citate, il loro diritto alla riscossione del titolo non si fosse ancora prescritto.
Il Tribunale, con la sentenza n. 134/2020, pubblicata in data 18 febbraio 2020 e notificata il 21 febbraio 2020, ha rigettato l'opposizione, ritenendo che il diritto alla riscossione del buono fruttifero non si fosse ancora prescritto, in quanto la prescrizione dei buoni fruttiferi, ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 17 ottobre 2001, doveva intendersi aver iniziato a decorrere dal termine del settimo anno successivo alla data di emissione del titolo e quindi, nel caso in esame, posto che il titolo è stato emesso in data 4
gennaio 2002, da fine anno 2009, ovvero, più precisamente, dal 1° gennaio 2010.
Il Tribunale ha dunque confermato il decreto ingiuntivo e condannato
[...]
alla rifusione, in favore degli Attori, delle spese di lite. Parte_1
ha impugnato la predetta sentenza articolando tre motivi Parte_1
di gravame, con cui ha contestato l'erronea interpretazione dell'art. 8 del D.M. 17
3 ottobre 2021 e dell'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 (primo motivo), l'errata applicazione dell'art. 12 delle Preleggi (secondo motivo) e l'errata valutazione della documentazione presente in atti (terzo motivo).
La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 1304/2021, pubblicata in data 29 novembre 2021 e notificata il 1° dicembre 2021, ha rigettato l'impugnazione e confermato integralmente la sentenza di primo grado.
Detta sentenza è stata impugnata da con ricorso per Parte_1
cassazione, per violazione dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., a fronte di un'erronea interpretazione della normativa vigente in materia di buoni fruttiferi e, in particolare, dell'art. 8 del D.M. del 19 dicembre 2000, dell'art. 8 del D.M. del 17 ottobre 2001 e dell'art. 176 del D.P.R. n. 156/1973.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16459/2024, pronunciata in data 7 giugno
2024 e pubblicata il 13 giugno 2024, ha accolto il ricorso, cassando con rinvio, ritenendo erronea l'interpretazione della normativa vigente in tema di buoni fruttiferi da parte dei predetti Giudici di merito, posto che, per effetto degli artt. 8 e 10, comma
2 del D.M. del 19 dicembre 2000, “la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella
«data di scadenza del titolo»)”. ha riassunto il giudizio innanzi a questa Sezione dellla Parte_1
Corte d'Appello di Torino, sostenendo la correttezza dell'interpretazione normativa fornita dalla Corte di Cassazione e argomentando, come già in primo grado:
- che il buono fruttifero per cui è causa è stato emesso in data 4 gennaio 2022;
- che tale titolo appartiene alla serie “A termine” AA3, le cui condizioni e i rendimenti sono stati stabiliti con il D.M. del 17 ottobre 2001;
- che a e a era stato consegnato, unitamente CP_1 Persona_1
al buono fruttifero, il Foglio Informativo sul quale erano descritti serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti la serie stessa;
4 - che, in ottemperanza all'art. 6 del D.M. 19 dicembre 2000, negli Uffici postali aperti al pubblico era ed è disponibile un avviso sulle condizioni praticate, con le dettagliate caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali;
- che negli Uffici postali aperti al pubblico era ed è disponibile un avviso sulle condizioni praticate, con le dettagliate caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali;
- che i rendimenti e condizioni dei Buoni fruttiferi postali sono inoltre pubblicati sui siti Internet delle società “Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.”
(http://www.cassaddpp.it) e “ (http://www.poste.it); Pt_1 Parte_1
- che, con comunicato stampa n. 260 del 30 dicembre 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva informato che non si sarebbe provveduto a rimborsare i titoli prescritti;
- che, i titoli “a termine”, come quello oggetto di causa, sono divenuti infruttiferi alla scadenza del settimo anno e il diritto al rimborso del montante maturato si è
prescritto decorso il termine decennale.
e si sono costituiti in giudizio e hanno CP_1 Persona_2
chiesto, in via principale, il rigetto dell'appello in riassunzione, ritenendo non condivisibile l'interpretazione normativa fornita dalla Corte di Cassazione, e, in subordine, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c. sulla base dell'assoluta novità della questione trattata, posto che, durante i primi due gradi di giudizio, l'individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione dei buoni fruttiferi era oggetto di un contrasto giurisprudenziale, composto dalla Corte di
Cassazione con due ordinanze solo nel 2023, ossia oltre due anni dopo rispetto alla pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino.
2. INTERPRETAZIONE DEL DIES A QUO DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE
ha opposto il decreto ingiuntivo n. 705/2019, con il quale Parte_1
le era stato ingiunto il pagamento di euro 5.000,00, oltre interessi e competenze di procedura, in favore di e di a titolo di rimborso di CP_1 Persona_1
buono postale, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del
5 medesimo sulla base del disposto dell'art. 8 del D.M. del 19 dicembre 2000 e dell'art. 8 del D.M. del 17 ottobre 2001.
Il Tribunale di Novara ha rigettato l'opposizione, sostenendo, sulla base delle norme succitate, che il diritto alla riscossione del buono fruttifero non si fosse ancora prescritto, posto che la prescrizione dei buoni fruttiferi inizia a decorrere “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione” e quindi, nella specie – essendo il titolo stato emesso in data 4 gennaio 2002 – dal 31 dicembre 2009, ovvero, più
precisamente, dal 1° gennaio 2010, conclusioni poi queste confermate, come visto, dalla Corte d'Appello di Torino.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16459/2024, ha fornito una diversa interpretazione delle norme richiamate in atti, affermando che la notifica del decreto ingiuntivo non può valere quale atto interruttivo della prescrizioni, in quanto “la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»)”. Ha poi richiamato due sue precedenti pronunce, dell'anno 2023 secondo cui “in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8,
comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)» (Cass. n.19243/2023; Cass. n. 23006/2023)”. Indi ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte d'Appello in diversa composizione, indicando di attenersi al predetto principio di diritto così enunciato.
Ritiene questa Corte d'Appello, in conformità all'interpretazione normativa fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, che il diritto alla riscossione del buono fruttifero per cui è causa di titolarità degli Appellati si sia prescritto.
6 In origine, l'art. 176 del D.P.R. n. 156/1973 stabiliva che “I buoni fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”.
Il d.lgs. n. 284/90, all'art. 3, ha abrogato detto articolo, disponendo “con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono fissati i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti”.
Con il D.M. del 19 dicembre 2000, si è stabilito, all'art. 8, che “i diritti dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Infine, l'art. 8 del D.M. del 17 ottobre 2001 ha stabilito che “i buoni fruttiferi postali della serie "AA3" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello stesso Decreto “le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente”.
Posta tale premessa normativa, occorre ancora precisare che è pacifico, non controverso e documentato agli atti che il buono fruttifero per cui è causa è stato emesso in data 4 gennaio 2002 e che il decreto ingiuntivo n. 705/2019 è stato notificato a n data 22 luglio 2019. Parte_1
Il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è da individuarsi nella data di scadenza del titolo, quindi il 4 gennaio 2002.
Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 17 ottobre 2001, il titolo è scaduto il 4 gennaio
2009.
Ne consegue che la prescrizione ha iniziato a decorrere da tale data, ossia dal 4
gennaio 2009, e 10 anni da detto momento risultano trascorsi il 4 gennaio 2019.
7 Per cui, la notifica del decreto ingiuntivo n. 705/2019, essendo avvenuta in data 22 luglio 2019, risulta posteriore all'intervenuta prescrizione e non può rappresentare valido atto interruttivo della stessa.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda presentata da Parte_1
va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 705/2019 emesso dal Tribunale di
[...]
Novara e notificato il 22 luglio 2019, condannando le parti convenuti in riassunzione alle somme percepite a titolo di capitale, interessi e spese, in esecuzione della sentenza di primo grado.
3. SPESE DI LITE
chiede condannarsi le controparti al pagamento delle Parte_1
spese di lite relative a tutte le fasi e gradi del presente giudizio.
e ritengono, in senso contrario, che per CP_1 Persona_2
l'assoluta novità delle questioni trattate, sia giustificata, ai sensi dell'art. 92, comma 2
c.p.c., la compensazione integrale di dette spese, posto che, durante i primi due gradi di giudizio, l'individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione dei buoni fruttiferi era oggetto di un contrasto giurisprudenziale, composto dalla Corte di
Cassazione solo nel 2023, ossia oltre due anni dopo rispetto alla pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino.
Sino all'anno 2023 sussisteva un contrasto giurisprudenziale, risultando anzi sino ad allora prevalente, nella giurisprudenza di merito, l'indirizzo fatto proprio dalle precedenti sentenze di primo e secondo grado. Contrasto poi risolto dalla Suprema
Corte con le ordinanze n. 9243/2023 e n. 23006/2023.
Ritiene questa Corte che, essendosi trattato di questione dirimente, caratterizzata sia da novità, sia da intervenuto mutamento della giurisprudenza in corso di causa,
sussistano i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite fra le parti,
in ordine a tutte le fasi del presente giudizio.
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P.Q.M.
Visti gli artt. 352 e 279 c.p.c.
Definitivamente giudicando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in accoglimento delle domande presentate da Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 705/2019, emesso dal Tribunale di Novara,
notificato il 22 luglio 2019;
- condanna le parti convenute in riassunzione, e CP_1 Per_2
alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di capitale, interessi e
[...]
spese, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., compensa integralmente fra le parti le spese di tutte le fasi e i gradi del presente giudizio.
Così deciso il 5 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
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