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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/03/2024, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2821/2021 R.G. promossa da:
c.f. p.iva , con sede legale in Roma piazza Parte_1 P.IVA_1
Guglielmo Marconi 25, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, per procura speciale in atti -attrice-
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, e , nata a [...] l'[...], C.F.: C.F._1 CP_2
entrambi residenti in [...]
d'Australia n. 3/D, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Cro per procura in calce alla memoria di costituzione -convenuti-
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato ai convenuti l'11.06.2021 la Compagnia di Assicurazioni
[...]
esponeva che: in data 26.08.2015, nel territorio di Noto si verificava un grave Parte_1 sinistro che vedeva coinvolti il veicolo BMW 320D, tg. CC272GY di proprietà di e CP_2 condotto da ed il veicolo Ford Fiesta tg. BH135TR, di proprietà di CP_3 Persona_1
e condotto da deceduta l'1.09.2015 a causa delle gravissime lesioni riportate Persona_2 nell'occorso. In adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di assicurazione per la RCA n.
0518401619 da stipulato con essendo la responsabilità del CP_2 Parte_1 sinistro addebitabile esclusivamente al conducente del veicolo BMW 320D, tg. CC272GY, la
Compagnia aveva dovuto provvedere al pagamento, in via transattiva, della somma di € 1.263.964,65 in favore degli eredi della Sig.ra e del loro legale, nonché di Persona_2 Controparte_4
In conseguenza del sinistro de quo, il Sig. veniva sottoposto a procedimento
[...] CP_3 penale n. 10369/15 RGNR/n. 1002/18 RG. Trib., all'esito del quale veniva emessa dal Tribunale di
Siracusa la sentenza di condanna n. 521/2021, che dichiarava l'imputato colpevole dei reati allo stesso ascritti. Alla luce della condanna, risultava acclarato che conducente del veicolo CP_3
BMW 320D tg. CC272GY ed esclusivo responsabile del sinistro si trovava alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ed ai sensi delle condizioni di polizza, sussisteva il diritto di rivalsa della nei confronti di e di per la restituzione di tutte le Org_1 CP_2 CP_3 somme che la Compagnia era stata costretta a pagare. La Compagnia Assicurativa aveva provveduto a diffidare i detti e al rimborso delle somme pagate a causa del sinistro, ma senza alcun CP_2 CP_3 riscontro, costringendo la Compagnia Assicurativa ad intraprendere azione di rivalsa davanti al
Tribunale Civile di Siracusa. Stante anche l'ingente importo del proprio credito, Org_1 aveva provveduto ad effettuare visure ipotecarie al fine di verificare la situazione patrimoniale dei debitori dal quale emergeva che risultava titolare del diritto di proprietà su diversi beni CP_2 immobili che aveva conferito in un fondo patrimoniale costituito insieme al marito Controparte_1 con atto del 12.07.2016 del Notaio Repertorio n. 69510, Raccolta n. 19040, Persona_3 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Siracusa il 13.07.2016. Sosteneva parte attrice che la costituzione del detto fondo patrimoniale era stato posto in essere in violazione delle ragioni creditorie di creditrice di per una somma molto ingente, di talché il Parte_1 CP_2 medesimo dovrà essere dichiarato inefficace nei confronti della società attrice, sussistendo tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la declaratoria di revoca dell'atto in questione. Si costituiva in giudizio con memoria di costituzione del 13.10.2021 parte convenuta, eccependo la infondatezza della domanda attorea e chiedendone l'integrale rigetto. In assenza di richieste istruttorie delle parti, la causa all'udienza del 13.03.2023 veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVAZIONI
La domanda è fondata, e come tale meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, va affermato il principio che l'azione revocatoria è uno strumento per la tutela indiretta del diritto del creditore poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cass. 23/09/2004 n. 19131). In particolare, non si tratta di un azione di nullità bensì di inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità quindi non è posta in discussione: con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in sé stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta soggetto all'aggressione del creditore agente, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni e l'azione giova unicamente al creditore che l'ha esercitata (in tal senso
Cassazione Civile n. 5455 del 2003; n. 7127 del 2001; n. 1804 del 2000).
L'articolo 2901 c.c., infatti, dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni, con il concorso dei requisiti previsti.
La citata norma, peraltro, come costantemente chiarito dalla Corte di legittimità, non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti e accoglie una nozione molto ampia di credito, comprensiva della ragione o aspettativa con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza di liquidità ed esigibilità, ciò in linea con la specifica funzione della revocatoria che, come si è già detto, non ha intenti restauratori nei confronti del debitore ovvero del creditore istante ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e quindi anche a quelli meramente eventuali
( Cass. Civ. n. 3981 del 2003; Cass. n. 14166 del 2001; Cass. n. 12672 del 2001; Cass. n. 12144 del
1999). Le condizioni dell'azione revocatoria ordinaria, consistono ai sensi dell'art 2901 c.c.:
a) nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra istante e convenuto disponente;
b) in un atto di disposizione posto in essere dal debitore;
c) nel pregiudizio arrecato dall'atto traslativo posto in essere dal debitore alle ragioni creditorie, danno inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata (eventus damni);
d) in un presupposto soggettivo, scientia damni, ovvero la consapevolezza in capo al debitore che l'atto di disposizione diminuisse la consistenza della garanzia patrimoniale assicurata ai creditori dal proprio patrimonio (Cass. n. 3546 del 2004);
e) nella consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio per il creditore del venditore (scientia damni del terzo).
Nel caso di specie:
1) Quanto alla prima condizione, di cui sopra, ossia quella di cui sub a): "l'esistenza di un valido rapporto di credito tra istante e convenuto disponente":
L'insorgenza del credito può farsi, certamente, risalire al sinistro del 26.08.2015, ovvero al giorno dell'eventus damni, ma anche a voler considerare l'insorgenza del credito dal pagamento effettuato in favore dei danneggiati o da ultimo dalle diffide del 21.04.2016 e del 26.05.2016 con la quale la
Compagnia assicurativa chiedeva il rimborso delle somme dalla stessa pagate ai danneggiati, sicuramente è anteriore all'atto di diposizione posto in essere dai convenuti. E' certo, a questo punto, che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è posteriore al sorgere del credito vantato dalla Compagnia Assicurativa, avendo la convenuta conferito i propri CP_2 beni in un fondo patrimoniale costituito insieme al marito con atto del 12.07.2016 Controparte_1 del Notaio Repertorio n. 69510, Raccolta n. 19040, presso la Conservatoria dei Persona_3
RR.II di Siracusa il 13.07.2016.
L 'animus nocendi richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è integrato dal mero dolo generico, non essendo necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e va provato dal soggetto che lo allega, ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito" (Corte Appello Ancona, sez. II, 24/09/2019, n.1392).
Non è peraltro necessario, ai fini della revoca, che il credito della Compagnia assicurativa fosse consacrato da un titolo avente data antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi, non essendo necessaria l'esigibilità del credito stesso. La giurisprudenza sul punto afferma che, ai fini della revoca dell'atto è sufficiente l'esistenza di un debito e non anche la sua esigibilità. Si legge invero in alcune pronunce: "L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità”. Quanto alla seconda condizione, di cui sopra, sub b); "atto di disposizione posto in essere dal debitore”, è stato prodotto in giudizio l'atto di conferimento dei beni di in un fondo patrimoniale costituito insieme CP_2 al marito con atto del 12.07.2016 del Notaio Repertorio n. 69510, Controparte_1 Persona_3
Raccolta n. 19040, presso la Conservatoria dei RR.II di Siracusa il 13.07.2016.
3) Quanto alla terza condizione, ossia all'eventus damni, cioè il pregiudizio arrecato dall'atto traslativo posto in essere dai debitori alle ragioni creditorie, danno inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata: l'atto di disposizione di cui in questa sede si chiede la revoca è l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, atto che ha costituito certamente un danno per la creditrice
Compagnia assicurativa avendo pregiudicato la garanzia patrimoniale del credito.
In proposito non è stata fornita dai convenuti, sui quali incombeva il relativo onere, la prova (che, al momento dell'atto del 12.07.2016, vi fossero altri beni dei debitori né che il patrimonio residuo degli stessi fosse di dimensioni tali, in rapporto alla esposizione debitoria, da garantire il soddisfacimento dei creditori). Quindi, non è stato provato agli atti del presente giudizio con idonea documentazione che ancora, al momento della stipula dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, residuasse un patrimonio dei debitori sufficiente a costituire garanzia patrimoniale per i creditori. Con ordinanza n.
23907/2019 del 25 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha richiamato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è onere del debitore dimostrare non solo di essere titolare di altri immobili, ma anche che il suo patrimonio residuo sia di entità tale da risultare sufficiente a garantire i creditori. Difatti, in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass.
03/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767). Ancora con ordinanza n. 19207 del 19/07/2018, la
Suprema Corte ha ribadito che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
In definitiva, il principio enunciato dalla Cassazione è quello secondo cui, nelle azioni di revocatoria ordinaria, l'onere di dimostrare le modificazioni della garanzia patrimoniale grava sul creditore, mentre il debitore è tenuto a provare che il suo patrimonio residuo è in grado di soddisfare le ragioni del creditore, circostanza non provata nel presente giudizio. Quanto alla consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni del debitore).Preliminarmente si rileva che, essendo l'atto di costituzione del fondo patrimoniale successivo e non anteriore al sorgere del credito, il creditore istante non è tenuto a fornire la prova che l'atto fosse "dolosamente preordinato" al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, ma solo di provare la scientia damni (art. 2901 comma secondo n. 1 c.c.), che comunque può ben essere provata a mezzo di presunzioni. Infatti, in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, la prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante presunzioni
(Cassazione civile, sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748). Ed invero, nella fattispecie, appare ricorrere la presunzione di tale conoscenza poiché i debitori non potevano non avere conoscenza della richiesta di rimborso delle somme pagate per risarcire il danno, anche perché, al momento della costituzione dei beni in fondo patrimoniale (12.07.2016) gli stessi avevano già ricevuto le raccomandate di rimborso delle somme pagate al danneggiato ed è quindi presumibile che fossero a conoscenza del danno che avrebbe cagionato al creditore – Compagnia assicurativa- sottraendogli la garanzia patrimoniale dei beni immobili con la costituzione del fondo patrimoniale.
Alla luce degli elementi documentali e indiziari forniti dall'attrice, ritiene pertanto questo giudice che sia evidente la consapevolezza dei convenuti di recare, con l'atto costitutivo di fondo patrimoniale, pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Infatti, l'articolo 170 c.c. pone precisi limiti all'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo, quando l'esecuzione riguardi debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
In definitiva, con l'iniziativa dei convenuti, l'attrice non potrebbe in alcun modo aggredire i beni, poiché le obbligazioni da cui nasce il credito sono certamente riconducibili al rimborso delle somme pagate dalla Compagnia assicurativa per risarcire il danno e non ai bisogni della famiglia. La Suprema
Corte ritiene pacifico che sia esperibile anche per la costituzione di un fondo patrimoniale, come rimedio da parte del creditore, l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c.. La costituzione di un fondo patrimoniale è, infatti, atto a titolo gratuito, e ciò non soltanto nell'ipotesi in cui provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga da entrambi i coniugi, non sussistendo mai alcuna contropartita in favore del costituente o dei costituenti, come tale soggetto alla azione de qua (Tribunale Catania sez. III, 17/06/2020, n. 2092). Ancora, il Tribunale di Catania ha evidenziato che “L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.
Alla luce di quanto rassegnato va, pertanto, accolta la domanda attorea. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, sullo scaglione di valore del giudizio, con i valori medi, per le fasi: studio, introduttiva e di decisione, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria
P.Q.M.
il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile n. 2821/2021 R.G., così statuisce:
1) Accoglie l'azione revocatoria proposta da parte attrice e per l'effetto dichiara che è stato compiuto in pregiudizio delle ragioni di l'atto del 12.07.2016 del Notaio Org_1 Persona_3
Repertorio n. 69510, Raccolta n. 19040, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa il
13.07.2016, ai nn. 8891/11698, che ha costituito un fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c. sui beni ivi elencati: 1) appartamento censito al catasto fabbricati del Comune di LO
DE, al foglio 32, particella 410, sub 23, categoria A/3, classe 3, vani 6,5; 2) garage censito al catasto fabbricati del Comune di LO DE, al foglio 32, particella 410, sub 6, categoria C/6, classe 2, 25 mq;
3) fondo agricolo esteso mq 71.931 circa, con annessi due fabbricati collabenti, in
Noto, censito al catasto terreni, foglio 109, particelle 227, 230, 229, 358, 361; 4) 7/18 indivisi dello stacco di terreno agricolo di mq 185 circa, in Noto, censito al catasto terreni, foglio 109, particella
235 e 236, di proprietà di;
5) 7/18 indivisi dello stacco di terreno agricolo di mq 399 CP_2 circa, in Noto, censito al catasto terreni, foglio 109, particella 233,di proprietà di;
CP_2
2) Dichiara l'inefficacia di tale atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. e la non opponibilità nei confronti della
Org_1
3) Ordina al Conservatore dei RR.II., oggi , ufficio del Territorio di Siracusa di Organizzazione_2 annotare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655 cc la relativa sentenza. Condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 16.000 per compensi, oltre € 1.800 per spese, 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Siracusa il 18.03.2024 Il Giudice
Dott. Gianfranco Todaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2821/2021 R.G. promossa da:
c.f. p.iva , con sede legale in Roma piazza Parte_1 P.IVA_1
Guglielmo Marconi 25, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, per procura speciale in atti -attrice-
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, e , nata a [...] l'[...], C.F.: C.F._1 CP_2
entrambi residenti in [...]
d'Australia n. 3/D, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Cro per procura in calce alla memoria di costituzione -convenuti-
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato ai convenuti l'11.06.2021 la Compagnia di Assicurazioni
[...]
esponeva che: in data 26.08.2015, nel territorio di Noto si verificava un grave Parte_1 sinistro che vedeva coinvolti il veicolo BMW 320D, tg. CC272GY di proprietà di e CP_2 condotto da ed il veicolo Ford Fiesta tg. BH135TR, di proprietà di CP_3 Persona_1
e condotto da deceduta l'1.09.2015 a causa delle gravissime lesioni riportate Persona_2 nell'occorso. In adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di assicurazione per la RCA n.
0518401619 da stipulato con essendo la responsabilità del CP_2 Parte_1 sinistro addebitabile esclusivamente al conducente del veicolo BMW 320D, tg. CC272GY, la
Compagnia aveva dovuto provvedere al pagamento, in via transattiva, della somma di € 1.263.964,65 in favore degli eredi della Sig.ra e del loro legale, nonché di Persona_2 Controparte_4
In conseguenza del sinistro de quo, il Sig. veniva sottoposto a procedimento
[...] CP_3 penale n. 10369/15 RGNR/n. 1002/18 RG. Trib., all'esito del quale veniva emessa dal Tribunale di
Siracusa la sentenza di condanna n. 521/2021, che dichiarava l'imputato colpevole dei reati allo stesso ascritti. Alla luce della condanna, risultava acclarato che conducente del veicolo CP_3
BMW 320D tg. CC272GY ed esclusivo responsabile del sinistro si trovava alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ed ai sensi delle condizioni di polizza, sussisteva il diritto di rivalsa della nei confronti di e di per la restituzione di tutte le Org_1 CP_2 CP_3 somme che la Compagnia era stata costretta a pagare. La Compagnia Assicurativa aveva provveduto a diffidare i detti e al rimborso delle somme pagate a causa del sinistro, ma senza alcun CP_2 CP_3 riscontro, costringendo la Compagnia Assicurativa ad intraprendere azione di rivalsa davanti al
Tribunale Civile di Siracusa. Stante anche l'ingente importo del proprio credito, Org_1 aveva provveduto ad effettuare visure ipotecarie al fine di verificare la situazione patrimoniale dei debitori dal quale emergeva che risultava titolare del diritto di proprietà su diversi beni CP_2 immobili che aveva conferito in un fondo patrimoniale costituito insieme al marito Controparte_1 con atto del 12.07.2016 del Notaio Repertorio n. 69510, Raccolta n. 19040, Persona_3 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Siracusa il 13.07.2016. Sosteneva parte attrice che la costituzione del detto fondo patrimoniale era stato posto in essere in violazione delle ragioni creditorie di creditrice di per una somma molto ingente, di talché il Parte_1 CP_2 medesimo dovrà essere dichiarato inefficace nei confronti della società attrice, sussistendo tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la declaratoria di revoca dell'atto in questione. Si costituiva in giudizio con memoria di costituzione del 13.10.2021 parte convenuta, eccependo la infondatezza della domanda attorea e chiedendone l'integrale rigetto. In assenza di richieste istruttorie delle parti, la causa all'udienza del 13.03.2023 veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVAZIONI
La domanda è fondata, e come tale meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, va affermato il principio che l'azione revocatoria è uno strumento per la tutela indiretta del diritto del creditore poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cass. 23/09/2004 n. 19131). In particolare, non si tratta di un azione di nullità bensì di inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità quindi non è posta in discussione: con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in sé stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta soggetto all'aggressione del creditore agente, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni e l'azione giova unicamente al creditore che l'ha esercitata (in tal senso
Cassazione Civile n. 5455 del 2003; n. 7127 del 2001; n. 1804 del 2000).
L'articolo 2901 c.c., infatti, dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni, con il concorso dei requisiti previsti.
La citata norma, peraltro, come costantemente chiarito dalla Corte di legittimità, non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti e accoglie una nozione molto ampia di credito, comprensiva della ragione o aspettativa con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza di liquidità ed esigibilità, ciò in linea con la specifica funzione della revocatoria che, come si è già detto, non ha intenti restauratori nei confronti del debitore ovvero del creditore istante ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e quindi anche a quelli meramente eventuali
( Cass. Civ. n. 3981 del 2003; Cass. n. 14166 del 2001; Cass. n. 12672 del 2001; Cass. n. 12144 del
1999). Le condizioni dell'azione revocatoria ordinaria, consistono ai sensi dell'art 2901 c.c.:
a) nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra istante e convenuto disponente;
b) in un atto di disposizione posto in essere dal debitore;
c) nel pregiudizio arrecato dall'atto traslativo posto in essere dal debitore alle ragioni creditorie, danno inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata (eventus damni);
d) in un presupposto soggettivo, scientia damni, ovvero la consapevolezza in capo al debitore che l'atto di disposizione diminuisse la consistenza della garanzia patrimoniale assicurata ai creditori dal proprio patrimonio (Cass. n. 3546 del 2004);
e) nella consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio per il creditore del venditore (scientia damni del terzo).
Nel caso di specie:
1) Quanto alla prima condizione, di cui sopra, ossia quella di cui sub a): "l'esistenza di un valido rapporto di credito tra istante e convenuto disponente":
L'insorgenza del credito può farsi, certamente, risalire al sinistro del 26.08.2015, ovvero al giorno dell'eventus damni, ma anche a voler considerare l'insorgenza del credito dal pagamento effettuato in favore dei danneggiati o da ultimo dalle diffide del 21.04.2016 e del 26.05.2016 con la quale la
Compagnia assicurativa chiedeva il rimborso delle somme dalla stessa pagate ai danneggiati, sicuramente è anteriore all'atto di diposizione posto in essere dai convenuti. E' certo, a questo punto, che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è posteriore al sorgere del credito vantato dalla Compagnia Assicurativa, avendo la convenuta conferito i propri CP_2 beni in un fondo patrimoniale costituito insieme al marito con atto del 12.07.2016 Controparte_1 del Notaio Repertorio n. 69510, Raccolta n. 19040, presso la Conservatoria dei Persona_3
RR.II di Siracusa il 13.07.2016.
L 'animus nocendi richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è integrato dal mero dolo generico, non essendo necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e va provato dal soggetto che lo allega, ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito" (Corte Appello Ancona, sez. II, 24/09/2019, n.1392).
Non è peraltro necessario, ai fini della revoca, che il credito della Compagnia assicurativa fosse consacrato da un titolo avente data antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi, non essendo necessaria l'esigibilità del credito stesso. La giurisprudenza sul punto afferma che, ai fini della revoca dell'atto è sufficiente l'esistenza di un debito e non anche la sua esigibilità. Si legge invero in alcune pronunce: "L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità”. Quanto alla seconda condizione, di cui sopra, sub b); "atto di disposizione posto in essere dal debitore”, è stato prodotto in giudizio l'atto di conferimento dei beni di in un fondo patrimoniale costituito insieme CP_2 al marito con atto del 12.07.2016 del Notaio Repertorio n. 69510, Controparte_1 Persona_3
Raccolta n. 19040, presso la Conservatoria dei RR.II di Siracusa il 13.07.2016.
3) Quanto alla terza condizione, ossia all'eventus damni, cioè il pregiudizio arrecato dall'atto traslativo posto in essere dai debitori alle ragioni creditorie, danno inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata: l'atto di disposizione di cui in questa sede si chiede la revoca è l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, atto che ha costituito certamente un danno per la creditrice
Compagnia assicurativa avendo pregiudicato la garanzia patrimoniale del credito.
In proposito non è stata fornita dai convenuti, sui quali incombeva il relativo onere, la prova (che, al momento dell'atto del 12.07.2016, vi fossero altri beni dei debitori né che il patrimonio residuo degli stessi fosse di dimensioni tali, in rapporto alla esposizione debitoria, da garantire il soddisfacimento dei creditori). Quindi, non è stato provato agli atti del presente giudizio con idonea documentazione che ancora, al momento della stipula dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, residuasse un patrimonio dei debitori sufficiente a costituire garanzia patrimoniale per i creditori. Con ordinanza n.
23907/2019 del 25 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha richiamato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è onere del debitore dimostrare non solo di essere titolare di altri immobili, ma anche che il suo patrimonio residuo sia di entità tale da risultare sufficiente a garantire i creditori. Difatti, in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass.
03/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767). Ancora con ordinanza n. 19207 del 19/07/2018, la
Suprema Corte ha ribadito che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
In definitiva, il principio enunciato dalla Cassazione è quello secondo cui, nelle azioni di revocatoria ordinaria, l'onere di dimostrare le modificazioni della garanzia patrimoniale grava sul creditore, mentre il debitore è tenuto a provare che il suo patrimonio residuo è in grado di soddisfare le ragioni del creditore, circostanza non provata nel presente giudizio. Quanto alla consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni del debitore).Preliminarmente si rileva che, essendo l'atto di costituzione del fondo patrimoniale successivo e non anteriore al sorgere del credito, il creditore istante non è tenuto a fornire la prova che l'atto fosse "dolosamente preordinato" al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, ma solo di provare la scientia damni (art. 2901 comma secondo n. 1 c.c.), che comunque può ben essere provata a mezzo di presunzioni. Infatti, in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, la prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante presunzioni
(Cassazione civile, sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748). Ed invero, nella fattispecie, appare ricorrere la presunzione di tale conoscenza poiché i debitori non potevano non avere conoscenza della richiesta di rimborso delle somme pagate per risarcire il danno, anche perché, al momento della costituzione dei beni in fondo patrimoniale (12.07.2016) gli stessi avevano già ricevuto le raccomandate di rimborso delle somme pagate al danneggiato ed è quindi presumibile che fossero a conoscenza del danno che avrebbe cagionato al creditore – Compagnia assicurativa- sottraendogli la garanzia patrimoniale dei beni immobili con la costituzione del fondo patrimoniale.
Alla luce degli elementi documentali e indiziari forniti dall'attrice, ritiene pertanto questo giudice che sia evidente la consapevolezza dei convenuti di recare, con l'atto costitutivo di fondo patrimoniale, pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Infatti, l'articolo 170 c.c. pone precisi limiti all'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo, quando l'esecuzione riguardi debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
In definitiva, con l'iniziativa dei convenuti, l'attrice non potrebbe in alcun modo aggredire i beni, poiché le obbligazioni da cui nasce il credito sono certamente riconducibili al rimborso delle somme pagate dalla Compagnia assicurativa per risarcire il danno e non ai bisogni della famiglia. La Suprema
Corte ritiene pacifico che sia esperibile anche per la costituzione di un fondo patrimoniale, come rimedio da parte del creditore, l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c.. La costituzione di un fondo patrimoniale è, infatti, atto a titolo gratuito, e ciò non soltanto nell'ipotesi in cui provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga da entrambi i coniugi, non sussistendo mai alcuna contropartita in favore del costituente o dei costituenti, come tale soggetto alla azione de qua (Tribunale Catania sez. III, 17/06/2020, n. 2092). Ancora, il Tribunale di Catania ha evidenziato che “L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.
Alla luce di quanto rassegnato va, pertanto, accolta la domanda attorea. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, sullo scaglione di valore del giudizio, con i valori medi, per le fasi: studio, introduttiva e di decisione, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria
P.Q.M.
il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile n. 2821/2021 R.G., così statuisce:
1) Accoglie l'azione revocatoria proposta da parte attrice e per l'effetto dichiara che è stato compiuto in pregiudizio delle ragioni di l'atto del 12.07.2016 del Notaio Org_1 Persona_3
Repertorio n. 69510, Raccolta n. 19040, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa il
13.07.2016, ai nn. 8891/11698, che ha costituito un fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c. sui beni ivi elencati: 1) appartamento censito al catasto fabbricati del Comune di LO
DE, al foglio 32, particella 410, sub 23, categoria A/3, classe 3, vani 6,5; 2) garage censito al catasto fabbricati del Comune di LO DE, al foglio 32, particella 410, sub 6, categoria C/6, classe 2, 25 mq;
3) fondo agricolo esteso mq 71.931 circa, con annessi due fabbricati collabenti, in
Noto, censito al catasto terreni, foglio 109, particelle 227, 230, 229, 358, 361; 4) 7/18 indivisi dello stacco di terreno agricolo di mq 185 circa, in Noto, censito al catasto terreni, foglio 109, particella
235 e 236, di proprietà di;
5) 7/18 indivisi dello stacco di terreno agricolo di mq 399 CP_2 circa, in Noto, censito al catasto terreni, foglio 109, particella 233,di proprietà di;
CP_2
2) Dichiara l'inefficacia di tale atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. e la non opponibilità nei confronti della
Org_1
3) Ordina al Conservatore dei RR.II., oggi , ufficio del Territorio di Siracusa di Organizzazione_2 annotare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655 cc la relativa sentenza. Condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 16.000 per compensi, oltre € 1.800 per spese, 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Siracusa il 18.03.2024 Il Giudice
Dott. Gianfranco Todaro