Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10226/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10226 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TR Di LO, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Lecco, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri GI IN RI Bs, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Como, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Monza e Brianza, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Pavia, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Sondrio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero Dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Commissione Giudicatrice Nazionale con Riferimento Alla Classe di Concorso A047, Commissione per la Valutazione della Prova Orale per la Classe di Concorso A047 presso l’Usr Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Generale, Direttore Generale Dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Dott.ssa Luciana Volta, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio VII, Ambito Territoriale di Lecco e Attività Esercitate A Livel, Ministero per la Pubblica Amministrazione, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr, Struttura di Missione Pnrr, Dott. Adamo Castelnuovo, Ic Città di RI di RI (Bs), Prof. Nicola Bertolucci, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AU EN ZU, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. degli esiti della prova orale aventi data 03/07/2024, a firma dell’Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lombardia, Commissione giudicatrice, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito per la prova orale il punteggio pari a 58/100 per la classe di concorso A047 (scienze matematiche applicate nella scuola secondaria di II grado) presso la regione Lombardia e riguardante il concorso indetto ai sensi del dm n. 205/2023;
2. nonché delle griglie di valutazione della prova orale, per la classe di concorso A047, nella parte in cui hanno riconosciuto un punteggio ritenuto insufficiente;
3. nonché di qualunque altro atto, verbale, provvedimento o griglie, ivi compresi tutti gli atti di formazione del punteggio gravato, dal protocollo anche non conosciuto, se intensi in senso escludente per la parte istante;
4. nonché ove esistenti, benché ad oggi non risultano essere state redatte e pubblicate, delle graduatorie di merito regionali per la classe di concorso di interesse ivi compreso l’eventuale decreto di approvazione ove esistente;
5. nonché dell’avviso n. 16678/2024, a firma dell’USR Lombardia, con cui veniva comunicata la lettera estratta per l’avvio delle prove orali;
6. nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, dell’avviso n. 22585/2024, a firma dell’USR Lombardia, avente ad oggetto la convocazione per la prova orale per la classe di concorso di interesse della ricorrente;
7. nonché dell’avviso n. 42169/2024, a firma dell’USR Lombardia, avente ad oggetto la convocazione per la prova orale suppletiva per la classe di concorso di interesse della ricorrente;
8. nonché dell’avviso n. 24408/2024, a firma dell’USR Lombardia, avente ad oggetto le indicazioni operative ai fini della prova orale per la classe di concorso di interesse della ricorrente;
9. nonché dell’avviso 31204/2024, a firma dell’USR Lombardia, avente ad oggetto l’integrazione delle indicazioni operative di svolgimento della prova orale per la classe di concorso di interesse della ricorrente;
10. di qualunque altro esito se inteso in senso lesivo ed anche dal protocollo non conosciuto;
11. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso lesivo;
12. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
13. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati;
14. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente;
15. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
16. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
17. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
18. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 19. del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 20. del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2\5\2025:
1. delle graduatorie di merito definitive per la classe di concorso A047 (scienze matematiche applicate nella scuola secondaria di II grado) Lombardia di cui al prot. n. 211 del 27/02/2025, a firma dell’USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è presente l’odierna ricorrente;
2. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ossia: del decreto prot. n. 3624/2024, a firma dell’USR Lombardia, con riferimento alla classe di concorso A047 (scienze matematiche applicate nella scuola secondaria di II grado), ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è presente la ricorrente;
3. nonché del decreto n. 3233/2024, a firma dell’USR Lombardia, con riferimento alla classe di concorso A047 (scienze matematiche applicate nella scuola secondaria di II grado), ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è ricompresa l’odierna ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Lecco e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri GI IN RI Bs e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Como e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Monza e Brianza e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Pavia e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Sondrio e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa SC DE BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente impugna, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, gli esiti della prova orale adottati dalla Commissione giudicatrice nella procedura concorsuale di cui al D.M. n. 205/2023 e al D.D. n. 2575/2023, nella parte in cui all’istante è stato attribuito il punteggio pari a 58/100 per la classe di concorso A047 (Scienze matematiche applicate nella scuola secondaria di II grado).
2. In data 30 ottobre 2024 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con atto formale, successivamente depositando relazione.
3. Con atto per motivi aggiunti notificato in data 24 aprile 2025 e depositato in data 2 maggio 2025, parte ricorrente ha impugnato anche le graduatorie di merito definitive.
4. Con ordinanza adottata all’esito dell’udienza pubblica del 6 maggio 2025, il Collegio, avendo il ricorso ad oggetto una procedura finanziata con le risorse PNRR, ha disposto la conversione del rito ed ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati mediante notifica per pubblici proclami.
5. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati affidati ai seguenti motivi di diritto.
- “ I. Illogicità manifesta – difetto di proporzione – motivazione apparente – violazione del principio del giusto procedimento – violazione del principio di non contraddizione- violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost. – eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti – violazione del principio del buon andamento – violazione della l. n. 241/1990 - violazione del principio del merito ex art. 97 Cost .”.
Le griglie di valutazione non avrebbero permesso di motivare adeguatamente il voto assegnato alla ricorrente alla prova orale, non essendo possibile comprendere per quale ragione la preparazione della candidata non sarebbe stata quanto meno sufficiente, tenuto conto anche del fatto che, sulla stessa materia, l’istante, alla prova scritta, ha ottenuto il punteggio di 92/100.
- “ II. Illogicità manifesta – violazione del dlgs n. 294/1997 – violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost. – eccesso di potere per violazione del d.p.r. n. 487/1994 – violazione del d.p.r del 116/1989 – difetto di proporzione – violazione direttiva 70/99/CE ”.
La ricorrente ha comunque conseguito durante la prova scritta un punteggio pari a 92/100, che, se sommato al punteggio della gravata prova orale (58/100), sarebbe stato, sulla base della media aritmetica, pari a 75/100. L’illegittimità dell’impugnata procedura deriverebbe, pertanto, anche dalla previsione del necessario raggiungimento di una soglia minima (70/100) alla prova orale.
Con riferimento a tale motivo di gravame, parte ricorrente ha chiesto, “ nel caso in cui la censurata previsione contenuta nel bando dovesse trovare la propria radice normativa nelle disposizioni di rango primario (d.lgs. n. 297/1994 e decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112), e nel caso in cui non fosse altresì possibile la lettura costituzionalmente orientata della stessa norma ”, di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 97 Cost., e, ove occorra, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia europea per violazione della direttiva 70/99/CE.
7. Nella relazione agli atti di causa, l’Amministrazione ha dedotto che le griglie di valutazione sono state regolarmente compilate dalla Commissione in sede di valutazione della prova orale conformemente a quanto appositamente definito e disciplinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le suddette griglie, unitamente al relativo regolamento, sono state peraltro accettate dai candidati all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e la ricorrente non ha presentato contestazioni né ha chiesto delucidazioni al riguardo. Sarebbero poi illogiche le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente circa la discrepanza tra il punteggio conseguito alla prova scritta e la valutazione della prova orale: “ un conto, infatti, è conoscere un argomento in generale, altro è saperlo esporre con linguaggio tecnicamente corretto e padronanza dei contenuti ”.
8. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio, ritiene che il ricorso e i motivi aggiunti, le cui doglianze in diritto possono essere congiuntamente delibate in quanto connesse, siano infondati e non meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni.
9. In disparte i profili di possibile inammissibilità dei gravami ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera d) e comma 2, c.p.a. (in quanto parte ricorrente non specifica la ragione dell’impugnazione di ciascuno dei rilevantemente numerosi atti indicati nell’epigrafe) e in disparte i profili di possibile carenza di legittimazione passiva di alcuni dei soggetti evocati in giudizio (in quanto del loro coinvolgimento processuale non viene indicata la specifica ragione), nel merito il Collegio richiama, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. i precedenti della Sezione su questioni analoghe a quelle affrontate nei gravami.
9.1 Con riferimento alla doglianza relativa alla ritenuta illogica sproporzione tra il giudizio sulla prova scritta e la valutazione della prova orale, “ deve preliminarmente rilevarsi come le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame nei pubblici concorsi non sono sindacabili dal giudice amministrativo nel merito del contenuto del giudizio reso, ma unicamente sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento di fatti, o di contraddittorietà ictu oculi rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità (T.A.R. Lazio, Roma, 21 dicembre 2019, n. 14712; Consiglio di Stato, IV, 29 novembre 2016 n. 5016) ” ( ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , 12 marzo 2025, n. 5167).
Nel caso di specie, parte ricorrente evidenzia una ritenuta “sproporzione” tra i punteggi conseguiti nelle diverse prove, come indice di una contraddittorietà della relativa valutazione. Tuttavia, la mera disomogeneità dei punteggi conseguiti nelle diverse prove di esame “ ben può costituire un esito possibile delle prove concorsuali, le quali mirano, secondo l’impostazione della lex specialis e dei criteri di valutazione a vagliare differenti capacità del candidato ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , 12 marzo 2025, n. 5167).
9.2 D’altro canto, la Commissione risulta avere applicato correttamente le griglie di valutazione allegate al quadro di riferimento del Ministero, in conformità alle disposizioni normative previste (v. doc.1 depositato dalla parte ricorrente). Tali griglie sono peraltro state accettate dalla candidata all’atto della presentazione della domanda unitamente al regolamento della procedura concorsuale e non risulta che le stesse siano state oggetto di contestazione al momento dello svolgimento della prova. Il provvedimento gravato non risulta pertanto inficiato, neppure sotto questo profilo, dai vizi prospettati, peraltro genericamente, dalla parte ricorrente.
9.3 Con riferimento alla soglia minima stabilita per la prova oggetto di contestazione, ricorda il Collegio che, per giurisprudenza consolidata, la predisposizione di una soglia siffatta “ corrisponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un alto numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost. ” (cfr. Cons. Stato, sent. 5639/2015).
Il legislatore nell’indicare i requisiti di superamento, così come di accesso, a un concorso è dotato di ampia discrezionalità che può esercitare nei limiti della ragionevolezza e logicità delle scelte effettuate.
Nel contemperamento delle varie esigenze, appare razionale e logica la determinazione di un punteggio minimo, in quanto, in un concorso, la previsione di tale determinazione configura un parametro per inserire un criterio di merito collegato alle prove svolte, non contrastante con l’ulteriore ratio di eliminare il precariato e comunque coerente con la disciplina di qualsiasi procedura selettiva.
Neppure emerge il contrasto, paventato dalla parte ricorrente, con la normativa europea.
Sul punto (cfr. parere Cons. Stato n. 963/2019), deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2018, n. 6868, che richiama Corte Giust. UE, VIII, 17 dicembre 2009, causa C-586/08, Rubino).
D’altro canto, la fissazione di una soglia minima applicabile a tutti i concorrenti su base nazionale garantisce il rispetto del principio di par condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale e risulta sostanzialmente neutra rispetto alla complessità o meno della procedura selettiva, dovendo essere il numero valutato nelle sue applicazioni concrete e, quindi, nella individuazione dei criteri generali per determinare il raggiungimento della soglia e, poi, nelle applicazioni concrete con cui la stessa si raggiunge (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , 18 maggio 2024, n. 9957).
9.4 Alla luce di tutto quanto sopra, la questione di costituzionalità proposta risulta priva del necessario requisito della non manifesta infondatezza così come risultano, a parere del Collegio, non sussistenti i presupposti per procedere alla richiesta trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia europea.
10. Conclusivamente, il ricorso e l’atto per motivi aggiunti risultano infondati e devono essere respinti.
11. La natura degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN TI, Presidente FF
SC DE BA, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC DE BA | NN TI |
IL SEGRETARIO