TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/01/2026, n. 139
TAR
Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
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TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illogicità, difetto di proporzione e motivazione apparente della valutazione della prova orale

    Le valutazioni delle commissioni di esame nei concorsi pubblici sono sindacabili dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento dei fatti. La mera disomogeneità dei punteggi tra prove diverse può essere un esito possibile, poiché le prove valutano capacità differenti. La Commissione ha applicato correttamente le griglie di valutazione, che sono state accettate dalla candidata.

  • Rigettato
    Illogicità e insufficienza delle griglie di valutazione

    Le valutazioni delle commissioni di esame nei concorsi pubblici sono sindacabili dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento dei fatti. La mera disomogeneità dei punteggi tra prove diverse può essere un esito possibile, poiché le prove valutano capacità differenti. La Commissione ha applicato correttamente le griglie di valutazione, che sono state accettate dalla candidata.

  • Rigettato
    Vizi degli atti presupposti e connessi

    Il Collegio ritiene il ricorso e i motivi aggiunti infondati nel merito. Le doglianze relative alla soglia minima sono state rigettate in quanto la predisposizione di tale soglia è ragionevole e conforme all'art. 97 Cost., garantendo il principio di par condicio. Non sussistono profili di contrasto con la normativa europea. La questione di costituzionalità sollevata è priva del requisito della non manifesta infondatezza.

  • Rigettato
    Mancanza della ricorrente nelle graduatorie di merito definitive

    Il Collegio ritiene il ricorso e i motivi aggiunti infondati nel merito. Le doglianze relative alla soglia minima sono state rigettate in quanto la predisposizione di tale soglia è ragionevole e conforme all'art. 97 Cost., garantendo il principio di par condicio. Non sussistono profili di contrasto con la normativa europea. La questione di costituzionalità sollevata è priva del requisito della non manifesta infondatezza.

  • Rigettato
    Vizi degli avvisi di convocazione e indicazioni operative

    Le valutazioni delle commissioni di esame nei concorsi pubblici sono sindacabili dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento dei fatti. La mera disomogeneità dei punteggi tra prove diverse può essere un esito possibile, poiché le prove valutano capacità differenti. La Commissione ha applicato correttamente le griglie di valutazione, che sono state accettate dalla candidata.

  • Rigettato
    Dubbio di legittimità costituzionale della soglia minima per la prova orale

    La questione di costituzionalità proposta risulta priva del necessario requisito della non manifesta infondatezza. Non sussistono i presupposti per procedere alla richiesta trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia europea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/01/2026, n. 139
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 139
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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