Decreto cautelare 10 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 6 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/10/2023, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2023
N. 00456/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2023, proposto da
-OMISSIS-a, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Panariti, Alessandra Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Difesa - Stato Maggiore Esercito, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della Pianificazione per la 1° assegnazione dei neo Graduati provenienti dai Vfp4 raffermati alla -OMISSIS-), emanato in data -OMISSIS- dallo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento impiego del Personale- Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa e notificato all'interessato dal 9° Reggimento Alpini Distaccamento di Sede in data -OMISSIS-, con il quale è stato comunicato al ricorrente il predetto provvedimento di impiego presso il 2° Reggimento Alpini -OMISSIS- a far data dal -OMISSIS-;
- del messaggio prot. n. -OMISSIS- emanato dalla Brigata Alpina -OMISSIS-M- Ufficio Personale- Sezione personale e Legale in data -OMISSIS-, notificato il giorno -OMISSIS-, con cui è stata rifiutata ogni valutazione in merito alle dichiarazioni rese dal ricorrente circa la sussistenza di ragioni ostative alla predetta assegnazione;
- ove occorrer possa, del D. Lgs 15 marzo 2010 n. 66, Codice dell'ordinamento militare, nonché delle circolari e direttive emanate - tra cui, precipuamente, la Direttiva P001 - Procedure per l'impiego militare dell'Esercito - relative al rapporto di impiego di personale militare nella parte in cui, per asserite ragioni di servizio e di impiego, ritengono legittima l’assegnazione d’autorità, pur se in contrasto con motivate esigenze familiari e della prole e pur se manifestamente discriminatoria ed in palese contrasto con provvedimenti di riunione del nucleo familiare parimenti adottati dalla medesima amministrazione, in epoca antecedente;
- degli atti comunque preordinati, prodromici, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, nella parte in cui ledono gli interessi o comunque escludono il ricorrente dalla possibilità di ottenere l’assegnazione d'impiego presso il luogo di residenza ovvero presso una sede limitrofa nella quale impiegare la medesima professionalità e competenza del ricorrente;
- di ogni altro atto comunque depositato, presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, e comunque meglio individuati nel ricorso, nel deposito degli atti e nel separato indice degli atti con ampia riserva di proporre motivi aggiunti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Difesa - Stato Maggiore Esercito;
Vista la nota del 16 agosto 2023, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor -OMISSIS-a, odierno ricorrente, si è arruolato nelle Forze Armate nel mese di settembre del -OMISSIS-quale volontario in ferma prefissata di un anno, con assegnazione presso l’11° Rgt. Genio GU in -OMISSIS-. Successivamente, nel -OMISSIS-, risultò vincitore di concorso vfp4 con attribuzione dell'incarico "geniere-guastatore" e nuova assegnazione per corso di specializzazione presso la Scuola del Genio in -OMISSIS-, al termine del quale, nel mese di febbraio del -OMISSIS-, fu assegnato al 32° Rgt. Genio GU in -OMISSIS-.
Successivamente il signor -OMISSIS-, unitamente alla coniuge, anch’essa militare, sceglieva la sede -OMISSIS-, ove lo stesso è stato assegnato a far data dal -OMISSIS-, presso il 9° Rgt. -OMISSIS-.
Nel mese di giugno -OMISSIS-, dall’unione con la coniuge, nasceva una figlia.
Con la “ Pianificazione per la 1° assegnazione dei neo Graduati provenienti dai Vfp4 raffermati alla -OMISSIS-) ”, di cui in epigrafe, emanata in data -OMISSIS-dallo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento impiego del Personale - Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa e notificato all’interessato dal 9° Reggimento Alpini Distaccamento di sede in data -OMISSIS-, il ricorrente veniva informato dell’assegnazione di una nuova sede ovvero il 2° Reggimento Alpini -OMISSIS- a far data dal -OMISSIS-.
In data -OMISSIS- per il tramite del 9° Reggimento Alpini Distaccamento alla -OMISSIS-, l’odierno ricorrente faceva pervenire all’Amministrazione proprie memorie con cui esponeva le ragioni di fatto e di diritto per cui chiedeva la permanenza nella -OMISSIS- ovvero, in subordine, l’assegnazione ad una sede più prossima a quella di residenza propria e della famiglia.
Con messaggio n. -OMISSIS-, di cui in epigrafe, notificato brevi manu al ricorrente il successivo -OMISSIS-, la Brigata Alpina -OMISSIS-M- Ufficio Personale - Sezione Personale e Legale, di fatto rifiutava di ricevere (e trasmettere al DI.PE) dette dichiarazioni in quanto asseritamente “ irrituali e pertanto restituite all’interessato ”.
Avverso i sopra menzionati provvedimenti ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 9 febbraio 2023, il signor -OMISSIS-a, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo motivi relativi a violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti in giudizio, in data 10 febbraio 2023, il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore dell’Esercito, con memoria di stile.
All’esito della relativa fase cautelare è stata emessa, da ultimo, l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui è stata respinta la richiesta tutela cautelare in quanto “ il trasferimento rientra nel potere discrezionale e organizzatorio delle Forze Armate, connotato da amplissima discrezionalità, e si riferisce ad un intero blocco di neo graduati, tra cui rientra il ricorrente che non vanta alcuna posizione differenziata in tale fase; ”.
La predetta ordinanza è stata appellata da parte ricorrente ed il Consiglio di Stato, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto il predetto appello.
Successivamente, in data 16 agosto 2023, parte ricorrente ha depositato agli atti propria nota, notificata in pari data alle parti resistenti, con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese, chiedendo al riguardo pronuncia consequenziale.
La difesa delle parti resistenti ha poi depositato, in data 18 settembre 2023, propria nota con cui ha dichiarato che nulla osta all’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, co. 2, lett. c), e 84 c.p.a., con adesione alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
Infine, all’udienza in camera di consiglio del 4 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per rinunzia, ai sensi degli artt. 84 e 35, secondo comma, lettera c), del c.p.a..
2. - Il Collegio rileva, infatti, che, con la nota del 16 agosto 2023, notificata in pari data, parte ricorrente ha formulato rituale rinuncia al ricorso, espressamente dichiarando di rinunciare al medesimo con integrale compensazione delle spese, e tale dichiarazione è stata ritualmente notificata ed accettata da parte resistente che, con nota del 18 settembre 2023, ha dichiarato che nulla osta alla estinzione del giudizio aderendo alla richiesta di compensazione delle spese.
2.1. - Orbene, ricorda il Collegio che l’art. 84 del c.p.a. (“ Rinuncia ”) dispone che:
“ 1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”.
Pertanto, il Tribunale - rilevato che il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore dell’Esercito, costituiti in giudizio, non si sono opposti alla predetta rinuncia ed, anzi, vi hanno aderito - ritiene, ai sensi degli artt. 84 e 35, secondo comma, lettera c), del c.p.a., di dover dichiarare estinto il giudizio.
3. - Per tutto quanto innanzi esposto, ai sensi dell’art. 84 del c.p.a., il presente giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
4. - Spese compensate, in ragione anche della espressa adesione sul punto da parte del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell’Esercito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e dichiara estinto il relativo giudizio, ai sensi degli artt. 84 e 35, secondo comma, lettera c), del c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO