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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/07/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1030/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 1030/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1030/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF: ) ivi Parte_1 C.F._1 residente. nella Via Chironi, n. 55, sia in proprio, quale fideiussore, che in qualità di socio amministratore della società Controparte_1
, con sede legale a Nuoro in Via F. Corda n. 35, zona Industriale Prato Sardo,
[...]
Strada e Lotto 107 (P.I. ), e di , nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
23/10/1964 (C.F. ), anche egli quale fideiussore e residente in [...], nella C.F._2
Via Chironi, n. 55, elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura in Nuoro nella Via Alagon, n. 3 presso lo studio dell'Avvocato Sebastiana Buffoni (C.F. ) che pure C.F._3 li rappresenta e difende parte opponente contro
( ) in persona del legale rappresentante p.t. e per essa la Controparte_2 P.IVA_2 mandataria (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. ed CP_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Oristano, nella Via Cagliari, n. 242 presso lo studio dell'Avvocato Marco Sechi che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
parte opposta
Nonché contro in qualità di cessionaria di (giusto atto Controparte_4 Controparte_5 di cessione di crediti pro soluto del Studio Legale Avv. Giovanni Luca Murru Piazza Castello n° 1 20121 Milano Tel. 02.76.01.19.35 - Fax 02.89.09.37.97 25.06.2021, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 385/1993, pubblicato in GU, Parte Seconda n. 118 del 05.10.2021), con Sede legale in Milano, Via Caldera n. 21, capitale sociale di Euro 32.500.000,00 Partita Iva Codice Fiscale P.IVA_4
, in persona dei legali rappresentanti e procuratori speciali, Dott. e P.IVA_5 Controparte_6
Dott. in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 27.07.2021 (doc. Controparte_7
1), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Murru
2 parte intervenuta partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione nel CP_8 P.IVA_4 registro Imprese di Milano: numero , REA 2657480), con sede legale in Milano (MI), P.IVA_6 via Caldera 21, in persona dei legali rappresentanti e procuratori e Parte_3
, in forza del verbale del 21.12.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Controparte_9
Luca Murru;
parte intervenuta
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_10 P.IVA_7 iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero , REA CCIAA Venezia– P.IVA_8
420580), con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 63 (doc. 1), e per essa Controparte_4
non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della stessa, giusta procura
[...] generale conferita in data 26.11.2024, Rep. n. 26717 Racc. n. 7293 Notaio dott.sa , Persona_1 in persona dei legali rappresentanti e procuratori e Controparte_11 [...]
, in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 27.07.2021, rappresentata e CP_12 difesa, dall'Avv. Giovanni Luca Murru;
parte intervenuta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile adito così giudicare: 1) accertata l'inammissibilità e infondatezza delle pretese della AN opposta, annullare e revocare il provvedimento di ingiunzione del Tribunale Civile di Nuoro n. 124/2021, del 24/5/2021, reso nella procedura monitoria iscritta al n. 388/2021 R.G per i motivi esplicitati in atti;
2) condannare la AN opposta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio. In subordine, il sottoscritto procuratore chiede che il G.I voglia rimettere la causa in istruttoria considerato che CTU si è limitato ad effettuare, con riguardo al contratto di conto corrente n. 1000/769, il ricalcolo dell'ammontare del rapporto dare/avere tra le parti (e, quindi, del saldo finale) omettendo di effettuare, come richiesto nel quesito posto dal giudice, ogni indagine necessaria ed opportuna previo esame della documentazione prodotta, limitandosi ad un puro calcolo matematico. Difatti, laddove il CTU avesse effettuato correttamente tutte le analisi prodromiche alla verifica sulla correttezza e legittimità del contratto posto a fondamento del Decreto ingiuntivo, come effettuato dal CT di parte opponente dott. nella Per_2 propria perizia di parte e nelle proprie osservazioni, sarebbe arrivato certamente a delle conclusioni differenti ed avrebbe compiutamente potuto verificare che il contratto di conto corrente del 16/11/2011, n. 1000/769 é affetto da indeterminatezza ed indeterminabilità che inevitabilmente determinano la nullità dello stesso ai sensi dell'art. 1346 c.c. ed, altresì, ai sensi dell'art. 1418 c.c. in quanto è stato applicato anatocismo, in violazione di norma speciale ed inderogabile. Per i motivi di cui sopra il sottoscritto procuratore chiede che il signor Giudice voglia disporre il rinnovo della CTU.”
Nell'interesse Controparte_10
3 “In via preliminare: Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto n. 124/2021 nei confronti di , e Controparte_1 Parte_1 CP_1 Parte_1
, questi ultimi quali fideiussori della predetta società, non essendo Parte_2
l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.;
Nel merito: Rigettare, per i motivi di cui in narrativa, ogni e qualsivoglia domanda ed istanza ex adverso formulata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito revocasse il decreto ingiuntivo opposto, condannare, comunque, gli opponenti al pagamento in favore di CP_8
e per essa della somma di euro 120.273.69, oltre interessi come da
[...] Controparte_13 domanda, per i titoli di cui in narrativa ed alle spese del procedimento monitorio ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta di giustizia;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in data 21.09.2021, parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 124/2021, reso nella procedura monitoria iscritta al n. 388/2021 R.G., con il quale si è ingiunto alla società Controparte_1
, e ai Sig.ri e in qualità di
[...] CP_1 Parte_1 fideiussori, di pagare, in solido tra loro, a , la somma di € 120.273,69, oltre agli Controparte_2 interessi convenzionali di mora, nonché le spese della procedura, liquidati in complessivi € 2.541,50, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
A fondamento della spiegata opposizione parte opponente ha esposto quanto segue:
• la ritiene di fondare la propria pretesa creditoria sul contratto di conto corrente del CP_14
16/11/2011, n. 1000/769, sul quale veniva deliberata e concessa una linea di credito (affidamento) di € 30.000,00. La legge al riguardo prescrive in tema di contratti bancari la forma scritta ad substantiam (art. 117, co 3, tub). Purtuttavia il contratto di cui si tratta reca la sola sottoscrizione del cliente e non anche dell'istituto di credito. Ai sensi dell'art. 1326 c.c., pertanto, il contratto non può considerarsi perfezionato;
• il decreto opposto sarebbe, altresì, illegittimo ed erroneo per i vizi che inficiano il provvedimento, nonché per l'insussistenza delle ragioni di credito vantate. La documentazione esibita dalla in sede monitoria non consentirebbe all'odierna CP_14 opponente di verificare né la corretta contabilizzazione delle operazioni svolte dalla correntista, né le condizioni effettivamente applicate. Tanto i fideiussori, quanto la debitrice principale non hanno mai ricevuto gli estratti relativi ai conti in questione, così che ogni accertamento in ordine alle pretese ragioni del credito, vantate dalla AN opposta, non può prescindere dall'esame della documentazione completa afferente ai rapporti di conto corrente e di finanziamento. Né risulta, peraltro, che la abbia documentato il periodico invio CP_14 degli estratti conto a mezzo racc. a/r. Questo in totale spregio della normativa vigente per cui, al fine di ottenere un legittimo decreto ingiuntivo, l'istituto di credito deve necessariamente e correttamente allegare al ricorso monitorio la prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente;
4 • si rileva la illiquidità del credito azionato, evidenziando la singolare discrasia tra l'importo ingiunto in decreto (€ 120.237,69) e quello, invece, preteso con la lettera di revoca in data 7/10/2013 (€ 99.397,33). Non è dato, pertanto, intendere quale sia l'effettivo saldo che l'affidato aveva all'atto della risoluzione del rapporto di conto corrente in quanto il suo ammontare non risulta in alcun modo univoco, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo;
• si eccepisce, altresì, la nullità della fideiussione sottoscritta dai signori e in Parte_1 CP_1 quanto contenente le tipiche clausole dello schema elaborato nel 2003 dall'ABI – le cosiddette clausole di sopravvivenza e di riviviscenza della fideiussione e la clausola derogatoria dell'art. 1959 c.c. L'Autorità Garante della Concorrenza (AGCOM) ha considerato tali clausole in contrasto con l'art. 2, comma 2, let. A della Legge anti-Trust (L. 287/1990) e pertanto assolutamente nulle.
Per quanto esposto parte opponente ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
*
La convenuta non si è costituita in giudizio e deve essere dichiarata Controparte_2 contumace.
Con intervento adesivo autonomo ex art 105 c.p.c, depositato in data 30.12.2021, si costituiva in giudizio la in qualità di cessionaria di rilevando Controparte_4 Controparte_5 che:
- con atto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, concluso in data 25 giugno 2021, aveva acquistato pro soluto da con Controparte_4 Controparte_5 efficacia giuridica a partire dal 27 settembre 2021, un pacchetto di crediti che comprende tutti i crediti per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento;
- tra le posizioni cedute rientrava anche la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio.
Alla luce di tali ragioni, la chiedeva l'estromissione della cedente Controparte_4 [...]
e per essa la mandataria e nel costituirsi, avendo interesse affinché Controparte_5 CP_3 il decreto ingiuntivo n. 124/2021 venga confermato e le fideiussioni omnibus, sottoscritte dai sig.ri e vengano dichiarate valide, essendo le stesse poste a garanzia del proprio diritto di Parte_1 CP_1 credito, contestava integralmente l'avversa opposizione rilevando che:
• il credito azionato dalla banca nei confronti della società Controparte_1
e dei fideiussori signori e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
era così composto: euro 53.990,07, quale saldo debitore del contratto di conto corrente
[...]
n. 1000/769; euro 66.283,62, quale importo di n. 4 rate arretrate del finanziamento sottoscritto in data 23.12.2018. Per un totale di euro 120.273,69, oltre agli interessi come da domanda;
• controparte non aveva ritenuto di dover produrre alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettiva infondatezza delle pretese creditorie della e l'illegittimità degli addebiti e CP_14 non aveva neppure contestato, prima dell'instaurazione del presente giudizio, le missive che la banca aveva inviato, l'ultima delle quali in data 7.10.2013. Pertanto, le doglianze mosse erano illogiche e totalmente sfornite di prove;
• in relazione alla doglianza relativa alla nullità del contratto di fideiussione, la società
[...] ed i fideiussori confondevano due concetti nettamente distinti. Infatti, la legge CP_1 prescrive a pena di nullità che i contratti bancari debbano essere redatti in forma scritta, ma
5 nulla dice circa la sottoscrizione delle parti, che ben può pertanto essere contenuta anche in documenti separati.
• quanto alla prova del credito, le doglianze avversarie risultavano generiche, in quanto controparte, con la sottoscrizione dei contratti, aveva sempre ricevuto gli estratti conto periodici, senza sollevare mai alcuna contestazione;
- non sussisteva inoltre alcuna discrasia tra l'importo ingiunto e l'importo di cui alla lettera di messa in mora, dal momento che, dal 2013 all'anno 2021, erano maturati gli interessi di mora e competenze di chiusura conto;
• quanto alle fideiussioni e alla normativa antitrust, si evidenzia come le doglianze attoree si imperniano sulla presunta nullità della lettera di garanzia sottoscritta per asserita contrarietà della stessa alla normativa antitrust;
tuttavia, ad una attenta lettura dell'Ordinanza n. 29810 del 12 dicembre 2017, è possibile evincere che la Corte, lungi dal dichiarare nulla la fideiussione oggetto di causa, si era limitati a precisare che il Giudice di secondo grado aveva errato ad escludere a priori l'applicabilità dell'accertamento compiuto da AN d'AL ai negozi giuridici contestati, solo perché questi ultimi erano stati sottoscritti in data anteriore. Nulla aveva detto la Suprema Corte circa il merito della vertenza. A ciò si aggiunga che la Suprema Corte, citata da controparte, ha precisato che è necessario dimostrare che vi sia stato un comportamento anticoncorrenziale e che dal medesimo sia scaturito un danno specifico. Parte opponente non ha fornito prova alcuna del presunto pregiudizio patito ovvero dell'esistenza di un'intesa tra banche, ma si è limitata ad effettuare mere affermazioni di stile.
• che alcuna pronuncia di invalidità e/o inefficacia delle clausole e dello stesso testo negoziale della fideiussione omnibus poteva essere emessa e che il decreto ingiuntivo doveva ritenersi legittimamente emesso. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui una o più delle suddette clausole venisse dichiarata invalida, non poteva trattarsi di nullità assoluta ex art. 1418 c.c. L'art. 1419 c.c. è chiaro nello stabilire che “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”. Nel caso di specie, pertanto, gli opponenti avrebbe dovuto dimostrare che entrambe le parti non avrebbero concluso il contratto in assenza delle clausole contestate.
Per quanto sopra, la ha concluso chiedendo l'accoglimento delle Controparte_4 conclusioni sopra riportate.
*
Con provvedimento del 21.02.2022, emesso a scioglimento della riserva assunta ad esito della prima udienza del 18.01.2022, il Giudice non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa per permettere alle parti di depositare, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, domanda di mediazione obbligatoria di cui all'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
All'udienza del 07.06.2022, tenutasi a seguito del deposito del verbale di esito negativo della mediazione, il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art 183 c.p.c.,
Con ordinanza dell'11.02.2023, il Giudice non ammetteva la prova orale richiesta dagli attori e disponeva una CTU contabile, rinviando all'udienza del 07.03.2023 per il conferimento dell'incarico.
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Con atto di intervento ex art 111 c.p.c., depositato in data 23.02.2023, si costituiva in giudizio CP_8
rilevando che:
[...]
6 1. nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mediante atto Rep. n. 14657 Racc. n. 7926 del Notaio di Milano, era stato stipulato l'atto di scissione Persona_3 parziale della società (la “Scissa”), con attribuzione del ramo Controparte_4 Cont
alla società (la “Beneficiaria”), con efficacia giuridica e contabile CP_8 dall'01.01.2023. Il relativo avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del 17.01.2023, Parte Seconda n. 7;
2. si era resa beneficiaria di un Compendio di attività e passività come meglio CP_8 identificato nell'Atto di Scissione;
3. pertanto, a partire dalla data di efficacia, la “Beneficiaria” era subentrata di pieno diritto alla
” nella titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici ad essa assegnati Pt_4 Cont e costituenti il Compendio, oggetto del ramo “ , di guisa che la Beneficiaria potesse continuare, senza soluzione di continuità, nell'esercizio dei diritti ad essa assegnati per effetto della scissione de qua;
4. tra le posizioni oggetto del Compendio di attività e passività di cui beneficia CP_8 rientra anche la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, si costituiva ed interveniva in sostituzione di CP_8 Controparte_4
( ”), facendo proprie le domande, deduzioni, contestazioni e conclusioni già formulate
[...] Pt_4 nei propri scritti difensivi.
*
La causa è stata istruita con documenti e Consulenza tecnico - contabile.
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Con atto di intervento ex art 111 c.p.c., depositato in data 22.04.2025, si costituiva in giudizio
[...]
per essa non in proprio ma nella sua espressa Controparte_10 Controparte_4 qualità di procuratrice della stessa, rilevando che:
1. nelle more del giudizio di opposizione, mediante atto del 31.10.2024 a rogito del Notaio Rep. 88912 - Racc. 19863, avente efficacia dal giorno 11.11.2024, era stato Persona_4 stipulato l'atto di fusione mediante incorporazione di “Incorporanda” in CP_8 [...] CP
“Incorporante”, società appartenente al e Controparte_10 CP_15 CP_14 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di;
Controparte_16
2. pertanto, a partire dalla data di efficacia della fusione, la “Incorporante” era subentrata di pieno diritto alla “Incorporanda” in tutto il patrimonio attivo e passivo a norma dell'art. 2504 bis c.c. ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura.
Tanto premesso, si costituiva ed interveniva nel presente procedimento Controparte_10 in sostituzione di (“Incorporanda”), facendo quindi proprie le domande, deduzioni, CP_8 contestazioni e conclusioni già formulate nei propri scritti difensivi dalla “Incorporanda”.
*
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.04.2025, tenutasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE 7 Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di la quale pur Controparte_2 ritualmente citata, non si è costituita in giudizio nei termini di legge.
Deve altresì dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento esperito ex art. 111, 3° comma, c.p.c. dalle società intervenute che - in qualità di cessionarie del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto
– sono certamente titolari di un interesse in causa che legittima la loro partecipazione al giudizio.
Con riguardo invece alle domande volte a dichiarare l'estromissione della Controparte_2 deve evidenziarsi che, secondo quanto dispone l'art. 111, 3° comma, c.p.c., l'alienante può essere estromesso dal processo solo se le altre parti vi consentono. Nel caso di specie, parte opponente non ha espresso il suo consenso all'estromissione, per cui tale domanda non può essere accolta.
Nel merito, l'odierno giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla società Controparte_1
in qualità di debitrice principale e dai soci, e , in qualità di
[...] Parte_1 Parte_2 fideiussori, avverso il decreto ingiuntivo n. 124/2021 emesso dal tribunale di Nuoro in data 21.05.2021, per l'importo di € 120.273,69, oltre agli interessi convenzionali di mora, nonché le spese della procedura, liquidati in complessivi € 2.541,50, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Il credito azionato trova fondamento nel contratto di conto corrente bancario n. 1000/769 del 16/11/2011, sul quale è stata aperta una linea di credito (affidamento) di € 30.000,00 in data 23/12/2011, sottoscritto tra l'istituto di credito e la società ingiunta e, con riguardo ai fideiussori, nei contratti di fideiussione omnibus sottoscritti fino alla concorrenza dell'importo di € 39.000,00 ciascuno e della fideiussione specifica parimenti sottoscritta fino all'importo di euro 100.000,00.
Gli odierni opponenti hanno contestato la validità del contratto di conto corrente bancario sull'assunto che il medesimo risultasse sottoscritto dai clienti ma non anche dall'istituto di credito.
L'eccezione è infondata.
Infatti, se è vero che il legislatore, in relazione ai contratti bancari e finanziari, prescrive la forma scritta, a pena di nullità, tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, il requisito della forma va inteso in senso strettamente funzionale e non strutturale, avendo cioè riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente;
a tal fine, è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'intermediario (Cass. SS.UU. 6 gennaio 2018 n.898). Il medesimo principio, specificatamente stabilito per i contratti di investimento, è certamente applicabile anche in materia di contratti bancari per i quali la nullità prescritta dall'art. 117 TUB deve intendersi come nullità di protezione con la conseguenza che la sottoscrizione del cliente è sufficiente per la validità del contratto, mentre l'accettazione della banca può essere desunta anche da comportamenti concludenti, quali l'erogazione del credito, l'accreditamento delle somme, la predisposizione della documentazione contrattuale.
Nella fattispecie esaminata, sulla base della documentazione in atti, non sussistono dubbi sul fatto che le parti abbiano inteso concludere il contratto per cui è causa, al quale la ha prestato il CP_14 proprio consenso e dato piena esecuzione attraverso la predisposizione della documentazione necessaria e l'apertura di una linea di credito della quale la debitrice si è certamente avvalsa, l'elaborazione periodica degli estratti conto e tutte le operazioni connesse alla gestione del rapporto di conto corrente bancario.
*
8 In seconda istanza, deve essere esaminata l'eccezione relativa alla mancata prova dell'invio degli estratti conto bancari, sollevata dagli opponenti.
Sul punto, deve osservarsi che, anche a voler trascurare il fatto che appare del tutto inverosimile che nel corso del rapporto di conto corrente la banca non abbia inviato nemmeno un estratto conto e che tale circostanza non sia mai stata contestata dalla società correntista, in ogni caso, non risulta allegato né provato in causa quale incidenza tale asserita omissione avrebbe avuto sull'entità dell'esposizione debitoria, atteso che il fatto che non siano stati inviati gli estratti conto, peraltro allegati dalla banca al ricorso proposto in sede monitoria, non inficia le ragioni del credito.
Si richiama, a tal fine, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ. n.7360 del 2025) che ha dichiarato la non decisività di tale eccezione, chiarendo che « la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo (Cass. 27 giugno 2023, n. 18352; cfr. pure: Cass. 23 dicembre 2020, n. 29415; Cass. 6 luglio 2000, n. 9008). In particolare, la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce «trasmissione», ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato (Cass. 28 luglio 2006, n. 17242).
Nella fattispecie esaminata, l'istituto di credito ha allegato tutta la documentazione (estratti conto e scalari) posta a fondamento del credito azionato, con la conseguenza che anche in assenza di prova dell'invio, il correntista è stato posto nelle condizioni di esaminarla e si sollevare le opportune contestazioni, come di fatto è avvenuto.
*
Parimenti, deve essere esaminata e rigettata l'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust, sollevata dagli opponenti.
Come è noto, l'art. 2, comma 2, della legge n. 287 del 1990 stabilisce che: «Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto
o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
[...].
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto».
Con specifico riguardo alle fideiussioni bancarie, la AN d'AL, a seguito della predisposizione da parte dell'ABI di uno schema negoziale uniforme per le fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie, ha adottato il provvedimento n. 55 del 2005, con il quale ha espressamente stabilito che alcune clausole dello schema ABI ossia gli artt. 2 (clausola di reviviscenza) », 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza), nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, si pongono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90 che disciplina gli accordi tra imprese. b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza».
Il provvedimento assunto ha evidenziato come - mentre per altre clausole contenute nello schema esaminato non è ravvisabile un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, in quanto funzionali a garantire l'accesso al credito bancario - «per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. e per le c.d. clausole di "sopravvivenza" della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità
9 altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa». Il provvedimento ha disposto, in conclusione che: «a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni lesive della concorrenza.
In merito alla validità di tali clausole, le SS.UU. della Cassazione, hanno chiarito che deve escludersi che la loro previsione possa comportare una nullità totale della fideiussione, ritenendo che, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale» (Cass. civ. 41994 del 30.12.2021).
Con una serie di pronunce successive, la Suprema Corte ha delimitato ancor di più il campo della suddetta nullità parziale specificando che:
- la rilevazione della nullità ― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023);
- la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della AN d'AL; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
- iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
- iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'AL nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
10 - v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa. (Cass. civ., 17 gennaio 2025 n. 1170).
Tanto premesso, nel caso in esame, l'eccezione deve ritenersi infondata in quanto, in primo luogo, non risulta prodotto in giudizio il provvedimento della AN d'AL della cui produzione era certamente gravata l'opponente, atteso che come chiarito dalla Suprema Corte detto provvedimento non soggiace al principio iura novit cura.
È evidente che, in mancanza di tale produzione, al giudice non sarà possibile effettuare alcun raffronto tra il modello ABI e il contenuto delle clausole contrattuali previste dal contratto di fideiussione, al fine di valutare la coincidenza tra lo schema negoziale vietato dalla legge antitrust e il contratto predisposto e sottoscritto dal cliente.
Fatta questa doverosa premessa, è bene comunque evidenziare che, nel caso di specie, il provvedimento della AN d'AL, se anche fosse stato prodotto in atti, non avrebbe potuto rivestire prova privilegiata dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, atteso che - sulla base della giurisprudenza sopra richiamata - per le fideiussioni sottoscritte successivamente all'accordo ABI è onere della parte dimostrare che la compresenza di tali clausole sia il frutto dell'esistenza di un'intesa illecita tra imprese.
Gli opponenti, nonostante le fideiussioni siano state stipulate nel 2011, non hanno prodotto documentazione (quali modelli di fideiussione omnibus adottati dalla banca e dalle altre società del gruppo o altri elementi da cui desumere la diffusione fra gli istituti di credito di una prassi relativa all'applicazione delle dette clausole nella modulistica delle fideiussioni omnibus proposte ai clienti in epoca coeva alla sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa), né hanno dedotto alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare la perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione del contratto, dell'intesa illecita.
L'eccezione è pertanto infondata e non può trovare accoglimento, tanto più che non è stata neppure dedotta l'incidenza di dette clausole sulla sussistenza o meno del credito azionato nei confronti dei fideiussori, ossia l'eventuale decadenza dai termini ex art. 1957 c.c. ovvero l'invalidità dell'obbligazione garantita.
*
Viceversa, deve essere accolta, seppur in minima parte, la domanda di accertamento negativo del credito formulata da parte opponente.
Gli opponenti hanno contestato l'applicazione, nel corso del rapporto di conto corrente, dell'anatocismo in violazione della normativa di settore vigente.
Sul punto, deve osservarsi che nel contratto di conto corrente sottoscritto tra le parti è prevista espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi a condizioni di reciprocità.
Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, la delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, ha Pt_5 demandato di fissare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della 11 stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione dell' indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
Secondo il ragionamento accolto dalla Suprema Corte, che si condivide integralmente e al quale questo giudice ritiene di uniformarsi,« la previsione, nel contratto di conto corrente, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4321 del 10/02/2022
In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un Sez. VI- RG 2381/2021 camera di consiglio 18.11.2021 5 tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il citato art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, con la conseguenza che il contratto di conto corrente che risulti mancante di detta indicazione non soddisfa una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo.
Ne consegue che deve dichiararsi la nullità della clausola che ha previsto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, per l'effetto, deve essere espunta qualsiasi capitalizzazione.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il giudice istruttore ha disposto una consulenza tecnico contabile, affidando al dott. il seguente quesito: Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali Persona_5
CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda con riguardo al contratto di conto corrente n. 1000/769 al ricalcolo dell'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti (e, quindi, del saldo finale) conteggiando gli interessi passivi senza operare alcuna capitalizzazione per l'intero periodo”.
Il consulente del giudice, all'esito delle indagini peritali svolte, ha così concluso: «Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 38,98. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -31.312,99 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -31.274,01. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 38,98 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati».
Alla luce delle operazioni peritali e del ricalcolo eseguito, seppur la differenza accertata sia minima, la domanda deve ritenersi almeno in parte fondata.
Il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, dev'essere revocato e la società opponente deve essere condannata al pagamento a favore dell'Istituto di credito della somma di € 120.196,71, oltre gli interessi di mora a decorrere dalla domanda fino al saldo, mentre i fideiussori devono essere condannati nei limiti della fideiussione sottoscritta.
Non possono essere invece condivise le contestazioni sollevate dagli opponenti, con relativa richiesta di rimessione in istruttoria della causa e rinnovazione della c.t.u., fondate sull'assunto che il c.t.u. si sarebbe limitato a un mero ricalcolo matematico senza approfondire le ulteriori violazioni esistenti.
12 È evidente, infatti, che il c.t.u. ha risposto in modo puntuale ed esaustivo al quesito formulato dal giudice.
Le ulteriori questioni sollevate e, in particolare, quella secondo cui il TAEG/ISC applicato al rapporto sarebbe superiore all'ISC indicato in contratto pari al 10,61%, con conseguente nullità del tasso e applicabilità del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, non sono condivisibili e per tale ragione non hanno costituito oggetto del quesito.
In via preliminare, è bene evidenziare che nei contratti di finanziamento, l'I.S.C. «Indicatore Sintetico di Costo» rappresenta il costo complessivo dell'operazione di finanziamento, calcolata considerando indistintamente tutte le voci di spesa addebitate al cliente.
L'art. 9 della delibera CICR del 4/3/2003 prevede che la AN d'AL debba individuare “le operazioni ed i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore Sintetico di Costo (ISC)» comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla AN d'AL medesima”.
L'art. 116, comma 1bis, T.U.B., stabilisce, a sua volta, che “Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari”.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene il TAEG/ISC non costituisca un vero e proprio tasso di interesse, ma un'informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione di credito, finalizzata a garantire la massima trasparenza nei rapporti tra banche e clienti.
Par La Suprema Corte ha tuttavia chiarito che l'assenza o l'erronea indicazione dell' non è causa di nullità del contratto, né trova applicazione in tale ipotesi l'art.117 TUB.
Si richiama sul punto l'orientamento consolidato secondo cui: «In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima». Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023.
L'unica eccezione prevista è quella disciplinata dall'art. 125 bis TUB che tuttavia non trova applicazione nella fattispecie esaminata, trattandosi di norma introdotta a tutela dei consumatori in relazione alla sottoscrizione di contratti di credito al consumo.
Tanto premesso, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, l'eccezione di nullità formulata dagli opponenti non può trovare accoglimento in quanto, se anche fosse stato indicato in contratto un ISC inferiore rispetto a quello applicato, alcuna nullità sarebbe ravvisabile, né troverebbe applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Correttamente, pertanto, il giudice istruttore ha limitato il quesito all'accertamento della illegittima applicazione dell'anatocismo, quesito cui il c.t.u. si è puntualmente attenuto. Nessuna ulteriore attività istruttoria appare necessaria e la relativa istanza deve incontrare il rigetto.
13 *
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo.
Considerato che le domande formulate dagli opponenti sono risultate infondate, ad eccezione della domanda di susssitenza del credito che può essere accolta solo in minima parte, gli opponenti devono essere condannati, in solido, al rimborso dei 2/3 delle spese di lite, con compensazione tra le parti del terzo residuo.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 124/2021 emesso dal Tribunale di Nuoro in data 21.05.2021;
- condanna le parti opponenti, in solido tra loro, e nei limiti delle fideiussioni sottoscritte, a corrispondere a favore della la somma di euro 120.196,71, Controparte_10 oltre gli interessi di mora a decorrere dalla domanda fino al saldo;
- respinge le altre domande avanzate dalle opponenti;
- condanna la parte opponente al rimborso in favore della delle Controparte_10 spese di lite, che liquida in euro 9.402,00, per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA, CPA.
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Nuoro, 09.07.2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Lecis
14
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 1030/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1030/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF: ) ivi Parte_1 C.F._1 residente. nella Via Chironi, n. 55, sia in proprio, quale fideiussore, che in qualità di socio amministratore della società Controparte_1
, con sede legale a Nuoro in Via F. Corda n. 35, zona Industriale Prato Sardo,
[...]
Strada e Lotto 107 (P.I. ), e di , nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
23/10/1964 (C.F. ), anche egli quale fideiussore e residente in [...], nella C.F._2
Via Chironi, n. 55, elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura in Nuoro nella Via Alagon, n. 3 presso lo studio dell'Avvocato Sebastiana Buffoni (C.F. ) che pure C.F._3 li rappresenta e difende parte opponente contro
( ) in persona del legale rappresentante p.t. e per essa la Controparte_2 P.IVA_2 mandataria (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. ed CP_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Oristano, nella Via Cagliari, n. 242 presso lo studio dell'Avvocato Marco Sechi che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
parte opposta
Nonché contro in qualità di cessionaria di (giusto atto Controparte_4 Controparte_5 di cessione di crediti pro soluto del Studio Legale Avv. Giovanni Luca Murru Piazza Castello n° 1 20121 Milano Tel. 02.76.01.19.35 - Fax 02.89.09.37.97 25.06.2021, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 385/1993, pubblicato in GU, Parte Seconda n. 118 del 05.10.2021), con Sede legale in Milano, Via Caldera n. 21, capitale sociale di Euro 32.500.000,00 Partita Iva Codice Fiscale P.IVA_4
, in persona dei legali rappresentanti e procuratori speciali, Dott. e P.IVA_5 Controparte_6
Dott. in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 27.07.2021 (doc. Controparte_7
1), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Murru
2 parte intervenuta partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione nel CP_8 P.IVA_4 registro Imprese di Milano: numero , REA 2657480), con sede legale in Milano (MI), P.IVA_6 via Caldera 21, in persona dei legali rappresentanti e procuratori e Parte_3
, in forza del verbale del 21.12.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Controparte_9
Luca Murru;
parte intervenuta
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_10 P.IVA_7 iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero , REA CCIAA Venezia– P.IVA_8
420580), con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 63 (doc. 1), e per essa Controparte_4
non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della stessa, giusta procura
[...] generale conferita in data 26.11.2024, Rep. n. 26717 Racc. n. 7293 Notaio dott.sa , Persona_1 in persona dei legali rappresentanti e procuratori e Controparte_11 [...]
, in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 27.07.2021, rappresentata e CP_12 difesa, dall'Avv. Giovanni Luca Murru;
parte intervenuta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile adito così giudicare: 1) accertata l'inammissibilità e infondatezza delle pretese della AN opposta, annullare e revocare il provvedimento di ingiunzione del Tribunale Civile di Nuoro n. 124/2021, del 24/5/2021, reso nella procedura monitoria iscritta al n. 388/2021 R.G per i motivi esplicitati in atti;
2) condannare la AN opposta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio. In subordine, il sottoscritto procuratore chiede che il G.I voglia rimettere la causa in istruttoria considerato che CTU si è limitato ad effettuare, con riguardo al contratto di conto corrente n. 1000/769, il ricalcolo dell'ammontare del rapporto dare/avere tra le parti (e, quindi, del saldo finale) omettendo di effettuare, come richiesto nel quesito posto dal giudice, ogni indagine necessaria ed opportuna previo esame della documentazione prodotta, limitandosi ad un puro calcolo matematico. Difatti, laddove il CTU avesse effettuato correttamente tutte le analisi prodromiche alla verifica sulla correttezza e legittimità del contratto posto a fondamento del Decreto ingiuntivo, come effettuato dal CT di parte opponente dott. nella Per_2 propria perizia di parte e nelle proprie osservazioni, sarebbe arrivato certamente a delle conclusioni differenti ed avrebbe compiutamente potuto verificare che il contratto di conto corrente del 16/11/2011, n. 1000/769 é affetto da indeterminatezza ed indeterminabilità che inevitabilmente determinano la nullità dello stesso ai sensi dell'art. 1346 c.c. ed, altresì, ai sensi dell'art. 1418 c.c. in quanto è stato applicato anatocismo, in violazione di norma speciale ed inderogabile. Per i motivi di cui sopra il sottoscritto procuratore chiede che il signor Giudice voglia disporre il rinnovo della CTU.”
Nell'interesse Controparte_10
3 “In via preliminare: Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto n. 124/2021 nei confronti di , e Controparte_1 Parte_1 CP_1 Parte_1
, questi ultimi quali fideiussori della predetta società, non essendo Parte_2
l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.;
Nel merito: Rigettare, per i motivi di cui in narrativa, ogni e qualsivoglia domanda ed istanza ex adverso formulata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito revocasse il decreto ingiuntivo opposto, condannare, comunque, gli opponenti al pagamento in favore di CP_8
e per essa della somma di euro 120.273.69, oltre interessi come da
[...] Controparte_13 domanda, per i titoli di cui in narrativa ed alle spese del procedimento monitorio ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta di giustizia;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in data 21.09.2021, parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 124/2021, reso nella procedura monitoria iscritta al n. 388/2021 R.G., con il quale si è ingiunto alla società Controparte_1
, e ai Sig.ri e in qualità di
[...] CP_1 Parte_1 fideiussori, di pagare, in solido tra loro, a , la somma di € 120.273,69, oltre agli Controparte_2 interessi convenzionali di mora, nonché le spese della procedura, liquidati in complessivi € 2.541,50, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
A fondamento della spiegata opposizione parte opponente ha esposto quanto segue:
• la ritiene di fondare la propria pretesa creditoria sul contratto di conto corrente del CP_14
16/11/2011, n. 1000/769, sul quale veniva deliberata e concessa una linea di credito (affidamento) di € 30.000,00. La legge al riguardo prescrive in tema di contratti bancari la forma scritta ad substantiam (art. 117, co 3, tub). Purtuttavia il contratto di cui si tratta reca la sola sottoscrizione del cliente e non anche dell'istituto di credito. Ai sensi dell'art. 1326 c.c., pertanto, il contratto non può considerarsi perfezionato;
• il decreto opposto sarebbe, altresì, illegittimo ed erroneo per i vizi che inficiano il provvedimento, nonché per l'insussistenza delle ragioni di credito vantate. La documentazione esibita dalla in sede monitoria non consentirebbe all'odierna CP_14 opponente di verificare né la corretta contabilizzazione delle operazioni svolte dalla correntista, né le condizioni effettivamente applicate. Tanto i fideiussori, quanto la debitrice principale non hanno mai ricevuto gli estratti relativi ai conti in questione, così che ogni accertamento in ordine alle pretese ragioni del credito, vantate dalla AN opposta, non può prescindere dall'esame della documentazione completa afferente ai rapporti di conto corrente e di finanziamento. Né risulta, peraltro, che la abbia documentato il periodico invio CP_14 degli estratti conto a mezzo racc. a/r. Questo in totale spregio della normativa vigente per cui, al fine di ottenere un legittimo decreto ingiuntivo, l'istituto di credito deve necessariamente e correttamente allegare al ricorso monitorio la prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente;
4 • si rileva la illiquidità del credito azionato, evidenziando la singolare discrasia tra l'importo ingiunto in decreto (€ 120.237,69) e quello, invece, preteso con la lettera di revoca in data 7/10/2013 (€ 99.397,33). Non è dato, pertanto, intendere quale sia l'effettivo saldo che l'affidato aveva all'atto della risoluzione del rapporto di conto corrente in quanto il suo ammontare non risulta in alcun modo univoco, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo;
• si eccepisce, altresì, la nullità della fideiussione sottoscritta dai signori e in Parte_1 CP_1 quanto contenente le tipiche clausole dello schema elaborato nel 2003 dall'ABI – le cosiddette clausole di sopravvivenza e di riviviscenza della fideiussione e la clausola derogatoria dell'art. 1959 c.c. L'Autorità Garante della Concorrenza (AGCOM) ha considerato tali clausole in contrasto con l'art. 2, comma 2, let. A della Legge anti-Trust (L. 287/1990) e pertanto assolutamente nulle.
Per quanto esposto parte opponente ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
*
La convenuta non si è costituita in giudizio e deve essere dichiarata Controparte_2 contumace.
Con intervento adesivo autonomo ex art 105 c.p.c, depositato in data 30.12.2021, si costituiva in giudizio la in qualità di cessionaria di rilevando Controparte_4 Controparte_5 che:
- con atto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, concluso in data 25 giugno 2021, aveva acquistato pro soluto da con Controparte_4 Controparte_5 efficacia giuridica a partire dal 27 settembre 2021, un pacchetto di crediti che comprende tutti i crediti per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento;
- tra le posizioni cedute rientrava anche la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio.
Alla luce di tali ragioni, la chiedeva l'estromissione della cedente Controparte_4 [...]
e per essa la mandataria e nel costituirsi, avendo interesse affinché Controparte_5 CP_3 il decreto ingiuntivo n. 124/2021 venga confermato e le fideiussioni omnibus, sottoscritte dai sig.ri e vengano dichiarate valide, essendo le stesse poste a garanzia del proprio diritto di Parte_1 CP_1 credito, contestava integralmente l'avversa opposizione rilevando che:
• il credito azionato dalla banca nei confronti della società Controparte_1
e dei fideiussori signori e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
era così composto: euro 53.990,07, quale saldo debitore del contratto di conto corrente
[...]
n. 1000/769; euro 66.283,62, quale importo di n. 4 rate arretrate del finanziamento sottoscritto in data 23.12.2018. Per un totale di euro 120.273,69, oltre agli interessi come da domanda;
• controparte non aveva ritenuto di dover produrre alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettiva infondatezza delle pretese creditorie della e l'illegittimità degli addebiti e CP_14 non aveva neppure contestato, prima dell'instaurazione del presente giudizio, le missive che la banca aveva inviato, l'ultima delle quali in data 7.10.2013. Pertanto, le doglianze mosse erano illogiche e totalmente sfornite di prove;
• in relazione alla doglianza relativa alla nullità del contratto di fideiussione, la società
[...] ed i fideiussori confondevano due concetti nettamente distinti. Infatti, la legge CP_1 prescrive a pena di nullità che i contratti bancari debbano essere redatti in forma scritta, ma
5 nulla dice circa la sottoscrizione delle parti, che ben può pertanto essere contenuta anche in documenti separati.
• quanto alla prova del credito, le doglianze avversarie risultavano generiche, in quanto controparte, con la sottoscrizione dei contratti, aveva sempre ricevuto gli estratti conto periodici, senza sollevare mai alcuna contestazione;
- non sussisteva inoltre alcuna discrasia tra l'importo ingiunto e l'importo di cui alla lettera di messa in mora, dal momento che, dal 2013 all'anno 2021, erano maturati gli interessi di mora e competenze di chiusura conto;
• quanto alle fideiussioni e alla normativa antitrust, si evidenzia come le doglianze attoree si imperniano sulla presunta nullità della lettera di garanzia sottoscritta per asserita contrarietà della stessa alla normativa antitrust;
tuttavia, ad una attenta lettura dell'Ordinanza n. 29810 del 12 dicembre 2017, è possibile evincere che la Corte, lungi dal dichiarare nulla la fideiussione oggetto di causa, si era limitati a precisare che il Giudice di secondo grado aveva errato ad escludere a priori l'applicabilità dell'accertamento compiuto da AN d'AL ai negozi giuridici contestati, solo perché questi ultimi erano stati sottoscritti in data anteriore. Nulla aveva detto la Suprema Corte circa il merito della vertenza. A ciò si aggiunga che la Suprema Corte, citata da controparte, ha precisato che è necessario dimostrare che vi sia stato un comportamento anticoncorrenziale e che dal medesimo sia scaturito un danno specifico. Parte opponente non ha fornito prova alcuna del presunto pregiudizio patito ovvero dell'esistenza di un'intesa tra banche, ma si è limitata ad effettuare mere affermazioni di stile.
• che alcuna pronuncia di invalidità e/o inefficacia delle clausole e dello stesso testo negoziale della fideiussione omnibus poteva essere emessa e che il decreto ingiuntivo doveva ritenersi legittimamente emesso. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui una o più delle suddette clausole venisse dichiarata invalida, non poteva trattarsi di nullità assoluta ex art. 1418 c.c. L'art. 1419 c.c. è chiaro nello stabilire che “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”. Nel caso di specie, pertanto, gli opponenti avrebbe dovuto dimostrare che entrambe le parti non avrebbero concluso il contratto in assenza delle clausole contestate.
Per quanto sopra, la ha concluso chiedendo l'accoglimento delle Controparte_4 conclusioni sopra riportate.
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Con provvedimento del 21.02.2022, emesso a scioglimento della riserva assunta ad esito della prima udienza del 18.01.2022, il Giudice non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa per permettere alle parti di depositare, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, domanda di mediazione obbligatoria di cui all'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
All'udienza del 07.06.2022, tenutasi a seguito del deposito del verbale di esito negativo della mediazione, il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art 183 c.p.c.,
Con ordinanza dell'11.02.2023, il Giudice non ammetteva la prova orale richiesta dagli attori e disponeva una CTU contabile, rinviando all'udienza del 07.03.2023 per il conferimento dell'incarico.
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Con atto di intervento ex art 111 c.p.c., depositato in data 23.02.2023, si costituiva in giudizio CP_8
rilevando che:
[...]
6 1. nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mediante atto Rep. n. 14657 Racc. n. 7926 del Notaio di Milano, era stato stipulato l'atto di scissione Persona_3 parziale della società (la “Scissa”), con attribuzione del ramo Controparte_4 Cont
alla società (la “Beneficiaria”), con efficacia giuridica e contabile CP_8 dall'01.01.2023. Il relativo avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del 17.01.2023, Parte Seconda n. 7;
2. si era resa beneficiaria di un Compendio di attività e passività come meglio CP_8 identificato nell'Atto di Scissione;
3. pertanto, a partire dalla data di efficacia, la “Beneficiaria” era subentrata di pieno diritto alla
” nella titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici ad essa assegnati Pt_4 Cont e costituenti il Compendio, oggetto del ramo “ , di guisa che la Beneficiaria potesse continuare, senza soluzione di continuità, nell'esercizio dei diritti ad essa assegnati per effetto della scissione de qua;
4. tra le posizioni oggetto del Compendio di attività e passività di cui beneficia CP_8 rientra anche la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, si costituiva ed interveniva in sostituzione di CP_8 Controparte_4
( ”), facendo proprie le domande, deduzioni, contestazioni e conclusioni già formulate
[...] Pt_4 nei propri scritti difensivi.
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La causa è stata istruita con documenti e Consulenza tecnico - contabile.
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Con atto di intervento ex art 111 c.p.c., depositato in data 22.04.2025, si costituiva in giudizio
[...]
per essa non in proprio ma nella sua espressa Controparte_10 Controparte_4 qualità di procuratrice della stessa, rilevando che:
1. nelle more del giudizio di opposizione, mediante atto del 31.10.2024 a rogito del Notaio Rep. 88912 - Racc. 19863, avente efficacia dal giorno 11.11.2024, era stato Persona_4 stipulato l'atto di fusione mediante incorporazione di “Incorporanda” in CP_8 [...] CP
“Incorporante”, società appartenente al e Controparte_10 CP_15 CP_14 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di;
Controparte_16
2. pertanto, a partire dalla data di efficacia della fusione, la “Incorporante” era subentrata di pieno diritto alla “Incorporanda” in tutto il patrimonio attivo e passivo a norma dell'art. 2504 bis c.c. ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura.
Tanto premesso, si costituiva ed interveniva nel presente procedimento Controparte_10 in sostituzione di (“Incorporanda”), facendo quindi proprie le domande, deduzioni, CP_8 contestazioni e conclusioni già formulate nei propri scritti difensivi dalla “Incorporanda”.
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La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.04.2025, tenutasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE 7 Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di la quale pur Controparte_2 ritualmente citata, non si è costituita in giudizio nei termini di legge.
Deve altresì dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento esperito ex art. 111, 3° comma, c.p.c. dalle società intervenute che - in qualità di cessionarie del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto
– sono certamente titolari di un interesse in causa che legittima la loro partecipazione al giudizio.
Con riguardo invece alle domande volte a dichiarare l'estromissione della Controparte_2 deve evidenziarsi che, secondo quanto dispone l'art. 111, 3° comma, c.p.c., l'alienante può essere estromesso dal processo solo se le altre parti vi consentono. Nel caso di specie, parte opponente non ha espresso il suo consenso all'estromissione, per cui tale domanda non può essere accolta.
Nel merito, l'odierno giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla società Controparte_1
in qualità di debitrice principale e dai soci, e , in qualità di
[...] Parte_1 Parte_2 fideiussori, avverso il decreto ingiuntivo n. 124/2021 emesso dal tribunale di Nuoro in data 21.05.2021, per l'importo di € 120.273,69, oltre agli interessi convenzionali di mora, nonché le spese della procedura, liquidati in complessivi € 2.541,50, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Il credito azionato trova fondamento nel contratto di conto corrente bancario n. 1000/769 del 16/11/2011, sul quale è stata aperta una linea di credito (affidamento) di € 30.000,00 in data 23/12/2011, sottoscritto tra l'istituto di credito e la società ingiunta e, con riguardo ai fideiussori, nei contratti di fideiussione omnibus sottoscritti fino alla concorrenza dell'importo di € 39.000,00 ciascuno e della fideiussione specifica parimenti sottoscritta fino all'importo di euro 100.000,00.
Gli odierni opponenti hanno contestato la validità del contratto di conto corrente bancario sull'assunto che il medesimo risultasse sottoscritto dai clienti ma non anche dall'istituto di credito.
L'eccezione è infondata.
Infatti, se è vero che il legislatore, in relazione ai contratti bancari e finanziari, prescrive la forma scritta, a pena di nullità, tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, il requisito della forma va inteso in senso strettamente funzionale e non strutturale, avendo cioè riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente;
a tal fine, è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'intermediario (Cass. SS.UU. 6 gennaio 2018 n.898). Il medesimo principio, specificatamente stabilito per i contratti di investimento, è certamente applicabile anche in materia di contratti bancari per i quali la nullità prescritta dall'art. 117 TUB deve intendersi come nullità di protezione con la conseguenza che la sottoscrizione del cliente è sufficiente per la validità del contratto, mentre l'accettazione della banca può essere desunta anche da comportamenti concludenti, quali l'erogazione del credito, l'accreditamento delle somme, la predisposizione della documentazione contrattuale.
Nella fattispecie esaminata, sulla base della documentazione in atti, non sussistono dubbi sul fatto che le parti abbiano inteso concludere il contratto per cui è causa, al quale la ha prestato il CP_14 proprio consenso e dato piena esecuzione attraverso la predisposizione della documentazione necessaria e l'apertura di una linea di credito della quale la debitrice si è certamente avvalsa, l'elaborazione periodica degli estratti conto e tutte le operazioni connesse alla gestione del rapporto di conto corrente bancario.
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8 In seconda istanza, deve essere esaminata l'eccezione relativa alla mancata prova dell'invio degli estratti conto bancari, sollevata dagli opponenti.
Sul punto, deve osservarsi che, anche a voler trascurare il fatto che appare del tutto inverosimile che nel corso del rapporto di conto corrente la banca non abbia inviato nemmeno un estratto conto e che tale circostanza non sia mai stata contestata dalla società correntista, in ogni caso, non risulta allegato né provato in causa quale incidenza tale asserita omissione avrebbe avuto sull'entità dell'esposizione debitoria, atteso che il fatto che non siano stati inviati gli estratti conto, peraltro allegati dalla banca al ricorso proposto in sede monitoria, non inficia le ragioni del credito.
Si richiama, a tal fine, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ. n.7360 del 2025) che ha dichiarato la non decisività di tale eccezione, chiarendo che « la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo (Cass. 27 giugno 2023, n. 18352; cfr. pure: Cass. 23 dicembre 2020, n. 29415; Cass. 6 luglio 2000, n. 9008). In particolare, la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce «trasmissione», ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato (Cass. 28 luglio 2006, n. 17242).
Nella fattispecie esaminata, l'istituto di credito ha allegato tutta la documentazione (estratti conto e scalari) posta a fondamento del credito azionato, con la conseguenza che anche in assenza di prova dell'invio, il correntista è stato posto nelle condizioni di esaminarla e si sollevare le opportune contestazioni, come di fatto è avvenuto.
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Parimenti, deve essere esaminata e rigettata l'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust, sollevata dagli opponenti.
Come è noto, l'art. 2, comma 2, della legge n. 287 del 1990 stabilisce che: «Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto
o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
[...].
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto».
Con specifico riguardo alle fideiussioni bancarie, la AN d'AL, a seguito della predisposizione da parte dell'ABI di uno schema negoziale uniforme per le fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie, ha adottato il provvedimento n. 55 del 2005, con il quale ha espressamente stabilito che alcune clausole dello schema ABI ossia gli artt. 2 (clausola di reviviscenza) », 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza), nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, si pongono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90 che disciplina gli accordi tra imprese. b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza».
Il provvedimento assunto ha evidenziato come - mentre per altre clausole contenute nello schema esaminato non è ravvisabile un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, in quanto funzionali a garantire l'accesso al credito bancario - «per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. e per le c.d. clausole di "sopravvivenza" della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità
9 altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa». Il provvedimento ha disposto, in conclusione che: «a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni lesive della concorrenza.
In merito alla validità di tali clausole, le SS.UU. della Cassazione, hanno chiarito che deve escludersi che la loro previsione possa comportare una nullità totale della fideiussione, ritenendo che, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale» (Cass. civ. 41994 del 30.12.2021).
Con una serie di pronunce successive, la Suprema Corte ha delimitato ancor di più il campo della suddetta nullità parziale specificando che:
- la rilevazione della nullità ― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023);
- la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della AN d'AL; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
- iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
- iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'AL nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
10 - v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa. (Cass. civ., 17 gennaio 2025 n. 1170).
Tanto premesso, nel caso in esame, l'eccezione deve ritenersi infondata in quanto, in primo luogo, non risulta prodotto in giudizio il provvedimento della AN d'AL della cui produzione era certamente gravata l'opponente, atteso che come chiarito dalla Suprema Corte detto provvedimento non soggiace al principio iura novit cura.
È evidente che, in mancanza di tale produzione, al giudice non sarà possibile effettuare alcun raffronto tra il modello ABI e il contenuto delle clausole contrattuali previste dal contratto di fideiussione, al fine di valutare la coincidenza tra lo schema negoziale vietato dalla legge antitrust e il contratto predisposto e sottoscritto dal cliente.
Fatta questa doverosa premessa, è bene comunque evidenziare che, nel caso di specie, il provvedimento della AN d'AL, se anche fosse stato prodotto in atti, non avrebbe potuto rivestire prova privilegiata dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, atteso che - sulla base della giurisprudenza sopra richiamata - per le fideiussioni sottoscritte successivamente all'accordo ABI è onere della parte dimostrare che la compresenza di tali clausole sia il frutto dell'esistenza di un'intesa illecita tra imprese.
Gli opponenti, nonostante le fideiussioni siano state stipulate nel 2011, non hanno prodotto documentazione (quali modelli di fideiussione omnibus adottati dalla banca e dalle altre società del gruppo o altri elementi da cui desumere la diffusione fra gli istituti di credito di una prassi relativa all'applicazione delle dette clausole nella modulistica delle fideiussioni omnibus proposte ai clienti in epoca coeva alla sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa), né hanno dedotto alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare la perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione del contratto, dell'intesa illecita.
L'eccezione è pertanto infondata e non può trovare accoglimento, tanto più che non è stata neppure dedotta l'incidenza di dette clausole sulla sussistenza o meno del credito azionato nei confronti dei fideiussori, ossia l'eventuale decadenza dai termini ex art. 1957 c.c. ovvero l'invalidità dell'obbligazione garantita.
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Viceversa, deve essere accolta, seppur in minima parte, la domanda di accertamento negativo del credito formulata da parte opponente.
Gli opponenti hanno contestato l'applicazione, nel corso del rapporto di conto corrente, dell'anatocismo in violazione della normativa di settore vigente.
Sul punto, deve osservarsi che nel contratto di conto corrente sottoscritto tra le parti è prevista espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi a condizioni di reciprocità.
Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, la delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, ha Pt_5 demandato di fissare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della 11 stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione dell' indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
Secondo il ragionamento accolto dalla Suprema Corte, che si condivide integralmente e al quale questo giudice ritiene di uniformarsi,« la previsione, nel contratto di conto corrente, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4321 del 10/02/2022
In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un Sez. VI- RG 2381/2021 camera di consiglio 18.11.2021 5 tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il citato art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, con la conseguenza che il contratto di conto corrente che risulti mancante di detta indicazione non soddisfa una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo.
Ne consegue che deve dichiararsi la nullità della clausola che ha previsto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, per l'effetto, deve essere espunta qualsiasi capitalizzazione.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il giudice istruttore ha disposto una consulenza tecnico contabile, affidando al dott. il seguente quesito: Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali Persona_5
CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda con riguardo al contratto di conto corrente n. 1000/769 al ricalcolo dell'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti (e, quindi, del saldo finale) conteggiando gli interessi passivi senza operare alcuna capitalizzazione per l'intero periodo”.
Il consulente del giudice, all'esito delle indagini peritali svolte, ha così concluso: «Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 38,98. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -31.312,99 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -31.274,01. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 38,98 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati».
Alla luce delle operazioni peritali e del ricalcolo eseguito, seppur la differenza accertata sia minima, la domanda deve ritenersi almeno in parte fondata.
Il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, dev'essere revocato e la società opponente deve essere condannata al pagamento a favore dell'Istituto di credito della somma di € 120.196,71, oltre gli interessi di mora a decorrere dalla domanda fino al saldo, mentre i fideiussori devono essere condannati nei limiti della fideiussione sottoscritta.
Non possono essere invece condivise le contestazioni sollevate dagli opponenti, con relativa richiesta di rimessione in istruttoria della causa e rinnovazione della c.t.u., fondate sull'assunto che il c.t.u. si sarebbe limitato a un mero ricalcolo matematico senza approfondire le ulteriori violazioni esistenti.
12 È evidente, infatti, che il c.t.u. ha risposto in modo puntuale ed esaustivo al quesito formulato dal giudice.
Le ulteriori questioni sollevate e, in particolare, quella secondo cui il TAEG/ISC applicato al rapporto sarebbe superiore all'ISC indicato in contratto pari al 10,61%, con conseguente nullità del tasso e applicabilità del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, non sono condivisibili e per tale ragione non hanno costituito oggetto del quesito.
In via preliminare, è bene evidenziare che nei contratti di finanziamento, l'I.S.C. «Indicatore Sintetico di Costo» rappresenta il costo complessivo dell'operazione di finanziamento, calcolata considerando indistintamente tutte le voci di spesa addebitate al cliente.
L'art. 9 della delibera CICR del 4/3/2003 prevede che la AN d'AL debba individuare “le operazioni ed i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore Sintetico di Costo (ISC)» comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla AN d'AL medesima”.
L'art. 116, comma 1bis, T.U.B., stabilisce, a sua volta, che “Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari”.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene il TAEG/ISC non costituisca un vero e proprio tasso di interesse, ma un'informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione di credito, finalizzata a garantire la massima trasparenza nei rapporti tra banche e clienti.
Par La Suprema Corte ha tuttavia chiarito che l'assenza o l'erronea indicazione dell' non è causa di nullità del contratto, né trova applicazione in tale ipotesi l'art.117 TUB.
Si richiama sul punto l'orientamento consolidato secondo cui: «In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima». Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023.
L'unica eccezione prevista è quella disciplinata dall'art. 125 bis TUB che tuttavia non trova applicazione nella fattispecie esaminata, trattandosi di norma introdotta a tutela dei consumatori in relazione alla sottoscrizione di contratti di credito al consumo.
Tanto premesso, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, l'eccezione di nullità formulata dagli opponenti non può trovare accoglimento in quanto, se anche fosse stato indicato in contratto un ISC inferiore rispetto a quello applicato, alcuna nullità sarebbe ravvisabile, né troverebbe applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Correttamente, pertanto, il giudice istruttore ha limitato il quesito all'accertamento della illegittima applicazione dell'anatocismo, quesito cui il c.t.u. si è puntualmente attenuto. Nessuna ulteriore attività istruttoria appare necessaria e la relativa istanza deve incontrare il rigetto.
13 *
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo.
Considerato che le domande formulate dagli opponenti sono risultate infondate, ad eccezione della domanda di susssitenza del credito che può essere accolta solo in minima parte, gli opponenti devono essere condannati, in solido, al rimborso dei 2/3 delle spese di lite, con compensazione tra le parti del terzo residuo.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 124/2021 emesso dal Tribunale di Nuoro in data 21.05.2021;
- condanna le parti opponenti, in solido tra loro, e nei limiti delle fideiussioni sottoscritte, a corrispondere a favore della la somma di euro 120.196,71, Controparte_10 oltre gli interessi di mora a decorrere dalla domanda fino al saldo;
- respinge le altre domande avanzate dalle opponenti;
- condanna la parte opponente al rimborso in favore della delle Controparte_10 spese di lite, che liquida in euro 9.402,00, per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA, CPA.
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Nuoro, 09.07.2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Lecis
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