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18 dicembre 1993
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27 ottobre 1995
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1 gennaio 1998
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1 gennaio 1999
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1 gennaio 2000
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Art. 2. 1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalita' o la maggioranza anche relativa, assumono la forma della societa' per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218 , e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 356 del 1990 . Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 .
2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalita' per il versamento alle societa' per azioni di cui al comma 1 delle disponibilita' di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari esistenti presso la tesoreria dello Stato.
(( 3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della societa' per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e del consorzi cui esse partecipano )) 4. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalita' idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire:
a) la possibilita' di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall' articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , nonche' delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle societa' consortili, anche in forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ;
b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato;
c) la permanenza della destinazione dell'attivita' della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato.
2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalita' per il versamento alle societa' per azioni di cui al comma 1 delle disponibilita' di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari esistenti presso la tesoreria dello Stato.
(( 3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della societa' per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e del consorzi cui esse partecipano )) 4. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalita' idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire:
a) la possibilita' di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall' articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , nonche' delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle societa' consortili, anche in forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ;
b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato;
c) la permanenza della destinazione dell'attivita' della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 28/07/1998 n. 92 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 28 luglio 1998 · 3.3368807
[…] tramite le societa\' di leasing. Nell\'istanza in questione viene inoltre fatto presente che in data 1 agosto 1994 l\'Artigiancassa, in forza dell\'art. 2 della legge n. 489 del 1993, e\' stata trasformata in societa\' per azioni di diritto comune e che, pertanto, nella sua attuale configurazione, la stessa non rientrerebbe nel novero dei
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Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/05/2020, n. 5336Provvedimento: […] La definizione dell'Istituto come “banca pubblica, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385” appare contrastante con quanto disposto dall'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, che aveva obbligato gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato deteneva la totalità o la maggioranza anche relativa, ad assumere la forma della società per azioni entro il 30 giugno 1994.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 116 D.lgs. 104/2010·
- difetto di giurisdizione·
- banca pubblica·
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