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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44255/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPAZZI Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA SPARTACO N.26 20135 MILANO presso il difensore avv. FILIPAZZI ANDREA
ATTORE/I contro
DA 10 (C.F. ), CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da foglio depositato telematicamente e come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto regolarmente notificati la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la chiedendo di
[...] Controparte_2
ordinare alla società resistente, nel termine di 10 (dieci) gg o altro che il giudice riterrà di concedere, dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio, l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con la sottoscrizione dell'atto di transazione ed in particolare: a) ordinare alla resistente la consegna dei master e dei relativi multitraccia o stems delle registrazioni
” e nonché dei videoclip;
b) ordinare alla resistente di comunicare Per_1 Persona_2
immediatamente a società di distribuzione di musica digitale, che a partire Controparte_3
pagina 1 di 4 dal 15 settembre 2022, la proprietà dei master e di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica delle registrazioni ” e ed ei rispettivi videoclip sono di proprietà esclusiva Per_1 Persona_2 della ditta individuale “La Nina di CA I”; c) ordinare alla società resistente, a partire dal 15 settembre 2022 e fino all'avvenuta comunicazione a la consegna dei rendiconti Parte_2
royalties relativi ai predetti videoclip e alle registrazioni nonché di procedere, in favore della ricorrente, all'immediato pagamento di tutte le somme di cui ai rendiconti medesimi oltre interessi di mora dal dovuto al saldo. Chiedeva inoltre di stabilire, a titolo di penale a carico della società resistente ed in favore della sig.ra un importo di euro 500,00 (cinquecento/00) (o altra somma maggiore o Pt_1
minore che il giudice riterrà di giustizia) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni, per ogni obbligazione che Da 10 non dovesse adempiere correttamente nel Controparte_1
termine di cui al precedente n. 1); nel caso di mancato adempimento, adempimento parziale o di adempimento inesatto anche di una sola delle obbligazioni entro il termine massimo stabilito per la penale, condannare la società resistente, a pagare a a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
la somma di euro 15.000,00 o altra, superiore o inferiore, che il giudice riterrà di giustizia;
con vittoria di spese di giudizio.
Nella contumacia di parte convenuta all'udienza odierna il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni, discuteva oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Parte attrice agisce in giudizio per l'adempimento della scrittura transattiva prodotta sub doc. 1 che, unitamente allo scambio di corrispondenza tra i legali delle parti (doc. 4), attesta l'avvenuto accordo in merito alla cessione alla sig.ra della proprietà del master e del diritto esclusivo di Parte_1 utilizzazione economica e dei diritti del produttore fonografico dell'opera musicale ”/” Per_1 [...]
, verso il corrispettivo di euro 5.000 oltre iva, che la si impegnava a Per_2 Controparte_4
comunicare al distributore . In esecuzione del predetto accordo, la emetteva in CP_3 Controparte_4 data 11.10.2022 la fattura n. 18 (doc. 2) riportante nella descrizione “Cessione master dell'opera musicale 'Facci caso/Poni a Mente'” e l'attrice provvedeva al relativo pagamento, come risulta dall'avvenuta comunicazione del CRO e degli altri dati dell'eseguito bonifico per l'esatto importo pattuito (doc. 3).
A fronte dell'allegato inadempimento agli impegni contrattuali di , quest'ultima, non Controparte_2 costituendosi in giudizio, non ha assolto l'obbligo probatorio a proprio carico di avere consegnato le registrazioni e dato le prescritte comunicazioni al distributore ed ha implicitamente rinunciato a far valere eventuali altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
pagina 2 di 4 La domanda attorea di adempimento deve essere pertanto accolta così come deve trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento, che è almeno pari alle royalties che sarebbero state corrisposte direttamente a parte attrice ove la convenuta avesse tempestivamente provveduto a dare comunicazione al distributore dell'avvenuta cessione dei diritti.
Il lungo tempo trascorso dalla stipula della transazione e dal pagamento del prezzo convenuto senza che la convenuta abbia provveduto all'adempimento degli obblighi a proprio carico di consegna del master e di comunicazione, costituisce valido motivo per accogliere la richiesta di 'astreintes' formulata dall'attrice e che si ritiene equo fissare nella somma di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale dovuto e nella comunicazione della cessione a , a partire dal CP_3
decimo giorno successivo alla notifica, a cura dell'attrice, della presente sentenza.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per l'ipotesi di inadempimento del presente provvedimento per incompatibilità con la precedente richiesta ex art. 614 bis c.p.c. e perché parte attrice non ha neppure fornito alcun utile elemento per la stima dell'eventuale futuro danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta, al minimo per la fase di trattazione e decisione stante la semplificazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: condanna Da 10 all'adempimento dell'accordo transattivo del 15.9.2022 ed CP_4 all'adempimento dei relativi obblighi di consegna a dei master, dei multitraccia/stems, Parte_1 videoclip delle registrazioni ” e e di comunicazione alla società di Per_1 Persona_2
distribuzione che la proprietà dei master e di tutti i diritti esclusivi di Controparte_3 utilizzazione economica delle registrazioni ” e ed ei rispettivi videoclip Per_1 Persona_2
sono di proprietà esclusiva della ditta individuale “La Nina di CA I”; fissa ex art. 614 bis c.p.c. la somma di euro 200,00 dovuta da per ogni giorno di Controparte_4 ritardo nell'esecuzione della sentenza con decorrenza dal decimo giorno successivo alla sua notificazione;
condanna Da , a titolo di risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento, al CP_4
pagamento in favore di di una somma pari alle royalties relative a videoclip e Parte_1 registrazioni “ ” e maturate dal 15 settembre 2022 ad oggi, oltre interessi ex Per_1 Persona_2
art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
pagina 3 di 4 rigetta ogni altra domanda;
condanna parte convenuta a rimborsare a le spese di lite che liquida in euro 264,00 per Parte_1
esborsi, euro 3.387,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44255/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPAZZI Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA SPARTACO N.26 20135 MILANO presso il difensore avv. FILIPAZZI ANDREA
ATTORE/I contro
DA 10 (C.F. ), CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da foglio depositato telematicamente e come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto regolarmente notificati la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la chiedendo di
[...] Controparte_2
ordinare alla società resistente, nel termine di 10 (dieci) gg o altro che il giudice riterrà di concedere, dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio, l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con la sottoscrizione dell'atto di transazione ed in particolare: a) ordinare alla resistente la consegna dei master e dei relativi multitraccia o stems delle registrazioni
” e nonché dei videoclip;
b) ordinare alla resistente di comunicare Per_1 Persona_2
immediatamente a società di distribuzione di musica digitale, che a partire Controparte_3
pagina 1 di 4 dal 15 settembre 2022, la proprietà dei master e di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica delle registrazioni ” e ed ei rispettivi videoclip sono di proprietà esclusiva Per_1 Persona_2 della ditta individuale “La Nina di CA I”; c) ordinare alla società resistente, a partire dal 15 settembre 2022 e fino all'avvenuta comunicazione a la consegna dei rendiconti Parte_2
royalties relativi ai predetti videoclip e alle registrazioni nonché di procedere, in favore della ricorrente, all'immediato pagamento di tutte le somme di cui ai rendiconti medesimi oltre interessi di mora dal dovuto al saldo. Chiedeva inoltre di stabilire, a titolo di penale a carico della società resistente ed in favore della sig.ra un importo di euro 500,00 (cinquecento/00) (o altra somma maggiore o Pt_1
minore che il giudice riterrà di giustizia) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni, per ogni obbligazione che Da 10 non dovesse adempiere correttamente nel Controparte_1
termine di cui al precedente n. 1); nel caso di mancato adempimento, adempimento parziale o di adempimento inesatto anche di una sola delle obbligazioni entro il termine massimo stabilito per la penale, condannare la società resistente, a pagare a a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
la somma di euro 15.000,00 o altra, superiore o inferiore, che il giudice riterrà di giustizia;
con vittoria di spese di giudizio.
Nella contumacia di parte convenuta all'udienza odierna il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni, discuteva oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Parte attrice agisce in giudizio per l'adempimento della scrittura transattiva prodotta sub doc. 1 che, unitamente allo scambio di corrispondenza tra i legali delle parti (doc. 4), attesta l'avvenuto accordo in merito alla cessione alla sig.ra della proprietà del master e del diritto esclusivo di Parte_1 utilizzazione economica e dei diritti del produttore fonografico dell'opera musicale ”/” Per_1 [...]
, verso il corrispettivo di euro 5.000 oltre iva, che la si impegnava a Per_2 Controparte_4
comunicare al distributore . In esecuzione del predetto accordo, la emetteva in CP_3 Controparte_4 data 11.10.2022 la fattura n. 18 (doc. 2) riportante nella descrizione “Cessione master dell'opera musicale 'Facci caso/Poni a Mente'” e l'attrice provvedeva al relativo pagamento, come risulta dall'avvenuta comunicazione del CRO e degli altri dati dell'eseguito bonifico per l'esatto importo pattuito (doc. 3).
A fronte dell'allegato inadempimento agli impegni contrattuali di , quest'ultima, non Controparte_2 costituendosi in giudizio, non ha assolto l'obbligo probatorio a proprio carico di avere consegnato le registrazioni e dato le prescritte comunicazioni al distributore ed ha implicitamente rinunciato a far valere eventuali altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
pagina 2 di 4 La domanda attorea di adempimento deve essere pertanto accolta così come deve trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento, che è almeno pari alle royalties che sarebbero state corrisposte direttamente a parte attrice ove la convenuta avesse tempestivamente provveduto a dare comunicazione al distributore dell'avvenuta cessione dei diritti.
Il lungo tempo trascorso dalla stipula della transazione e dal pagamento del prezzo convenuto senza che la convenuta abbia provveduto all'adempimento degli obblighi a proprio carico di consegna del master e di comunicazione, costituisce valido motivo per accogliere la richiesta di 'astreintes' formulata dall'attrice e che si ritiene equo fissare nella somma di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale dovuto e nella comunicazione della cessione a , a partire dal CP_3
decimo giorno successivo alla notifica, a cura dell'attrice, della presente sentenza.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per l'ipotesi di inadempimento del presente provvedimento per incompatibilità con la precedente richiesta ex art. 614 bis c.p.c. e perché parte attrice non ha neppure fornito alcun utile elemento per la stima dell'eventuale futuro danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta, al minimo per la fase di trattazione e decisione stante la semplificazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: condanna Da 10 all'adempimento dell'accordo transattivo del 15.9.2022 ed CP_4 all'adempimento dei relativi obblighi di consegna a dei master, dei multitraccia/stems, Parte_1 videoclip delle registrazioni ” e e di comunicazione alla società di Per_1 Persona_2
distribuzione che la proprietà dei master e di tutti i diritti esclusivi di Controparte_3 utilizzazione economica delle registrazioni ” e ed ei rispettivi videoclip Per_1 Persona_2
sono di proprietà esclusiva della ditta individuale “La Nina di CA I”; fissa ex art. 614 bis c.p.c. la somma di euro 200,00 dovuta da per ogni giorno di Controparte_4 ritardo nell'esecuzione della sentenza con decorrenza dal decimo giorno successivo alla sua notificazione;
condanna Da , a titolo di risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento, al CP_4
pagamento in favore di di una somma pari alle royalties relative a videoclip e Parte_1 registrazioni “ ” e maturate dal 15 settembre 2022 ad oggi, oltre interessi ex Per_1 Persona_2
art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
pagina 3 di 4 rigetta ogni altra domanda;
condanna parte convenuta a rimborsare a le spese di lite che liquida in euro 264,00 per Parte_1
esborsi, euro 3.387,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4