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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 11496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11496 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa EV SC - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7094 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SOLARO ANGELA presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/03/2025, chiedeva pronunziarsi la Parte_1 separazione personale in relazione al matrimonio da lei contratto con in Controparte_1
Ercolano il 30.11.1974. Aggiungeva che dalla loro unione erano nati tre figli: AE, il
15.09.1979, il 01.12.1989 e il 17.10.1983, tutti maggiorenni, autosufficienti, Per_1 Per_2 coniugati e non conviventi con la ricorrente.
Rappresentava che dopo anni di pacifica convivenza la vita coniugale, a causa della progressiva distanza caratteriale tra i coniugi acuita da difficoltà economiche, si era rivelata infelice ed
1 insostenibile, tanto che nel 2017 il resistente abbandonava la casa coniugale senza farvi più ritorno. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e s.s. c.p.c.
All'udienza del 18.11.2015, il Giudice preliminarmente, verificata la regolarità della notifica del ricorso al convenuto , non costituito, ne dichiarava la contumacia;
procedeva poi Controparte_1 al libero interrogatorio della ricorrente, la quale dichiarava:
<< ho la terza elementare;
con mio marito non conviviamo più dal 2018, se ne è andato di casa e non è più tornato, faceva il muratore e adesso è in pensione, i tre figli AE, e Per_2 sono tutti grandi, autonomi e con rispettive famiglie, il padre non mantiene nessun Per_1 rapporto con loro, io vado avanti solo col reddito di inclusione, voglio solo la separazione e non chiedo nessun mantenimento perché so che il non lo verserebbe, come non ha fatto in tutti CP_1 gli ultimi anni in cui si è disinteressato della mia sopravvivenza, non ho altro da aggiungere>>.
All'esito, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore di parte ricorrente alla discussione orale. Il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento; la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In assenza di ulteriore domanda, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
2 • pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di ERCOLANO per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) – (atto n. 181, parte I ,
S. , Reg. atti di matrimonio dell'anno 1974).
• Spese irripetibili;
così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa EV SC dott. Raffaele Sdino
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