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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
AC RE, TO
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4255/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15641/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI CONTEST n. TF5COEN02076/2023 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7826/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, titolare della omonima ditta individuale ha appellato la sentenza n. 15641/7/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, depositata il'1/11/2024, che ha rigettato il ricorso avverso l'atto di contestazione di recupero credito d'imposta per l'anno 2018 n. TF5COEN02076 dell'importo di €.38.606,40. I primi giudici hanno ritenuto che i due avvisi dì accertamento, aventi rispettivamente n.
AUTF501AE043662012/1 – A, anno d'imposta 2008 dell'importo di €. 7.733,73 e n.
AUTF501AM032162015/1 – A, anno d'imposta 2010 dell'ammontare di €. 69.511,51 atti presupposti di quello impugnato, fossero stati ritualmente notificati e non maturata la prescrizione della pretesa tributaria.
Con l'atto d'impugnazione il contribuente ha censurato la pronunzia deducendo, con riferimento all'avviso di accertamento N. AUTF501AM032162015/1 che dagli atti depositati dall'Ufficio, risultava essere stato notificato per compiuta giacenza presso l'ufficio postale del Comune di S. Sebastiano al V. (NA) in data
21/11/2015 e che la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10012 del 2021, aveva ritenuto che la prova del perfezionamento della procedura notificatoria poteva essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunicava l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Per il perfezionamento della notifica di compiuta giacenza era quindi necessaria la prova del ricevimento della seconda raccomandata, in quanto la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) rivestiva un ruolo essenziale, mirando a garantire "la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso". Relativamente all'avviso di accertamento N.
AUTF501AE043662012/1 risultava, invece, notificata la sola raccomandata informativa e non il ricevimento dell'avviso di accertamento.
Si è costituita l'A.F. controdeducendo l'inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto l'atto risultava essere stato sottoscritto personalmente dalla parte e non già dal difensore, in violazione del disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 18 D. Lgs. n. 546/1992, inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del gravame, essendo stati depositati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate che comunicavano l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello deve essere rigettato per inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per avere il contribuente sottoscritto personalmente il ricorso, in violazione del disposto di cui all'art. 12 del
D.lgs. n 546 del 1992 che prescrive:
1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
Il comma 4 poi prevede che: Il ricorso è inammissibile se manca o è' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritta a norma del comma precedente.
Nel caso in esame il valore della causa è di €. 38.606,40, per cui era necessaria la sottoscrizione del difensore.
Trattasi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello per inammissibilità del giudizio introduttivo e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado liquidate in euro 3000,00
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
AC RE, TO
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4255/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15641/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI CONTEST n. TF5COEN02076/2023 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7826/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, titolare della omonima ditta individuale ha appellato la sentenza n. 15641/7/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, depositata il'1/11/2024, che ha rigettato il ricorso avverso l'atto di contestazione di recupero credito d'imposta per l'anno 2018 n. TF5COEN02076 dell'importo di €.38.606,40. I primi giudici hanno ritenuto che i due avvisi dì accertamento, aventi rispettivamente n.
AUTF501AE043662012/1 – A, anno d'imposta 2008 dell'importo di €. 7.733,73 e n.
AUTF501AM032162015/1 – A, anno d'imposta 2010 dell'ammontare di €. 69.511,51 atti presupposti di quello impugnato, fossero stati ritualmente notificati e non maturata la prescrizione della pretesa tributaria.
Con l'atto d'impugnazione il contribuente ha censurato la pronunzia deducendo, con riferimento all'avviso di accertamento N. AUTF501AM032162015/1 che dagli atti depositati dall'Ufficio, risultava essere stato notificato per compiuta giacenza presso l'ufficio postale del Comune di S. Sebastiano al V. (NA) in data
21/11/2015 e che la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10012 del 2021, aveva ritenuto che la prova del perfezionamento della procedura notificatoria poteva essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunicava l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Per il perfezionamento della notifica di compiuta giacenza era quindi necessaria la prova del ricevimento della seconda raccomandata, in quanto la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) rivestiva un ruolo essenziale, mirando a garantire "la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso". Relativamente all'avviso di accertamento N.
AUTF501AE043662012/1 risultava, invece, notificata la sola raccomandata informativa e non il ricevimento dell'avviso di accertamento.
Si è costituita l'A.F. controdeducendo l'inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto l'atto risultava essere stato sottoscritto personalmente dalla parte e non già dal difensore, in violazione del disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 18 D. Lgs. n. 546/1992, inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del gravame, essendo stati depositati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate che comunicavano l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello deve essere rigettato per inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per avere il contribuente sottoscritto personalmente il ricorso, in violazione del disposto di cui all'art. 12 del
D.lgs. n 546 del 1992 che prescrive:
1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
Il comma 4 poi prevede che: Il ricorso è inammissibile se manca o è' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritta a norma del comma precedente.
Nel caso in esame il valore della causa è di €. 38.606,40, per cui era necessaria la sottoscrizione del difensore.
Trattasi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello per inammissibilità del giudizio introduttivo e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado liquidate in euro 3000,00