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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7052 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5788/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: GO AR IO IN Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere all'esito di camera di consiglio, all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente: SENTENZA (ex artt. 429 c.p.c) nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 5788 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1 (C.F. ), quale società incorporante di (P.IVA P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, il primo P.IVA_2 dall'Avv. Marco Di Siena la seconda, anche disgiuntamente, dall'Avv. Marco Di Siena e dall'Avv. Emanuele Tito, entrambi domiciliati in Roma, Via XXIV Maggio 43, presso lo studio dell'Avv. Marco Di Siena;
APPELLANTE E
(C.F. in Controparte_3 P.IVA_3 persona del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello CP_4 Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 APPELLATO avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 5171/2022 pronunciata e depositata in data 4 aprile 2022. CONCLUSIONI: per l'appellante:
“si chiede a codesta Ecc.ma Corte di Appello in riforma della sentenza di primo grado:
- in via principale, l'annullamento integrale della pretesa formalizzata con il Decreto in quanto illegittima ed infondata;
- in via subordinata una rettifica in minus del quantum della sanzione amministrativa irrogata in ragione dell'applicazione del minimo edittale introdotto dalla sopravvenuta (e più favorevole) disciplina punitiva di cui al D.Lgs. 90/2017.” per l'appellata: “all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” FATTO E DIRITTO Le intestate parti appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto il loro ricorso e condannato i ricorrenti e Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_2 favore del resistente. Controparte_3 Nel primo giudizio, le parti avevano proposto opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 401964/A del 2 agosto 2019 con il quale il Controparte_3
aveva inflitto loro, quali obbligati in solido - il primo quale responsabile
[...] pro tempore della filiale n. 304 di Siracusa della nel periodo compreso fra CP_1
1 l'aprile 2013 e il dicembre 2015 - una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 22.056,00, per aver omesso di segnalare, in violazione dell'art. 41 del d.lgs. 231/2007, le operazioni sospette nel periodo dal 9.10.2015 al 3.12.2015, per un importo complessivo di € 220.560,00. La contestazione traeva origine da una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza, N.P.T. di Siracusa, Sezione Tutela Economia, all'esito dell'esame della movimentazione del conto corrente n. 2617, acceso il 9.12.2014, da parte dell'intestatario , titolare della D.I. Ecobusiness, con sede legale a Controparte_5 Siracusa. Nell'ambito di più ampi accertamenti erano state individuate diverse operazioni anomale nel triennio 2014-2016 consistenti nella effettuazione di plurime operazioni di accredito di somme a mezzo bonifici, effettuate da soggetti ricorrenti e successivo trasferimento degli stessi importi: a) a società aventi sede a Malta, a mezzo di ulteriori bonifici bancari;
b) allo stesso , mediante cambio assegni emessi con la dicitura CP_5
“a me medesimo”; c) a soggetti terzi, a mezzo di assegni bancari emessi all'ordine di terzi beneficiari. Secondo la contestazione, le suddette operazioni rivestivano gli indici di anomalia individuati dalla delibera del Governatore della AN d'Italia n. 616 del 24/08/2010, e precisamente (v. conclusioni del verbale di accertamento):
“Indice 6.1. Operatività, improvvisa e circoscritta in un limitato periodo di tempo, effettuata con riferimento a rapporti con regolare andamento, realizzata mediante cambio assegni propri in contanti, di elevato importo o a cifra tonda, o versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi;
Indice 6.2. Rapporti intestati a persone fisiche o a imprese con modesta operatività sui quali affluiscono ripetuti o significativi versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da disposizioni di pagamento per ammontare complessivi pressoché equivalenti, soprattutto se indirizzati all'estero.” Secondo l'Ufficio procedente, come detto, l'oggettiva anomalia delle movimentazioni consisteva in “ripetuti accrediti di bonifici a titolo di incasso fatture e successivi prelevamenti tramite emissione di assegni bancari emessi all'ordine dello stesso e mediante ripetuti bonifici verso l'estero per importi significativi, con CP_5 regolamento delle operazioni presso la Bank of Valletta, a favore di due società “One Racing Team Ltd” e Solar Consulting e Trading Ltd”, aventi sede a Malta”. Nel ricorso in opposizione in primo grado, gli opponenti avevano formulato vari motivi di censura negando la ricorrenza, nella specie, di concreti elementi di anomalia tali da comportare un obbligo di segnalazione. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma dava preliminarmente atto della
“sostanziale sovrapponibilità dell'accertamento culminato nel decreto sanzionatorio EF n. 401969/A - la cui opposizione è stata definita con sentenza di questo Tribunale n. 7711 del 3.5.2021 – e il decreto sanzionatorio n. 401964 del 2.8.2019” oggetto del presente giudizio e riteneva pertanto di confermarne le relative statuizioni, respingendo tutti i profili di censura formulati dall'opponente. A fondamento della decisione, il primo giudice ha escluso la violazione, nella specie, dei principii ex artt. 13 e 14 L. 689/81 non occorrendo che l'attività di accertamento si svolgesse con la partecipazione dell'interessato; quanto ai vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione, gli stessi non comportavano la nullità del provvedimento, in quanto il giudizio investe il rapporto e non l'atto, garantendo la cognizione piena del giudice. Sulla eccepita violazione del termine di decadenza di 90 giorni per la contestazione (art. 14, comma 2, L. 689/81), il Tribunale, osservato che, per consolidata giurisprudenza, in mancanza di contestazione immediata dell'infrazione, il termine di 90
2 giorni decorreva dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito e non dalla mera acquisizione del fatto materiale, rilevava che, nel caso di specie - come già accertato nella sentenza 7771 del 3.05.2021 - la complessità dell'accertamento (che includeva numerose richieste di notizie e documenti a diversi intermediari finanziari) potesse spiegare il tempo impiegato a concludere l' iter. In dettaglio, e sempre come già evidenziato nella sentenza del Tribunale di Roma 7711 del 3.05.2021, “l'ultima nota inviata dalla banca il 29.5.2017, era necessario all'organo accertatore per delineare compiutamente gli elementi fattuali dell'accertamento. La nota, infatti, riporta informazioni riguardanti il cliente
[...]
” e di cui “l'UIF “non poteva escludere a priori la rilevanza di quest'ultima CP_5 ai fini ispettivi”. Inoltre, era da condividere quanto evidenziato dal Ministero sul punto, ovvero che trattavasi di indagine complessa connotata dalla verifica di “trasferimenti di ingenti risorse finanziarie presso società maltesi” che aveva “dato luogo all'elevazione di sette diversi processi verbali di contestazione relativi a conti correnti riconducibili a più persone fisiche / ditte individuali, accesi presso due diversi intermediari finanziari e concernenti complessivamente un ingente numero di operazioni bancarie…”. Si trattava, dunque, di articolato accertamento ispettivo rientrante nelle tipologie di indagini con rifermento alle quali la Cassazione, con la sentenza n. 1528/2018 ha chiarito che esigenze di economia giustificano il completamento dell'esame di tutte le posizioni coinvolte. Quanto poi alla sussistenza, in concreto, dell'obbligo di segnalazione prescritto dall'art. 41 D.Lgs. 231/07, il Tribunale ha ritenuto che, posta la non necessità di dover accertare un delitto, essendo sufficiente l'insorgenza di un semplice sospetto sul possibile collegamento tra i fondi e un qualsiasi delitto non colposo, nel caso di specie, tale sospetto era riferibile dagli indici di anomalia “6.1. e 6.2” indicati nella contestazione mentre l'operatività riscontrata non era compatibile con l'attività professionale del cliente;
che il software di supporto (NO) aveva funzione di mero supporto operativo, e la sua mancata segnalazione è irrilevante a fronte di operazioni oggettivamente sospette. Infine, sulla eccepita erroneità della quantificazione della sanzione e riguardo all' applicazione del favor rei, il Tribunale ha stabilito che la sanzione era stata correttamente quantificata secondo l'art. 57, comma 4, D.Lgs n. 231/2007 (dall'1% al 40% dell'importo delle operazioni non segnalate), in quanto più favorevole. L'applicazione della normativa sopravvenuta (D.Lgs. n. 90/2017) avrebbe portato a una sanzione compresa tra € 210.000 ed € 300.000 (ex art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007). Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 articolando cinque motivi di appello. Con il primo motivo, la parte appellante lamenta la lesione dei principi di partecipazione, trasparenza e difesa (art. 24 Cost., L. 241/90, CEDU) per aver svolto la GdF gli accertamenti in modo segreto, senza effettuare alcuna verifica in loco, senza richiedere informazioni ai presunti trasgressori e senza dunque il coinvolgimento degli interessati, vulnus destinato a riflettersi sulla legittimità del Decreto. Il motivo è infondato. Oltre a non formulare alcuna critica in ordine allo specifico rilievo posto dal primo giudice a sostegno della reiezione del motivo (“..non è necessario che l'accertamento di cui agli art. 13 e 14 L: 689/81 si svolga con la partecipazione dell'interessato…”) e attestandosi comunque su rilievi evasivi, è la stessa parte ad ammettere, nel corpo della censura, di aver provveduto ad inviare, a seguito della contestazione, i propri scritti difensivi, esercitando dunque pienamente le proprie
3 facoltà difensive;
inoltre, è stata prodotta dal EF ( all. 1 quater della comparsa di costituzione di primo grado) la rinuncia di entrambe le parti alla audizione personale, contenente rinvio alle difese già svolte in precedenza. Alla luce di un simile contesto fattuale, la censura perde di consistenza, priva com'è della indicazione dei profili per i quali, in tesi, si sarebbe concretizzata la lamentata violazione procedimentale. Con il secondo motivo di appello, le parti eccepiscono la violazione del termine di decadenza (art. 14 L. 689/81) per avere la Guardia di Finanza di Siracusa formulato la contestazione solo in data 10 luglio 2017 e ciò oltre un anno dopo dall'inizio delle indagini delegate con nota del 27 maggio 2016, data di ricezione, da parte della GdF, della segnalazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Nella sentenza di primo grado, il Tribunale si è preoccupato di individuare il termine di decorrenza di 90 giorni dal completamento, da parte della GdF, della istruttoria, coincidente con l'invio, da parte della della nota del 27 maggio 2017 CP_1 con cui la AN comunicava alla Guardia di Finanza la assenza di “segnalazioni per operazioni sospette inviate all'UIF a carico di ” (p. 5 del PVC). Controparte_5 Secondo la parte, tale nota nulla avrebbe aggiunto al complesso di dati già acquisiti fino a quel momento dalla Polizia Tributaria. Anche questa censura è infondata. Tralascia la parte di considerare come la indagine in questione, connotata da sette paralleli filoni investigativi, con complessi accertamenti anche all'estero, abbia richiesto la acquisizione di una ingente mole di atti, con plurime richieste susseguitesi nel tempo, a volte reiterate con istanze di sollecito e specificamente riferite al (v. nota CP_5 del 10.05.2017 Prot. 0256972/17 cui la ebbe a rispondere con nota del CP_6 19.05.2017 Prot 027778/17; v. nota del 5.04.2017 Prot 194443; nota inviata il 15.05.2017 dalla alla Guardia di Finanza Prot 0257008/17 ) CP_2 Come si vede, plurimi sono stati gli atti di acquisizione istruttoria, anche anteriori alla nota del 29.05.2017, oggetto del motivo, tali da costituire giustificare, nell'ottica della Autorità irrogante, la posticipazione della decorrenza del termine di novanta giorni ex art. 14 L. 689/81. Con il terzo e quarto motivo, l'appellante contesta la fondatezza dell'addebito e fa rilevare la “sua incoerenza rispetto al paradigma legale della norma asseritamente violata (art. 41 del D.Lgs. 231/07)”. Censura, del primo provvedimento, come il primo giudice avrebbe dato per scontata la ricorrenza, nella specie, degli indici di anomalia riportati nel decreto sanzionatorio, facendone generica menzione nella sentenza, ma senza specificare in cosa dette anomalie si sarebbero concretizzate. Passa, quindi, a contestare il contenuto del decreto sanzionatorio, contestando partitamente le valutazioni condotte dalla autorità procedente nel decreto opposto. In primo luogo, viene criticato il percorso argomentativo del provvedimento nella parte in cui ascrive al funzionario il mancato approfondimento del profilo soggettivo che quello oggettivo della clientela. Secondo la parte, il grado di diligenza esercitato dall'intermediario finanziario “non poteva essere quello ricostruito ex post (in maniera peraltro occulta e non partecipata) dagli organi ispettivi, ma “quello in cui l'intermediario – rebus sic stantibus (ossia all'epoca dei fatti controversi) – si trovava ad operare in concreto”. In analoga prospettiva, aggiunge la parte, il EF aveva dato conto delle indagini della Guardia di Finanza, “ritenendo che dalle stesse si potesse, in un'ottica ex post, far discendere (ora per allora) la configurabilità dell'obbligo di segnalazione”, senza dire nulla del patrimonio conoscitivo nella disponibilità del presunto trasgressore al momento di effettuazione delle operazioni e che “avrebbe dovuto indurre lo stesso all'adempimento prescritto dall'art. 41 del D.Lgs. 231/2007”. Secondo la parte, né il Decreto né la sentenza, conterrebbero “la indicazione delle
4 ragioni per le quali la mera effettuazione di bonifici diretti all'estero, la ricezione di somme rappresentate da bonifici o l'esecuzione di operazioni di cambio assegni (di importo, peraltro, di non assoluta importanza) avrebbero dovuto rappresentare elementi tali da configurare una effettiva e concreta situazione di anomalia – soggettiva ed oggettiva – idonea ad imporre una segnalazione per operazioni sospette”. Rileva altresì, a tale proposito, la circostanza che le transazioni che avrebbero dovuto essere avvertite come sospette si erano “articolate in oltre due anni, risultando così diluite in un arco temporale così congruo da risultare (a prescindere da ogni altra considerazione) sprovviste di un qualsiasi indizio di anomalia e/o irritualità”. Inoltre, posto che costituiva onere della parte pubblica dimostrare che il Pt_1 disponesse di un quadro probatorio – (quanto meno) di ordine indiziario – tale da fare presumere la provenienza del denaro da una attività criminosa (tenuto conto dell'entità, della natura o di qualsiasi altra circostanza), mentre di tale aspetto non vi era traccia nel provvedimento e nella sentenza appellata. Passando più al dettaglio, la parte si dilunga in una serie di argomentazioni relative alla posizione del , (si vedano gli espressi riferimenti alle pagg. 33, 34, CP_5 35, 36 dell'atto di appello). Lo stesso cliente, per quanto noto alla AN, svolgeva da tempo (ben prima dell'accensione presso del c/c n. 2617) l'attività di CP_2 organizzazione di eventi sportivi. Lo stesso aveva dichiarato che l'utilizzo del citato rapporto di conto corrente sarebbe stato destinato alla “gestione degli incassi e dei pagamenti aziendali” essendosi egli sempre limitato a movimentare il citato rapporto di conto corrente nell'ambito di una regolare prassi aziendale senza alcuna richiesta di affidamento ovvero di fruizione di servizi bancari addizionali (il che, forse, avrebbe potuto alimentare dubbi o sospetti). La critica di quanto affermato nel decreto viene affidata ai seguenti rilievi: il svolgeva attività di organizzazione di eventi sportivi e come CP_5 imprenditore individuale aveva acceso un rapporto di conto corrente presso la AN (intestato alla Ditta individuale Ecobusiness); “un'operazione di basso profilo che ben difficilmente poteva colorarsi di sospetto”; la era a conoscenza del fatto che lo specifico rapporto era stato attivato per CP_1 la gestione degli incassi e dei pagamenti aziendali e – di fatto – è a tali attività che il c/c de quo veniva destinato;
le operazioni in entrata costituite da bonifici bancari non potevano dirsi sospette ai fini della disciplina antiriciclaggio perché il numero di accrediti automatici operati ogni giorno presso la filiale era “tale da rendere impossibile ogni eventuale scrutinio in tal senso”; l'affermata irritualità delle operazioni in uscita mediante bonifici verso terzi (id est in favore della One Racing Team) era infondata, data la perfetta compatibilità del settore economico della medesima rispetto al comparto di operatività dell'impresa del Sig. ; CP_5 il paese di destinazione dei bonifici eseguiti (vale a dire lo Stato di Malta) non poteva in ogni caso costituire un elemento di sospetto (quanto meno) per ragioni di contiguità geografica con la regione Sicilia;
i prelevamenti effettuati con assegni (intestati a me medesimo) non presentavano alcun tratto di anomalia rientrando nel novero dei comportamenti assolutamente usuali dei microimprenditori;
il sistema di controllo interno NO (acronimo di generatore indici di anomalia per operazioni sospette) non aveva segnalato – nel periodo considerato a fini punitivi (2015-2016) – alcuna operazione (fra quelle eseguite dal Sig. ) come CP_5 sospetta (il che induce ad affermare che, pur non essendo il sistema NO un mezzo investigativo esaustivo, era abbastanza evidente come il silenzio del medesimo concorra
5 pure sempre a destrutturare la vulgata negativa sviluppata nel Decreto ed a cui, anche in questo caso, ha aderito il Tribunale). Inoltre (quarto motivo), nel caso di specie non ricorreva l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 41 del D.Lgs. 231/07 assunto nel Decreto e riprodotto nella sentenza impugnata, dato che lo stesso era ravvisabile solo allorché sia ragionevolmente ipotizzabile che il denaro trasferito abbia un nesso relazionale con una delle fattispecie delittuose di cui all'art. 648-bis e 648-ter c.p. (ossia provenga da un delitto non colposo). Nel decreto opposto non era stato evidenziato alcun collegamento a riguardo. Come anche chiarito dalla Autorità di vigilanza, occorreva segnalare unicamente quelle situazioni che potevano fare sorgere fondati dubbi di provenienza delittuosa nel caso di riciclaggio, ovvero sospetti sulla destinazione finale del denaro in caso di finanziamento del terrorismo (in base al quadro cognitivo disponibile per l'intermediario perciò escludendo che lo stesso si faccia promotore di investigazioni attive per le quali non è dotato di alcuna prerogativa e che sarebbero quindi assolutamente extra ordinem).Tale provenienza delittuosa non era ragionevolmente pronosticabile, è di tutta evidenza come non possa in alcun modo essere (legittimamente) contestata la violazione dell'obbligo di collaborazione attiva imposto dal richiamato art. 41 del D.Lgs. 231/2007. Il appellato sostanzialmente reitera le argomentazioni alla base del CP_3 provvedimento impugnato insistendo sulla riconducibilità della condotta contestata agli indici di anomalia di cui al decalogo della AN d'Italia del 2010. Preliminarmente, ritiene la Corte di attenersi ai rilievi già espressi nella propria sentenza del 12 Marzo 2025 n. 1603/25, passata in giudicato, e relativa alla posizione di altro responsabile di filiale ( , trattandosi di vicenda inerente la Persona_1 movimentazione del conto intestato sempre al con modalità analoghe a quella CP_5 qui in contestazione, ovvero mediante accrediti di bonifici e successivi trasferimenti a società con sede a Malta.
L'appello è fondato, non essendo ravvisabile nelle operazioni contestate agli appellanti un livello di elementi di anomalia tali da ingenerare un sospetto di possibile riciclaggio idoneo ad imporre all'operatore il prescritto obbligo di segnalazione. Come anticipato, la fattispecie in esame inerisce alla contestazione, da parte della Guardia di Finanza, della seguente operatività da parte di , Controparte_5 titolare della D.I. ECOBUSINESS, con sede legale a Siracusa, intestataria del c/c 2617 di una serie di operazioni sospette nel triennio 2014-2016, consistenti nella esecuzione di vari bonifici in accredito e in addebito, nonché nella emissione di assegni, come riepilogate a pag. 2 segg. del decreto e sulla cui esistenza non è insorta alcuna contestazione in giudizio, per l'importo complessivo di € 220.560,00 In dettaglio, la movimentazione è così riassunta: 09 dicembre 2014 – 30 settembre 2016 bonifici a credito per complessivi € 292.560,00; 09 dicembre 2014 – 30 settembre 2016 bonifici addebitati per complessivi € 229.940,00; 09 dicembre 2014 – 30 settembre 2016 assegni bancari tratti per € 37.210,00. Si osserva tuttavia che, dalla sequenza di pagamenti dettagliata nel decreto, risulta che i pagamenti indicati come sospetti nel decreto sono tutti avvenuti tramite movimenti per bonifico bancario tutti recanti la indicazione delle relative causali, consistenti nella emissione di corrispondenti fatture, ivi indicate. La complessiva valutazione degli elementi fattuali emersi - con particolare riguardo al contesto e alla tipologia delle operazioni eseguite - conduce ad escludere il conseguimento di un sufficiente grado di prova che le stesse potessero in via univoca considerarsi sospette di riciclaggio ai sensi dell'art. 41.
6 Pare in tale direzione significativo che il correntista in questione ( ) era un CP_5 imprenditore, titolare di ditta individuale, operante nel settore della pubblicità (come dichiarato al momento dell'apertura del conto) o dell'organizzazione di eventi sportivi (come noto agli appellanti) e che il conto corrente presso la di Siracusa, CP_2 aperto solo nel 2014, in epoca dunque coeva all'inizio delle movimentazioni esaminate, era destinato alla movimentazione di incassi e pagamenti. Tutte le operazioni in entrata consistevano in bonifici di accredito riferiti al pagamento di fatture e analogamente i trasferimenti in uscita, eseguiti mediante bonifici, anche verso società dislocate a Malta, e riferibili sempre al pagamento di fatture. Trattavasi dunque di movimenti condotti tramite operazioni tracciabili,, tutte riferite a transazioni commerciali e pagamento di fatture. Non appare in sé dirimente il fatto che alcuni pagamenti venissero eseguiti verso società con sede a Malta, trattandosi di Paese dell'Unione Europea, che peraltro neppure l'organo accertatore ha qualificato come Paese a rischio, pur essendo questo un elemento rilevante ai fini dell'anomalia secondo il Decalogo della AN d'Italia del 2010. Non è stato altresì considerato come uno dei bonifici in contestazione era riferibile a soggetti dello stesso settore di operatività del correntista (attività sportiva), come quello in entrata da parte del (la cui posizione “Team Cannavò” è stata CP_7 esaminata parallelamente a quella del v. istruttoria UnipolGdf); cosi come CP_5 quelli in uscita effettuati in prevalenza in favore della stessa società Solar Consulting e Trading ltd, senza che, tuttavia, gli accertatori abbiano evidenziato alcun elemento di specifica criticità rispetto a tale soggetto beneficiario, al pari dei soggetti autori dei bonifici in entrata ( Metaconsulting srl). Inoltre, il fatto che il sistema NO (Generatore Indici di Anomalia per Operazioni Sospette) non avesse rilevato tali anomalie, benché non sia ex se idoneo ad esonerare i soggetti obbligati da eventuali responsabilità, comunque, ad avviso della Corte, incide sensibilmente, in termini negativi, sul quadro delle presunzioni di sospettosità di operazioni che comunque avevano superato il vaglio preliminare del sistema di controllo interno. Peraltro, da parte dell'amministrazione procedente non è stato espressamente formulato alcun rilievo negativo o motivo di sospetto in merito all'origine del denaro utilizzato per le operazioni, pervenuto al correntista esclusivamente mediante bonifici, o alle società ordinanti o a quelle beneficiarie, che potesse conferire alla situazione complessivamente esaminata una specifica connotazione di sospettosità. Ne consegue che, alla luce dei parametri fissati nelle stesse norme di riferimento ( artt. 2 e 41) ed in mancanza di ulteriori elementi idonei ad offrire una lettura univocamente riconducibile alla suddetta cornice normativa, l'intero contesto dedotto dall'organo accertatore si presentava suscettibile di molteplici letture. E' dato osservare, infatti, che proprio la tipologia delle operazioni, la loro coerenza prima facie - per oggetto e per soggetto beneficiario dei trasferimenti- con l'attività di imprenditore svolta dal cliente, il loro ammontare complessivo non particolarmente alto, il fatto che fossero iniziate svariati mesi dopo l'apertura del conto ( 9.12.2014) e che nel periodo in disamina vi fosse una certa sequenza di operazioni così da non consentire di configurare quella “operatività improvvisa” in rapporto con regolare andamento di cui agli indici di anomalia non appaiono -allo stato degli atti- elementi idonei a suffragare la sussistenza, ad una valutazione ex ante, di una presunzione sul piano oggettivo di un possibile pericolo di situazioni riconducibili all'accezione di “riciclaggio” formulata dall'art. 2 e, quindi, a far sorgere un obbligo di segnalazione secondo la normativa anti-riciclaggio. Diversamente argomentando, si prospetterebbe il rischio di un'eccessiva
7 dilatazione della portata della disposizione di cui all'art. 41 ( letta in coordinamento con l'art. 2), fino alla sostanziale indeterminatezza della condotta esigibile, qualora si ricollegasse un obbligo di segnalazione anti-riciclaggio a qualsiasi tipo di anomalia non sovrapponibile prima facie –anche solo nella dimensione di un mero sospetto- ad una situazione di potenziale riciclaggio di capitali di illecita provenienza nei termini di cui all'art.
2. Alla portata dirimente dei rilievi espressi segue l'assorbimento degli ulteriori motivi. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della sanzione inflitta ( € 22.056) .
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello così provvede:
- in accoglimento dell'appello, riformata integralmente la sentenza di primo grado, annulla il decreto n. 401969/A del 2.08.2019;
- condanna la parte appellata alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.000 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% Così deciso in Roma il giorno 26/11/2025. Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente GO AR IO IN
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: GO AR IO IN Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere all'esito di camera di consiglio, all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente: SENTENZA (ex artt. 429 c.p.c) nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 5788 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1 (C.F. ), quale società incorporante di (P.IVA P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, il primo P.IVA_2 dall'Avv. Marco Di Siena la seconda, anche disgiuntamente, dall'Avv. Marco Di Siena e dall'Avv. Emanuele Tito, entrambi domiciliati in Roma, Via XXIV Maggio 43, presso lo studio dell'Avv. Marco Di Siena;
APPELLANTE E
(C.F. in Controparte_3 P.IVA_3 persona del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello CP_4 Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 APPELLATO avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 5171/2022 pronunciata e depositata in data 4 aprile 2022. CONCLUSIONI: per l'appellante:
“si chiede a codesta Ecc.ma Corte di Appello in riforma della sentenza di primo grado:
- in via principale, l'annullamento integrale della pretesa formalizzata con il Decreto in quanto illegittima ed infondata;
- in via subordinata una rettifica in minus del quantum della sanzione amministrativa irrogata in ragione dell'applicazione del minimo edittale introdotto dalla sopravvenuta (e più favorevole) disciplina punitiva di cui al D.Lgs. 90/2017.” per l'appellata: “all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” FATTO E DIRITTO Le intestate parti appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto il loro ricorso e condannato i ricorrenti e Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_2 favore del resistente. Controparte_3 Nel primo giudizio, le parti avevano proposto opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 401964/A del 2 agosto 2019 con il quale il Controparte_3
aveva inflitto loro, quali obbligati in solido - il primo quale responsabile
[...] pro tempore della filiale n. 304 di Siracusa della nel periodo compreso fra CP_1
1 l'aprile 2013 e il dicembre 2015 - una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 22.056,00, per aver omesso di segnalare, in violazione dell'art. 41 del d.lgs. 231/2007, le operazioni sospette nel periodo dal 9.10.2015 al 3.12.2015, per un importo complessivo di € 220.560,00. La contestazione traeva origine da una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza, N.P.T. di Siracusa, Sezione Tutela Economia, all'esito dell'esame della movimentazione del conto corrente n. 2617, acceso il 9.12.2014, da parte dell'intestatario , titolare della D.I. Ecobusiness, con sede legale a Controparte_5 Siracusa. Nell'ambito di più ampi accertamenti erano state individuate diverse operazioni anomale nel triennio 2014-2016 consistenti nella effettuazione di plurime operazioni di accredito di somme a mezzo bonifici, effettuate da soggetti ricorrenti e successivo trasferimento degli stessi importi: a) a società aventi sede a Malta, a mezzo di ulteriori bonifici bancari;
b) allo stesso , mediante cambio assegni emessi con la dicitura CP_5
“a me medesimo”; c) a soggetti terzi, a mezzo di assegni bancari emessi all'ordine di terzi beneficiari. Secondo la contestazione, le suddette operazioni rivestivano gli indici di anomalia individuati dalla delibera del Governatore della AN d'Italia n. 616 del 24/08/2010, e precisamente (v. conclusioni del verbale di accertamento):
“Indice 6.1. Operatività, improvvisa e circoscritta in un limitato periodo di tempo, effettuata con riferimento a rapporti con regolare andamento, realizzata mediante cambio assegni propri in contanti, di elevato importo o a cifra tonda, o versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi;
Indice 6.2. Rapporti intestati a persone fisiche o a imprese con modesta operatività sui quali affluiscono ripetuti o significativi versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da disposizioni di pagamento per ammontare complessivi pressoché equivalenti, soprattutto se indirizzati all'estero.” Secondo l'Ufficio procedente, come detto, l'oggettiva anomalia delle movimentazioni consisteva in “ripetuti accrediti di bonifici a titolo di incasso fatture e successivi prelevamenti tramite emissione di assegni bancari emessi all'ordine dello stesso e mediante ripetuti bonifici verso l'estero per importi significativi, con CP_5 regolamento delle operazioni presso la Bank of Valletta, a favore di due società “One Racing Team Ltd” e Solar Consulting e Trading Ltd”, aventi sede a Malta”. Nel ricorso in opposizione in primo grado, gli opponenti avevano formulato vari motivi di censura negando la ricorrenza, nella specie, di concreti elementi di anomalia tali da comportare un obbligo di segnalazione. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma dava preliminarmente atto della
“sostanziale sovrapponibilità dell'accertamento culminato nel decreto sanzionatorio EF n. 401969/A - la cui opposizione è stata definita con sentenza di questo Tribunale n. 7711 del 3.5.2021 – e il decreto sanzionatorio n. 401964 del 2.8.2019” oggetto del presente giudizio e riteneva pertanto di confermarne le relative statuizioni, respingendo tutti i profili di censura formulati dall'opponente. A fondamento della decisione, il primo giudice ha escluso la violazione, nella specie, dei principii ex artt. 13 e 14 L. 689/81 non occorrendo che l'attività di accertamento si svolgesse con la partecipazione dell'interessato; quanto ai vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione, gli stessi non comportavano la nullità del provvedimento, in quanto il giudizio investe il rapporto e non l'atto, garantendo la cognizione piena del giudice. Sulla eccepita violazione del termine di decadenza di 90 giorni per la contestazione (art. 14, comma 2, L. 689/81), il Tribunale, osservato che, per consolidata giurisprudenza, in mancanza di contestazione immediata dell'infrazione, il termine di 90
2 giorni decorreva dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito e non dalla mera acquisizione del fatto materiale, rilevava che, nel caso di specie - come già accertato nella sentenza 7771 del 3.05.2021 - la complessità dell'accertamento (che includeva numerose richieste di notizie e documenti a diversi intermediari finanziari) potesse spiegare il tempo impiegato a concludere l' iter. In dettaglio, e sempre come già evidenziato nella sentenza del Tribunale di Roma 7711 del 3.05.2021, “l'ultima nota inviata dalla banca il 29.5.2017, era necessario all'organo accertatore per delineare compiutamente gli elementi fattuali dell'accertamento. La nota, infatti, riporta informazioni riguardanti il cliente
[...]
” e di cui “l'UIF “non poteva escludere a priori la rilevanza di quest'ultima CP_5 ai fini ispettivi”. Inoltre, era da condividere quanto evidenziato dal Ministero sul punto, ovvero che trattavasi di indagine complessa connotata dalla verifica di “trasferimenti di ingenti risorse finanziarie presso società maltesi” che aveva “dato luogo all'elevazione di sette diversi processi verbali di contestazione relativi a conti correnti riconducibili a più persone fisiche / ditte individuali, accesi presso due diversi intermediari finanziari e concernenti complessivamente un ingente numero di operazioni bancarie…”. Si trattava, dunque, di articolato accertamento ispettivo rientrante nelle tipologie di indagini con rifermento alle quali la Cassazione, con la sentenza n. 1528/2018 ha chiarito che esigenze di economia giustificano il completamento dell'esame di tutte le posizioni coinvolte. Quanto poi alla sussistenza, in concreto, dell'obbligo di segnalazione prescritto dall'art. 41 D.Lgs. 231/07, il Tribunale ha ritenuto che, posta la non necessità di dover accertare un delitto, essendo sufficiente l'insorgenza di un semplice sospetto sul possibile collegamento tra i fondi e un qualsiasi delitto non colposo, nel caso di specie, tale sospetto era riferibile dagli indici di anomalia “6.1. e 6.2” indicati nella contestazione mentre l'operatività riscontrata non era compatibile con l'attività professionale del cliente;
che il software di supporto (NO) aveva funzione di mero supporto operativo, e la sua mancata segnalazione è irrilevante a fronte di operazioni oggettivamente sospette. Infine, sulla eccepita erroneità della quantificazione della sanzione e riguardo all' applicazione del favor rei, il Tribunale ha stabilito che la sanzione era stata correttamente quantificata secondo l'art. 57, comma 4, D.Lgs n. 231/2007 (dall'1% al 40% dell'importo delle operazioni non segnalate), in quanto più favorevole. L'applicazione della normativa sopravvenuta (D.Lgs. n. 90/2017) avrebbe portato a una sanzione compresa tra € 210.000 ed € 300.000 (ex art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007). Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 articolando cinque motivi di appello. Con il primo motivo, la parte appellante lamenta la lesione dei principi di partecipazione, trasparenza e difesa (art. 24 Cost., L. 241/90, CEDU) per aver svolto la GdF gli accertamenti in modo segreto, senza effettuare alcuna verifica in loco, senza richiedere informazioni ai presunti trasgressori e senza dunque il coinvolgimento degli interessati, vulnus destinato a riflettersi sulla legittimità del Decreto. Il motivo è infondato. Oltre a non formulare alcuna critica in ordine allo specifico rilievo posto dal primo giudice a sostegno della reiezione del motivo (“..non è necessario che l'accertamento di cui agli art. 13 e 14 L: 689/81 si svolga con la partecipazione dell'interessato…”) e attestandosi comunque su rilievi evasivi, è la stessa parte ad ammettere, nel corpo della censura, di aver provveduto ad inviare, a seguito della contestazione, i propri scritti difensivi, esercitando dunque pienamente le proprie
3 facoltà difensive;
inoltre, è stata prodotta dal EF ( all. 1 quater della comparsa di costituzione di primo grado) la rinuncia di entrambe le parti alla audizione personale, contenente rinvio alle difese già svolte in precedenza. Alla luce di un simile contesto fattuale, la censura perde di consistenza, priva com'è della indicazione dei profili per i quali, in tesi, si sarebbe concretizzata la lamentata violazione procedimentale. Con il secondo motivo di appello, le parti eccepiscono la violazione del termine di decadenza (art. 14 L. 689/81) per avere la Guardia di Finanza di Siracusa formulato la contestazione solo in data 10 luglio 2017 e ciò oltre un anno dopo dall'inizio delle indagini delegate con nota del 27 maggio 2016, data di ricezione, da parte della GdF, della segnalazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Nella sentenza di primo grado, il Tribunale si è preoccupato di individuare il termine di decorrenza di 90 giorni dal completamento, da parte della GdF, della istruttoria, coincidente con l'invio, da parte della della nota del 27 maggio 2017 CP_1 con cui la AN comunicava alla Guardia di Finanza la assenza di “segnalazioni per operazioni sospette inviate all'UIF a carico di ” (p. 5 del PVC). Controparte_5 Secondo la parte, tale nota nulla avrebbe aggiunto al complesso di dati già acquisiti fino a quel momento dalla Polizia Tributaria. Anche questa censura è infondata. Tralascia la parte di considerare come la indagine in questione, connotata da sette paralleli filoni investigativi, con complessi accertamenti anche all'estero, abbia richiesto la acquisizione di una ingente mole di atti, con plurime richieste susseguitesi nel tempo, a volte reiterate con istanze di sollecito e specificamente riferite al (v. nota CP_5 del 10.05.2017 Prot. 0256972/17 cui la ebbe a rispondere con nota del CP_6 19.05.2017 Prot 027778/17; v. nota del 5.04.2017 Prot 194443; nota inviata il 15.05.2017 dalla alla Guardia di Finanza Prot 0257008/17 ) CP_2 Come si vede, plurimi sono stati gli atti di acquisizione istruttoria, anche anteriori alla nota del 29.05.2017, oggetto del motivo, tali da costituire giustificare, nell'ottica della Autorità irrogante, la posticipazione della decorrenza del termine di novanta giorni ex art. 14 L. 689/81. Con il terzo e quarto motivo, l'appellante contesta la fondatezza dell'addebito e fa rilevare la “sua incoerenza rispetto al paradigma legale della norma asseritamente violata (art. 41 del D.Lgs. 231/07)”. Censura, del primo provvedimento, come il primo giudice avrebbe dato per scontata la ricorrenza, nella specie, degli indici di anomalia riportati nel decreto sanzionatorio, facendone generica menzione nella sentenza, ma senza specificare in cosa dette anomalie si sarebbero concretizzate. Passa, quindi, a contestare il contenuto del decreto sanzionatorio, contestando partitamente le valutazioni condotte dalla autorità procedente nel decreto opposto. In primo luogo, viene criticato il percorso argomentativo del provvedimento nella parte in cui ascrive al funzionario il mancato approfondimento del profilo soggettivo che quello oggettivo della clientela. Secondo la parte, il grado di diligenza esercitato dall'intermediario finanziario “non poteva essere quello ricostruito ex post (in maniera peraltro occulta e non partecipata) dagli organi ispettivi, ma “quello in cui l'intermediario – rebus sic stantibus (ossia all'epoca dei fatti controversi) – si trovava ad operare in concreto”. In analoga prospettiva, aggiunge la parte, il EF aveva dato conto delle indagini della Guardia di Finanza, “ritenendo che dalle stesse si potesse, in un'ottica ex post, far discendere (ora per allora) la configurabilità dell'obbligo di segnalazione”, senza dire nulla del patrimonio conoscitivo nella disponibilità del presunto trasgressore al momento di effettuazione delle operazioni e che “avrebbe dovuto indurre lo stesso all'adempimento prescritto dall'art. 41 del D.Lgs. 231/2007”. Secondo la parte, né il Decreto né la sentenza, conterrebbero “la indicazione delle
4 ragioni per le quali la mera effettuazione di bonifici diretti all'estero, la ricezione di somme rappresentate da bonifici o l'esecuzione di operazioni di cambio assegni (di importo, peraltro, di non assoluta importanza) avrebbero dovuto rappresentare elementi tali da configurare una effettiva e concreta situazione di anomalia – soggettiva ed oggettiva – idonea ad imporre una segnalazione per operazioni sospette”. Rileva altresì, a tale proposito, la circostanza che le transazioni che avrebbero dovuto essere avvertite come sospette si erano “articolate in oltre due anni, risultando così diluite in un arco temporale così congruo da risultare (a prescindere da ogni altra considerazione) sprovviste di un qualsiasi indizio di anomalia e/o irritualità”. Inoltre, posto che costituiva onere della parte pubblica dimostrare che il Pt_1 disponesse di un quadro probatorio – (quanto meno) di ordine indiziario – tale da fare presumere la provenienza del denaro da una attività criminosa (tenuto conto dell'entità, della natura o di qualsiasi altra circostanza), mentre di tale aspetto non vi era traccia nel provvedimento e nella sentenza appellata. Passando più al dettaglio, la parte si dilunga in una serie di argomentazioni relative alla posizione del , (si vedano gli espressi riferimenti alle pagg. 33, 34, CP_5 35, 36 dell'atto di appello). Lo stesso cliente, per quanto noto alla AN, svolgeva da tempo (ben prima dell'accensione presso del c/c n. 2617) l'attività di CP_2 organizzazione di eventi sportivi. Lo stesso aveva dichiarato che l'utilizzo del citato rapporto di conto corrente sarebbe stato destinato alla “gestione degli incassi e dei pagamenti aziendali” essendosi egli sempre limitato a movimentare il citato rapporto di conto corrente nell'ambito di una regolare prassi aziendale senza alcuna richiesta di affidamento ovvero di fruizione di servizi bancari addizionali (il che, forse, avrebbe potuto alimentare dubbi o sospetti). La critica di quanto affermato nel decreto viene affidata ai seguenti rilievi: il svolgeva attività di organizzazione di eventi sportivi e come CP_5 imprenditore individuale aveva acceso un rapporto di conto corrente presso la AN (intestato alla Ditta individuale Ecobusiness); “un'operazione di basso profilo che ben difficilmente poteva colorarsi di sospetto”; la era a conoscenza del fatto che lo specifico rapporto era stato attivato per CP_1 la gestione degli incassi e dei pagamenti aziendali e – di fatto – è a tali attività che il c/c de quo veniva destinato;
le operazioni in entrata costituite da bonifici bancari non potevano dirsi sospette ai fini della disciplina antiriciclaggio perché il numero di accrediti automatici operati ogni giorno presso la filiale era “tale da rendere impossibile ogni eventuale scrutinio in tal senso”; l'affermata irritualità delle operazioni in uscita mediante bonifici verso terzi (id est in favore della One Racing Team) era infondata, data la perfetta compatibilità del settore economico della medesima rispetto al comparto di operatività dell'impresa del Sig. ; CP_5 il paese di destinazione dei bonifici eseguiti (vale a dire lo Stato di Malta) non poteva in ogni caso costituire un elemento di sospetto (quanto meno) per ragioni di contiguità geografica con la regione Sicilia;
i prelevamenti effettuati con assegni (intestati a me medesimo) non presentavano alcun tratto di anomalia rientrando nel novero dei comportamenti assolutamente usuali dei microimprenditori;
il sistema di controllo interno NO (acronimo di generatore indici di anomalia per operazioni sospette) non aveva segnalato – nel periodo considerato a fini punitivi (2015-2016) – alcuna operazione (fra quelle eseguite dal Sig. ) come CP_5 sospetta (il che induce ad affermare che, pur non essendo il sistema NO un mezzo investigativo esaustivo, era abbastanza evidente come il silenzio del medesimo concorra
5 pure sempre a destrutturare la vulgata negativa sviluppata nel Decreto ed a cui, anche in questo caso, ha aderito il Tribunale). Inoltre (quarto motivo), nel caso di specie non ricorreva l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 41 del D.Lgs. 231/07 assunto nel Decreto e riprodotto nella sentenza impugnata, dato che lo stesso era ravvisabile solo allorché sia ragionevolmente ipotizzabile che il denaro trasferito abbia un nesso relazionale con una delle fattispecie delittuose di cui all'art. 648-bis e 648-ter c.p. (ossia provenga da un delitto non colposo). Nel decreto opposto non era stato evidenziato alcun collegamento a riguardo. Come anche chiarito dalla Autorità di vigilanza, occorreva segnalare unicamente quelle situazioni che potevano fare sorgere fondati dubbi di provenienza delittuosa nel caso di riciclaggio, ovvero sospetti sulla destinazione finale del denaro in caso di finanziamento del terrorismo (in base al quadro cognitivo disponibile per l'intermediario perciò escludendo che lo stesso si faccia promotore di investigazioni attive per le quali non è dotato di alcuna prerogativa e che sarebbero quindi assolutamente extra ordinem).Tale provenienza delittuosa non era ragionevolmente pronosticabile, è di tutta evidenza come non possa in alcun modo essere (legittimamente) contestata la violazione dell'obbligo di collaborazione attiva imposto dal richiamato art. 41 del D.Lgs. 231/2007. Il appellato sostanzialmente reitera le argomentazioni alla base del CP_3 provvedimento impugnato insistendo sulla riconducibilità della condotta contestata agli indici di anomalia di cui al decalogo della AN d'Italia del 2010. Preliminarmente, ritiene la Corte di attenersi ai rilievi già espressi nella propria sentenza del 12 Marzo 2025 n. 1603/25, passata in giudicato, e relativa alla posizione di altro responsabile di filiale ( , trattandosi di vicenda inerente la Persona_1 movimentazione del conto intestato sempre al con modalità analoghe a quella CP_5 qui in contestazione, ovvero mediante accrediti di bonifici e successivi trasferimenti a società con sede a Malta.
L'appello è fondato, non essendo ravvisabile nelle operazioni contestate agli appellanti un livello di elementi di anomalia tali da ingenerare un sospetto di possibile riciclaggio idoneo ad imporre all'operatore il prescritto obbligo di segnalazione. Come anticipato, la fattispecie in esame inerisce alla contestazione, da parte della Guardia di Finanza, della seguente operatività da parte di , Controparte_5 titolare della D.I. ECOBUSINESS, con sede legale a Siracusa, intestataria del c/c 2617 di una serie di operazioni sospette nel triennio 2014-2016, consistenti nella esecuzione di vari bonifici in accredito e in addebito, nonché nella emissione di assegni, come riepilogate a pag. 2 segg. del decreto e sulla cui esistenza non è insorta alcuna contestazione in giudizio, per l'importo complessivo di € 220.560,00 In dettaglio, la movimentazione è così riassunta: 09 dicembre 2014 – 30 settembre 2016 bonifici a credito per complessivi € 292.560,00; 09 dicembre 2014 – 30 settembre 2016 bonifici addebitati per complessivi € 229.940,00; 09 dicembre 2014 – 30 settembre 2016 assegni bancari tratti per € 37.210,00. Si osserva tuttavia che, dalla sequenza di pagamenti dettagliata nel decreto, risulta che i pagamenti indicati come sospetti nel decreto sono tutti avvenuti tramite movimenti per bonifico bancario tutti recanti la indicazione delle relative causali, consistenti nella emissione di corrispondenti fatture, ivi indicate. La complessiva valutazione degli elementi fattuali emersi - con particolare riguardo al contesto e alla tipologia delle operazioni eseguite - conduce ad escludere il conseguimento di un sufficiente grado di prova che le stesse potessero in via univoca considerarsi sospette di riciclaggio ai sensi dell'art. 41.
6 Pare in tale direzione significativo che il correntista in questione ( ) era un CP_5 imprenditore, titolare di ditta individuale, operante nel settore della pubblicità (come dichiarato al momento dell'apertura del conto) o dell'organizzazione di eventi sportivi (come noto agli appellanti) e che il conto corrente presso la di Siracusa, CP_2 aperto solo nel 2014, in epoca dunque coeva all'inizio delle movimentazioni esaminate, era destinato alla movimentazione di incassi e pagamenti. Tutte le operazioni in entrata consistevano in bonifici di accredito riferiti al pagamento di fatture e analogamente i trasferimenti in uscita, eseguiti mediante bonifici, anche verso società dislocate a Malta, e riferibili sempre al pagamento di fatture. Trattavasi dunque di movimenti condotti tramite operazioni tracciabili,, tutte riferite a transazioni commerciali e pagamento di fatture. Non appare in sé dirimente il fatto che alcuni pagamenti venissero eseguiti verso società con sede a Malta, trattandosi di Paese dell'Unione Europea, che peraltro neppure l'organo accertatore ha qualificato come Paese a rischio, pur essendo questo un elemento rilevante ai fini dell'anomalia secondo il Decalogo della AN d'Italia del 2010. Non è stato altresì considerato come uno dei bonifici in contestazione era riferibile a soggetti dello stesso settore di operatività del correntista (attività sportiva), come quello in entrata da parte del (la cui posizione “Team Cannavò” è stata CP_7 esaminata parallelamente a quella del v. istruttoria UnipolGdf); cosi come CP_5 quelli in uscita effettuati in prevalenza in favore della stessa società Solar Consulting e Trading ltd, senza che, tuttavia, gli accertatori abbiano evidenziato alcun elemento di specifica criticità rispetto a tale soggetto beneficiario, al pari dei soggetti autori dei bonifici in entrata ( Metaconsulting srl). Inoltre, il fatto che il sistema NO (Generatore Indici di Anomalia per Operazioni Sospette) non avesse rilevato tali anomalie, benché non sia ex se idoneo ad esonerare i soggetti obbligati da eventuali responsabilità, comunque, ad avviso della Corte, incide sensibilmente, in termini negativi, sul quadro delle presunzioni di sospettosità di operazioni che comunque avevano superato il vaglio preliminare del sistema di controllo interno. Peraltro, da parte dell'amministrazione procedente non è stato espressamente formulato alcun rilievo negativo o motivo di sospetto in merito all'origine del denaro utilizzato per le operazioni, pervenuto al correntista esclusivamente mediante bonifici, o alle società ordinanti o a quelle beneficiarie, che potesse conferire alla situazione complessivamente esaminata una specifica connotazione di sospettosità. Ne consegue che, alla luce dei parametri fissati nelle stesse norme di riferimento ( artt. 2 e 41) ed in mancanza di ulteriori elementi idonei ad offrire una lettura univocamente riconducibile alla suddetta cornice normativa, l'intero contesto dedotto dall'organo accertatore si presentava suscettibile di molteplici letture. E' dato osservare, infatti, che proprio la tipologia delle operazioni, la loro coerenza prima facie - per oggetto e per soggetto beneficiario dei trasferimenti- con l'attività di imprenditore svolta dal cliente, il loro ammontare complessivo non particolarmente alto, il fatto che fossero iniziate svariati mesi dopo l'apertura del conto ( 9.12.2014) e che nel periodo in disamina vi fosse una certa sequenza di operazioni così da non consentire di configurare quella “operatività improvvisa” in rapporto con regolare andamento di cui agli indici di anomalia non appaiono -allo stato degli atti- elementi idonei a suffragare la sussistenza, ad una valutazione ex ante, di una presunzione sul piano oggettivo di un possibile pericolo di situazioni riconducibili all'accezione di “riciclaggio” formulata dall'art. 2 e, quindi, a far sorgere un obbligo di segnalazione secondo la normativa anti-riciclaggio. Diversamente argomentando, si prospetterebbe il rischio di un'eccessiva
7 dilatazione della portata della disposizione di cui all'art. 41 ( letta in coordinamento con l'art. 2), fino alla sostanziale indeterminatezza della condotta esigibile, qualora si ricollegasse un obbligo di segnalazione anti-riciclaggio a qualsiasi tipo di anomalia non sovrapponibile prima facie –anche solo nella dimensione di un mero sospetto- ad una situazione di potenziale riciclaggio di capitali di illecita provenienza nei termini di cui all'art.
2. Alla portata dirimente dei rilievi espressi segue l'assorbimento degli ulteriori motivi. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della sanzione inflitta ( € 22.056) .
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello così provvede:
- in accoglimento dell'appello, riformata integralmente la sentenza di primo grado, annulla il decreto n. 401969/A del 2.08.2019;
- condanna la parte appellata alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.000 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% Così deciso in Roma il giorno 26/11/2025. Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente GO AR IO IN
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