Sentenza 24 luglio 2012
Massime • 1
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo fallimentare, sancito dagli artt. 16, primo comma, n. 5, e 93, primo comma, legge fall., è soggetto alla sospensione feriale, sulla base delle indicazioni desumibili dagli artt. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e 36-bis legge fall., in quanto si tratta di termine processuale, entro il quale il giudizio deve necessariamente essere proposto, non essendo concessa altra forma di tutela del diritto. La soggezione alla sospensione feriale concerne anche il termine perentorio di fissazione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, stabilito dall'art. 16, primo comma, n. 4, legge fall., in quanto l'applicazione della regola della sospensione al solo termine di presentazione delle domande di insinuazione, che si calcola a ritroso rispetto all'adunanza (e con sospensione nel periodo feriale di 46 giorni), potrebbe pregiudicare il diritto di azione dei creditori, impedendo loro di usufruire di un tempo adeguato ad approntare la domanda (lasciato al prudente apprezzamento del giudice, nei predetti casi di automatica riduzione per il periodo feriale). A sua volta l'udienza, per errore fissata in anticipo dal tribunale, dovrà essere differita automaticamente per il numero dei giorni intercorsi tra la dichiarazione di fallimento e la data fissata.
Commentari • 4
- 1. Termini a ritroso e “sospensione per pandemia” di Marco De CristofaroMarco De Cristofaro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Termini a ritroso e “sospensione per pandemia” di Marco De Cristofaro Prof. Ordinario di Diritto Processuale Civile nell'Università di Padova Un tema che solleva problematiche molto intricate è quello dei termini a ritroso a cui il legislatore del D.L. n. 18/2020, a differenza di quello del D.L. n. 11/2020, ha dedicato espressa attenzione (v. https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1036-covid-19-e-sospensione-dei-termini-sostanziali) L'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020 prevede nel proprio quarto periodo che, «quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte entro il periodo di sospensione» (periodo di sospensione come noto prorogato fino all'11.5 …
Leggi di più… - 2. Termini a ritroso e “sospensione per pandemia” di Marco De CristofaroMarco De Cristofaro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Termini a ritroso e “sospensione per pandemia” di Marco De Cristofaro Prof. Ordinario di Diritto Processuale Civile nell'Università di Padova Un tema che solleva problematiche molto intricate è quello dei termini a ritroso a cui il legislatore del D.L. n. 18/2020, a differenza di quello del D.L. n. 11/2020, ha dedicato espressa attenzione (v. https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1036-covid-19-e-sospensione-dei-termini-sostanziali) L'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020 prevede nel proprio quarto periodo che, «quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte entro il periodo di sospensione» (periodo di sospensione come noto prorogato fino all'11.5 …
Leggi di più… - 3. Fallimento - Cassazione SU Civili: per l’ammissione al passivo dei crediti da lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini processualiAnnalinda Verdesca · https://www.filodiritto.com/ · 5 settembre 2017
- 4. Ammissione al passivo dei crediti di lavoro: no alla sospensione ferialeAccesso limitatoEugenio Martusciello · https://www.altalex.com/ · 11 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2012, n. 12960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12960 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FANNI 00 S.R.L. (C.F. 04352171005), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo STUDIO TORINO DI LODOVICO & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato TORINO GIANFRANCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ZETA 00 S.R.L., FALLIMENTO N. 344/09 - FANNI 00 S.R.L.;
- intimati -
Nonché da:
ZETA 00 S.R.L. UNIPERSONALE (c.f. 04352171005), in persona dell'Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA CATERINA DA SIENA 4 6, presso l'avvocato GRECO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FANNI 00 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo STUDIO TORINO DI LODOVICO & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato TORINO GIANFRANCO, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
FALLIMENTO N. 344/09 - FANNI 00 S.R.L.;
- intimato -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 16/02/2010 n. 58854/09 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2012 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato TORINO GIANFRANCO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Zeta 00 srl, l'Avvocato RAPONE PATRIZIA, con delega, che ha chiesto il rigetto o inammissibilità del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN 00 s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 22.7.09, ha depositato istanza per la chiusura della procedura fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 118, n. 1, deducendo che nessun creditore aveva presentato domanda di ammissione allo stato passivo entro il termine previsto dall'art. 93 c.p.c., comma 1, avente scadenza all'8.9.09 e dunque retrodatabile al
31.7.09, atteso il periodo di sospensione feriale applicabile anche alle domande di insinuazione.
L'istanza è stata respinta dal Tribunale, il cui provvedimento è stato confermato, con decreto del 16.2.2010, dalla Corte d'Appello, adita in sede di reclamo da AN 00 s.r.l..
La Corte territoriale ha rilevato che il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione non ha natura processuale e non è soggetto a sospensione feriale, essendo previsto, a pena di decadenza, per il mero espletamento di un'attività preparatoria alla successiva fase di verifica.
Il decreto è stato impugnato dinanzi a questa Corte da AN 00 s.r.l., con ricorso affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria.
La creditrice istante Zeta 00 s.r.l. ha resistito con controricorso ed ha inoltre proposto ricorso incidentale condizionato, cui AN 00 ha a sua volta resistito con controricorso.
Il Fallimento della AN 00 s.r.l. non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sono manifestamente infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, sollevate in via preliminare di rito da Zeta 00 s.r.l., sul rilievo che il provvedimento impugnato non sarebbe ricorribile per cassazione, in quanto privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, e che AN 00 non avrebbe indicato in base a quale delle ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c., art. 1 ha formulato la censura.
La L. Fall., art. 119, prevede infatti espressamente che il decreto della Corte d'Appello che pronuncia sul reclamo ex art. 26 contro il decreto del Tribunale che dichiara la chiusura del fallimento o respinge l'istanza di chiusura, è impugnabile con ricorso per cassazione, da proporsi entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione del provvedimento. Il ricorso risulta poi inequivocamente rivolto alla denuncia di violazione di norme di diritto, sicché non rileva la mancata indicazione della sua qualificazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 2) Con l'unico, articolato, motivo di ricorso, AN 00, lamentando violazione della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 del R.D. n. 12 del 1942, art. 92 e L. Fall., artt. 16, 26, 36, 36 bis, 93 e 94, rileva che il perno sul quale poggia l'intero apparato argomentativo del giudice a quo - costituito dalla ritenuta natura sostanziale del termine stabilito dalla L. Fall., art. 16, (e ribadito dall'art. 93 della legge) per la tempestiva presentazione delle domande di insinuazione al passivo, derivante dalla natura, a sua volta sostanziale, dell'attività al cui svolgimento presiede - è palesemente erroneo e si pone in stridente contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, secondo cui, per un verso, la normativa di cui alla L. Fall., art. 92 e segg., descrive un vero e proprio procedimento di natura giurisdizionale e decisoria, strutturato sullo schema del processo ordinario, sia pure con gli aggiustamenti imposti dal carattere sommario della cognizione e dalla attribuzione al G.D. di poteri inquisitori e, per l'altro, la domanda di insinuazione ha natura e funzione di vera e propria domanda giudiziale, introduttiva di un'attività cognitiva idonea a produrre il giudicato formale e sostanziale sui crediti insinuati: ciò che, del resto, espressamente stabilisce la L. Fall., art. 94. Tanto premesso, la ricorrente osserva che l'elenco delle controversie che, a norma del R.D. n. 12 del 1942, art. 92 sull'ordinamento giudiziario, non sono soggette alla sospensione dei termini processuali prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1 è tassativo e non consente interpretazione estensiva od analogica e che, in materia fallimentare, le uniche cause comprese in tale elenco sono quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti;
aggiunge che, in materia di fallimento, la natura eccezionale della deroga alla regola della sospensione trova ulteriore conferma nel disposto della L. Fall., art. 36 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il quale, stabilendo che non sono soggetti alla sospensione i termini processuali di cui ai precedenti artt. 26 e 36, consente, sulla base di un argomento a contrario, di ritenere invece applicabile la sospensione a tutti gli altri procedimenti disciplinati dalla legge.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui sintetizzate, AN 00 sostiene che, poiché nel caso di specie il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, soggetto alla sospensione dei termini feriali, scadeva il 31.7.09, data entro la quale nessun creditore aveva depositato domanda, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la chiusura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 118, n. 1. 3) Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si precisano. Il procedimento di accertamento del passivo prende avvio sin dalla sentenza dichiarativa del fallimento, con la quale, ai sensi della L. Fall., art. 16, comma 1, nn. 4) e 5), il Tribunale, rispettivamente, stabilisce la data dell'adunanza - da tenersi entro il termine, perentorio, di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza (o di centottanta giorni nel caso di particolare complessità della procedura) - ed assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del fallito il termine, anch'esso perentorio, di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
Il procedimento trova poi specifica disciplina nel capo 5^ del titolo 2^ della legge, nel quale è inserito l'art. 93, il cui comma 1 ribadisce che la domanda di ammissione di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili si propone con ricorso da depositare.....entro il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
Non v'è ragione per ritenere che l'uno o l'altro termine (od entrambi) non siano soggetti al periodo di sospensione feriale. Siffatta opzione interpretativa non trova giustificazione nel disposto del R.D. n. 12 del 1941, art. 92 sull'ordinamento giudiziario, che, fra i procedimenti trattati durante il periodo feriale, contempla, in materia fallimentare, unicamente le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, e riceve ulteriore smentita dalla L. Fall., art. 36 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, che, stabilendo che non sono soggetti a sospensione i termini processuali previsti dagli artt. 26 e 36 della legge, consente, in base ad un argomento a contrario, di ritenere invece applicabile la sospensione a tutti gli altri procedimenti endofallimentari (Cass. n. 2706/09). 4) Non può dubitarsi, d'altro canto, della natura processuale di entrambi i termini. L'affermazione non necessita di essere sostenuta da argomenti per ciò che concerne il termine con il quale il Tribunale fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo. Nè la soggezione del termine in esame alla sospensione feriale può essere esclusa in ragione della sua conformazione, che non pone un limite al compimento di un'attività processuale, ma regola un'attività giudiziaria in sè considerata. Va, in contrario, rilevato: che la data dell'adunanza non è indifferente per i creditori, in quanto segna il dies a quo della decorrenza a ritroso del termine (di almeno trenta giorni prima) per il deposito delle domande di ammissione, oltrepassato il quale le domande presentate sono considerate tardive (L. Fall., art. 101, comma 1); che, nel processo a cognizione ordinaria, il giudice, allorché fissa un'udienza da cui decorre a ritroso il termine assegnato alla parte per il compimento di un'attiva (ad es. rinnovo della notifica della citazione, da eseguire almeno novanta giorni prima) deve conteggiare 46 giorni in più qualora il periodo di sospensione feriale ricada all'interno del rinvio;
che, infine, accedendo alla tesi che qui si contesta, si finirebbe per comprimere ingiustificatamente il diritto dei creditori ad avvalersi della difesa tecnica, posto che la ratio dell'istituto della sospensione risiede nella necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati (C. Cost. nn. 255/87, 49/90), anche in funzione di garanzia del diritto di difesa della parte (C.Cost. n. 380/92). 5) Quanto al termine per la presentazione della domanda di ammissione, non appare condivisibile il ragionamento del giudice a quo, che ne ha escluso la natura processuale siccome previsto a pena di decadenza, e per il mero espletamento di un'attività preparatoria alla successiva fase di verifica.
Va in primo luogo ricordato che, a partire dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 40 del 1985 e 49 del 1990 (che hanno, rispettivamente, dichiarato l'incostituzionalità della L. n. 742 del 1969, art. 1 nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di trenta giorni per proporre opposizione alla stima dell'indennità di esproprio ed all'identico termine previsto per l'impugnazione delle delibere condominiali) si è andata affermando nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui la locuzione "termini processuali", ai fini della sospensione nel periodo feriale, comprende anche i brevi termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio. La nozione di termine processuale, pertanto, non può più ritenersi limitata nell'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del giudizio, ma deve intendersi estesa, in base ad una regola ermeneutica di portata generale, anche ai termini entro i quali il giudizio deve necessariamente essere proposto, non essendo concessa al cittadino altra forma di tutela del proprio diritto (Cass. nn. 6097/90, 22366/07 cit.). La riconosciuta natura decadenziale del termine di cui alla L. Fall., art. 93, comma 1, non ne comporta, d'altro canto, il carattere sostanziale, in quanto alla mancata presentazione della domanda non consegue la perdita de diritto di credito, che il creditore potrà ancora far valere in via tardiva o, eventualmente, contro il fallito tornato in bonis.
Gli effetti sostanziali della domanda di ammissione sono peraltro stabiliti dalla L. Fall., art. 94: e il dato testuale, di estrema chiarezza, secondo cui essa produce gli effetti della domanda giudiziale per l'intera durata del fallimento, non appare superabile e non consente di attribuire alla stessa, secondo quanto ritenuto dalla Corte territoriale, una funzione meramente sollecitatoria dell'intervento del giudice. La natura giurisdizionale e decisoria del procedimento di accertamento del passivo, strutturato sullo schema del processo ordinario, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione, era stata, de resto, affermata da questa Corte già nella vigenza della disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 (fra molte, Cass. nn. 18935/03, 664/97). Tale natura risulta indubbiamente accresciuta a seguito delle modifiche apportate al procedimento dal predetto decreto, e dal c.d. Decreto Correttivo n. 169 del 2007, con le quali (per rimanere alle principali novità) è stata attribuita al curatore la qualità di vera e propria parte processuale, legittimata a sollevare eccezioni in senso stretto e ad impugnare il provvedimento di esecutività dello stato passivo, ed è stata rafforzata la posizione di terzietà e di imparzialità del giudice delegato, che è tenuto al rispetto del principio dispositivo e che, una volta che si sia pronunciato sulle contrapposte domande ed eccezioni, non può far parte del collegio investito dell'impugnazione. Non contrasta, infine, con l'inquadrabilità del procedimento di verifica fra quelli a carattere contenzioso, fondati sul principio del contraddittorio, il fatto che esso non contempli la necessità della difesa tecnica: è stato, in proposito, correttamente rilevato in dottrina che il nostro ordinamento conosce altri tipi di controversie (quelle di cui all'art. 82 c.p.c., che si svolgono dinanzi al giudice di pace, nonché quelle di cui all'art.417 c.p.c., comma 1) che, pur avendo sicura natura giurisdizionale contenziosa, prevedono la possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente.
Deve dunque concludersi che il termine processuale entro il quale, a pena di decadenza, deve essere proposta la domanda di ammissione allo stato passivo, che si inserisce in un procedimento endofallimentare soggetto a sospensione nel periodo feriale ed introduce nel suo ambito un sub-procedimento a carattere contenzioso, è anch'esso soggetto a sospensione.
6) Dovendo il termine per la presentazione delle domanda di ammissione essere calcolato a ritroso rispetto all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, la sospensione che esso incontra nel periodo feriale ne comporta la retrocessione di ulteriori 46 giorni (Cass. nn. 12044/010, 12490/07, 13444/03). 7) È evidente, tuttavia, che nel caso in cui il Tribunale che ha dichiarato il fallimento abbia fissato l'udienza per l'esame dello stato passivo senza tener conto che i termini di cui all'art. 16, comma 1, nn. 4) e 5) sono soggetti a sospensione feriale, l'applicazione della regola solo al secondo dei due termini potrebbe comportare un grave pregiudizio del diritto di azione dei creditori, impedendo loro di usufruire di un tempo adeguato ad approntare le domande ed a reperire la necessaria documentazione probatoria. È vero, infatti, che dall'art. 16 può desumersi solo il periodo di tempo massimo, di 90 giorni (120 meno 30) o, nel caso di procedure complesse, di 150 giorni (180 meno 30) concesso a tal fine ai creditori, ma ciò non autorizza a sostenere, a contrario, che il periodo di tempo minimo a loro disposizione possa essere ridotto a pochissimi giorni, o addirittura ad un solo giorno, sino al suo sostanziale annullamento, dovendo piuttosto ritenersi che il legislatore abbia inteso lasciarne la determinazione al prudente apprezzamento del giudice, la cui discrezionalità non può superare i limiti della ragionevolezza.
In tale ipotesi, non potendosi porre a carico dei creditori incolpevoli l'errore procedurale compiuto dal giudice, l'udienza anticipatamente fissata dal Tribunale per l'esame dello stato passivo dovrà ritenersi automaticamente differita per un numero di giorni corrispondente a quelli di sospensione feriale intercorsi fra la data di deposito della sentenza dichiarativa e la data dell'adunanza; ove, poi, tale udienza si sia già tenuta, la verifica in fatto della tempestività delle domande di ammissione presentate, ai fini della delibazione in ordine alla ricorrenza dell'ipotesi di chiusura di cui alla L. Fall., art. 118, n. 1, andrà comunque compiuta dal giudice del merito avuto riguardo al termine prorogato.
8) Va, da ultimo, dichiarato inammissibile, per difetto di interesse all'impugnazione, il primo motivo del ricorso incidentale condizionato di Zeta 00, che, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., lamenta che la Corte territoriale non abbia pronunciato sull'eccezione, da essa svolta in via pregiudiziale, di inammissibilità del reclamo proposto dalla fallita, per non aver questa previamente impugnato, ai sensi della L. Fall., art. 36, la comunicazione del curatore che fissava ai creditori il termine dell'8.9.2009 per la presentazione delle domande, divenuto, per tale motivo, intangibile.
L'eccezione risulta infatti implicitamente assorbita dal rigetto nel merito del reclamo e potrà essere riproposta dalla ricorrente incidentale in sede di giudizio di rinvio.
In definitiva, l'accoglimento del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione comporta la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della controversia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che valuterà se nel caso, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, i creditori del Fallimento della AN 00 s.r.l. abbiano usufruito di un tempo congruo per approntare e depositare le domande di ammissione nel rispetto del termine di cui alla L. Fall., art. 93, dovendosi, in caso contrario, escludere la ricorrenza dell'ipotesi di chiusura di cui alla L. Fall., art. 118, n.
1. La Corte regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Resta assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, con il quale Zeta 00 lamenta l'avvenuta compensazione delle spese del reclamo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione;
dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale condizionato ed assorbito il secondo motivo;
cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012