Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2012, n. 12960
CASS
Sentenza 24 luglio 2012

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Il termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo fallimentare, sancito dagli artt. 16, primo comma, n. 5, e 93, primo comma, legge fall., è soggetto alla sospensione feriale, sulla base delle indicazioni desumibili dagli artt. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e 36-bis legge fall., in quanto si tratta di termine processuale, entro il quale il giudizio deve necessariamente essere proposto, non essendo concessa altra forma di tutela del diritto. La soggezione alla sospensione feriale concerne anche il termine perentorio di fissazione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, stabilito dall'art. 16, primo comma, n. 4, legge fall., in quanto l'applicazione della regola della sospensione al solo termine di presentazione delle domande di insinuazione, che si calcola a ritroso rispetto all'adunanza (e con sospensione nel periodo feriale di 46 giorni), potrebbe pregiudicare il diritto di azione dei creditori, impedendo loro di usufruire di un tempo adeguato ad approntare la domanda (lasciato al prudente apprezzamento del giudice, nei predetti casi di automatica riduzione per il periodo feriale). A sua volta l'udienza, per errore fissata in anticipo dal tribunale, dovrà essere differita automaticamente per il numero dei giorni intercorsi tra la dichiarazione di fallimento e la data fissata.

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  • 1Termini a ritroso e “sospensione per pandemia” di Marco De Cristofaro
    Marco De Cristofaro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Termini a ritroso e “sospensione per pandemia” di Marco De Cristofaro Prof. Ordinario di Diritto Processuale Civile nell'Università di Padova Un tema che solleva problematiche molto intricate è quello dei termini a ritroso a cui il legislatore del D.L. n. 18/2020, a differenza di quello del D.L. n. 11/2020, ha dedicato espressa attenzione (v. https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1036-covid-19-e-sospensione-dei-termini-sostanziali) L'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020 prevede nel proprio quarto periodo che, «quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte entro il periodo di sospensione» (periodo di sospensione come noto prorogato fino all'11.5 …

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    Annalinda Verdesca · https://www.filodiritto.com/ · 5 settembre 2017

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    Eugenio Martusciello · https://www.altalex.com/ · 11 luglio 2017
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2012, n. 12960
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12960
Data del deposito : 24 luglio 2012

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