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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 827/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:01 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2394/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2/01421471374 DEL 08-04-2025 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Sigg. Ricorrente_1, Ricorrente_3, Ricorrente_2, Ricorrente_5, Ricorrente_4, Ricorrente_6, Ricorrente_8 e Ricorrente_7 hanno presentato ricorso, notificato in data 21 maggio 2025, avverso l'avviso, notificato in data 8 aprile 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano ha liquidato in € 170.956,17 l'imposta di successione dovuta a seguito della Dichiarazione presentata in data
10 ottobre 2024 in relazione all'eredità della Sig.ra Nominativo_1, irrogando inoltre la sanzione di € 34.191,23 per tardiva presentazione della Dichiarazione di successione.
I ricorrenti affermano di aver appreso della propria posizione di “chiamati all'eredità” in ragione della nomina del Curatore in data 13/03/2021 e, pertanto, di essersi recati, in data 26/10/2021, dal notaio per accettare
“con beneficio d'inventario” l'eredità della cugina.
Conclusosi l'inventario in data 24 maggio 2024, la Dichiarazione di successione è stata tempestivamente presentata in data 1° ottobre 2024 e, quindi, entro i 12 mesi dalla “formazione dell'inventario”, in ossequio a quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lett. d) del T.U.S.
Chiedono, pertanto, di accertare e di dichiarare l'illegittimità delle sanzioni, irrogate nell'avviso di liquidazione de quo, per violazione dell'art. 31 del T.U.S. Chiedono, altresì, l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata in via telematica, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive dei ricorrenti.
Dopo aver rilevato che questi ultimi hanno impugnato le sole sanzioni e non l'imposta applicata, ritiene che i ricorrenti non abbiano rispettato i termini previsti dall'art. 31, comma 2, del T.U.S. per presentare la
Dichiarazione di successione, indipendentemente da quando sia stato depositato l'inventario e che, pertanto la Dichiarazione stessa sarebbe stata presentata in ritardo rispetto al termine di legge, ritardo che deve essere sanzionato.
Chiede, pertanto, in via preliminare, di dichiarare la definitività parziale dell'avviso per omessa impugnazione;
nel merito di rigettare il ricorso con vittoria di spese e compensi di lite a favore dell'Ufficio.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 sono presenti per i ricorrenti l'avv. Difensore_1 nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di poter accogliere il ricorso presentato dai contribuenti avente ad oggetto le sole sanzioni irrogate dall'Ufficio per aver i ricorrenti presentato con ritardo la Dichiarazione di successione.
È necessario, anzitutto, chiarire che i ricorrenti sono venuti a conoscenza dell'eredità, di cui qui si discute, in data 13 maggio 2021 a seguito della pubblicazione in G.U. della nomina del curatore dell'eredità giacente e che in data 26 ottobre 2021 hanno accettato tale eredità con beneficio di inventario, eredità oggetto della
Dichiarazione di successione ritenuta dall'Ufficio tardivamente presentata. È di tale eredità che si discute nel presente giudizio e che ha indotto l'Ufficio a notificare l'atto qui impugnato e a irrogare le sanzioni qui contestate dai ricorrenti.
Occorre, poi, richiamare il tenore testuale dell'art. 31 del T.U.S. che prevede che “1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.
2. Il termine decorre: (…) d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1.”
Il Legislatore, quindi, ha inteso riconoscere un termine congruo all'erede per valutare se accettare o meno l'eredità, esaminando concretamente l'inventario così redatto.
Si ritiene, pertanto, che il termine di 12 mesi dettato dall'art. 31 citato non possa che decorrere dal momento in cui l'inventario è stato messo a disposizione degli eredi che hanno accettato l'eredità con riserva, senza che il ritardo nella redazione dell'inventario stesso possa comprimere il termine riconosciuto in tale circostanza agli eredi medesimi per valutare se accettare o meno l'eredità.
Nel caso di specie, l'inventario, sia pur in ritardo, è stato redatto e messo a disposizione degli eredi in data
24 maggio 2024 e la Dichiarazione di successione è stata presentata in data 1° ottobre 2024, nel rispetto del termine di legge.
Seguendo la tesi dell'Ufficio, gli eredi non avrebbero avuto a disposizione il tempo necessario per valutare l'inventario e, quindi, per decidere se accettare la successione, tenuto conto che la scadenza del termine dei tre mesi per predisporre l'inventario sarebbe scaduto il 26 gennaio 2022 mentre l'inventario è stato di fatto depositato in data 24 maggio 2024 quando, secondo la tesi dell'Ufficio, il termine di cui qui si discute sarebbe stato a tale data già scaduto, tesi che non si ritiene in linea con quanto disposto dal Legislatore.
Inoltre, sotto diverso profilo, si aderisce ai principi evidenziati dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Lombardia con sentenza n. 585/2025, depositata in data 20 febbraio 2025 laddove si afferma che «la normativa applicabile ratione temporis nella vicenda de qua non prevedeva alcuna sanzione in caso di tardività della dichiarazione di successione. Va, invero, osservato che, mentre il testo originario dell'art. 50 US (d.lgs. 346/1990) sanzionava con pena pecuniaria “l'omissione e la tardività della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva…”, la nuova formulazione dello stesso art. 50, introdotta dall'art. 2 d.lgs. 473/1997 e rimasta in vigore fino al 29.11.2024 (data della sua abrogazione ad opera del d.lgs. 174/2024, il cui art. 47 ha sanzionato nuovamente sia l'omessa presentazione della dichiarazione di successione, sia la sua presentazione con un “ritardo superiore a 30 giorni”), non ha più sanzionato l'inosservanza del termine per la presentazione della denuncia di successione, ma ha sanzionato - specificamente - soltanto la “omissione della dichiarazione” (come, del resto, ripetutamente sottolineato anche dalla Corte di legittimità, la quale ha avuto modo di puntualizzare che “la omissione… si verifica allorché, scaduto il termine, l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione del contribuente”: v. Cass. 27840/2018, Cass. 6940/2013, Cass. 21478/2007, Cass. 11569/2006, nonché Cass. 10358/2006)». Tale principio porta a escludere la legittimità della sanzione.
Quanto alla richiesta formulata dai ricorrenti di condanna dell'Ufficio al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., si ritiene che, nel caso di specie, i ricorrenti stessi non abbiano provato i presupposti sottesi a tale norma: l'elemento soggettivo della condotta dell'Ufficio (mala fede o colpa grave) e la sussistenza del danno subito riconducibile alla condotta colpevole dell'Ufficio stesso. In assenza di tali presupposti la domanda dei ricorrenti non può essere accolta.
In ragione di quanto sopra, la Corte accoglie il ricorso. Quanto alle spese di lite, stante la controvertibilità della questione, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 13/17 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
SA De RO LI PR
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:01 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2394/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2/01421471374 DEL 08-04-2025 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Sigg. Ricorrente_1, Ricorrente_3, Ricorrente_2, Ricorrente_5, Ricorrente_4, Ricorrente_6, Ricorrente_8 e Ricorrente_7 hanno presentato ricorso, notificato in data 21 maggio 2025, avverso l'avviso, notificato in data 8 aprile 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano ha liquidato in € 170.956,17 l'imposta di successione dovuta a seguito della Dichiarazione presentata in data
10 ottobre 2024 in relazione all'eredità della Sig.ra Nominativo_1, irrogando inoltre la sanzione di € 34.191,23 per tardiva presentazione della Dichiarazione di successione.
I ricorrenti affermano di aver appreso della propria posizione di “chiamati all'eredità” in ragione della nomina del Curatore in data 13/03/2021 e, pertanto, di essersi recati, in data 26/10/2021, dal notaio per accettare
“con beneficio d'inventario” l'eredità della cugina.
Conclusosi l'inventario in data 24 maggio 2024, la Dichiarazione di successione è stata tempestivamente presentata in data 1° ottobre 2024 e, quindi, entro i 12 mesi dalla “formazione dell'inventario”, in ossequio a quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lett. d) del T.U.S.
Chiedono, pertanto, di accertare e di dichiarare l'illegittimità delle sanzioni, irrogate nell'avviso di liquidazione de quo, per violazione dell'art. 31 del T.U.S. Chiedono, altresì, l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata in via telematica, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive dei ricorrenti.
Dopo aver rilevato che questi ultimi hanno impugnato le sole sanzioni e non l'imposta applicata, ritiene che i ricorrenti non abbiano rispettato i termini previsti dall'art. 31, comma 2, del T.U.S. per presentare la
Dichiarazione di successione, indipendentemente da quando sia stato depositato l'inventario e che, pertanto la Dichiarazione stessa sarebbe stata presentata in ritardo rispetto al termine di legge, ritardo che deve essere sanzionato.
Chiede, pertanto, in via preliminare, di dichiarare la definitività parziale dell'avviso per omessa impugnazione;
nel merito di rigettare il ricorso con vittoria di spese e compensi di lite a favore dell'Ufficio.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 sono presenti per i ricorrenti l'avv. Difensore_1 nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di poter accogliere il ricorso presentato dai contribuenti avente ad oggetto le sole sanzioni irrogate dall'Ufficio per aver i ricorrenti presentato con ritardo la Dichiarazione di successione.
È necessario, anzitutto, chiarire che i ricorrenti sono venuti a conoscenza dell'eredità, di cui qui si discute, in data 13 maggio 2021 a seguito della pubblicazione in G.U. della nomina del curatore dell'eredità giacente e che in data 26 ottobre 2021 hanno accettato tale eredità con beneficio di inventario, eredità oggetto della
Dichiarazione di successione ritenuta dall'Ufficio tardivamente presentata. È di tale eredità che si discute nel presente giudizio e che ha indotto l'Ufficio a notificare l'atto qui impugnato e a irrogare le sanzioni qui contestate dai ricorrenti.
Occorre, poi, richiamare il tenore testuale dell'art. 31 del T.U.S. che prevede che “1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.
2. Il termine decorre: (…) d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1.”
Il Legislatore, quindi, ha inteso riconoscere un termine congruo all'erede per valutare se accettare o meno l'eredità, esaminando concretamente l'inventario così redatto.
Si ritiene, pertanto, che il termine di 12 mesi dettato dall'art. 31 citato non possa che decorrere dal momento in cui l'inventario è stato messo a disposizione degli eredi che hanno accettato l'eredità con riserva, senza che il ritardo nella redazione dell'inventario stesso possa comprimere il termine riconosciuto in tale circostanza agli eredi medesimi per valutare se accettare o meno l'eredità.
Nel caso di specie, l'inventario, sia pur in ritardo, è stato redatto e messo a disposizione degli eredi in data
24 maggio 2024 e la Dichiarazione di successione è stata presentata in data 1° ottobre 2024, nel rispetto del termine di legge.
Seguendo la tesi dell'Ufficio, gli eredi non avrebbero avuto a disposizione il tempo necessario per valutare l'inventario e, quindi, per decidere se accettare la successione, tenuto conto che la scadenza del termine dei tre mesi per predisporre l'inventario sarebbe scaduto il 26 gennaio 2022 mentre l'inventario è stato di fatto depositato in data 24 maggio 2024 quando, secondo la tesi dell'Ufficio, il termine di cui qui si discute sarebbe stato a tale data già scaduto, tesi che non si ritiene in linea con quanto disposto dal Legislatore.
Inoltre, sotto diverso profilo, si aderisce ai principi evidenziati dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Lombardia con sentenza n. 585/2025, depositata in data 20 febbraio 2025 laddove si afferma che «la normativa applicabile ratione temporis nella vicenda de qua non prevedeva alcuna sanzione in caso di tardività della dichiarazione di successione. Va, invero, osservato che, mentre il testo originario dell'art. 50 US (d.lgs. 346/1990) sanzionava con pena pecuniaria “l'omissione e la tardività della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva…”, la nuova formulazione dello stesso art. 50, introdotta dall'art. 2 d.lgs. 473/1997 e rimasta in vigore fino al 29.11.2024 (data della sua abrogazione ad opera del d.lgs. 174/2024, il cui art. 47 ha sanzionato nuovamente sia l'omessa presentazione della dichiarazione di successione, sia la sua presentazione con un “ritardo superiore a 30 giorni”), non ha più sanzionato l'inosservanza del termine per la presentazione della denuncia di successione, ma ha sanzionato - specificamente - soltanto la “omissione della dichiarazione” (come, del resto, ripetutamente sottolineato anche dalla Corte di legittimità, la quale ha avuto modo di puntualizzare che “la omissione… si verifica allorché, scaduto il termine, l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione del contribuente”: v. Cass. 27840/2018, Cass. 6940/2013, Cass. 21478/2007, Cass. 11569/2006, nonché Cass. 10358/2006)». Tale principio porta a escludere la legittimità della sanzione.
Quanto alla richiesta formulata dai ricorrenti di condanna dell'Ufficio al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., si ritiene che, nel caso di specie, i ricorrenti stessi non abbiano provato i presupposti sottesi a tale norma: l'elemento soggettivo della condotta dell'Ufficio (mala fede o colpa grave) e la sussistenza del danno subito riconducibile alla condotta colpevole dell'Ufficio stesso. In assenza di tali presupposti la domanda dei ricorrenti non può essere accolta.
In ragione di quanto sopra, la Corte accoglie il ricorso. Quanto alle spese di lite, stante la controvertibilità della questione, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 13/17 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
SA De RO LI PR