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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8990/2025 RG, introdotta da
(CHIARAVALLE CENTRALE (CZ), 08/07/1949), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. SCARNATI ALESSANDRA;
(PONZA (LT), 16/02/1946), con il patrocinio CP_1
dell'avv. SCARNATI ALESSANDRA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati Parte_1 CP_1
nell'anno 2014 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: Ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
La casa sita in Tornimparte (AQ) frazione Pie La Costa, Via Luciola n° 8,
fintanto che le stesse non decideranno di venderla, resterà in comproprietà
al 50% tra le parti che ne avranno il godimento esclusivo a mesi alterni
(ciascuna per un mese) a decorrere dal mese di luglio 2025, mese in cui
inizierà il godimento della sig.ra , ad anni alterni (iniziando il mese di CP_1
luglio 2026 il sig. . Le imposte, le tasse e le spese straordinarie Pt_1
relative a tale immobile saranno divise al 50% ciascuno mentre le utenze e le
spese ordinarie saranno divise tra le parti secondo accordi presi di volta in
volta tra esse.
Le spese e gli onorari relativi al presente procedimento saranno sopportate
al 50% ciascuno tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/10/1973, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8990/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Ponza in data 24/10/1973 tra (CHIARAVALLE Parte_1
CENTRALE (CZ), 08/07/1949) e (PONZA (LT), CP_1
16/02/1946) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Ponza al n. 17, Parte II, Serie A, Anno 1973, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8990/2025 RG, introdotta da
(CHIARAVALLE CENTRALE (CZ), 08/07/1949), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. SCARNATI ALESSANDRA;
(PONZA (LT), 16/02/1946), con il patrocinio CP_1
dell'avv. SCARNATI ALESSANDRA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati Parte_1 CP_1
nell'anno 2014 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: Ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
La casa sita in Tornimparte (AQ) frazione Pie La Costa, Via Luciola n° 8,
fintanto che le stesse non decideranno di venderla, resterà in comproprietà
al 50% tra le parti che ne avranno il godimento esclusivo a mesi alterni
(ciascuna per un mese) a decorrere dal mese di luglio 2025, mese in cui
inizierà il godimento della sig.ra , ad anni alterni (iniziando il mese di CP_1
luglio 2026 il sig. . Le imposte, le tasse e le spese straordinarie Pt_1
relative a tale immobile saranno divise al 50% ciascuno mentre le utenze e le
spese ordinarie saranno divise tra le parti secondo accordi presi di volta in
volta tra esse.
Le spese e gli onorari relativi al presente procedimento saranno sopportate
al 50% ciascuno tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/10/1973, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8990/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Ponza in data 24/10/1973 tra (CHIARAVALLE Parte_1
CENTRALE (CZ), 08/07/1949) e (PONZA (LT), CP_1
16/02/1946) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Ponza al n. 17, Parte II, Serie A, Anno 1973, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi