TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6564/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.so Giovanni Parte_1 C.F._1
Lanza n. 14/A, Torino presso lo studio dell'avv. GILI ANNARITA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Palmieri n. 17/E, CP_1 C.F._2
Torino presso lo studio dell'avv. CORSINI SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in ALMESE il Parte_1 CP_1
05/09/2009.
Dal matrimonio sono nate le figlie: l'08/10/2010 e il 19/09/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 08/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di avere già paritariamente suddiviso gli importi giacenti sul conto corrente cointestato acceso presso il Credito Cooperativo.
PRENDE ATTO che i coniugi si impegnano a suddividere tra loro il ricavato della polizza n. 890810, accesa presso Allianz in data 23.03.2010, intestata a per il caso morte e con beneficiaria CP_1 la GN In occasione della suddivisione dell'importo, la GN riconoscerà Parte_1 Pt_1 Co a favore del marito la somma di € 2.900,00 (duemilanovecento/00); il IG. si impegna pertanto a fare domanda di riscatto/disinvestimento della suddetta polizza entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso.
PRENDE ATTO che l'autovettura Hyundai targata ED088ZC, di proprietà del marito, rimarrà al IGnor Cont
PRENDE ATTO che le parti concordano che la casa coniugale sita in Torino, Via Cadorna n. 24, di proprietà della moglie, è assegnata alla GN con i mobili e con arredi che la compongono, Pt_1 dandosi atto che il marito se ne è già allontanato con il consenso della moglie, prelevando i propri effetti Co personali e senza pretendere null'altro; il IG. a già riconsegnato i mazzi di chiavi della casa coniugale in suo possesso.
DISPONE che le figlie minorenni e mantengano la residenza e dimora abituale con Per_1 Per_2 la madre, presso la casa coniugale in Torino, Via Cadorna n. 24.
DISPONE che le figlie minorenni e vengano affidate in maniera condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
con l'espressa previsione che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico in via diretta delle spese di mantenimento, educazione Co ed istruzione delle figlie quando le avrà con sé ed il IGnor versi alla moglie, genitore stabilmente convivente con i figli, a titolo di contributo al loro mantenimento, un assegno mensile di euro 425,00
(euro 212,50 per ciascuna figlia), sino al raggiungimento della completa indipendenza economica delle pagina 2 di 4 stesse. Detto assegno sarà soggetto ad automatica rivalutazione annuale in base al 100% degli indici Istat, senza necessità di richiesta da parte della IG.ra (prima rivalutazione gennaio 2025).
Pt_1 Co PRENDE ATTO che il IGnor si impegna a versare alla GN la somma di € 425,00 dovuta
Pt_1 per il mese di marzo 2024 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso. Co PRENDE ATTO che il IG. s'impegna a rimborsare alla IG.ra le spese condominiali relative
Pt_1 all'utilizzo, del box auto di Via Cadorna 20 (di proprietà della moglie), da lui effettuato in via esclusiva sino alla data del 30.4.2023, per un totale di € 289,31. Qualora una parte del suddetto importo dovesse venire stornata o rimborsata, la IG.ra s'impegna a restituirla senza indugio al marito.
Pt_1
DISPONE che ciascun genitore concorra, nella misura del 50%, al pagamento delle spese per i figli di natura medica non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di quelle scolastiche (compresa la mensa) e di quelle sportive-ricreative: spese tutte, ove non necessitate ed urgenti, previamente concordate e successivamente documentate, richiamandosi alla disciplina del Protocollo di Intesa adottato dall'intestato Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere ed al quale fanno espresso ed integrale rimando;
qualora i tempi di attesa del SSN siano troppo lunghi rispetto all'urgenza di intervento, i coniugi concorderanno una struttura e/o professionista privato a cui rivolgersi e divideranno le spese al 50%. In considerazione del fatto che la figlia frequenterà l'anno scolastico 2024/2025 presso una Per_2 Co scuola parificata, il IG. si impegna a contribuire nella misura della metà al pagamento della relativa retta. Per le restanti spese scolastiche riguardanti le figlie, si rinvia al Protocollo sopra citato. Le parti precisano che le spese della retta scolastica presso l'istituto parificato “Maria Consolatrice” per entrambe le figlie e nel corso del corrente anno scolastico (2023/2024) rimarranno Per_1 Per_2 integralmente a carico della GN In ogni caso, per tutte le altre spese straordinarie e Parte_1 per la distinzione tra le spese ordinarie e quelle straordinarie, le parti rimandano alla disciplina del
Protocollo di Intesa adottato dall'intestato Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere ed al quale espressamente rinviano.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono, per quanto occorra, il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'espatrio per entrambi e per i figli minori.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla richiesta di un assegno di mantenimento.
PRENDE ATTO che, per quanto riguarda tempi e modalità della permanenza delle figlie presso ciascun genitore, i coniugi concordano un sistema che consenta a e di trascorrere adeguati Per_1 Per_2 periodi con entrambi, tenuto conto degli impegni e della volontà delle minori, tenuto necessariamente conto dell'attività lavorativa svolta dai genitori, implicante (per il padre) un sistema di turnazione comprensivo anche della notte e (per la madre) lavori precari con turni mutevoli.
DISPONE che, in ogni caso, il padre, sempre tenuto conto degli impegni e della volontà delle minori, possa vedere e tenere con sé le figlie almeno un pomeriggio con pernottamento ogni settimana
(preferibilmente il mercoledì) ed un fine settimana ogni mese;
metà periodo durante le festività invernali del Natale, ovvero: un anno dal primo giorno di vacanza scolastica al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al rientro a scuola dopo l'Epifania; alternativamente la sera del 24 dicembre e la giornata del 25 dicembre;
alternativamente il giorno di Pasqua o Pasquetta;
sempre con il criterio dell'alternanza, i ponti e le altre festività previste in calendario nell'anno e il giorno del compleanno delle figlie;
due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro il precedente mese di aprile. Co Il IG. si impegna a comunicare alla IG.ra i propri turni appena disponibili e comunque entro Pt_1
e non oltre il 25 del mese precedente. Qualora la GN reperisca attività lavorativa che si svolge Pt_1 Co con turnazione oraria, ella si impegna a sua volta a comunicare tempestivamente al IG. propri turni, non appena ricevuti. Entrambi i genitori, in caso di allontanamento da Torino con le figlie per più di un pagina 3 di 4 giorno, s'impegnano a darsi reciproca comunicazione in merito al luogo in cui si recano. I genitori s'impegnano inoltre a darsi reciproca comunicazione in merito al luogo in cui trascorreranno le vacanze con le minori.
PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento e il buon fine degli impegni che si originano dalla presente sentenza, i coniugi danno atto di aver composto ogni ragione di conflitto e di non avere altro più reciprocamente a pretendere, per qualsiasi ragione, titolo o causa.
PRENDE ATTO che le condizioni ora elencate, se non diversamente previsto, entrano in vigore dal giorno del deposito del presente ricorso.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6564/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.so Giovanni Parte_1 C.F._1
Lanza n. 14/A, Torino presso lo studio dell'avv. GILI ANNARITA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Palmieri n. 17/E, CP_1 C.F._2
Torino presso lo studio dell'avv. CORSINI SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in ALMESE il Parte_1 CP_1
05/09/2009.
Dal matrimonio sono nate le figlie: l'08/10/2010 e il 19/09/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 08/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di avere già paritariamente suddiviso gli importi giacenti sul conto corrente cointestato acceso presso il Credito Cooperativo.
PRENDE ATTO che i coniugi si impegnano a suddividere tra loro il ricavato della polizza n. 890810, accesa presso Allianz in data 23.03.2010, intestata a per il caso morte e con beneficiaria CP_1 la GN In occasione della suddivisione dell'importo, la GN riconoscerà Parte_1 Pt_1 Co a favore del marito la somma di € 2.900,00 (duemilanovecento/00); il IG. si impegna pertanto a fare domanda di riscatto/disinvestimento della suddetta polizza entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso.
PRENDE ATTO che l'autovettura Hyundai targata ED088ZC, di proprietà del marito, rimarrà al IGnor Cont
PRENDE ATTO che le parti concordano che la casa coniugale sita in Torino, Via Cadorna n. 24, di proprietà della moglie, è assegnata alla GN con i mobili e con arredi che la compongono, Pt_1 dandosi atto che il marito se ne è già allontanato con il consenso della moglie, prelevando i propri effetti Co personali e senza pretendere null'altro; il IG. a già riconsegnato i mazzi di chiavi della casa coniugale in suo possesso.
DISPONE che le figlie minorenni e mantengano la residenza e dimora abituale con Per_1 Per_2 la madre, presso la casa coniugale in Torino, Via Cadorna n. 24.
DISPONE che le figlie minorenni e vengano affidate in maniera condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
con l'espressa previsione che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico in via diretta delle spese di mantenimento, educazione Co ed istruzione delle figlie quando le avrà con sé ed il IGnor versi alla moglie, genitore stabilmente convivente con i figli, a titolo di contributo al loro mantenimento, un assegno mensile di euro 425,00
(euro 212,50 per ciascuna figlia), sino al raggiungimento della completa indipendenza economica delle pagina 2 di 4 stesse. Detto assegno sarà soggetto ad automatica rivalutazione annuale in base al 100% degli indici Istat, senza necessità di richiesta da parte della IG.ra (prima rivalutazione gennaio 2025).
Pt_1 Co PRENDE ATTO che il IGnor si impegna a versare alla GN la somma di € 425,00 dovuta
Pt_1 per il mese di marzo 2024 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso. Co PRENDE ATTO che il IG. s'impegna a rimborsare alla IG.ra le spese condominiali relative
Pt_1 all'utilizzo, del box auto di Via Cadorna 20 (di proprietà della moglie), da lui effettuato in via esclusiva sino alla data del 30.4.2023, per un totale di € 289,31. Qualora una parte del suddetto importo dovesse venire stornata o rimborsata, la IG.ra s'impegna a restituirla senza indugio al marito.
Pt_1
DISPONE che ciascun genitore concorra, nella misura del 50%, al pagamento delle spese per i figli di natura medica non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di quelle scolastiche (compresa la mensa) e di quelle sportive-ricreative: spese tutte, ove non necessitate ed urgenti, previamente concordate e successivamente documentate, richiamandosi alla disciplina del Protocollo di Intesa adottato dall'intestato Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere ed al quale fanno espresso ed integrale rimando;
qualora i tempi di attesa del SSN siano troppo lunghi rispetto all'urgenza di intervento, i coniugi concorderanno una struttura e/o professionista privato a cui rivolgersi e divideranno le spese al 50%. In considerazione del fatto che la figlia frequenterà l'anno scolastico 2024/2025 presso una Per_2 Co scuola parificata, il IG. si impegna a contribuire nella misura della metà al pagamento della relativa retta. Per le restanti spese scolastiche riguardanti le figlie, si rinvia al Protocollo sopra citato. Le parti precisano che le spese della retta scolastica presso l'istituto parificato “Maria Consolatrice” per entrambe le figlie e nel corso del corrente anno scolastico (2023/2024) rimarranno Per_1 Per_2 integralmente a carico della GN In ogni caso, per tutte le altre spese straordinarie e Parte_1 per la distinzione tra le spese ordinarie e quelle straordinarie, le parti rimandano alla disciplina del
Protocollo di Intesa adottato dall'intestato Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere ed al quale espressamente rinviano.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono, per quanto occorra, il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'espatrio per entrambi e per i figli minori.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla richiesta di un assegno di mantenimento.
PRENDE ATTO che, per quanto riguarda tempi e modalità della permanenza delle figlie presso ciascun genitore, i coniugi concordano un sistema che consenta a e di trascorrere adeguati Per_1 Per_2 periodi con entrambi, tenuto conto degli impegni e della volontà delle minori, tenuto necessariamente conto dell'attività lavorativa svolta dai genitori, implicante (per il padre) un sistema di turnazione comprensivo anche della notte e (per la madre) lavori precari con turni mutevoli.
DISPONE che, in ogni caso, il padre, sempre tenuto conto degli impegni e della volontà delle minori, possa vedere e tenere con sé le figlie almeno un pomeriggio con pernottamento ogni settimana
(preferibilmente il mercoledì) ed un fine settimana ogni mese;
metà periodo durante le festività invernali del Natale, ovvero: un anno dal primo giorno di vacanza scolastica al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al rientro a scuola dopo l'Epifania; alternativamente la sera del 24 dicembre e la giornata del 25 dicembre;
alternativamente il giorno di Pasqua o Pasquetta;
sempre con il criterio dell'alternanza, i ponti e le altre festività previste in calendario nell'anno e il giorno del compleanno delle figlie;
due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro il precedente mese di aprile. Co Il IG. si impegna a comunicare alla IG.ra i propri turni appena disponibili e comunque entro Pt_1
e non oltre il 25 del mese precedente. Qualora la GN reperisca attività lavorativa che si svolge Pt_1 Co con turnazione oraria, ella si impegna a sua volta a comunicare tempestivamente al IG. propri turni, non appena ricevuti. Entrambi i genitori, in caso di allontanamento da Torino con le figlie per più di un pagina 3 di 4 giorno, s'impegnano a darsi reciproca comunicazione in merito al luogo in cui si recano. I genitori s'impegnano inoltre a darsi reciproca comunicazione in merito al luogo in cui trascorreranno le vacanze con le minori.
PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento e il buon fine degli impegni che si originano dalla presente sentenza, i coniugi danno atto di aver composto ogni ragione di conflitto e di non avere altro più reciprocamente a pretendere, per qualsiasi ragione, titolo o causa.
PRENDE ATTO che le condizioni ora elencate, se non diversamente previsto, entrano in vigore dal giorno del deposito del presente ricorso.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4