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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 252/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16 luglio 2024 e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro-tempore, cod. fisc. Parte_1
, con sede in Via Francesco Crispi n. 1, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Adele Martinez del Foro di Messina (C.F. , per C.F._1
procura in atti appellante
contro
, nato a [...] [...] (cod. fisc.: Controparte_1 Pt_1
, nato a [...] [...] (cod. C.F._2 Parte_2 Pt_1
fisc.: ), , nato a [...] il C.F._3 Parte_3 25/9/1934 (cod. fisc.: ), , nata a C.F._4 Parte_4 Pt_1
il 27/12/1936 (cod. fisc.: ), , nata a C.F._5 Parte_5
il 6/2/1939 (cod. fisc.: ), tutti rappresentati e difesi Pt_1 C.F._6
dall'avv. Giovanni Monforte, per procura in atti appellati
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. del
14.10.2021 n. 1022– “risarcimento danni da occupazione illegittima”.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione del 6 marzo 2007, in esito a complesso pregresso contenzioso, le signore , , , e , CP_1 Parte_3 Pt_4 Pt_2 Parte_5
attuali appellate, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona
P.G. il , premettendo di essere proprietarie dell'intero terreno Parte_1
sito in quel comune, individuato in catasto al foglio 5 particella 1709, e del 50%
indiviso del terreno individuato in catasto al foglio 5 particella 1702 (derivate dal frazionamento delle originarie particelle 410 e 258), al fine di ottenere, previo accertamento della proprietà dei beni suddetti per avvenuta usucapione ventennale e della irreversibile trasformazione da parte del la condanna Pt_1
dell'Ente al risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Esponevano le originarie attrici che la pretesa risarcitoria avanzata traeva origine dalla Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di n. Pt_1
1285 del 3 ottobre 1990, che aveva approvato la realizzazione di aree attrezzate per il parcheggio, con contestuale “dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità”. A seguito dell'ordinanza n. 111/1991, il Comune aveva proceduto all'occupazione dei predetti immobili e con successiva ordinanza sindacale n.
284/1996 erano state determinate le indennità provvisorie di espropriazione. Infine, con ordinanza n. 317/1996 del 9 luglio 1996 era stata disposta l'espropriazione e l'occupazione definitiva dei terreni oggetto del giudizio.
1.1 – Ancora le attrici esponevano di avere opposto innanzi a questa corte di appello l'indennità di esproprio ed occupazione per come determinate dal ed il relativo giudizio (iscritto al n. 276/1996 R.G. R.G.) si concludeva Pt_1
con sentenza n. 480/2000 di accoglimento delle relative domande e rideterminazione dell'indennità di espropriazione in lire 200.000 (€ 103,29) al metro quadrato e, quindi, lire (426.200.000 + 198.000,00 =) 624.200.000 (pari ad odierne € 322.372,40.
1.2 - Nel frattempo, l'ordinanza sindacale 317/1996, impugnata dalle attrici con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, veniva annullata con decreto n. 517/1999, rendendo illegittima l'espropriazione dell'area, pur a fronte di una irreversibile trasformazione per la realizzazione di opere pubbliche (strada e parcheggio: v. c.t.u. svolta in primo grado).
1.3 - A seguito di ciò le attrici hanno spiegato domanda risarcitoria innanzi al
TAR di Catania che, con sentenza n. 429/2005, ha accolto l'eccezione avanzata dal di difetto di giurisdizione. Tale decisione è stata Parte_1
Contr confermata in appello dal con decisione n. 280/2006.
1.4 - Pertanto, le originarie attrici hanno incardinato il presente giudizio innanzi al giudice ordinario, chiedendo, previo accertamento della illegittimità
dell'occupazione dei terreni dall'11 luglio 1996 e della radicale trasformazione degli stessi, la condanna dell'Ente territoriale al risarcimento dei danni da loro subiti per la perdita del diritto di proprietà, con interessi, rivalutazione e spese. 2. Il Tribunale di Barcellona P.G., nel contraddittorio delle parti ed a seguito dell'esperimento di CTU, con sentenza del 14/10/2021 n. 1022, ha accolto le domande avanzate dalle GN TA, così statuendo:
“dichiara la responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c. e Parte_1
lo condanna al pagamento in favore delle attrici, a titolo di risarcimento del danno
da occupazione illegittima, della somma di € 471.086,00, oltre rivalutazione
secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno
progressivamente rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza e,
quindi, gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla data di pubblicazione
della sentenza fino al soddisfo”, con contestuale condanna alle spese del giudizio.
3. Avverso la sentenza, ha proposto appello il , per i Parte_1
seguenti motivi.
4. Con il primo motivo di gravame, il ha eccepito la carenza di Pt_1
giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo, censurando la sentenza del Tribunale per avere implicitamente ritenuto la propria giurisdizione: ciò in base alla considerazione secondo cui il comportamento tenuto dall'Amministrazione fosse connesso all'esercizio di pubblici poteri, e sul richiamo dell'art 133 c.p.a. e della giurisprudenza più recente, che ha ricondotto le controversie risarcitorie aventi ad oggetto occupazioni illegittime da parte della
PA alla competenza del giudice amministrativo.
4.1 - La censura non può trovare accoglimento.
Infatti, a prescindere dalla contraddittoria condotta del , va Parte_1
richiamata Cass. SSUU 27 ottobre 2020, n. 23599, secondo cui “Il processo che,
a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di
giurisdizione, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale
prosecuzione dell'unico giudizio;
rimane pertanto precluso alle parti, nel giudizio
riassunto, sollevare la questione di giurisdizione, stante la formazione del
giudicato interno sul punto”.
4.2 – Ora, nella fattispecie in esame, la pronuncia del CGA del 22 giugno 2006
n. 280 (che ha confermato la fondatezza dell'eccezione dell'odierna appellante nel riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario), a seguito della quale le odierne appellate hanno proceduto alla riassunzione del giudizio di fronte al
Tribunale di Messina, è divenuta definitiva, non essendo stata impugnata.
4.3 - Ne consegue che la giurisdizione del giudice adìto non può più essere messa in discussione, derivandone l'infondatezza del motivo di gravame.
5. Con il secondo motivo di appello, il ha dedotto l'erroneità della Pt_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato il danno da occupazione illegittima come danno “in re ipsa”, escludendo la necessità della prova, da parte dei danneggiati, del danno conseguenza.
5.1 – A giudizio della Corte, anche tale censura va disattesa, pur dovendosi dare atto che la questione è stata oggetto di un lungo dibattito giurisprudenziale.
È utile richiamare, sul punto, Cass. SSUU 15 novembre 2022, n. 33645 e
Cass. 7 settembre 2020 n. 18566; quest'ultima, in particolare, ha ricostruito i diversi orientamenti esistenti (alternativa tra presunzione iuris tantum
dell'esistenza di un danno connesso alla perdita della disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità e, di contro, danno in re ipsa),
osservando come quest'ultimo concetto viene spesso usato impropriamente, con un richiamo alla figura privo di contenuto sostanziale, e che andrebbe sostituito con la locuzione “danno presunto”: invero, si giungerebbe ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo,
ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C.
(sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più
recente intervento nomofilattico.
È utile richiamare, sul punto, l'ordinanza della sez. I della Cassazione n.
18566 del 7.9.2020 (cui si sono rifatte le successive pronunce 39/2021,
4936/2022, 12865/2022 ed SU 33645/2022), che ha ricostruito i diversi orientamenti esistenti ed ha prospettato una soluzione interpretativa risolutiva del contrasto.
In estrema sintesi, per quel che qui interessa, prospettata l'esistenza dei due diversi orientamenti (l'orientamento consolidato secondo cui “in caso di
occupazione illegittima di un immobile, è ravvisabile, secondo una presunzione
iuris tantum, l'esistenza di un danno connesso alla perdita della disponibilità del
bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità, in relazione alla natura
normalmente fruttifera dal bene medesimo”, e l'orientamento minoritario,
secondo il quale “dovendosi ricondurre l'ipotesi in esame nella categoria del
danno-conseguenza, il pregiudizio subito dal proprietario non può ritenersi
sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno
con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo (…); un
alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche
l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia
l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”), i giudici di legittimità si distaccano fermamente dal richiamo alla categoria del “danno in re ipsa”, termine che tuttavia, osservano, viene spesso usato impropriamente, con un richiamo alla figura privo di contenuto sostanziale, e che andrebbe sostituito con la locuzione “danno presunto”. In tal modo, le differenze fra i due orientamenti esposti si assottigliano, e avviene che “entrambi gli indirizzi, per
quanto maggiormente rileva in questa sede, ammettono il ricorso a criteri
presuntivi, nonché alla liquidazione equitativa, una volta acquisita la certezza
dell'esistenza del pregiudizio”.
Sul versante probatorio, che qui più rileva, la prova dell'occupazione illegittima, bastando da sola a implicare l'impossibilità di disporre liberamente del proprio bene, consente di per sé sola il ricorso alla presunzione di normale fruttuosità del bene, facendo sempre salva, ovviamente, l'eventuale prova contraria da parte del soggetto danneggiante.
5.2 - E dunque venendo adesso alla questione che ci occupa, ed al motivo di gravame esaminato, si rileva che, nonostante la sentenza impugnata cada nello stesso errore di una parte della giurisprudenza, con il richiamo della categoria del
“danno in re ipsa”, la stessa però dimostra di non aderirvi formalmente, quando subito dopo dichiara che “l'esistenza di un danno costituisce, così, oggetto di una
presunzione iuris tantum superabile ove emerga in atti la prova dell'insussistenza
del pregiudizio”. È pertanto perfettamente coerente e condivisibile il ragionamento logico seguito dal giudice di prime cure, che ha ritenuto sussistente il pregiudizio da occupazione illegittima in capo alle GN , sulla base CP_1
della prova dell'occupazione da parte del dei terreni oggetto Parte_1
del giudizio, da cui è possibile ricavare la presunzione del danno per la mancata utilizzazione e messa a frutto dei beni stessi. Era, pertanto, il ad essere onerato della allegazione della Parte_1
prova contraria, idonea a vincere la presunzione, a dimostrazione della non idoneità della condotta dall'amministrazione a cagionare un danno conseguenza.
Non avendo adempiuto a tale onere, la statuizione della sentenza impugnata non può che considerarsi corretta.
Ne consegue che il motivo di gravame è infondato e va rigettato.
6. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la quantificazione del danno operata dal Tribunale, perché fondata su un criterio ritenuto errato.
In particolare, il ritiene che la sentenza sia da riformare nella parte Pt_1
in cui ha quantificato il risarcimento del danno sulla base dell'art. 37 c.1.
[...]
in materia di indennità di espropriazione. Ritiene che invece la CP_3
quantificazione debba essere fatta ai sensi dell'art. 1226 cc, per equivalente,
tenendo conto delle circostanze che permettano di inquadrare nella maniera più
corretta possibile il reale pregiudizio economico sofferto.
6.1 – Osserva la Corte che nella impugnata sentenza non vi è alcun riferimento all'art. 37 citato (cui invece rinviava il CTU nella relazione), ma unicamente l'osservazione secondo cui “In ordine alla determinazione del
quantum del risarcimento, questo va commisurato al valore venale del bene al
momento della rinuncia abdicativa del proprietario al proprio diritto reale ovvero
al momento di proposizione della domanda giudiziale e, trattandosi di debito di
valore, con rivalutazione ed interessi al tasso legale. Ciò comporta anche che, ai
fini della stima del bene, rilevano le destinazioni urbanistiche ed i vincoli imposti
al momento dell'illecito e prima del momento di rinuncia al diritto di proprietà”. È necessario dunque verificare se tale criterio richiamato in sentenza sia confacente al caso di specie.
6.2 – Occorre, quindi, richiamare il principio espresso dalla sentenza dei giudici di legittimità n. 12961 del 24.5.2018 per cui “In tema di espropriazione per
pubblica utilità, la cd. occupazione acquisitiva od accessione invertita, che si
verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di
esproprio, è illegittima al pari della cd. occupazione usurpativa, in cui invece
manca del tutto detta dichiarazione, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a
carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla
mano pubblica del bene occupato), che cessa tuttavia in caso di rinunzia del
proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per
equivalente; tale danno va quindi ristorato con riferimento al valore del bene al
momento della domanda – che segna appunto la perdita della proprietà – e la
somma risultante, trattandosi di debito di valore, sarà sottoposta a rivalutazione
monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità di riconoscere sulla
medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla
data del fatto illecito, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma
ispirati a criteri equitativi, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo
ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per
effetto dei prescelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio” (cfr.
anche Cass. Sez. I, Ord. 18142 del 6.6.2022).
La pronuncia esprime chiaramente il concetto per cui il risarcimento del danno da perdita della proprietà per occupazione illegittima viene parametrato al valore venale del bene nel momento in cui viene avanzata domanda di risarcimento, dovendosi ricollegare a tale momento la manifestazione della volontà, anche implicita, di rinunciare alla titolarità di tale diritto.
6.3 - Pertanto, la ponderazione del quantum risarcibile operata dal Tribunale
è corretta, in quanto riferita non ai principi normativi in tema di indennità di esproprio richiamati dall'appellante, ma solo a quelli delineati dalla giurisprudenza per l'ipotesi della perdita della proprietà a seguito di occupazione illegittima. Le pronunce indicate nell'atto di appello, delineate dal per Pt_1
sostenere una quantificazione del danno diversa e più contenuta, non rilevano per il caso qui considerato, in quanto riferibili alle ipotesi in cui il danno da risarcire non sia quello della perdita della proprietà, ma del mancato godimento del bene nel periodo in cui questo fosse sottoposto ad occupazione illegittima, senza tuttavia che venisse meno la titolarità del bene da parte del privato.
Anche tale motivo di gravame è infondato e va rigettato.
7. Con il quarto motivo di gravame, il ha censurato la Parte_1
sentenza nella parte in cui ha basato la quantificazione del danno risarcibile sulla base della CTU, considerata da questo errata per i motivi di seguito esposti.
7.1 – Va intanto precisato che il Tribunale ha affermato come “il valore venale
dei terreni per cui è causa al momento dell'introduzione del giudizio, in
considerazione della riconosciuta capacità edificatoria e della sua estensione
(pari a mq. 990 particella 258, oggi particella 1072 e mq.
2.431 particella 410 oggi
particella 1079), veniva determinato dal C.T.U., Ing. in € Persona_1
550.781,00 (mq. 3.421,00 x € 161,00). Ritenuta la consulenza tecnica d'ufficio
priva di vizi, esauriente ed argomentata, anche in riferimento ai rilievi formulati
dal , le conclusioni del C.T.U. possono essere utilizzate per la Parte_1
quantificazione del danno, da liquidarsi nella complessiva somma di € 471.086,00, in considerazione della comproprietà delle attrici pro quota (1/2
indiviso) della particella 258 (oggi particella 1072)”.
7.2 – Al riguardo, il formula le seguenti censure: Pt_1
7.2.1 - Errata indicazione della metratura della particella n. 410 (attuale 1709)
foglio 5, per la quale risultano indicati 2.431 mq in luogo di 2.121 mq. La censura
è infondata, in quanto dal verbale di immissione nel possesso e dal calcolo dell'indennità di espropriazione allegati all'atto di citazione, si desume che, a fronte dell'originaria volontà di espropriare solo 2.121 mq, davanti alla richiesta delle espropriande di procedere all'espropriazione del terreno nella sua interezza, il si sia determinato all'espropriazione di tutto il terreno. Si Pt_1
legge infatti all'allegato B dell'ordinanza sindacale n. 284/1996 “foglio 5, part 410,
superficie mq 3180, r. dom 349.800, SUPERFICIE OCCUPATA: MQ
(2.121+310)=2.431”. Inoltre, nella CTU, datata 14.2.1998, esperita nell'ambito del procedimento avviato dalle GN per ottenere l'indennità di CP_1
esproprio ed occupazione, conclusosi con sent. 480/2000 di questa Corte
d'appello, il consulente ha accertato che la superficie espropriata è di mq 3421,
di cui mq 2431 della particella 410 e mq 990 della particella 258.
7.2.2 - Errata qualificazione dell'area espropriata nella sua interezza come edificabile. Il ritiene infatti che già alla data dell'espropriazione, i fondi Pt_1
oggetto del giudizio ricadessero in gran parte in zona destinata alla viabilità.
Sul punto, il CTU rileva “In origine le particelle 258 e 410 nel P.R.G. ricadevano
parte in zona B0a (residenziale del centro urbano totalmente edificata a meno di lotti interclusi), parte in zona B1a (residenziale di completamento interna al perimetro del centro urbano e parzialmente edificata oltre i limiti minimi di cui all'art. 2 del D.I. 2.4.1968, n. 1444), e parte in zona destinata a viabilità, così come descritto nei fascicoli di parte attrice e convenuta e nel Certificato di
Destinazione Urbanistica del 20/07/1996”; il più recente Certificato di
Destinazione Urbanistica, del 2021, certifica invece che la particella 1702 (ex
258) ricade in parte in zona B1a (mq 71) ed in parte in Viabilità (mq 919), mentre la particella 1709 (ex 410) in parte in zona B1a (mq 588), in parte in Viabilità (mq
1.842); tuttavia tale certificazione attiene al momento della richiesta, avanzata nel 2021, non al momento della domanda avanzata dalle originarie attrici o al momento dell'avvio della procedura di espropriazione. Si rileva inoltre che il CTU
di questo giudizio, in risposte alle medesime osservazioni avanzate dal
[...]
alla relazione, abbia così risposto: “il PRG non stabilisce il perimetro Parte_1
in modo certo dei confini di terreno destinati a viabilità e parcheggio, ma è solo
una previsione, infatti come evidenziato nell'allegato 4 alla presente perizia,
collegate al parcheggio in questione, sarebbero dovute nascere altre due vie di
sbocco, ad oggi non realizzate, ed inoltre la stessa via Missori nel PRG, a circa
un terzo della sua lunghezza, risulta più ampia, mentre, come si può vedere dalla
foto n. 2 i confini laterali della via non hanno ampliamenti. Da questa
considerazione, è da escludere il vincolo di inedificabilità, in quanto determinati
vincoli prevedono l'identificazione certa del lotto da vincolare”.
È dunque la situazione vigente al momento della domanda a rilevare, e dunque quella accertata dal CTU con l'esame del PRG vigente nel Comune di , Pt_1
da cui se ne desume una classificazione edificatoria. Richiamando poi la CTU
esperita nel procedimento di opposizione alla stima, il consulente ha rilevato che
“Il terreno espropriato ricade, come risulta dal certificato di destinazione
urbanistica allegato, parte in zona B0A 'residenziale di completamento del centro
urbano totalmente edificata a meno di lotti interclusi'; in parte in zona B1a 'residenziale di completamento interna al perimetro del centro urbano e
parzialmente edificata oltre i limiti minimi di cui all'art. 2 del D.I.
2.4.1968 n. 1444';
e parte in zona riservata alla mobilità. È da precisare che nella zona, dove oggi
è stato costruito il parcheggio pubblico, si riscontrano numerose costruzioni che,
per la grande maggioranza, sono di nuova costruzione o in fase di edificazione e
sono tutti edifici da adibire a civile abitazione e commerciale. Tant'è che le sorelle
TA hanno avuto rilasciata la concessione edilizia n. 147/96 del 24.10.1996
per poter edificare nella residua parte di terreno (ex particella 410)”.
Si richiama, infine, la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui
“l'occupazione usurpativa di terreni, che integra un illecito a carattere permanente
e non annulla la connotazione urbanistica dei suoli ablati, obbliga
l'amministrazione al risarcimento del danno, che deve essere determinato in
considerazione del criterio dell'edificabilità legale dei suoli, e quantificato in base
all'integrale valore di mercato del terreno, senza che sia consentito alcun ricorso,
integrativo o sostitutivo, all'edificabilità di fatto” (Cass. Civ., sez. I, 7/09/2020, n.
18584).
La censura è pertanto infondata, avendo il CTU correttamente considerato i terreni oggetto di causa come ricadenti in area edificatoria.
7.2.3 - Errato utilizzo del metodo sintetico-comparativo. Il Comune appellante ritiene che il consulente abbia utilizzato come riferimento, per la determinazione del valore venale del bene, atti di compravendita relativi ad immobili non omogenei rispetti a quelli oggetto del giudizio, in particolare perché il secondo dei due atti utilizzati risale al 2010 e si riferisce ad una particella ricadente in zona
B01, quindi ad alto indice volumetrico. Sul punto si rileva da una parte che il CTU ha proceduto, con riferimento a questo secondo atto, a rideterminare il valore del bene al mq ricalcolando il valore del bene al 2007 (paragrafo 4 della CTU “Secondo atto di compravendita
considerando il valore all'anno 2007, euro 200x0.90=180,00mq), e dall'altro che il CTU, considerato che i lotti considerati ricadevano in parte in zona B0a in parte in zona B1a, ha utilizzato atti vendita relativi ad entrambe le tipologie, senza che tale procedimento logico possa ritenersi passibile di censura in questa sede.
Il motivo è anch'esso infondato.
7.2.4 - Mancata valutazione della esatta porzione di terreno ricadente nell'area
B1a e nell'area B0a.
Sul punto si rileva che non sembra possibile, dai documenti allegati,
determinare quanta parte dei terreni espropriati ricadesse in una zona piuttosto che in un'altra al tempo dell'espropriazione e della successiva domanda giudiziale. Né l'appellante ha potuto provato la reale ampiezza delle singole aree.
Pertanto, si condivide l'utilizzo da parte del CTU di un criterio medio tra i valori dei due tipi di zona (B0a e B1a) al tempo della domanda. La censura è infondata.
Anche tale motivo di impugnazione deve essere disatteso.
8. In conclusione, l'intero gravame va rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in rapporto al valore della causa dichiarato, in euro 20.119,00 per compensi (fase di studio:
euro 4.389,00, fase introduttiva, 2.552,00, fase di trattazione, 5.880,00, fase decisoria, 7.298,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n.
147/2022, da porre a carico dell'appellante. 10. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater dpr 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 252/2022 R.G. sull'appello proposto dal
contro , , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3
e , per la riforma della sentenza del Tribunale di Parte_4 Parte_5
Barcellona PG del 14.10.2021 n. 1022:
1. Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore delle Parte_1
appellate delle spese di lite per il giudizio di legittimità nella misura di euro
20.119,00, oltre spese generali, c.p.a. e IVA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la presente causa, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater dpr
115/2002.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 4 giugno 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 252/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16 luglio 2024 e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro-tempore, cod. fisc. Parte_1
, con sede in Via Francesco Crispi n. 1, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Adele Martinez del Foro di Messina (C.F. , per C.F._1
procura in atti appellante
contro
, nato a [...] [...] (cod. fisc.: Controparte_1 Pt_1
, nato a [...] [...] (cod. C.F._2 Parte_2 Pt_1
fisc.: ), , nato a [...] il C.F._3 Parte_3 25/9/1934 (cod. fisc.: ), , nata a C.F._4 Parte_4 Pt_1
il 27/12/1936 (cod. fisc.: ), , nata a C.F._5 Parte_5
il 6/2/1939 (cod. fisc.: ), tutti rappresentati e difesi Pt_1 C.F._6
dall'avv. Giovanni Monforte, per procura in atti appellati
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. del
14.10.2021 n. 1022– “risarcimento danni da occupazione illegittima”.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione del 6 marzo 2007, in esito a complesso pregresso contenzioso, le signore , , , e , CP_1 Parte_3 Pt_4 Pt_2 Parte_5
attuali appellate, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona
P.G. il , premettendo di essere proprietarie dell'intero terreno Parte_1
sito in quel comune, individuato in catasto al foglio 5 particella 1709, e del 50%
indiviso del terreno individuato in catasto al foglio 5 particella 1702 (derivate dal frazionamento delle originarie particelle 410 e 258), al fine di ottenere, previo accertamento della proprietà dei beni suddetti per avvenuta usucapione ventennale e della irreversibile trasformazione da parte del la condanna Pt_1
dell'Ente al risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Esponevano le originarie attrici che la pretesa risarcitoria avanzata traeva origine dalla Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di n. Pt_1
1285 del 3 ottobre 1990, che aveva approvato la realizzazione di aree attrezzate per il parcheggio, con contestuale “dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità”. A seguito dell'ordinanza n. 111/1991, il Comune aveva proceduto all'occupazione dei predetti immobili e con successiva ordinanza sindacale n.
284/1996 erano state determinate le indennità provvisorie di espropriazione. Infine, con ordinanza n. 317/1996 del 9 luglio 1996 era stata disposta l'espropriazione e l'occupazione definitiva dei terreni oggetto del giudizio.
1.1 – Ancora le attrici esponevano di avere opposto innanzi a questa corte di appello l'indennità di esproprio ed occupazione per come determinate dal ed il relativo giudizio (iscritto al n. 276/1996 R.G. R.G.) si concludeva Pt_1
con sentenza n. 480/2000 di accoglimento delle relative domande e rideterminazione dell'indennità di espropriazione in lire 200.000 (€ 103,29) al metro quadrato e, quindi, lire (426.200.000 + 198.000,00 =) 624.200.000 (pari ad odierne € 322.372,40.
1.2 - Nel frattempo, l'ordinanza sindacale 317/1996, impugnata dalle attrici con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, veniva annullata con decreto n. 517/1999, rendendo illegittima l'espropriazione dell'area, pur a fronte di una irreversibile trasformazione per la realizzazione di opere pubbliche (strada e parcheggio: v. c.t.u. svolta in primo grado).
1.3 - A seguito di ciò le attrici hanno spiegato domanda risarcitoria innanzi al
TAR di Catania che, con sentenza n. 429/2005, ha accolto l'eccezione avanzata dal di difetto di giurisdizione. Tale decisione è stata Parte_1
Contr confermata in appello dal con decisione n. 280/2006.
1.4 - Pertanto, le originarie attrici hanno incardinato il presente giudizio innanzi al giudice ordinario, chiedendo, previo accertamento della illegittimità
dell'occupazione dei terreni dall'11 luglio 1996 e della radicale trasformazione degli stessi, la condanna dell'Ente territoriale al risarcimento dei danni da loro subiti per la perdita del diritto di proprietà, con interessi, rivalutazione e spese. 2. Il Tribunale di Barcellona P.G., nel contraddittorio delle parti ed a seguito dell'esperimento di CTU, con sentenza del 14/10/2021 n. 1022, ha accolto le domande avanzate dalle GN TA, così statuendo:
“dichiara la responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c. e Parte_1
lo condanna al pagamento in favore delle attrici, a titolo di risarcimento del danno
da occupazione illegittima, della somma di € 471.086,00, oltre rivalutazione
secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno
progressivamente rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza e,
quindi, gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla data di pubblicazione
della sentenza fino al soddisfo”, con contestuale condanna alle spese del giudizio.
3. Avverso la sentenza, ha proposto appello il , per i Parte_1
seguenti motivi.
4. Con il primo motivo di gravame, il ha eccepito la carenza di Pt_1
giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo, censurando la sentenza del Tribunale per avere implicitamente ritenuto la propria giurisdizione: ciò in base alla considerazione secondo cui il comportamento tenuto dall'Amministrazione fosse connesso all'esercizio di pubblici poteri, e sul richiamo dell'art 133 c.p.a. e della giurisprudenza più recente, che ha ricondotto le controversie risarcitorie aventi ad oggetto occupazioni illegittime da parte della
PA alla competenza del giudice amministrativo.
4.1 - La censura non può trovare accoglimento.
Infatti, a prescindere dalla contraddittoria condotta del , va Parte_1
richiamata Cass. SSUU 27 ottobre 2020, n. 23599, secondo cui “Il processo che,
a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di
giurisdizione, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale
prosecuzione dell'unico giudizio;
rimane pertanto precluso alle parti, nel giudizio
riassunto, sollevare la questione di giurisdizione, stante la formazione del
giudicato interno sul punto”.
4.2 – Ora, nella fattispecie in esame, la pronuncia del CGA del 22 giugno 2006
n. 280 (che ha confermato la fondatezza dell'eccezione dell'odierna appellante nel riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario), a seguito della quale le odierne appellate hanno proceduto alla riassunzione del giudizio di fronte al
Tribunale di Messina, è divenuta definitiva, non essendo stata impugnata.
4.3 - Ne consegue che la giurisdizione del giudice adìto non può più essere messa in discussione, derivandone l'infondatezza del motivo di gravame.
5. Con il secondo motivo di appello, il ha dedotto l'erroneità della Pt_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato il danno da occupazione illegittima come danno “in re ipsa”, escludendo la necessità della prova, da parte dei danneggiati, del danno conseguenza.
5.1 – A giudizio della Corte, anche tale censura va disattesa, pur dovendosi dare atto che la questione è stata oggetto di un lungo dibattito giurisprudenziale.
È utile richiamare, sul punto, Cass. SSUU 15 novembre 2022, n. 33645 e
Cass. 7 settembre 2020 n. 18566; quest'ultima, in particolare, ha ricostruito i diversi orientamenti esistenti (alternativa tra presunzione iuris tantum
dell'esistenza di un danno connesso alla perdita della disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità e, di contro, danno in re ipsa),
osservando come quest'ultimo concetto viene spesso usato impropriamente, con un richiamo alla figura privo di contenuto sostanziale, e che andrebbe sostituito con la locuzione “danno presunto”: invero, si giungerebbe ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo,
ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C.
(sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più
recente intervento nomofilattico.
È utile richiamare, sul punto, l'ordinanza della sez. I della Cassazione n.
18566 del 7.9.2020 (cui si sono rifatte le successive pronunce 39/2021,
4936/2022, 12865/2022 ed SU 33645/2022), che ha ricostruito i diversi orientamenti esistenti ed ha prospettato una soluzione interpretativa risolutiva del contrasto.
In estrema sintesi, per quel che qui interessa, prospettata l'esistenza dei due diversi orientamenti (l'orientamento consolidato secondo cui “in caso di
occupazione illegittima di un immobile, è ravvisabile, secondo una presunzione
iuris tantum, l'esistenza di un danno connesso alla perdita della disponibilità del
bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità, in relazione alla natura
normalmente fruttifera dal bene medesimo”, e l'orientamento minoritario,
secondo il quale “dovendosi ricondurre l'ipotesi in esame nella categoria del
danno-conseguenza, il pregiudizio subito dal proprietario non può ritenersi
sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno
con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo (…); un
alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche
l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia
l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”), i giudici di legittimità si distaccano fermamente dal richiamo alla categoria del “danno in re ipsa”, termine che tuttavia, osservano, viene spesso usato impropriamente, con un richiamo alla figura privo di contenuto sostanziale, e che andrebbe sostituito con la locuzione “danno presunto”. In tal modo, le differenze fra i due orientamenti esposti si assottigliano, e avviene che “entrambi gli indirizzi, per
quanto maggiormente rileva in questa sede, ammettono il ricorso a criteri
presuntivi, nonché alla liquidazione equitativa, una volta acquisita la certezza
dell'esistenza del pregiudizio”.
Sul versante probatorio, che qui più rileva, la prova dell'occupazione illegittima, bastando da sola a implicare l'impossibilità di disporre liberamente del proprio bene, consente di per sé sola il ricorso alla presunzione di normale fruttuosità del bene, facendo sempre salva, ovviamente, l'eventuale prova contraria da parte del soggetto danneggiante.
5.2 - E dunque venendo adesso alla questione che ci occupa, ed al motivo di gravame esaminato, si rileva che, nonostante la sentenza impugnata cada nello stesso errore di una parte della giurisprudenza, con il richiamo della categoria del
“danno in re ipsa”, la stessa però dimostra di non aderirvi formalmente, quando subito dopo dichiara che “l'esistenza di un danno costituisce, così, oggetto di una
presunzione iuris tantum superabile ove emerga in atti la prova dell'insussistenza
del pregiudizio”. È pertanto perfettamente coerente e condivisibile il ragionamento logico seguito dal giudice di prime cure, che ha ritenuto sussistente il pregiudizio da occupazione illegittima in capo alle GN , sulla base CP_1
della prova dell'occupazione da parte del dei terreni oggetto Parte_1
del giudizio, da cui è possibile ricavare la presunzione del danno per la mancata utilizzazione e messa a frutto dei beni stessi. Era, pertanto, il ad essere onerato della allegazione della Parte_1
prova contraria, idonea a vincere la presunzione, a dimostrazione della non idoneità della condotta dall'amministrazione a cagionare un danno conseguenza.
Non avendo adempiuto a tale onere, la statuizione della sentenza impugnata non può che considerarsi corretta.
Ne consegue che il motivo di gravame è infondato e va rigettato.
6. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la quantificazione del danno operata dal Tribunale, perché fondata su un criterio ritenuto errato.
In particolare, il ritiene che la sentenza sia da riformare nella parte Pt_1
in cui ha quantificato il risarcimento del danno sulla base dell'art. 37 c.1.
[...]
in materia di indennità di espropriazione. Ritiene che invece la CP_3
quantificazione debba essere fatta ai sensi dell'art. 1226 cc, per equivalente,
tenendo conto delle circostanze che permettano di inquadrare nella maniera più
corretta possibile il reale pregiudizio economico sofferto.
6.1 – Osserva la Corte che nella impugnata sentenza non vi è alcun riferimento all'art. 37 citato (cui invece rinviava il CTU nella relazione), ma unicamente l'osservazione secondo cui “In ordine alla determinazione del
quantum del risarcimento, questo va commisurato al valore venale del bene al
momento della rinuncia abdicativa del proprietario al proprio diritto reale ovvero
al momento di proposizione della domanda giudiziale e, trattandosi di debito di
valore, con rivalutazione ed interessi al tasso legale. Ciò comporta anche che, ai
fini della stima del bene, rilevano le destinazioni urbanistiche ed i vincoli imposti
al momento dell'illecito e prima del momento di rinuncia al diritto di proprietà”. È necessario dunque verificare se tale criterio richiamato in sentenza sia confacente al caso di specie.
6.2 – Occorre, quindi, richiamare il principio espresso dalla sentenza dei giudici di legittimità n. 12961 del 24.5.2018 per cui “In tema di espropriazione per
pubblica utilità, la cd. occupazione acquisitiva od accessione invertita, che si
verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di
esproprio, è illegittima al pari della cd. occupazione usurpativa, in cui invece
manca del tutto detta dichiarazione, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a
carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla
mano pubblica del bene occupato), che cessa tuttavia in caso di rinunzia del
proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per
equivalente; tale danno va quindi ristorato con riferimento al valore del bene al
momento della domanda – che segna appunto la perdita della proprietà – e la
somma risultante, trattandosi di debito di valore, sarà sottoposta a rivalutazione
monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità di riconoscere sulla
medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla
data del fatto illecito, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma
ispirati a criteri equitativi, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo
ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per
effetto dei prescelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio” (cfr.
anche Cass. Sez. I, Ord. 18142 del 6.6.2022).
La pronuncia esprime chiaramente il concetto per cui il risarcimento del danno da perdita della proprietà per occupazione illegittima viene parametrato al valore venale del bene nel momento in cui viene avanzata domanda di risarcimento, dovendosi ricollegare a tale momento la manifestazione della volontà, anche implicita, di rinunciare alla titolarità di tale diritto.
6.3 - Pertanto, la ponderazione del quantum risarcibile operata dal Tribunale
è corretta, in quanto riferita non ai principi normativi in tema di indennità di esproprio richiamati dall'appellante, ma solo a quelli delineati dalla giurisprudenza per l'ipotesi della perdita della proprietà a seguito di occupazione illegittima. Le pronunce indicate nell'atto di appello, delineate dal per Pt_1
sostenere una quantificazione del danno diversa e più contenuta, non rilevano per il caso qui considerato, in quanto riferibili alle ipotesi in cui il danno da risarcire non sia quello della perdita della proprietà, ma del mancato godimento del bene nel periodo in cui questo fosse sottoposto ad occupazione illegittima, senza tuttavia che venisse meno la titolarità del bene da parte del privato.
Anche tale motivo di gravame è infondato e va rigettato.
7. Con il quarto motivo di gravame, il ha censurato la Parte_1
sentenza nella parte in cui ha basato la quantificazione del danno risarcibile sulla base della CTU, considerata da questo errata per i motivi di seguito esposti.
7.1 – Va intanto precisato che il Tribunale ha affermato come “il valore venale
dei terreni per cui è causa al momento dell'introduzione del giudizio, in
considerazione della riconosciuta capacità edificatoria e della sua estensione
(pari a mq. 990 particella 258, oggi particella 1072 e mq.
2.431 particella 410 oggi
particella 1079), veniva determinato dal C.T.U., Ing. in € Persona_1
550.781,00 (mq. 3.421,00 x € 161,00). Ritenuta la consulenza tecnica d'ufficio
priva di vizi, esauriente ed argomentata, anche in riferimento ai rilievi formulati
dal , le conclusioni del C.T.U. possono essere utilizzate per la Parte_1
quantificazione del danno, da liquidarsi nella complessiva somma di € 471.086,00, in considerazione della comproprietà delle attrici pro quota (1/2
indiviso) della particella 258 (oggi particella 1072)”.
7.2 – Al riguardo, il formula le seguenti censure: Pt_1
7.2.1 - Errata indicazione della metratura della particella n. 410 (attuale 1709)
foglio 5, per la quale risultano indicati 2.431 mq in luogo di 2.121 mq. La censura
è infondata, in quanto dal verbale di immissione nel possesso e dal calcolo dell'indennità di espropriazione allegati all'atto di citazione, si desume che, a fronte dell'originaria volontà di espropriare solo 2.121 mq, davanti alla richiesta delle espropriande di procedere all'espropriazione del terreno nella sua interezza, il si sia determinato all'espropriazione di tutto il terreno. Si Pt_1
legge infatti all'allegato B dell'ordinanza sindacale n. 284/1996 “foglio 5, part 410,
superficie mq 3180, r. dom 349.800, SUPERFICIE OCCUPATA: MQ
(2.121+310)=2.431”. Inoltre, nella CTU, datata 14.2.1998, esperita nell'ambito del procedimento avviato dalle GN per ottenere l'indennità di CP_1
esproprio ed occupazione, conclusosi con sent. 480/2000 di questa Corte
d'appello, il consulente ha accertato che la superficie espropriata è di mq 3421,
di cui mq 2431 della particella 410 e mq 990 della particella 258.
7.2.2 - Errata qualificazione dell'area espropriata nella sua interezza come edificabile. Il ritiene infatti che già alla data dell'espropriazione, i fondi Pt_1
oggetto del giudizio ricadessero in gran parte in zona destinata alla viabilità.
Sul punto, il CTU rileva “In origine le particelle 258 e 410 nel P.R.G. ricadevano
parte in zona B0a (residenziale del centro urbano totalmente edificata a meno di lotti interclusi), parte in zona B1a (residenziale di completamento interna al perimetro del centro urbano e parzialmente edificata oltre i limiti minimi di cui all'art. 2 del D.I. 2.4.1968, n. 1444), e parte in zona destinata a viabilità, così come descritto nei fascicoli di parte attrice e convenuta e nel Certificato di
Destinazione Urbanistica del 20/07/1996”; il più recente Certificato di
Destinazione Urbanistica, del 2021, certifica invece che la particella 1702 (ex
258) ricade in parte in zona B1a (mq 71) ed in parte in Viabilità (mq 919), mentre la particella 1709 (ex 410) in parte in zona B1a (mq 588), in parte in Viabilità (mq
1.842); tuttavia tale certificazione attiene al momento della richiesta, avanzata nel 2021, non al momento della domanda avanzata dalle originarie attrici o al momento dell'avvio della procedura di espropriazione. Si rileva inoltre che il CTU
di questo giudizio, in risposte alle medesime osservazioni avanzate dal
[...]
alla relazione, abbia così risposto: “il PRG non stabilisce il perimetro Parte_1
in modo certo dei confini di terreno destinati a viabilità e parcheggio, ma è solo
una previsione, infatti come evidenziato nell'allegato 4 alla presente perizia,
collegate al parcheggio in questione, sarebbero dovute nascere altre due vie di
sbocco, ad oggi non realizzate, ed inoltre la stessa via Missori nel PRG, a circa
un terzo della sua lunghezza, risulta più ampia, mentre, come si può vedere dalla
foto n. 2 i confini laterali della via non hanno ampliamenti. Da questa
considerazione, è da escludere il vincolo di inedificabilità, in quanto determinati
vincoli prevedono l'identificazione certa del lotto da vincolare”.
È dunque la situazione vigente al momento della domanda a rilevare, e dunque quella accertata dal CTU con l'esame del PRG vigente nel Comune di , Pt_1
da cui se ne desume una classificazione edificatoria. Richiamando poi la CTU
esperita nel procedimento di opposizione alla stima, il consulente ha rilevato che
“Il terreno espropriato ricade, come risulta dal certificato di destinazione
urbanistica allegato, parte in zona B0A 'residenziale di completamento del centro
urbano totalmente edificata a meno di lotti interclusi'; in parte in zona B1a 'residenziale di completamento interna al perimetro del centro urbano e
parzialmente edificata oltre i limiti minimi di cui all'art. 2 del D.I.
2.4.1968 n. 1444';
e parte in zona riservata alla mobilità. È da precisare che nella zona, dove oggi
è stato costruito il parcheggio pubblico, si riscontrano numerose costruzioni che,
per la grande maggioranza, sono di nuova costruzione o in fase di edificazione e
sono tutti edifici da adibire a civile abitazione e commerciale. Tant'è che le sorelle
TA hanno avuto rilasciata la concessione edilizia n. 147/96 del 24.10.1996
per poter edificare nella residua parte di terreno (ex particella 410)”.
Si richiama, infine, la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui
“l'occupazione usurpativa di terreni, che integra un illecito a carattere permanente
e non annulla la connotazione urbanistica dei suoli ablati, obbliga
l'amministrazione al risarcimento del danno, che deve essere determinato in
considerazione del criterio dell'edificabilità legale dei suoli, e quantificato in base
all'integrale valore di mercato del terreno, senza che sia consentito alcun ricorso,
integrativo o sostitutivo, all'edificabilità di fatto” (Cass. Civ., sez. I, 7/09/2020, n.
18584).
La censura è pertanto infondata, avendo il CTU correttamente considerato i terreni oggetto di causa come ricadenti in area edificatoria.
7.2.3 - Errato utilizzo del metodo sintetico-comparativo. Il Comune appellante ritiene che il consulente abbia utilizzato come riferimento, per la determinazione del valore venale del bene, atti di compravendita relativi ad immobili non omogenei rispetti a quelli oggetto del giudizio, in particolare perché il secondo dei due atti utilizzati risale al 2010 e si riferisce ad una particella ricadente in zona
B01, quindi ad alto indice volumetrico. Sul punto si rileva da una parte che il CTU ha proceduto, con riferimento a questo secondo atto, a rideterminare il valore del bene al mq ricalcolando il valore del bene al 2007 (paragrafo 4 della CTU “Secondo atto di compravendita
considerando il valore all'anno 2007, euro 200x0.90=180,00mq), e dall'altro che il CTU, considerato che i lotti considerati ricadevano in parte in zona B0a in parte in zona B1a, ha utilizzato atti vendita relativi ad entrambe le tipologie, senza che tale procedimento logico possa ritenersi passibile di censura in questa sede.
Il motivo è anch'esso infondato.
7.2.4 - Mancata valutazione della esatta porzione di terreno ricadente nell'area
B1a e nell'area B0a.
Sul punto si rileva che non sembra possibile, dai documenti allegati,
determinare quanta parte dei terreni espropriati ricadesse in una zona piuttosto che in un'altra al tempo dell'espropriazione e della successiva domanda giudiziale. Né l'appellante ha potuto provato la reale ampiezza delle singole aree.
Pertanto, si condivide l'utilizzo da parte del CTU di un criterio medio tra i valori dei due tipi di zona (B0a e B1a) al tempo della domanda. La censura è infondata.
Anche tale motivo di impugnazione deve essere disatteso.
8. In conclusione, l'intero gravame va rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in rapporto al valore della causa dichiarato, in euro 20.119,00 per compensi (fase di studio:
euro 4.389,00, fase introduttiva, 2.552,00, fase di trattazione, 5.880,00, fase decisoria, 7.298,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n.
147/2022, da porre a carico dell'appellante. 10. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater dpr 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 252/2022 R.G. sull'appello proposto dal
contro , , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3
e , per la riforma della sentenza del Tribunale di Parte_4 Parte_5
Barcellona PG del 14.10.2021 n. 1022:
1. Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore delle Parte_1
appellate delle spese di lite per il giudizio di legittimità nella misura di euro
20.119,00, oltre spese generali, c.p.a. e IVA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la presente causa, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater dpr
115/2002.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 4 giugno 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)