Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
nn. 1900/2023 e 1914/2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 26.6.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai numeri 1900/2023 e
1914/2023 R.G., vertenti tra:
Controparte_1
Il Controparte_2
Controparte_3 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Salvatore Costabile che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per l'Avvocato Stefania Scoleri che si riporta agli Controparte_3 atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Costabile riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Scoleri riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
Ai fini della pratica forense è presente la dottoressa Persona_1
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 1900/2023 e 1914/2023 R.G. - aventi ad og- getto appello avverso la sentenza n. 9069/2022 emessa in data 17/10/2022 dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 6917/2018 - vertenti tra
( , rappresentata e difesa dall'Avvocato Sal- Controparte_1 C.F._1 vatore Costabile, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Na- poli, Viale degli Astronauti, n. 19;
appellante e
Il ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Irene Iacovella, elettivamente domiciliato in CP_2
Palazzo San Giacomo;
appellata nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefania Scoleri, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Via Gioacchino Toma, n. 10/A; CP_2 appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione datato 2.3.2018, citava in giudizio il Controparte_1 CP_2
e la al fine di sentirli condannare al risar-
[...] Controparte_3 cimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni personali che assumeva di aver ri- portato in occasione dell'infortunio che si sarebbe verificato in Salita Capodi- CP_2
2 monte, il giorno 11.9.2023, ore 17,30.
L'istante allegava che, nelle circostanze di tempo dedotte nell'atto introduttivo,
“…giunta in prossimità di una curva, cadeva improvvisamente a terra a causa del mar- ciapiede sconnesso e del manto stradale dissestato caratterizzati da alcuni basoli non fissati nel loro alloggiamento…In particolare l'istante inciampava in prossimità di un chiusino dell' , ora che sporgeva a causa della sconnessione e del mal CP_4 CP_3 posizionamento dei basoli…a seguito della rovinosa caduta la sig.ra Controparte_1 subiva gravi lesioni personali, e precisamente: “… frattura pluriframmentaria di rotula a sinistra...”.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avverso Controparte_3 dedotto e deducendo il proprio difetto di legittimazione (rectius: titolarità) passiva.
Si costituiva anche il deducendo l'assenza di qualsivoglia responsabi- Controparte_2 lità alla causazione dei fatti di causa.
All'esito di approfondimento istruttorio, il Tribunale ha rigettato la domanda.
Il Giudice di primo grado ha indicato varie ragioni di rigetto.
In primo luogo, ha osservato “che l'esatta dinamica del sinistro e la sua causale vengono descritte senza coerenza nei diversi documenti allegati al giudizio: nella raccomanda del
10-18/03/2015 di richiesta risarcimento danni indirizzata all' (ora ABC) l'attrice CP_4 rappresenta di essere caduta al suolo, a causa della strada sconnessa per lavori negli- CP_ gentemente svolti dall' (vedi doc.n.8, prod attore); mentre nella richiesta di risarci- mento danni inviata al il 26.07.2017, rappresenta di essere inciampata “in CP_2 CP_ prossimità di un chiusino dell' che sporgeva a causa di basoli sconnessi e mal posi- zionati” (vedi doc. n.9, prod. attore)”.
Dopo avere esaminato alcune dichiarazioni testimoniali, il Tribunale ha ritenuto come emergesse “con evidenza la differente eziologia rispetto al fatto descritto in citazione: CP_
“non inciampare (sul marciapiede sconnesso) in prossimità di un chiusino dell' che sporgeva a causa della sconnessione e mal posizionamento dei basoli”, ma cadere nello scendere dal marciapiede a causa di un fosso ove vi era un bocchettone di acquedotto”.
Il Tribunale ha poi aggiunto un'ulteriore considerazione: “…stando al racconto dei testi- moni, l'attrice sarebbe caduta nello scendere dal marciapiede, e non sul marciapiede CP_ come assunto in citazione, in un fosso in cui alloggiava un chiusino dell' : il che in- duce a ritenere che la buca in cui l'attrice assume di essere caduta era ampiamente visi- bile e dunque evitabile da parte di un accorto utente della strada. Non si comprende il motivo per cui l'attrice nello scendere dal marciapiede dovesse proprio praticare quel tratto di strada caratterizzato dalla presenza di un fosso tanto ampio, e quindi riconosci- bile, da ospitare un tombino (versione della teste o bocchettone dell'acquedotto Tes_1
(versione teste . Non è stata riferita la presenza di altri ingombri in strada che Tes_2 abbiano indotto l'attrice a praticare quel preciso tratto di strada”.
Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 17.4.2023, ha promosso Controparte_1
3 appello, costituendosi in data 20.4.2023 e deducendo l'errore del Tribunale nel valutare come negligente il comportamento posto in essere dal pedone, nonché nel non considera- re come non percepibile la buca.
L'istante ha anche lamentato la mancata valutazione dell'età della persona offesa.
Si sono costituiti gli appellati e la causa, all'esito di riunione con altra avente ad oggetto il medesimo appello promossa dalla stessa è stata rinvia per la discus- Controparte_1 sione ex art. 281 sexies cpc.
Ebbene, si ritiene utile riportare alcuni principi elaborati di recente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione: “questa Corte ha affermato (Cass. n. 2482/2018) e di recente ribadito (Cass., S.U., n. 20943/2022; Cass. n. 11152/2023) i seguenti principi di diritto:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il control- lo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno;
- quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente in- cauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita,
o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fat- tori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sotten- dendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
- a tal fine, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la "res", anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accet- tabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque se- condo uno "standard" oggettivo;
- pertanto, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applica- zione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2;
- quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente atte- se e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'effi- cienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso (Cass. civ.
Sez. III, Ord., 18.9.2023, n. 26774).
4 La responsabilità del dunque, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito CP_2
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. civ. Sez. III Sent., 27/04/2023, n. 11152; cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 19/12/2022, n.
37059).
Ancora, la Suprema Corte, di recente, ha chiarito che l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura col- posa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, ecce- zionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. civ., III, 24.1.2024, n. 2376).
In particolare, si è confermato che “la condotta del danneggiato, "nella motivata valuta- zione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente con- corrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di con- correnza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettiva- mente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, im- prevedibile e inevitabile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è "l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte", pe- raltro "ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso" (il rife- rimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01) (Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073).
Questi i principi più recenti espressi, che la Corte condivide e fa propri, va detto come l'appello sia in parte inammissibile e in parte infondato.
E' inammissibile nella parte in cui, ex art. 342 cpc, non ha compiutamente criticato le motivazioni del Giudice di primo grado di non ritenere dimostrata la stessa dinamica.
In ogni caso, solo per completezza va detto che nel corso del giudizio di primo grado è stato eseguito approfondimento istruttorio.
Il teste , genero dell'attrice, ha riferito: “mi trovavo a in salita Testimone_3 CP_2
Capodimonte dinanzi alla mia abitazione. Ho visto mia suocera che percorreva la salita
Capodimonte in discesa e stava sul marciapiede posto di fronte alla mia abitazione. Ad un tratto la stessa nello scendere dal marciapiede, a causa di un fosso, rovinava a terra erano le 17:17 e 30 circa preciso che la strada era piena di buche di avvallamenti. La
5 strada non è asfaltata ma è fatta di “piperno” basoli di piperno. La signora è caduta perché è inciampata in una fossa. Desidero precisare che in questa fossa vi era un boc- chettone sembra di acquedotto. La signora è caduta con le ginocchia a causa della fossa dove sta il bocchettone dell'acquedotto…. Subito interveniva il marito che la trasportava in ospedale. Preciso che mia suocera abita in zona”.
Il teste escussa alla medesima udienza, ha riferito: “Mi trovavo proprio Testimone_4 di fronte e ho visto la signora cadere in un dislivello dove vi era un tombino. CP_1
Ho visto cadere la signora con il ginocchio sinistro. L'attrice scendeva dal CP_1 marciapiede e rovinava a terra a causa del dislivello di cui ho detto prima… pare che non pioveva, erano le 17:30 circa...”.
Ebbene, non solo le dichiarazioni dei testi non sono proprio collimanti (il secondo teste ha riferito di tombino), ma neppure convince la natura del pericolo, nonché il comporta- mento del pedone, che si ritiene abbia avuto incidenza causale esclusiva, posto che dav- vero non si comprende come questi non abbia potuto vedere l'esistenza della disconnes- sione e comunque dello stato dei luoghi (l'evento è avvenuto alle 17.30 del mese di set- tembre e dunque in un momento caratterizzato dalla presenza di luce).
Dalla foto contenuta nella produzione cartacea di primo grado di parte attrice si desume lo stato dei luoghi e la obiettiva visibilità degli stessi.
Ancora, il primo teste non solo ha riferito che la strada è piena di buche ma anche che l'attrice abita in zona, per cui la stessa era a conoscenza del descritto scenario.
Né può assumere rilevanza il riferimento all'età (di 57 anni) in mancanza di ulteriori spe- cificazioni.
Il suo comportamento colposo, dunque, ha assunto rilevanza esclusiva nella causazione del sinistro.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositi- vo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con ap- plicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugna- zione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o impro- cedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o inci- dentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sugli appelli promossi avverso la senten- za n. 9069/2022 emessa in data 17/10/2022 dal Tribunale di Napoli nel procedimento n.
6 6917/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida: a) in favore del in Controparte_2 euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
a) in favore di
[...]
in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rim- Controparte_3 borso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 26.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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