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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/12/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6100/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6100/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MAZZAROLLI FRANCESCO
ATTORE
contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. VIOLATO CRISTIANO CONVENUTA
C.F. e P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da atto di citazione:
“nel merito previo accertamento dell'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 cc, dichia- rarsi l'inefficacia nei confronti della Banca attrice del seguente atto:
atto di compravendita in data 01.01.2021 a rogito del notaio rep. Persona_1
39371 racc. n. 21297, con il quale il signor ha venduto alla si- Controparte_1 gnora il diritto di proprietà per l'intera quota (riservandosi il dirit- Controparte_2 to di abitazione a vita) sugli immobili siti in Comune di Vigonza (PD), via Armando Diaz n. 242 int. 12, descritti al Catasto Fabbricati, Foglio 34, Particelle numero:
- 1465, sub 65, via Diaz n. 242 int. 12, p. 2-3, cat. A/2, Vani 10,
- 1465, sub 79, via Diaz snc, p. S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 51; comprese le quote propor- zionali di comproprietà sulle parti ed impianti comuni del fabbricato condominiale ai sensi dell'art. 1117 e ss. cod. civ., e dell'intero residence, tra cui i beni comuni non censibili, così identificati al Catasto Fabbricato, foglio 34, particelle: 1465 sub 1, ac- cesso carraio, accesso pedonale, contatori ENEL, comuni a tutti i subb;
1465 sub 2, percorso pedonale, comune ai subb dal 9 al 17, dal 19 al 28 e dal 52 al 67; 1465 sub 3, area verde comune ai subb dal 9 al 17, dal 19 al 28 e dal 52 al 67; 1465 sub 48, area di manovra, comune ai subb dal 68 all'84; 1465 sub 49, centrale termica, comu- ne ai subb dal 52 al 67; 1465 sub 50, ripostiglio, comune ai subb dal 52 all'84; 1465 sub 8, vicolo di accesso, comune a tutti i subb.
Con rifusione delle spese e degli onorari di causa”.
- 2 - La convenuta ha concluso come da note di precisazione delle Controparte_2 conclusioni depositate telematicamente:
“Nel merito
1. Accertata la carenza dei presupposti di legge, respingere la domanda revocatoria promossa dalla ( e per Parte_2 Controparte_3 essa;
Controparte_4
2. Respingere in ogni caso la domanda ex art. 2901 Cod. civ. in quanto infondata in fatto come in diritto.
Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze di lite”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 14 ottobre 2022, conveni- Parte_2 va in giudizio i IG.ri e al fine di ottenere, ai Controparte_2 Controparte_1 sensi dell'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita del 01.04.2021, a rogito del Notaio (rep. 39371, Persona_1 racc. 21297), con cui il IG. aveva venduto alla IG.ra la nuda CP_1 CP_2 proprietà degli immobili siti in Vigonza (PD), via Armando Diaz n. 242, riservando per sé il diritto di abitazione a vita. A fondamento della domanda, parte attrice dedu- ceva di essere creditrice del IG. , quale fideiussore della società DLS CP_1
S.r.l., e che l'atto dispositivo pregiudicava le proprie ragioni creditorie. L'attrice so- steneva altresì la sussistenza dell'eventus damni, nonché la scientia damni da parte del debitore oltre alla participatio fraudis della terza acquirente, IG.ra , in ra- CP_2 gione del rapporto di convivenza e della presunta incongruità del prezzo pattuito (€ 49.499,80). Con comparsa del 23.02.2023, si costituiva in giudizio la IG.ra
[...]
, la quale contestava integralmente le avverse pretese deducendo l'insussi- CP_5 stenza dei presupposti per l'azione revocatoria. In particolare, la convenuta eccepiva la carenza di prova sull'eventus damni, l'assoluta buona fede dell'acquirente e la con- gruità del prezzo di vendita, corrisposto mediante accollo del mutuo residuo gravante sull'immobile. Dichiarata la contumacia del IG. , la causa veniva istruita CP_1 mediante deposito di memorie ex art. 183, co. VI c.p.c. e, con ordinanza del 25.05.2023, il Giudice adito disponeva CTU al fine di determinare il valore venale del compendio immobiliare, della nuda proprietà e del diritto di abitazione. Nelle more, il credito di veniva ceduto a Parte_2 Controparte_6
la quale interveniva nel giudizio per mezzo della sua mandataria
[...] [...]
[...] [...]
In data 10.05.2024, il CTU, Ing. , depositava il proprio CP_7 Persona_2 elaborato, stimando il valore della piena proprietà in € 420.000,00, quello del diritto di abitazione in € 286.056,09 e, conseguentemente, quello della nuda proprietà in € 133.943,91. La difesa della convenuta contestava fermamente le risultanze peritali con note del 31.05.2024, chiedendone la rinnovazione per gravi vizi metodologici. Il processo veniva interrotto in data 6 giugno 2024 a causa del decesso del legale di parte attrice e, a seguito di riassunzione, la IG.ra si costituiva nuovamente, CP_2 riportandosi a tutte le difese già svolte. All'udienza del 18.09.2025, le parti precisa- vano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Emerge agli atti quanto segue: già Parte_2 Controparte_8
oggi , per essa,
[...] Controparte_3
è creditrice nei confronti del sig. in Controparte_7 Controparte_1 forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova n. 591/2022 (R.G. 1413/2022), regolarmente notificato, non opposto, divenuto definitivamente esecuti- vo e munito di formula esecutiva in data 12.07.2022.
Per quanto dedotto, si tratta di credito privilegiato che trae origine da un Mutuo chi- rografario concesso nel 2020 alla DLS srl, assistito da garanzia specifica rilasciata dal sig. contestualmente la stipula del contratto in qualità di Controparte_1
Amministratore Unico, nonché socio al 100%, dell'obbligata principale. In data 01.03.2022 la DLS s.r.l presentava istanza di ammissione al concordato preventivo e, in data 22.07.2022, stante il grave inadempimento posto in essere dalla DLS s.r.l., l'originaria titolare del credito passava a sofferenza la posizione per complessivi € 1.262.186,58. Arrecando pregiudizio alle ragioni creditorie dell'allora
[...]
(poi , in data 01.04.2021, con atto redat- Controparte_9 Parte_2
[... to a cura del Notaio dott. (Rep. 39371 – Racc. 21297) il sig. Persona_1
vendeva alla sig.ra , convivente con il Parte_3 Controparte_2 CP_1
all'epoca della stipula del contratto di mutuo, il diritto di proprietà per l'itera
[...] quota (riservandosi il diritto di abitazione a vita) sugli immobili siti nel Comune di Vigonza (PD), Via Armando diaz n. 242 int. 12, così censiti al Catasto Fabbricati: - Foglio 34, P.lla 1465, sub 65, Via Diaz n. 242 int. 12, p. 2-3, cat A/2, Vani 10; - Fo- glio 34, P.lla 1465, sub 79, Via Diaz snc, p. S1, cat C/6, cl. 2, mq. 51 comprese le quote proporzionali di comproprietà sulle parti ed impianti comuni del fabbricato condominiale ai sensi dell'art. 1117 e ss. c.c., e dell'intero residence, tra cui i beni comuni non censibili (cfr. doc. 6), così come meglio indicati e identificati nell'atto di citazione del 30.09.2022. Da quanto esposto appare chiaro che nella fattispecie di cui è causa ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per stabilire che il predetto atto di disposizione sia dichiarato inefficace nei confronti della attrice. CP_3
- 4 - Il signor era evidentemente a conoscenza del danno che la vendita della CP_1 proprietà dei propri beni con riserva di abitazione avevano l'immediata conseguenza di diminuire la possibilità di ristoro dei propri creditori e tra essi, in primo luogo,
della quale, come si è detto, era debitore quale fideiussore a garanzia Parte_2 delle obbligazioni della società DLS s.r.l. di cui era socio e amministratore unico.
La GN , all'epoca del contratto convivente con il , come do- CP_2 CP_1 cumentalmente provato, era consapevole del pregiudizio che tale atto arrecava ai cre- ditori. La GN , infatti, consapevole delle condizioni economiche del CP_2 CP_1
, acquistava la proprietà di tutti i beni di quest'ultimo. I crediti della Banca at-
[...] trice risalivano a un periodo antecedente all'atto di disposizione qui contestato;
è pa- cifico, infatti, che presupposto per esperire l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è la sola esistenza di un debito e non la sua concreta esigibilità “con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale con- nesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi … succes- sivi …, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. …“ (Cass. Civ., sez. III, 27/01/2015, n. 1450).
La consapevolezza del terzo è altresì dimostrata dal fatto che il valore dei beni im- mobili oggetto di compravendita è decisamente superiore a quello esposto nel rogito e asseritamente pagato. Si tratta, infatti, di un appartamento di mq. 235 di categoria A/2 con garage, la cui proprietà è stata valutata soltanto € 49.499,80, a fronte di un valore stimato in € 82.058 nella perizia ARC Real Estate allegata all'atto di citazio- ne e, pressoché confermato dalla perizia estimativa svolta in giudizio.
A rogito si dà atto che il corrispettivo pattuito sarebbe stato pagato non mediante versamento con A/C o bonifico o altro modo usuale di pagamento, ma mediante ac- collo di una quota residua di mutuo concesso da Controparte_10 Pt_4
poi surrogata da CA di AR . Senonché: - da una rileva-
[...] CP_11 zione in Centrale Rischi, il mutuo risulta tuttora intestato al , mentre non CP_1 si trova evidenza dell'operazione di accollo;
- nessuna valida prova è stata data nel corso del giudizio dell'asserito versamento del dovuto, in rate mensili, da parte della al . All'udienza del 30/11/2023 il Giudice, dott.ssa Elisa RUB- CP_2 CP_1
BIS, ha nominato l'ingegnere , quale C.T.U. nella causa civile soprain- Persona_2 dicata e, previo giuramento di rito, gli ha conferito il seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa ed esperita ogni opportuna indagine di cui al primo comma dell'art. 194 c.p.c., con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi ed acquisire copia dei documenti accessori neces- sari a dare risposta al quesito, compreso il reperimento di atti presso terzi ed enti pubblici, determini il consulente d'ufficio il valore dei beni immobili oggetto dell'atto 01.04.2021 (doc. 6 del fascicolo di , distinguendo valore Parte_2 di proprietà e diritto di abitazione e tenendo conto della riserva di diritto di abitazione in capo al venditore, già oggetto di stima da parte di ARC Real Estate in data
- 5 - 13.06.2022 (doc. 9 del fascicolo di ”. Nella propria perizia, deposi- Parte_2 tata in data 10.05.2024, il nominato Consulente, pur non condividendo la metodolo- gia di calcolo del diritto di abitazione proposta dal Consulente tecnico di parte attrice, ha concluso che - il valore complessivo del compendio immobiliare oggetto di causa fosse pari a € 420.000,00; - il più probabile valore venale del diritto di abitazione fosse pari a € 286.056,09; - “con conseguente valore di proprietà alla data del 01.04.2021 pari a € 133.943,91”. Anche a non voler tener conto delle Osservazioni svolte dal CTP Geom. in punto “Stima della proprietà gravata dal dirit- Persona_3 to di abitazione, con riserva in capo al venditore (cfr. All. 2 alla CTU), appare più che provato come il valore dei beni immobili per cui è causa, all'atto della compra- vendita, fosse decisamente superiore a quello esposto nel rogito: “il prezzo è stato stabilito nella complessiva somma di € 49.499,80” (cfr. doc. 6 – pag. 4).
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea con il favore delle spese.
Spese di CTU come liquidate in corso di causa definitivamente a carico di parte con- venuta soccombente.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
accertata l'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 cc, dichiara l'inefficacia nei confronti della attrice del seguente atto: CP_3
atto di compravendita in data 01.01.2021 a rogito del notaio rep. Persona_1
39371 racc. n. 21297, con il quale il signor ha venduto alla si- Controparte_1 gnora il diritto di proprietà per l'intera quota (riservandosi il dirit- Controparte_2 to di abitazione a vita) sugli immobili siti in Comune di Vigonza (PD), via Armando Diaz n. 242 int. 12, descritti al Catasto Fabbricati, Foglio 34, Particelle numero:
- 1465, sub 65, via Diaz n. 242 int. 12, p. 2-3, cat. A/2, Vani 10,
- 1465, sub 79, via Diaz snc, p. S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 51; comprese le quote propor- zionali di comproprietà sulle parti ed impianti comuni del fabbricato condominiale ai sensi dell'art. 1117 e ss. cod. civ., e dell'intero residence, tra cui i beni comuni non censibili, così identificati al Catasto Fabbricato, foglio 34, particelle: 1465 sub 1, ac- cesso carraio, accesso pedonale, contatori ENEL, comuni a tutti i subb;
1465 sub 2, percorso pedonale, comune ai subb dal 9 al 17, dal 19 al 28 e dal 52 al 67; 1465 sub 3, area verde comune ai subb dal 9 al 17, dal 19 al 28 e dal 52 al 67; 1465 sub 48, area di manovra, comune ai subb dal 68 all'84; 1465 sub 49, centrale termica, comu- ne ai subb dal 52 al 67; 1465 sub 50, ripostiglio, comune ai subb dal 52 all'84; 1465 sub 8, vicolo di accesso, comune a tutti i subb.
- 6 - Condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in euro 518,00 per spese ed euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta.
Padova, 23-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6100/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MAZZAROLLI FRANCESCO
ATTORE
contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. VIOLATO CRISTIANO CONVENUTA
C.F. e P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da atto di citazione:
“nel merito previo accertamento dell'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 cc, dichia- rarsi l'inefficacia nei confronti della Banca attrice del seguente atto:
atto di compravendita in data 01.01.2021 a rogito del notaio rep. Persona_1
39371 racc. n. 21297, con il quale il signor ha venduto alla si- Controparte_1 gnora il diritto di proprietà per l'intera quota (riservandosi il dirit- Controparte_2 to di abitazione a vita) sugli immobili siti in Comune di Vigonza (PD), via Armando Diaz n. 242 int. 12, descritti al Catasto Fabbricati, Foglio 34, Particelle numero:
- 1465, sub 65, via Diaz n. 242 int. 12, p. 2-3, cat. A/2, Vani 10,
- 1465, sub 79, via Diaz snc, p. S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 51; comprese le quote propor- zionali di comproprietà sulle parti ed impianti comuni del fabbricato condominiale ai sensi dell'art. 1117 e ss. cod. civ., e dell'intero residence, tra cui i beni comuni non censibili, così identificati al Catasto Fabbricato, foglio 34, particelle: 1465 sub 1, ac- cesso carraio, accesso pedonale, contatori ENEL, comuni a tutti i subb;
1465 sub 2, percorso pedonale, comune ai subb dal 9 al 17, dal 19 al 28 e dal 52 al 67; 1465 sub 3, area verde comune ai subb dal 9 al 17, dal 19 al 28 e dal 52 al 67; 1465 sub 48, area di manovra, comune ai subb dal 68 all'84; 1465 sub 49, centrale termica, comu- ne ai subb dal 52 al 67; 1465 sub 50, ripostiglio, comune ai subb dal 52 all'84; 1465 sub 8, vicolo di accesso, comune a tutti i subb.
Con rifusione delle spese e degli onorari di causa”.
- 2 - La convenuta ha concluso come da note di precisazione delle Controparte_2 conclusioni depositate telematicamente:
“Nel merito
1. Accertata la carenza dei presupposti di legge, respingere la domanda revocatoria promossa dalla ( e per Parte_2 Controparte_3 essa;
Controparte_4
2. Respingere in ogni caso la domanda ex art. 2901 Cod. civ. in quanto infondata in fatto come in diritto.
Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze di lite”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 14 ottobre 2022, conveni- Parte_2 va in giudizio i IG.ri e al fine di ottenere, ai Controparte_2 Controparte_1 sensi dell'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita del 01.04.2021, a rogito del Notaio (rep. 39371, Persona_1 racc. 21297), con cui il IG. aveva venduto alla IG.ra la nuda CP_1 CP_2 proprietà degli immobili siti in Vigonza (PD), via Armando Diaz n. 242, riservando per sé il diritto di abitazione a vita. A fondamento della domanda, parte attrice dedu- ceva di essere creditrice del IG. , quale fideiussore della società DLS CP_1
S.r.l., e che l'atto dispositivo pregiudicava le proprie ragioni creditorie. L'attrice so- steneva altresì la sussistenza dell'eventus damni, nonché la scientia damni da parte del debitore oltre alla participatio fraudis della terza acquirente, IG.ra , in ra- CP_2 gione del rapporto di convivenza e della presunta incongruità del prezzo pattuito (€ 49.499,80). Con comparsa del 23.02.2023, si costituiva in giudizio la IG.ra
[...]
, la quale contestava integralmente le avverse pretese deducendo l'insussi- CP_5 stenza dei presupposti per l'azione revocatoria. In particolare, la convenuta eccepiva la carenza di prova sull'eventus damni, l'assoluta buona fede dell'acquirente e la con- gruità del prezzo di vendita, corrisposto mediante accollo del mutuo residuo gravante sull'immobile. Dichiarata la contumacia del IG. , la causa veniva istruita CP_1 mediante deposito di memorie ex art. 183, co. VI c.p.c. e, con ordinanza del 25.05.2023, il Giudice adito disponeva CTU al fine di determinare il valore venale del compendio immobiliare, della nuda proprietà e del diritto di abitazione. Nelle more, il credito di veniva ceduto a Parte_2 Controparte_6
la quale interveniva nel giudizio per mezzo della sua mandataria
[...] [...]
[...] [...]
In data 10.05.2024, il CTU, Ing. , depositava il proprio CP_7 Persona_2 elaborato, stimando il valore della piena proprietà in € 420.000,00, quello del diritto di abitazione in € 286.056,09 e, conseguentemente, quello della nuda proprietà in € 133.943,91. La difesa della convenuta contestava fermamente le risultanze peritali con note del 31.05.2024, chiedendone la rinnovazione per gravi vizi metodologici. Il processo veniva interrotto in data 6 giugno 2024 a causa del decesso del legale di parte attrice e, a seguito di riassunzione, la IG.ra si costituiva nuovamente, CP_2 riportandosi a tutte le difese già svolte. All'udienza del 18.09.2025, le parti precisa- vano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Emerge agli atti quanto segue: già Parte_2 Controparte_8
oggi , per essa,
[...] Controparte_3
è creditrice nei confronti del sig. in Controparte_7 Controparte_1 forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova n. 591/2022 (R.G. 1413/2022), regolarmente notificato, non opposto, divenuto definitivamente esecuti- vo e munito di formula esecutiva in data 12.07.2022.
Per quanto dedotto, si tratta di credito privilegiato che trae origine da un Mutuo chi- rografario concesso nel 2020 alla DLS srl, assistito da garanzia specifica rilasciata dal sig. contestualmente la stipula del contratto in qualità di Controparte_1
Amministratore Unico, nonché socio al 100%, dell'obbligata principale. In data 01.03.2022 la DLS s.r.l presentava istanza di ammissione al concordato preventivo e, in data 22.07.2022, stante il grave inadempimento posto in essere dalla DLS s.r.l., l'originaria titolare del credito passava a sofferenza la posizione per complessivi € 1.262.186,58. Arrecando pregiudizio alle ragioni creditorie dell'allora
[...]
(poi , in data 01.04.2021, con atto redat- Controparte_9 Parte_2
[... to a cura del Notaio dott. (Rep. 39371 – Racc. 21297) il sig. Persona_1
vendeva alla sig.ra , convivente con il Parte_3 Controparte_2 CP_1
all'epoca della stipula del contratto di mutuo, il diritto di proprietà per l'itera
[...] quota (riservandosi il diritto di abitazione a vita) sugli immobili siti nel Comune di Vigonza (PD), Via Armando diaz n. 242 int. 12, così censiti al Catasto Fabbricati: - Foglio 34, P.lla 1465, sub 65, Via Diaz n. 242 int. 12, p. 2-3, cat A/2, Vani 10; - Fo- glio 34, P.lla 1465, sub 79, Via Diaz snc, p. S1, cat C/6, cl. 2, mq. 51 comprese le quote proporzionali di comproprietà sulle parti ed impianti comuni del fabbricato condominiale ai sensi dell'art. 1117 e ss. c.c., e dell'intero residence, tra cui i beni comuni non censibili (cfr. doc. 6), così come meglio indicati e identificati nell'atto di citazione del 30.09.2022. Da quanto esposto appare chiaro che nella fattispecie di cui è causa ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per stabilire che il predetto atto di disposizione sia dichiarato inefficace nei confronti della attrice. CP_3
- 4 - Il signor era evidentemente a conoscenza del danno che la vendita della CP_1 proprietà dei propri beni con riserva di abitazione avevano l'immediata conseguenza di diminuire la possibilità di ristoro dei propri creditori e tra essi, in primo luogo,
della quale, come si è detto, era debitore quale fideiussore a garanzia Parte_2 delle obbligazioni della società DLS s.r.l. di cui era socio e amministratore unico.
La GN , all'epoca del contratto convivente con il , come do- CP_2 CP_1 cumentalmente provato, era consapevole del pregiudizio che tale atto arrecava ai cre- ditori. La GN , infatti, consapevole delle condizioni economiche del CP_2 CP_1
, acquistava la proprietà di tutti i beni di quest'ultimo. I crediti della Banca at-
[...] trice risalivano a un periodo antecedente all'atto di disposizione qui contestato;
è pa- cifico, infatti, che presupposto per esperire l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è la sola esistenza di un debito e non la sua concreta esigibilità “con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale con- nesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi … succes- sivi …, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. …“ (Cass. Civ., sez. III, 27/01/2015, n. 1450).
La consapevolezza del terzo è altresì dimostrata dal fatto che il valore dei beni im- mobili oggetto di compravendita è decisamente superiore a quello esposto nel rogito e asseritamente pagato. Si tratta, infatti, di un appartamento di mq. 235 di categoria A/2 con garage, la cui proprietà è stata valutata soltanto € 49.499,80, a fronte di un valore stimato in € 82.058 nella perizia ARC Real Estate allegata all'atto di citazio- ne e, pressoché confermato dalla perizia estimativa svolta in giudizio.
A rogito si dà atto che il corrispettivo pattuito sarebbe stato pagato non mediante versamento con A/C o bonifico o altro modo usuale di pagamento, ma mediante ac- collo di una quota residua di mutuo concesso da Controparte_10 Pt_4
poi surrogata da CA di AR . Senonché: - da una rileva-
[...] CP_11 zione in Centrale Rischi, il mutuo risulta tuttora intestato al , mentre non CP_1 si trova evidenza dell'operazione di accollo;
- nessuna valida prova è stata data nel corso del giudizio dell'asserito versamento del dovuto, in rate mensili, da parte della al . All'udienza del 30/11/2023 il Giudice, dott.ssa Elisa RUB- CP_2 CP_1
BIS, ha nominato l'ingegnere , quale C.T.U. nella causa civile soprain- Persona_2 dicata e, previo giuramento di rito, gli ha conferito il seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa ed esperita ogni opportuna indagine di cui al primo comma dell'art. 194 c.p.c., con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi ed acquisire copia dei documenti accessori neces- sari a dare risposta al quesito, compreso il reperimento di atti presso terzi ed enti pubblici, determini il consulente d'ufficio il valore dei beni immobili oggetto dell'atto 01.04.2021 (doc. 6 del fascicolo di , distinguendo valore Parte_2 di proprietà e diritto di abitazione e tenendo conto della riserva di diritto di abitazione in capo al venditore, già oggetto di stima da parte di ARC Real Estate in data
- 5 - 13.06.2022 (doc. 9 del fascicolo di ”. Nella propria perizia, deposi- Parte_2 tata in data 10.05.2024, il nominato Consulente, pur non condividendo la metodolo- gia di calcolo del diritto di abitazione proposta dal Consulente tecnico di parte attrice, ha concluso che - il valore complessivo del compendio immobiliare oggetto di causa fosse pari a € 420.000,00; - il più probabile valore venale del diritto di abitazione fosse pari a € 286.056,09; - “con conseguente valore di proprietà alla data del 01.04.2021 pari a € 133.943,91”. Anche a non voler tener conto delle Osservazioni svolte dal CTP Geom. in punto “Stima della proprietà gravata dal dirit- Persona_3 to di abitazione, con riserva in capo al venditore (cfr. All. 2 alla CTU), appare più che provato come il valore dei beni immobili per cui è causa, all'atto della compra- vendita, fosse decisamente superiore a quello esposto nel rogito: “il prezzo è stato stabilito nella complessiva somma di € 49.499,80” (cfr. doc. 6 – pag. 4).
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea con il favore delle spese.
Spese di CTU come liquidate in corso di causa definitivamente a carico di parte con- venuta soccombente.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
accertata l'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 cc, dichiara l'inefficacia nei confronti della attrice del seguente atto: CP_3
atto di compravendita in data 01.01.2021 a rogito del notaio rep. Persona_1
39371 racc. n. 21297, con il quale il signor ha venduto alla si- Controparte_1 gnora il diritto di proprietà per l'intera quota (riservandosi il dirit- Controparte_2 to di abitazione a vita) sugli immobili siti in Comune di Vigonza (PD), via Armando Diaz n. 242 int. 12, descritti al Catasto Fabbricati, Foglio 34, Particelle numero:
- 1465, sub 65, via Diaz n. 242 int. 12, p. 2-3, cat. A/2, Vani 10,
- 1465, sub 79, via Diaz snc, p. S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 51; comprese le quote propor- zionali di comproprietà sulle parti ed impianti comuni del fabbricato condominiale ai sensi dell'art. 1117 e ss. cod. civ., e dell'intero residence, tra cui i beni comuni non censibili, così identificati al Catasto Fabbricato, foglio 34, particelle: 1465 sub 1, ac- cesso carraio, accesso pedonale, contatori ENEL, comuni a tutti i subb;
1465 sub 2, percorso pedonale, comune ai subb dal 9 al 17, dal 19 al 28 e dal 52 al 67; 1465 sub 3, area verde comune ai subb dal 9 al 17, dal 19 al 28 e dal 52 al 67; 1465 sub 48, area di manovra, comune ai subb dal 68 all'84; 1465 sub 49, centrale termica, comu- ne ai subb dal 52 al 67; 1465 sub 50, ripostiglio, comune ai subb dal 52 all'84; 1465 sub 8, vicolo di accesso, comune a tutti i subb.
- 6 - Condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in euro 518,00 per spese ed euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta.
Padova, 23-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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