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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 98/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 98/2025
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Pizzenti giusta P.IVA_1
procura in atti ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Vittoria nella Via
A. Cappellini n. 1/B
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.I.: ) P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1872 del 2024, pubblicata in data 6 dicembre 2024, il Tribunale di
Ragusa ha disatteso l'opposizione a decreto ingiuntivo azionata dalla
[...]
riconoscendo dovuta la pretesa oggetto di ricorso monitorio in Parte_1
favore della convenuta opposta. Controparte_1
La ha impugnato la sentenza n. 1872 del 2024 censurandone Parte_1
il contenuto nella parte in cui il giudice di prime cure aveva accertato la debenza della pretesa monitoria in favore della convenuta Controparte_1
opposta; quest'ultima, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita nel giudizio di appello ed è rimasta contumace.
Sia alla prima udienza del 19 maggio 2025 che alla successiva udienza del 26 maggio 2025 nessuno è comparso: in tale ultima udienza pertanto la causa è stata posta in decisione.
Questi i fatti di causa, la Corte, in ottemperanza al disposto dell'art. 348 c.p.c., dispone che sia dichiarata l'improcedibilità dell'appello proposto dalla
[...]
in quanto quest'ultima, benché regolarmente costituita in giudizio, Parte_1
non è comparsa né alla prima udienza del 19 maggio 2025 né alla successiva udienza del 26 maggio 2025, con ogni conseguenza di legge.
Le spese sostenute dalla appellante vanno dichiarate Parte_1
improcedibili.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 98/2025 R.G., visto l'art. 348 c.p.c. così provvede;
pagina 2 di 3 1. Dichiara la contumacia della Controparte_1
2. Dichiara improcedibile l'appello proposto dalla Parte_1
3. Dichiara irripetibili le spese sostenute dalla Parte_1
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 26 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 98/2025
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Pizzenti giusta P.IVA_1
procura in atti ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Vittoria nella Via
A. Cappellini n. 1/B
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.I.: ) P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1872 del 2024, pubblicata in data 6 dicembre 2024, il Tribunale di
Ragusa ha disatteso l'opposizione a decreto ingiuntivo azionata dalla
[...]
riconoscendo dovuta la pretesa oggetto di ricorso monitorio in Parte_1
favore della convenuta opposta. Controparte_1
La ha impugnato la sentenza n. 1872 del 2024 censurandone Parte_1
il contenuto nella parte in cui il giudice di prime cure aveva accertato la debenza della pretesa monitoria in favore della convenuta Controparte_1
opposta; quest'ultima, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita nel giudizio di appello ed è rimasta contumace.
Sia alla prima udienza del 19 maggio 2025 che alla successiva udienza del 26 maggio 2025 nessuno è comparso: in tale ultima udienza pertanto la causa è stata posta in decisione.
Questi i fatti di causa, la Corte, in ottemperanza al disposto dell'art. 348 c.p.c., dispone che sia dichiarata l'improcedibilità dell'appello proposto dalla
[...]
in quanto quest'ultima, benché regolarmente costituita in giudizio, Parte_1
non è comparsa né alla prima udienza del 19 maggio 2025 né alla successiva udienza del 26 maggio 2025, con ogni conseguenza di legge.
Le spese sostenute dalla appellante vanno dichiarate Parte_1
improcedibili.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 98/2025 R.G., visto l'art. 348 c.p.c. così provvede;
pagina 2 di 3 1. Dichiara la contumacia della Controparte_1
2. Dichiara improcedibile l'appello proposto dalla Parte_1
3. Dichiara irripetibili le spese sostenute dalla Parte_1
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 26 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3