Articolo 1 della Legge 5 luglio 1975, n. 304
Articolo 2
Versione
7 agosto 1975
Art. 1.
Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della regione Valle d'Aosta si osserva il piano di utilizzazione redatto dal comitato misto previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , debitamente aggiornato.
La regione Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente comma all'Ente nazionale per l'energia elettrica e agli altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , in conformita' delle disposizioni della predetta legge e successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 .
Anche per le grandi derivazioni idroelettriche assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945 per le quali e' previsto il passaggio degli impianti in proprieta' dell'Enel, alla scadenza delle concessioni, oppure nei casi di decadenza o di rinuncia, ai sensi del combinato disposto del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 , e dell' articolo 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 , la regione provvede a rilasciare subconcessioni nel caso in cui l'Enel intenda continuare lo esercizio delle derivazioni.
Entrata in vigore il 7 agosto 1975
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