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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 350/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 4000/2025 depositato il 06/10/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 06
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Via M. Buonarroti N. 33 81020 San Resistente_1 La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dr. Ricorrente_2 ha proposto giudizio di ottemperanza per l'esecuzione della sentenza n. 527/2025 della sezione n. 06 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, emessa all'udienza del 13/01/2025 e depositata il 10/02/2025, R.G.R. n. 3378/2024, notificata, ex art. 38, comma 2, D.Lgs. 546/92, passata in giudicato per omessa impugnazione e riportante una condanna alle spese di lite per un importo complessivo pari ad € 445,00 (compreso il 15% per spese generali) oltre cpa e oneri accessori, essendo inutilmente, decorso il termine di 90 giorni entro il quale e' prescritto, dalla legge,
l'adempimento a carico dell'Ente impositore, a norma del combinato disposto dell'art. 69, comma 4, e dell'articolo 70, comma 2, del D.Lgs. 546/92; inoltre, l'Ente, ai sensi dell'art.70, comma 2, D.lgs. 546/92, è stato messo in mora con avviso notificato, a mezzo PEC, con cui si diffidava il pagamento oggetto del presente procedimento, unitamente ad altre sentenze ugualmente inottemperate ed è, inutilmente, decorso anche il termine di 30 giorni entro il quale e' prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, a norma dell'art. 70, co. 2, D.Lgs. 546/92 cit..
Si è costituito il Comune di S. Nicola la Strada deducendo che il ricorrente, malgrado la volontà dell'Ente di estinguere la propria posizione debitoria, ha ritenuto, parcellizzando il contenzioso in merito, di agire in ottemperanza anche laddove era intervenuto il pagamento del dovuto prima del deposito del ricorso in ottemperanza, per cui con diversi provvedimenti di rigetto rispetto a contenziosi intentati nei confronti dell'Ente il ricorrente era stato condannato al pagamento della somma complessiva di euro 4160,06, nonché che l'ente ha provveduto indebitamente al pagamento duplice di alcun e sentenze, rispetto alle quali ha fatto istanza di rimborso con nota prot. 28967/2025 del 14/10/2025, che non ha ancora ottenuto.
Ciò premesso ha chiesto rinvio per dare la prova del pagamento con riguardo al presente procedimento, vista la mole di contenzioso in ottemperanza azionato dal ricorrente, ribadendo la propria volontà di saldare il debito maturato e di non aggravare ulteriormente le casse dell'Ente, essendo in corso la procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art 194, comma 1 lettera a) del TUEL.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, la richiesta di rinvio di parte resistente non merita accoglimento, alla luce del tempo già trascorso da passaggio in giudicato della sentenza cui si riferisce l'ottemperanza, notificata con PEC consegnata il
10.2.2025, e della richiesta di adempimento da parte della contribuente, di cui alla messa in mora effettuata a mezzo PEC ricevuta il 24.7.2025.
Pertanto, la procedura per l'ottemperanza è stata regolarmente seguita, per cui deve ordinarsi all'ente resistente l'immediato pagamento degli importi di cui alla condanna in favore del dr. Ricorrente_2 contenuta nella sentenza n. 527/2025 emessa dalla sezione n. 06 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, all'udienza del 13/01/2025 e depositata il 10/02/2025, R.G.R. n. 3378/2024.
L'importo è pari ad € 300,00 per compensi, oltre CUT, spese generali nella misura del 15%, cassa di previdenza ed Iva se dovuta.
Non può essere accolta, in questa sede, l'eccezione dell'ente di esistenza di contro crediti nei confronti dell'istante, atteso che la compensazione opposta in sede di ottemperanza incide, in via postuma, sull'oggetto del giudizio, già definito con il ricorso introduttivo, non rientrando nella cognizione del giudice di ottemperanza ogni altro accertamento diverso da quanto statuito in sentenza;
dunque, il giudice dell'ottemperanza opera entro confini invalicabili delimitati dall'oggetto della controversia definita col giudicato e non può, quindi, essere riconosciuto un diritto o un onere nuovo ed ulteriore da quanto riconosciuto con la sentenza da attuare. L'amministrazione, pertanto, non può sospendere il pagamento di un proprio debito a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo perché il giudizio di ottemperanza non consente al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione; ogni valutazione sulla pretesa sostanziale dedotta in giudizio compete in via esclusiva all'autorità giudiziaria investita della cognizione della controversia. Atteso il comportamento processuale del resistente e la effettiva presenza di controcrediti dello stesso, le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune di San Nicola La Strada l'immediato pagamento degli importi di cui alla condanna in favore del dr. Ricorrente_2 contenuta nella sentenza n. 527/2025 emessa dalla sezione n. 06 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, all'udienza del 13/01/2025
e depositata il 10/02/2025, R.G.R. n. 3378/2024, pari ad € 300 per compensi, oltre CUT, spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA se dovuta. Compensa le spese del presente procedimento.
Caserta, 26.1.2026 Il giudice dr. RI MA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 4000/2025 depositato il 06/10/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 06
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Via M. Buonarroti N. 33 81020 San Resistente_1 La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dr. Ricorrente_2 ha proposto giudizio di ottemperanza per l'esecuzione della sentenza n. 527/2025 della sezione n. 06 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, emessa all'udienza del 13/01/2025 e depositata il 10/02/2025, R.G.R. n. 3378/2024, notificata, ex art. 38, comma 2, D.Lgs. 546/92, passata in giudicato per omessa impugnazione e riportante una condanna alle spese di lite per un importo complessivo pari ad € 445,00 (compreso il 15% per spese generali) oltre cpa e oneri accessori, essendo inutilmente, decorso il termine di 90 giorni entro il quale e' prescritto, dalla legge,
l'adempimento a carico dell'Ente impositore, a norma del combinato disposto dell'art. 69, comma 4, e dell'articolo 70, comma 2, del D.Lgs. 546/92; inoltre, l'Ente, ai sensi dell'art.70, comma 2, D.lgs. 546/92, è stato messo in mora con avviso notificato, a mezzo PEC, con cui si diffidava il pagamento oggetto del presente procedimento, unitamente ad altre sentenze ugualmente inottemperate ed è, inutilmente, decorso anche il termine di 30 giorni entro il quale e' prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, a norma dell'art. 70, co. 2, D.Lgs. 546/92 cit..
Si è costituito il Comune di S. Nicola la Strada deducendo che il ricorrente, malgrado la volontà dell'Ente di estinguere la propria posizione debitoria, ha ritenuto, parcellizzando il contenzioso in merito, di agire in ottemperanza anche laddove era intervenuto il pagamento del dovuto prima del deposito del ricorso in ottemperanza, per cui con diversi provvedimenti di rigetto rispetto a contenziosi intentati nei confronti dell'Ente il ricorrente era stato condannato al pagamento della somma complessiva di euro 4160,06, nonché che l'ente ha provveduto indebitamente al pagamento duplice di alcun e sentenze, rispetto alle quali ha fatto istanza di rimborso con nota prot. 28967/2025 del 14/10/2025, che non ha ancora ottenuto.
Ciò premesso ha chiesto rinvio per dare la prova del pagamento con riguardo al presente procedimento, vista la mole di contenzioso in ottemperanza azionato dal ricorrente, ribadendo la propria volontà di saldare il debito maturato e di non aggravare ulteriormente le casse dell'Ente, essendo in corso la procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art 194, comma 1 lettera a) del TUEL.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, la richiesta di rinvio di parte resistente non merita accoglimento, alla luce del tempo già trascorso da passaggio in giudicato della sentenza cui si riferisce l'ottemperanza, notificata con PEC consegnata il
10.2.2025, e della richiesta di adempimento da parte della contribuente, di cui alla messa in mora effettuata a mezzo PEC ricevuta il 24.7.2025.
Pertanto, la procedura per l'ottemperanza è stata regolarmente seguita, per cui deve ordinarsi all'ente resistente l'immediato pagamento degli importi di cui alla condanna in favore del dr. Ricorrente_2 contenuta nella sentenza n. 527/2025 emessa dalla sezione n. 06 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, all'udienza del 13/01/2025 e depositata il 10/02/2025, R.G.R. n. 3378/2024.
L'importo è pari ad € 300,00 per compensi, oltre CUT, spese generali nella misura del 15%, cassa di previdenza ed Iva se dovuta.
Non può essere accolta, in questa sede, l'eccezione dell'ente di esistenza di contro crediti nei confronti dell'istante, atteso che la compensazione opposta in sede di ottemperanza incide, in via postuma, sull'oggetto del giudizio, già definito con il ricorso introduttivo, non rientrando nella cognizione del giudice di ottemperanza ogni altro accertamento diverso da quanto statuito in sentenza;
dunque, il giudice dell'ottemperanza opera entro confini invalicabili delimitati dall'oggetto della controversia definita col giudicato e non può, quindi, essere riconosciuto un diritto o un onere nuovo ed ulteriore da quanto riconosciuto con la sentenza da attuare. L'amministrazione, pertanto, non può sospendere il pagamento di un proprio debito a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo perché il giudizio di ottemperanza non consente al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione; ogni valutazione sulla pretesa sostanziale dedotta in giudizio compete in via esclusiva all'autorità giudiziaria investita della cognizione della controversia. Atteso il comportamento processuale del resistente e la effettiva presenza di controcrediti dello stesso, le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune di San Nicola La Strada l'immediato pagamento degli importi di cui alla condanna in favore del dr. Ricorrente_2 contenuta nella sentenza n. 527/2025 emessa dalla sezione n. 06 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, all'udienza del 13/01/2025
e depositata il 10/02/2025, R.G.R. n. 3378/2024, pari ad € 300 per compensi, oltre CUT, spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA se dovuta. Compensa le spese del presente procedimento.
Caserta, 26.1.2026 Il giudice dr. RI MA