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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3506/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. RENATO Parte_1 P.IVA_1
BERTELLE
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. prof. ALBERTO TOFFOLETTO, Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. prof. CHRISTIAN ROMEO, l'avv. MARCO PESENTI, l'avv. SIMONA
DAMINELLI, l'avv. LUCIANA CIPOLLA e l'avv. FLORA LETTENMAYER
Parte convenuta
Oggetto: Contratti bancari.
1 Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito:
1) rigettarsi le domande e le eccezioni della perché infondate in fatto ed in Controparte_1
diritto;
2) accertarsi e dichiararsi che A) i contratti che dal 10.01.1994 al 24.07.2020 regolamentarono i rapporti bancari regolati nel conto corrente n. 7125552 intrattenuti dalla Parte_1
- dapprima con la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona S.p.a. e successivamente con l' - non consentivano l'applicazione di interessi Controparte_1
extrafido, interessi anatocistici, c.m.s., commissioni, oneri, spese e quindi dichiararsi la mancanza, la nullità o l'inefficacia di tali clausole e la non debenza delle relative somme illegittimamente addebitate da tali banche alla B) lo ius variandi Parte_1
esercitato dalle predette banche determinò l'applicazione di interessi usurari e quindi dichiararsi la non debenza ex art. 1815 c.c. di ogni interesse da parte della Parte_1
nei trimestri usurari;
conseguentemente
3) accertarsi e dichiararsi che il legittimo saldo delle aperture di credito n. 7125552 - depurato degli illegittimi A) interessi extrafido, B) interessi usurari, C) interessi anatocistici, anche generati da altri rapporti, D) c.m.s., commissioni, oneri e spese - alla data del 24.07.2020 di chiusura del conto ammontava € 642.940,50 a credito della per l'effetto Parte_1
4) condannarsi la a restituire o comunque a pagare alla la Controparte_1 Parte_1 somma di € 642.940,50 - oppure quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - oltre agli interessi legali (al saggio di cui all'art. 1284, c. 4, c.c.) e al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c. pari alla rivalutazione monetaria, a decorrere entrambi dal giorno di ciascun illegittimo addebito da parte delle banche.
Con vittoria di spese e competenze di causa, di CTU e di CTP.
In via istruttoria:
2 Si chiede che sia disposto un supplemento di CTU e che il perito d'ufficio sia incaricato di:
ricalcolare il saldo del conto corrente con le modalità già disposte con l'ordinanza del
17.05.2024, ma considerando tutte le rimesse dal 01.01.1997 al 31.03.2011 come ripristinatorie e quindi non prescritte, sul presupposto che il limite del fido concesso coincide con la massima esposizione debitoria raggiunta dal conto, considerando l'affidamento con- cesso quale somma delle linee di credito contabilizzate su un unico conto corrente. Richie-sta già formulata e motivata nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024;
calcolando a decorrere dal giorno di ciascun illegittimo addebito gli interessi legali (al saggio di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. per Cass. n. 61-2023) ed il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c. (in re ipsa per Cass. n. 10734-2000) pari alla rivalutazione monetaria.
Richiesta già formulata e motivata nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c..
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio.
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via istruttoria:
- rigettare eventuali istanze di integrazione CTU reiterate da parte attrice;
3 - disporre un'integrazione della CTU per l'elaborazione di un ulteriore conteggio in punto di usura sopravvenuta (come da note udienza 23.10.2024);
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
MOTIVAZIONE
1.
[...]
unipersonale ha intrattenuto con Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Parte_2
Belluno e Ancona s.p.a. e, in seguito, con nell'arco di tempo compreso tra il Controparte_1
1994 ed il 2020, rapporti contrattuali regolati da contratti di conto corrente (tutti contraddistinti dal n. 7125552) e contratti di apertura di credito succedutisi nel tempo. Da ultimo, il rapporto di conto corrente è stato estinto il 24.7.2020 con saldo pari a zero.
2. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha dedotto che, nel corso Parte_1 del rapporto intrattenuto con la banca, si sarebbe verificata l'applicazione a suo danno di interessi calcolati con tasso previsto per lo sconfinamento dal fido, senza tuttavia che i contratti prevedessero l'ammontare dell'affidamento accordato, con conseguente inammissibilità degli addebiti. Inoltre, la ricorrente ha lamentato l'applicazione di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e oneri non dovuti, interessi usurari. Ha chiesto, di conseguenza, che il saldo finale di chiusura del conto corrente n. 7125552 fosse rideterminato, previa epurazione degli addebiti illegittimi, sostenendo di risultare in tal modo creditrice verso di € 642.940,50: somma per la quale ha formulato, avverso la Controparte_1 convenuta, domanda di condanna al pagamento in favore dell'attrice.
si è costituita in giudizio eccependo l'incompetenza per territorio di questo Controparte_1
Tribunale e la prescrizione del credito attoreo con riguardo alle rimesse solutorie risalenti ad
4 oltre un decennio prima della proposizione del giudizio. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente.
Il giudice istruttore ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e ha istruito la causa mediante CTU.
All'udienza del 30.1.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
3. Questioni pregiudiziali
La convenuta non ha riproposto nelle conclusioni precisate l'eccezione di difetto di competenza di questo Tribunale, con il che deve ritenersi che l'eccezione, nemmeno coltivata in sede di scritti conclusionali, sia stata rinunciata.
4. Anatocismo
4.1 Non vi è contestazione sul fatto che l'anatocismo praticato dalla banca nel periodo antecedente alla delibera CICR del 9.2.2000 fosse illegittimo.
4.2 Le parti discutono sulla validità delle pattuizioni relative alla capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti del 5.4.2001 e del 14.3.2012.
L'attore evidenzia l'anomalia delle indicazioni contrattuali, comprese nei contratti suindicati, relative al tasso creditore. All'art. 6 di tale delibera, rubricato “trasparenza contrattuale”, è previsto che i contratti debbano indicare la periodicità della capitalizzazione ed il tasso di interessi applicato. Nel caso di capitalizzazione infrannuale, dispone inoltre che venga indicato “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
5 Nel contratto 5.4.2001, a fronte dell'indicazione di un “tasso creditore lordo di periodo” dello
0,01575% e di un tasso creditore “nominale annuo” pari a 0,063%, è indicato un tasso
“effettivo annuo, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” dello 0,0628%. Poiché detto tasso effettivo annuo è inferiore a quello nominale annuo, ne deduce il ricorrente che la banca non avrebbe pattuito con il cliente una capitalizzazione degli interessi creditori, mentre avrebbe previsto la capitalizzazione degli interessi passivi (per i quali il tasso “nominale annuo” riportato nel contratto, pari al 14,00%, è inferiore al tasso “effettivo annuo, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”, pari al 14,7522%), con ciò violando le disposizioni della circolare 9.2.2000 per le quali, nel rapporto di conto corrente, il saldo periodico deve produrre interessi “secondo le medesime modalità”.
Le medesime considerazioni varrebbero per il contratto del 14.3.2012, nel quale il tasso creditore annuo nominale ed il tasso creditore annuo effettivo riportati nel contratto coincidono, essendo in ogni caso indicati allo 0,01000%.
Nel caso del contratto 14.3.2012 il motivo dell'anomalia sottolineata dall'attore è stato spiegato dal CTU. Poiché il tasso creditore trimestrale pattuito era minimo, pari a 0,00250%,
l'effetto annuo della capitalizzazione di tale tasso poteva essere reso evidente solo riportando sette cifre decimali dopo la virgola. Vi è stata quindi, anche in questo caso, una violazione del dovere di trasparenza previsto dall'art. 6 della delibera 9.2.2000: l'indicazione dei due valori con cinque decimali dopo la virgola non consente infatti di evidenziare l'effetto della capitalizzazione su base annua, come prescritto dalla delibera.
Diverso è il caso del contratto del 5.4.2001, nel quale l'indicazione del tasso creditore
“effettivo annuo, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” è errata, non potendo essere tale valore, per quanto il tasso periodale sia minimo (0,01575%), inferiore al tasso nominale annuo.
E' vero tuttavia che anche nel contratto 5.4.2001, così come nel successivo, le parti hanno pattuito la pari periodicità trimestrale della liquidazione degli interessi attivi e passivi. Deve allora chiedersi se, come sostiene l'attore, il mancato rispetto dell'obbligo di indicare con
6 chiarezza gli effetti della capitalizzazione sul tasso creditore annuo, previsto dall'art. 6 della delibera CICR, abbia come effetto quello di rendere illegittima la capitalizzazione degli interessi e, in particolare, quella degli interessi debitori.
4.3 Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione a più riprese. Con la pronuncia n. 4321/22, la S.C. ha ritenuto che la delibera CICR 9.2.2000 subordini la legittimità dell'anatocismo, nei rapporti di conto corrente, “non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa”. L'indicazione in contratto di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato, ad avviso della Cassazione, “rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”.
Né, in senso contrario, vale sottolineare - con ragionamento mutuato dalle sentenze che hanno esaminato le conseguenze della mancata o errata indicazione contrattuale di valori quali l'ISC
(indicatore sintetico di costo) o il TAEG (tasso effettivo globale), che, non rientrando tra tassi, prezzi ed altre condizioni, non sono interessati dalla sanzione di nullità di cui all'art. 117 TUB
- come l'art. 6 della delibera contenga una norma in tema di trasparenza e non includa esplicite sanzioni di nullità per il mancato rispetto dello standard di trasparenza imposto. In realtà l'evidenziazione nel contratto dell'incremento del tasso effettivo determinato dalla capitalizzazione rientra nel novero delle condizioni necessarie perché l'anatocismo, altrimenti
7 vietato, possa essere praticato: in mancanza di una di tali condizioni, l'anatocismo diviene illegittimo (Cass. n. 18664/23). Nello stesso senso è anche la recente Cass. n. 7359/25.
4.4 Deve allora ritenersi che, nel caso in esame, la banca abbia proceduto alla capitalizzazione degli interessi passivi, ai fini della maturazione di interessi su interessi, al di fuori dei presupposti che, unici, rendono legittima tale pratica. Ne consegue che, ai fini della determinazione delle somme dovute in ripetizione al correntista, andranno considerati i conteggi di cui alla relazione integrativa depositata dalla CTU il 26.7.2024 sulla base di tale presupposto.
5. Usura
Gli interessi capitalizzati sono una componente del costo del credito erogato dalla banca ed essi rientrano quindi tra le voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia
(Cass. n. 33964/22, rv. 666241). Nel caso di capitalizzazione degli interessi debitori, ove tale operazione sia conforme alla disciplina che la autorizza, l'apprezzamento dell'usurarietà del rapporto comporta la commisurazione degli interessi maturati al capitale puro incrementato dagli interessi legittimamente capitalizzati (Cass. n. 5282/24, rv. 670278). Quando invece l'anatocismo sia praticato contra legem, la detta verifica va effettuato con riguardo al solo capitale, depurato degli interessi capitalizzati.
Ne consegue, con riferimento alla presente fattispecie, che correttamente la CTU, nella relazione integrativa, ha rilevato il superamento del tasso soglia negli interessi applicati dalla banca.
6. Prescrizione
6.1 Ai fini dell'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte contumace va richiamato quanto enunciato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418/10 (seguita da molte pronunce conformi, tra le quali Cass. n. 27704/18, rv. 651326; n. 2660/19, rv. 652622;
8 n. 24051/19, rv. 655345), la quale ha chiarito che, nel caso il correntista agisca in ripetizione di indebiti pagamenti effettuati a favore della banca, occorre distinguere in ragione della natura della rimessa. Se al cliente è stata accordata una disponibilità sotto forma di apertura di credito, le rimesse rientranti nei limiti del fido hanno solo funzione ripristinatoria della provvista e pertanto non possono essere qualificate come pagamenti – atteso che “il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens" – con la conseguenza che, in tali casi, il termine di prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ove invece si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, allora dovrà dirsi che quei versamenti integrino la nozione di
“pagamento”, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione da ogni singolo versamento.
6.2 La natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute, allo scopo di evitare che, facendo affidamento sul saldo indicato dalla banca, una rimessa sia considerata come ripristinatoria per il solo fatto che come tale sia stata trattata dall'istituto in considerazione dell'addebito di competenze ed interessi non dovuti. Solo dopo avere rettificato il saldo nel modo indicato, mediante l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate, sarà possibile comprendere se la rimessa abbia effettivamente natura di rimessa solutoria (Cass. 9141/20, rv. 658248; n. 7721/23, rv. 667221).
Va quindi presa in considerazione l'ipotesi di riconteggio denominata Hp2bis, di cui a pagina
21 della relazione integrativa CTU, in relazione alla quale il consulente ha ricalcolato il saldo di conto depurandolo delle competenze passive illegittime, ed in particolare azzerando quelle
9 riferite a periodi in cui è stata accertata usura, e ha quindi detratto dal saldo le competenze addebitate sino al 31.3.2011.
6.3 Parte attrice si duole del fatto che la CTU non abbia considerato l'esistenza di fidi accordati nel periodo compreso tra il periodo compreso tra il 1.1.1997 ed il 31.3.2011.
Evidenzia in proposito come nei conti scalari venissero indicati gli importi accordati e venissero distinti gli interessi intra-fido da quelli extra-fido. L'importo del fido accordato sarebbe stato riportato in cifra tonda negli estratti conto dal 31.3.1997 al 30.9.2001 ed in cifra non tonda per il periodo successivo, dal 31.12.2001 al 31.3.2011: ciò, secondo l'attore, dipenderebbe dall'applicazione fatta dalla banca, per il secondo periodo, della circolare della
Banca d'Italia n. 139/1991. Detta circolare prevede che, quando la banca non ha predeterminato l'ammontare del fido, “l'importo da indicare nell'accordato e nell'accordato operativo è pari a quello dell'utilizzato risultante a fine mese” e pertanto ogni rimessa, essendo compresa entro il limite dell'accordato, avrebbe natura ripristinatoria e non solutoria.
Le considerazioni di parte attrice non appaiono tali da superare quanto esposto dalla CTU nella relazione integrativa, ove la consulente ha chiarito come gli indizi valorizzati da parte attrice si riferiscono ad un “fido su anticipazione crediti” e quindi non ad un'effettiva apertura di credito. La consulenza, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, non ha trascurato di verificare l'esistenza di un fido di fatto, a prescindere dalla specifica pattuizione scritta delle parti, ma ha espressamente considerato la possibilità di desumere la sussistenza dei fidi “dagli scalari interessi e dagli elementi per il conteggio delle competenze” (tabella 4 a pagina 22 della relazione di CTU dell'11.5.2023, ove sono riportati i “criteri di ricalcolo del saldo del conto”). Gli elementi sottolineati da parte attrice pertanto non giustificano la revisione dei conteggi operati dalla CTU.
7. Interessi e rivalutazione
10 L'azione esperita è una condictio indebiti, sicché non è dovuta la rivalutazione - in mancanza della prova di un danno che nella fattispecie non è stata fornita, non avendo parte attrice neppure dedotto quale fosse la sua attività di impresa - ma vanno considerati unicamente gli interessi.
Questi ultimi sono dovuti dalla domanda, ex art. 2033 c.c., che nella presente vicenda, non essendovi prova di diffide stragiudiziali, coincide con la domanda giudiziale. Il saggio degli interessi legali richiesti e dovuto è quello di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., come previsto in via generale dalla norma in questione per il calcolo degli interessi legali (Cass. n. 61/23).
8. Conclusioni e spese
va condannata a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
398.523,70, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. maturati dalla data di notifica del ricorso introduttivo fino al saldo.
Parte convenuta, quale parte soccombente, va condannata a rifondere le spese a parte attrice.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in correlazione alla complessità della causa e
(ai sensi dell'art. 5 comma 1 terzo periodo DM n. 55/14) all'entità della somma attribuita alla parte vincitrice. Quanto alle spese di CTP, che vanno ugualmente rifuse alla parte vittoriosa, vengono esposti oneri per complessivi € 18.000,01: importo che appare decisamente sproporzionato e che viene pertanto ridotto, ex art. 92 c.p.c., ad un terzo.
Vanno addossate alla convenuta soccombente anche le spese di CTU.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a unipersonale la somma di € Controparte_1 Parte_1
398.523,70, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. maturati dalla data di notifica del ricorso introduttivo fino al saldo;
11 2) condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, liquidate in € 32.695,55, di cui € 22.457,00 per compensi, € 870,00 per contributo unificato e iscrizione a ruolo, € 6.000,00 per spese di CTP ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) pone le spese di CTU a carico di e, per l'effetto, la condanna a Controparte_1
rifondere a unipersonale l'importo di € 10.427,56, anticipato Parte_1
dall'attrice in corso di causa.
Vicenza, 8 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. RENATO Parte_1 P.IVA_1
BERTELLE
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. prof. ALBERTO TOFFOLETTO, Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. prof. CHRISTIAN ROMEO, l'avv. MARCO PESENTI, l'avv. SIMONA
DAMINELLI, l'avv. LUCIANA CIPOLLA e l'avv. FLORA LETTENMAYER
Parte convenuta
Oggetto: Contratti bancari.
1 Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito:
1) rigettarsi le domande e le eccezioni della perché infondate in fatto ed in Controparte_1
diritto;
2) accertarsi e dichiararsi che A) i contratti che dal 10.01.1994 al 24.07.2020 regolamentarono i rapporti bancari regolati nel conto corrente n. 7125552 intrattenuti dalla Parte_1
- dapprima con la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona S.p.a. e successivamente con l' - non consentivano l'applicazione di interessi Controparte_1
extrafido, interessi anatocistici, c.m.s., commissioni, oneri, spese e quindi dichiararsi la mancanza, la nullità o l'inefficacia di tali clausole e la non debenza delle relative somme illegittimamente addebitate da tali banche alla B) lo ius variandi Parte_1
esercitato dalle predette banche determinò l'applicazione di interessi usurari e quindi dichiararsi la non debenza ex art. 1815 c.c. di ogni interesse da parte della Parte_1
nei trimestri usurari;
conseguentemente
3) accertarsi e dichiararsi che il legittimo saldo delle aperture di credito n. 7125552 - depurato degli illegittimi A) interessi extrafido, B) interessi usurari, C) interessi anatocistici, anche generati da altri rapporti, D) c.m.s., commissioni, oneri e spese - alla data del 24.07.2020 di chiusura del conto ammontava € 642.940,50 a credito della per l'effetto Parte_1
4) condannarsi la a restituire o comunque a pagare alla la Controparte_1 Parte_1 somma di € 642.940,50 - oppure quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - oltre agli interessi legali (al saggio di cui all'art. 1284, c. 4, c.c.) e al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c. pari alla rivalutazione monetaria, a decorrere entrambi dal giorno di ciascun illegittimo addebito da parte delle banche.
Con vittoria di spese e competenze di causa, di CTU e di CTP.
In via istruttoria:
2 Si chiede che sia disposto un supplemento di CTU e che il perito d'ufficio sia incaricato di:
ricalcolare il saldo del conto corrente con le modalità già disposte con l'ordinanza del
17.05.2024, ma considerando tutte le rimesse dal 01.01.1997 al 31.03.2011 come ripristinatorie e quindi non prescritte, sul presupposto che il limite del fido concesso coincide con la massima esposizione debitoria raggiunta dal conto, considerando l'affidamento con- cesso quale somma delle linee di credito contabilizzate su un unico conto corrente. Richie-sta già formulata e motivata nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024;
calcolando a decorrere dal giorno di ciascun illegittimo addebito gli interessi legali (al saggio di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. per Cass. n. 61-2023) ed il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c. (in re ipsa per Cass. n. 10734-2000) pari alla rivalutazione monetaria.
Richiesta già formulata e motivata nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c..
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio.
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via istruttoria:
- rigettare eventuali istanze di integrazione CTU reiterate da parte attrice;
3 - disporre un'integrazione della CTU per l'elaborazione di un ulteriore conteggio in punto di usura sopravvenuta (come da note udienza 23.10.2024);
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
MOTIVAZIONE
1.
[...]
unipersonale ha intrattenuto con Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Parte_2
Belluno e Ancona s.p.a. e, in seguito, con nell'arco di tempo compreso tra il Controparte_1
1994 ed il 2020, rapporti contrattuali regolati da contratti di conto corrente (tutti contraddistinti dal n. 7125552) e contratti di apertura di credito succedutisi nel tempo. Da ultimo, il rapporto di conto corrente è stato estinto il 24.7.2020 con saldo pari a zero.
2. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha dedotto che, nel corso Parte_1 del rapporto intrattenuto con la banca, si sarebbe verificata l'applicazione a suo danno di interessi calcolati con tasso previsto per lo sconfinamento dal fido, senza tuttavia che i contratti prevedessero l'ammontare dell'affidamento accordato, con conseguente inammissibilità degli addebiti. Inoltre, la ricorrente ha lamentato l'applicazione di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e oneri non dovuti, interessi usurari. Ha chiesto, di conseguenza, che il saldo finale di chiusura del conto corrente n. 7125552 fosse rideterminato, previa epurazione degli addebiti illegittimi, sostenendo di risultare in tal modo creditrice verso di € 642.940,50: somma per la quale ha formulato, avverso la Controparte_1 convenuta, domanda di condanna al pagamento in favore dell'attrice.
si è costituita in giudizio eccependo l'incompetenza per territorio di questo Controparte_1
Tribunale e la prescrizione del credito attoreo con riguardo alle rimesse solutorie risalenti ad
4 oltre un decennio prima della proposizione del giudizio. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente.
Il giudice istruttore ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e ha istruito la causa mediante CTU.
All'udienza del 30.1.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
3. Questioni pregiudiziali
La convenuta non ha riproposto nelle conclusioni precisate l'eccezione di difetto di competenza di questo Tribunale, con il che deve ritenersi che l'eccezione, nemmeno coltivata in sede di scritti conclusionali, sia stata rinunciata.
4. Anatocismo
4.1 Non vi è contestazione sul fatto che l'anatocismo praticato dalla banca nel periodo antecedente alla delibera CICR del 9.2.2000 fosse illegittimo.
4.2 Le parti discutono sulla validità delle pattuizioni relative alla capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti del 5.4.2001 e del 14.3.2012.
L'attore evidenzia l'anomalia delle indicazioni contrattuali, comprese nei contratti suindicati, relative al tasso creditore. All'art. 6 di tale delibera, rubricato “trasparenza contrattuale”, è previsto che i contratti debbano indicare la periodicità della capitalizzazione ed il tasso di interessi applicato. Nel caso di capitalizzazione infrannuale, dispone inoltre che venga indicato “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
5 Nel contratto 5.4.2001, a fronte dell'indicazione di un “tasso creditore lordo di periodo” dello
0,01575% e di un tasso creditore “nominale annuo” pari a 0,063%, è indicato un tasso
“effettivo annuo, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” dello 0,0628%. Poiché detto tasso effettivo annuo è inferiore a quello nominale annuo, ne deduce il ricorrente che la banca non avrebbe pattuito con il cliente una capitalizzazione degli interessi creditori, mentre avrebbe previsto la capitalizzazione degli interessi passivi (per i quali il tasso “nominale annuo” riportato nel contratto, pari al 14,00%, è inferiore al tasso “effettivo annuo, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”, pari al 14,7522%), con ciò violando le disposizioni della circolare 9.2.2000 per le quali, nel rapporto di conto corrente, il saldo periodico deve produrre interessi “secondo le medesime modalità”.
Le medesime considerazioni varrebbero per il contratto del 14.3.2012, nel quale il tasso creditore annuo nominale ed il tasso creditore annuo effettivo riportati nel contratto coincidono, essendo in ogni caso indicati allo 0,01000%.
Nel caso del contratto 14.3.2012 il motivo dell'anomalia sottolineata dall'attore è stato spiegato dal CTU. Poiché il tasso creditore trimestrale pattuito era minimo, pari a 0,00250%,
l'effetto annuo della capitalizzazione di tale tasso poteva essere reso evidente solo riportando sette cifre decimali dopo la virgola. Vi è stata quindi, anche in questo caso, una violazione del dovere di trasparenza previsto dall'art. 6 della delibera 9.2.2000: l'indicazione dei due valori con cinque decimali dopo la virgola non consente infatti di evidenziare l'effetto della capitalizzazione su base annua, come prescritto dalla delibera.
Diverso è il caso del contratto del 5.4.2001, nel quale l'indicazione del tasso creditore
“effettivo annuo, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” è errata, non potendo essere tale valore, per quanto il tasso periodale sia minimo (0,01575%), inferiore al tasso nominale annuo.
E' vero tuttavia che anche nel contratto 5.4.2001, così come nel successivo, le parti hanno pattuito la pari periodicità trimestrale della liquidazione degli interessi attivi e passivi. Deve allora chiedersi se, come sostiene l'attore, il mancato rispetto dell'obbligo di indicare con
6 chiarezza gli effetti della capitalizzazione sul tasso creditore annuo, previsto dall'art. 6 della delibera CICR, abbia come effetto quello di rendere illegittima la capitalizzazione degli interessi e, in particolare, quella degli interessi debitori.
4.3 Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione a più riprese. Con la pronuncia n. 4321/22, la S.C. ha ritenuto che la delibera CICR 9.2.2000 subordini la legittimità dell'anatocismo, nei rapporti di conto corrente, “non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa”. L'indicazione in contratto di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato, ad avviso della Cassazione, “rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”.
Né, in senso contrario, vale sottolineare - con ragionamento mutuato dalle sentenze che hanno esaminato le conseguenze della mancata o errata indicazione contrattuale di valori quali l'ISC
(indicatore sintetico di costo) o il TAEG (tasso effettivo globale), che, non rientrando tra tassi, prezzi ed altre condizioni, non sono interessati dalla sanzione di nullità di cui all'art. 117 TUB
- come l'art. 6 della delibera contenga una norma in tema di trasparenza e non includa esplicite sanzioni di nullità per il mancato rispetto dello standard di trasparenza imposto. In realtà l'evidenziazione nel contratto dell'incremento del tasso effettivo determinato dalla capitalizzazione rientra nel novero delle condizioni necessarie perché l'anatocismo, altrimenti
7 vietato, possa essere praticato: in mancanza di una di tali condizioni, l'anatocismo diviene illegittimo (Cass. n. 18664/23). Nello stesso senso è anche la recente Cass. n. 7359/25.
4.4 Deve allora ritenersi che, nel caso in esame, la banca abbia proceduto alla capitalizzazione degli interessi passivi, ai fini della maturazione di interessi su interessi, al di fuori dei presupposti che, unici, rendono legittima tale pratica. Ne consegue che, ai fini della determinazione delle somme dovute in ripetizione al correntista, andranno considerati i conteggi di cui alla relazione integrativa depositata dalla CTU il 26.7.2024 sulla base di tale presupposto.
5. Usura
Gli interessi capitalizzati sono una componente del costo del credito erogato dalla banca ed essi rientrano quindi tra le voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia
(Cass. n. 33964/22, rv. 666241). Nel caso di capitalizzazione degli interessi debitori, ove tale operazione sia conforme alla disciplina che la autorizza, l'apprezzamento dell'usurarietà del rapporto comporta la commisurazione degli interessi maturati al capitale puro incrementato dagli interessi legittimamente capitalizzati (Cass. n. 5282/24, rv. 670278). Quando invece l'anatocismo sia praticato contra legem, la detta verifica va effettuato con riguardo al solo capitale, depurato degli interessi capitalizzati.
Ne consegue, con riferimento alla presente fattispecie, che correttamente la CTU, nella relazione integrativa, ha rilevato il superamento del tasso soglia negli interessi applicati dalla banca.
6. Prescrizione
6.1 Ai fini dell'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte contumace va richiamato quanto enunciato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418/10 (seguita da molte pronunce conformi, tra le quali Cass. n. 27704/18, rv. 651326; n. 2660/19, rv. 652622;
8 n. 24051/19, rv. 655345), la quale ha chiarito che, nel caso il correntista agisca in ripetizione di indebiti pagamenti effettuati a favore della banca, occorre distinguere in ragione della natura della rimessa. Se al cliente è stata accordata una disponibilità sotto forma di apertura di credito, le rimesse rientranti nei limiti del fido hanno solo funzione ripristinatoria della provvista e pertanto non possono essere qualificate come pagamenti – atteso che “il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens" – con la conseguenza che, in tali casi, il termine di prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ove invece si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, allora dovrà dirsi che quei versamenti integrino la nozione di
“pagamento”, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione da ogni singolo versamento.
6.2 La natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute, allo scopo di evitare che, facendo affidamento sul saldo indicato dalla banca, una rimessa sia considerata come ripristinatoria per il solo fatto che come tale sia stata trattata dall'istituto in considerazione dell'addebito di competenze ed interessi non dovuti. Solo dopo avere rettificato il saldo nel modo indicato, mediante l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate, sarà possibile comprendere se la rimessa abbia effettivamente natura di rimessa solutoria (Cass. 9141/20, rv. 658248; n. 7721/23, rv. 667221).
Va quindi presa in considerazione l'ipotesi di riconteggio denominata Hp2bis, di cui a pagina
21 della relazione integrativa CTU, in relazione alla quale il consulente ha ricalcolato il saldo di conto depurandolo delle competenze passive illegittime, ed in particolare azzerando quelle
9 riferite a periodi in cui è stata accertata usura, e ha quindi detratto dal saldo le competenze addebitate sino al 31.3.2011.
6.3 Parte attrice si duole del fatto che la CTU non abbia considerato l'esistenza di fidi accordati nel periodo compreso tra il periodo compreso tra il 1.1.1997 ed il 31.3.2011.
Evidenzia in proposito come nei conti scalari venissero indicati gli importi accordati e venissero distinti gli interessi intra-fido da quelli extra-fido. L'importo del fido accordato sarebbe stato riportato in cifra tonda negli estratti conto dal 31.3.1997 al 30.9.2001 ed in cifra non tonda per il periodo successivo, dal 31.12.2001 al 31.3.2011: ciò, secondo l'attore, dipenderebbe dall'applicazione fatta dalla banca, per il secondo periodo, della circolare della
Banca d'Italia n. 139/1991. Detta circolare prevede che, quando la banca non ha predeterminato l'ammontare del fido, “l'importo da indicare nell'accordato e nell'accordato operativo è pari a quello dell'utilizzato risultante a fine mese” e pertanto ogni rimessa, essendo compresa entro il limite dell'accordato, avrebbe natura ripristinatoria e non solutoria.
Le considerazioni di parte attrice non appaiono tali da superare quanto esposto dalla CTU nella relazione integrativa, ove la consulente ha chiarito come gli indizi valorizzati da parte attrice si riferiscono ad un “fido su anticipazione crediti” e quindi non ad un'effettiva apertura di credito. La consulenza, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, non ha trascurato di verificare l'esistenza di un fido di fatto, a prescindere dalla specifica pattuizione scritta delle parti, ma ha espressamente considerato la possibilità di desumere la sussistenza dei fidi “dagli scalari interessi e dagli elementi per il conteggio delle competenze” (tabella 4 a pagina 22 della relazione di CTU dell'11.5.2023, ove sono riportati i “criteri di ricalcolo del saldo del conto”). Gli elementi sottolineati da parte attrice pertanto non giustificano la revisione dei conteggi operati dalla CTU.
7. Interessi e rivalutazione
10 L'azione esperita è una condictio indebiti, sicché non è dovuta la rivalutazione - in mancanza della prova di un danno che nella fattispecie non è stata fornita, non avendo parte attrice neppure dedotto quale fosse la sua attività di impresa - ma vanno considerati unicamente gli interessi.
Questi ultimi sono dovuti dalla domanda, ex art. 2033 c.c., che nella presente vicenda, non essendovi prova di diffide stragiudiziali, coincide con la domanda giudiziale. Il saggio degli interessi legali richiesti e dovuto è quello di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., come previsto in via generale dalla norma in questione per il calcolo degli interessi legali (Cass. n. 61/23).
8. Conclusioni e spese
va condannata a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
398.523,70, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. maturati dalla data di notifica del ricorso introduttivo fino al saldo.
Parte convenuta, quale parte soccombente, va condannata a rifondere le spese a parte attrice.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in correlazione alla complessità della causa e
(ai sensi dell'art. 5 comma 1 terzo periodo DM n. 55/14) all'entità della somma attribuita alla parte vincitrice. Quanto alle spese di CTP, che vanno ugualmente rifuse alla parte vittoriosa, vengono esposti oneri per complessivi € 18.000,01: importo che appare decisamente sproporzionato e che viene pertanto ridotto, ex art. 92 c.p.c., ad un terzo.
Vanno addossate alla convenuta soccombente anche le spese di CTU.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a unipersonale la somma di € Controparte_1 Parte_1
398.523,70, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. maturati dalla data di notifica del ricorso introduttivo fino al saldo;
11 2) condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, liquidate in € 32.695,55, di cui € 22.457,00 per compensi, € 870,00 per contributo unificato e iscrizione a ruolo, € 6.000,00 per spese di CTP ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) pone le spese di CTU a carico di e, per l'effetto, la condanna a Controparte_1
rifondere a unipersonale l'importo di € 10.427,56, anticipato Parte_1
dall'attrice in corso di causa.
Vicenza, 8 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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