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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/09/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Giovanna Cannata Presidente
Laura Casale Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio da Cassazione RG 1043/2023 promosso da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Michele Giacomini e Tomaso Romanengo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Michele Giacomini in
Genova, Viale Padre Santo 5/11 B, per mandato in atti
ATTORE IN RIASSUNZONE
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Gentile, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Sebino, n. 29, per mandato in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE IN RIASSUNZIONE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21400/2023, respinta ogni contraria istanza ed eccezione ed in applicazione dei principi di diritto e delle statuizioni sanciti nella predetta ordinanza:
- rigettare tutte le domande proposte da Parte_2 in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e/o, inammissibili, per tutti
[...]
i motivi dedotti nel presente atto nonché in tutti gli atti depositati e in tutte le difese svolte dal nelle varie fasi e gradi del presente giudizio, e, Parte_1 conseguentemente, confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Genova, ribadendo, pertanto, la fondatezza della pretesa creditoria del Parte_1 nei confronti di in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, nella misura statuita dal Giudice di primo grado, con conseguente condanna a carico della Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento di
[...] quanto dovuto, ovvero nella misura meglio vista e ritenuta;
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, relativi al presente grado di giudizio, del grado di appello, nonché al procedimento di legittimità come espressamente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata ordinanza n. 21400/2023, ivi compreso il rimborso dei contributi unificati del giudizio di legittimità e del presente procedimento”.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE:
“Si insiste per il rigetto delle avverse domande, con ogni conseguenza in ordine alla statuizione delle spese di lite”.
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con decreto ingiuntivo del 09/05/2012 il Tribunale di Chiavari ingiungeva ad
(oggi Parte_3 Parte_2
per brevità “ ) di pagare immediatamente in favore del
[...] Pt_2 [...]
la somma di € 88.000,00, oltre interessi e spese. Parte_1
La richiesta trovava il proprio fondamento nella polizza fidejussoria n. UR0029428 stipulata dalla società in data 18/2/2003 con la Compagnia Parte_4 Controparte_2
( successivamente divenuta a garanzia
[...] Parte_3 della buona esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui agli artt. 3, 4 e 5 della
Convenzione stipulata in data 29/3/2002 tra il ed i soggetti Parte_1 attuatori, proprietari di un complesso immobiliare sito in località Trigoso, oggetto del piano particolareggiato approvato con delibera comunale n. 76 del 12/9/1997 - aree che erano state successivamente acquistate dalla società Parte_4
Con atto di citazione in opposizione a detto D.I., conveniva in giudizio innanzi Pt_2 al Tribunale di Genova il lamentando la riduzione della Parte_1 prestata cauzione a fronte delle eseguite opere di urbanizzazione in misura pari al
98,94%, in conseguenza della quale il massimale di polizza era stato ridotto da €
672.000,00 a € 12.772,44, per cui la somma escussa risultava superiore all'importo residuo di polizza;
l'opponente formulava inoltre l'exceptio doli.
Con sentenza n. 10222 del 9/11/2015 il Tribunale di Genova revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a pagare all'opposta la somma di €
185.000,00 oltre iva e accessori, oltre ad interessi legali dalla prima richiesta (6 ottobre
2011) al soddisfo, detratto quanto già corrisposto dall'opponente; rigettava la domanda di ripetizione formulata da Pt_2
Il Tribunale riteneva che il documento versato in atti da (volto a provare che Pt_2
l'importo della garanzia era stato ridotto ad € 12.772,44) non risultasse sottoscritto dalle parti e fosse stato contestato dal che la richiesta di quest'ultimo non apparisse Pt_1 né abusiva né fraudolenta, essendo stato constatato il mancato completamento delle opere e la mancata conformità di quelle realizzate a quanto previsto dalla Convenzione.
Inoltre, posto che all'atto della costituzione in giudizio il non si era limitato a Pt_1 chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ma aveva chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 185.000,00 (importo emerso dal procedimento Pt_2 di ATP esperito in corso di causa al fine di individuare le opere necessarie per completare lavori non eseguiti dall' , il Tribunale ne accoglieva la domanda nella Parte_4 misura di € 185.000,00.
2.- Avverso tale sentenza proponeva appello per i Controparte_1 seguenti motivi:
- infondatezza del decreto ingiuntivo per erronea quantificazione dell'importo ingiunto stante il diritto della compagnia alla riduzione della garanzia fideiussoria prestata;
- erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Genova ha consentito al di ampliare il petitum chiedendo la condanna di al pagamento del Pt_1 Pt_2 maggiore importo di € 185.000,00; - in ogni caso, erroneità della sentenza per non aver attribuito rilevanza all'intervenuta transazione sottoscritta dall'Ente convenuto.
Si costituiva nel giudizio di secondo grado il il quale Parte_1 chiedeva in via preliminare l'inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., e nel merito, il rigetto dell'appello.
La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza n. 817/2020, così statuiva:
“Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ià Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 10222 Parte_3 del 9 novembre 2015:
- riduce all'importo portato dal decreto ingiuntivo rg n. 213/12 del Tribunale di
Chiavari per capitale e spese legali le somme che Parte_5
(già , in persona del legale
[...] Parte_3 rappresentante pro tempore, è tenuta a pagare al , in persona Parte_1 del Sindaco pro tempore;
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, a restituire a ià Parte_5
il maggiore importo da questa versato in forza della Parte_3 sentenza di primo grado, maggiorato di interessi legali dal giorno del pagamento a quello della restituzione;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
La Corte evidenziava, in ordine al primo motivo di appello, che la riduzione dell'importo garantito ad € 12.772,44 risultasse unicamente da un documento
(l'appendice “modifica capitale” prodotta da – doc. 8 fascicolo I grado) non Pt_2 sottoscritto da alcuna delle parti, e che tale riduzione era stata richiesta dall'impresa esecutrice delle opere, la senza il coinvolgimento del Comune garantito. Parte_4
In ordine al secondo motivo di appello, ritenuto fondato, la Corte ribadiva che nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio (salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto); riteneva che il primo Giudice non aveva fatto corretta applicazione di tale principio giurisprudenziale, consentendo al di modificare ed ampliare la Pt_1 propria domanda di condanna fondandola su contestazioni diverse rispetto a quelle poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
Infine, con riguardo la terzo motivo, anch'esso ritenuto fondato, la Corte riteneva che avesse provato documentalmente che, con raccomandata del 17/8/2012, il Pt_2 le avesse restituito l'originale della polizza fideiussoria, contestualmente Pt_1 rilasciando atto di quietanza in cui dichiarava “di aver escusso la polizza UR0029428 per l'importo complessivo di euro di € 95.298,44 a causa del mancato completamento dei lavori di urbanizzazione”, “di ricevere come in effetti riceve, dalla Parte_3
, la complessiva somma di € 95.298,44” nonché “di non aver più̀ nulla a
[...] pretendere dalla in relazione alla Polizza predetta e per Parte_3
i titoli sopra indicati”.
3.- Avverso tale sentenza il proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione sulla scorta di sei motivi;
presentava Parte_2 controricorso e ricorso in via incidentale.
Con il primo motivo, riferito all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., il ricorrente principale contestava il rigetto della sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto asseritamente generico e non conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 cod. proc. civ..
Con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 183 e 645 c.p.c., degli artt. 24 e
111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 4,
c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la richiesta di condanna al pagamento di una somma maggiore rispetto all'importo ingiunto, formulata dall'opposto nel corso della prima udienza di trattazione del giudizio di Pt_1 opposizione, integrasse una domanda nuova e inammissibile. Il ricorrente sosteneva, al contrario, che essa configurasse una mera precisazione della domanda, concernente il solo petitum.
Con il terzo motivo, il ricorrente principale rilevava la nullità della sentenza per avere, in violazione dell'art. 112 c.p.c., omesso di pronunciarsi su tutta la domanda, in specie sulla richiesta di condanna al pagamento della maggior somma formulata all'udienza ex art. 183 c.p.c., siccome erroneamente reputata inammissibile per tardività. Con il quarto motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1199, 1362,
1366, 1370 e 1966 c.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., contestando la gravata sentenza laddove ha attribuito all'atto di quietanza rilasciato dal a seguito del versamento dell'importo di euro 95.298,44 totali natura di Pt_1 dichiarazione liberatoria del fideiussore dall'obbligazione da esso assunta, cioè di rinuncia ad ogni pretesa nei suoi confronti.
Con il quinto motivo, il ricorrente principale prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., costituito dalla mancata rinuncia di alle sue pretese restitutorie nei confronti Pt_2 del circostanza che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare ai fini della Pt_1 qualificazione della quietanza.
Con il sesto motivo, l'impugnante principale denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall'invalidità della quietanza/rinuncia poiché sottoscritta dal dirigente d'area del senza il visto di esecutività del segretario Pt_1 generale del adempimento prescritto dallo Statuto dell'ente a pena di Pt_1 inefficacia dei provvedimenti dirigenziali.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale, denunciava la violazione e falsa Pt_2 applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., avendo il giudice territoriale errato quando ha ritenuto inoperante lo svincolo della polizza fideiussoria per effetto dell'evolversi delle opere di urbanizzazione.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 21400 pubblicata il 19/07/2023 accoglieva il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, rigettava il primo e dichiarava assorbiti il quinto ed il sesto;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinviava alla Corte d'Appello di
Genova, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, riguardo al quarto motivo, la Cassazione riteneva che il Giudice territoriale avesse errato nel qualificare l'atto di quietanza come una rinuncia in quanto
“la quietanza liberatoria sottoscritta dalla parte rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale;
essa può invece integrare gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o per altre circostanze desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con il chiaro e cosciente intento di abdicare o transigere a propri, specifici e determinati, diritti” (v. Ordinanza Cass. n. 21400/2023, pag. 7).
Secondo la Suprema Corte, nel caso di specie non sussiste una manifestazione di volontà riferita, in modo chiaro e puntuale, al credito litigioso. Inoltre, la pendenza, all'epoca di stipula dell'atto, di una controversia tra solvens ed accipiens scaturente proprio dalla polizza, avrebbe richiesto, onde configurare un'effettiva volontà abdicativa, un'espressa e specifica precisazione circa l'incidenza del pagamento sugli esiti del giudizio di opposizione.
Sul secondo motivo di ricorso principale, invece, la Corte sottolineava che “è principio informante l'intero sistema processuale, enunciato da questa Corte nella sua veste tipica di organo della nomofilachia, che la modificazione della domanda consentita nella fase di trattazione di cui all'art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” e che, nel caso di specie, la modifica della domanda ingiuntiva, relativa al solo petitum, ha lasciato immutato il titolo della pretesa e non ha determinato né un vulnus alle facoltà difensive della controparte né un allungamento dei tempi di svolgimento del processo, e per tale motivo non poteva essere considerata una domanda nuova (come tale inammissibile) ma andava esaminata nel merito.
4.- Il riassumeva la causa davanti alla Corte di Appello Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificato, chiedendo quanto in epigrafe trascritto.
si costituiva in giudizio Controparte_1 insistendo per il rigetto delle avverse domande.
5.- All'udienza del 5/12/2024 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. ***
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di escussione da parte del Parte_1 della polizza fidejussoria n. UR0029428 stipulata dalla società in
[...] Parte_4 data 18/2/2003 con la ( successivamente Controparte_3 divenuta ora Parte_3 Controparte_1
per brevità “ ) a garanzia della buona esecuzione delle
[...] Pt_2 opere di urbanizzazione di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Convenzione stipulata in data
29/3/2002 tra il ed i soggetti attuatori, proprietari di un Parte_1 complesso immobiliare sito in località Trigoso, oggetto del piano particolareggiato approvato con delibera comunale n. 76 del 12/9/1997, aree successivamente acquistate dalla società Parte_4
La Corte d'Appello recepisce in questa sede i principi enunciati dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 21400/2023 del 17.5.2023, riportati in premessa. In aderenza a quanto statuito dalla Suprema Corte nella parte in cui ha cassato la sentenza della Corte d'Appello n. 817/2020 nel proc. RG 530/2016, l'atto di quietanza sottoscritto dal in data 17.8.2012 non costituisce “rinuncia” in quanto Parte_1 difetta dei necessari requisiti di univocità e concludenza, risolvendosi in una mera dichiarazione di scienza, priva di volontà abdicativa;
sempre secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, la domanda del di condanna della Parte_1 controparte alla somma di denaro di € 185.000,00, superiore a quella oggetto di ingiunzione, deve ritenersi ammissibile in quanto riguarda il solo petitum, mentre è rimasto immutato il titolo della pretesa.
In ossequio ai principi della Suprema Corte innanzi richiamati, deve pertanto dichiararsi ammissibile l'ampliamento della domanda con riguardo al quantum. Posto che all'atto sottoscritto dal in data 17/8/2012 non può attribuirsi valore di Parte_1 quietanza, la Corte procede alla quantificazione della somma dovuta da al Pt_2 per il completamento delle opere non realizzate e per porre rimedio Controparte_4 ai vizi e difetti e completamento delle opere solo parzialmente eseguite.
La Corte richiama l'elaborato dell'ATP svolto nel corso del giudizio di primo grado. Le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliario del giudice, che ha quantificato l'importo in € 185.000,00 sono da ritenersi congrue e adeguatamente motivate, come ritenuto già dal primo giudice. Alle pagine 20 e ss dell'ATP – alle quali si rimanda- il CTU ing. ha quantificato nella somma di € 185.000,00 “le opere di cui alla Persona_1 Convenzione 2002 comprensive delle spese tecniche per incarichi professionali” rispondendo ai quesiti posti in maniera adeguata e fornendo esaurienti giustificazioni alle osservazioni dei periti nominati dalle parti. La società non ha opposto Pt_2 specifiche censure sulla quantificazione;
le doglianze sulla infondatezza nel merito della pretesa creditoria e sulla presunta mancanza di imputabilità ad di Parte_4 inadempienze e negligenze sono superate dalle statuizioni che hanno riconosciuto l'applicabilità della polizza fideiussoria, il mancato completamento delle opere nonché la mancata conformità rispetto alla Convenzione ( punto 4) pag. 8 della sentenza del
Tribunale “ essendo stato constatato il mancato completamento delle opere e la mancata conformità di quelle realizzate a quanto previsto nella convenzione” ); tali statuizioni sono ormai passate in giudicato, in quanto il rinvio della Suprema Corte riguarda unicamente i motivi accolti.
Pertanto, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Genova Pt_2 deve essere respinto e l'appellante deve essere condannata a pagare al Parte_1 la somma di € 185.000,00, oltre iva ed accessori, detratte le somme già versate,
[...] con conferma delle relative statuizioni della sentenza di primo grado.
SPESE
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza, da valutarsi secondo l'esito complessivo della lite. La società in quanto soccombente deve Pt_2 essere condannata al pagamento in favore del delle spese del Parte_1 giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Le spese si liquidano secondo i parametri medi – per la fase istruttoria vengono applicati i minimi - di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore di € 185.000,00, tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale.
E precisamente, quanto al giudizio di rinvio innanzi alla Corte di Cassazione:
1.Fase di studio € 3.402,00;
2. Fase introduttiva € 2.478,00;
3. Fase decisionale € 1.775,00;
Totale € 7.665,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Quanto alle spese del presente grado
1.Fase di studio € 2.977,00; 2. Fase introduttiva € 1.911,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 2.163,00;
3. Fase decisionale € 5.103,00 ;
Totale € 12.154,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Le spese del giudizio di primo grado e del grado di appello nel procedimento RG 530/2016 devono essere compensate tra le parti in quanto possono ritenersi sussistenti i presupposti ex art. 92 c.p.c., considerato che le statuizioni del primo giudice sono state riformate dalla Corte d'Appello, la quale ha compensato integralmente tra le parti ex art. 92 c.p.c. le spese di entrambi i gradi di giudizio nel proc. RG 530/2016, con statuizioni non impugnate.
Le spese del procedimento di ATP sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
Rigetta l'appello proposto da avverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Genova n. 10222/2015 del 21/9/2015, pubblicata il 9/11/2015 che conferma, per quanto di ragione.
Dichiara tenuta e condanna a pagare Controparte_1
al la somma di € 185.000,00 esclusi iva e accessori, oltre agli interessi Parte_1
legali maturati dalla prima richiesta (6/10/2011 come risulta dal doc. sub 4 prodotto dal e fino all'effettivo soddisfo, detratto quanto già corrisposto al Pt_1 Pt_1
Dichiara tenuta e condanna a pagare Controparte_1
al le spese del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, che liquida Parte_1
in € 7.655,00 e le spese del presente grado che liquida in € 12.154,00 oltre rimborso forf. 15%, iva e cpa.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, le spese del procedimento monitorio nonchè le spese del giudizio di appello nel procedimento RG
530/2016.
Pone le spese di ATP a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
Genova, 16 luglio 2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Giovanna Cannata Presidente
Laura Casale Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio da Cassazione RG 1043/2023 promosso da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Michele Giacomini e Tomaso Romanengo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Michele Giacomini in
Genova, Viale Padre Santo 5/11 B, per mandato in atti
ATTORE IN RIASSUNZONE
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Gentile, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Sebino, n. 29, per mandato in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE IN RIASSUNZIONE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21400/2023, respinta ogni contraria istanza ed eccezione ed in applicazione dei principi di diritto e delle statuizioni sanciti nella predetta ordinanza:
- rigettare tutte le domande proposte da Parte_2 in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e/o, inammissibili, per tutti
[...]
i motivi dedotti nel presente atto nonché in tutti gli atti depositati e in tutte le difese svolte dal nelle varie fasi e gradi del presente giudizio, e, Parte_1 conseguentemente, confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Genova, ribadendo, pertanto, la fondatezza della pretesa creditoria del Parte_1 nei confronti di in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, nella misura statuita dal Giudice di primo grado, con conseguente condanna a carico della Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento di
[...] quanto dovuto, ovvero nella misura meglio vista e ritenuta;
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, relativi al presente grado di giudizio, del grado di appello, nonché al procedimento di legittimità come espressamente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata ordinanza n. 21400/2023, ivi compreso il rimborso dei contributi unificati del giudizio di legittimità e del presente procedimento”.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE:
“Si insiste per il rigetto delle avverse domande, con ogni conseguenza in ordine alla statuizione delle spese di lite”.
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con decreto ingiuntivo del 09/05/2012 il Tribunale di Chiavari ingiungeva ad
(oggi Parte_3 Parte_2
per brevità “ ) di pagare immediatamente in favore del
[...] Pt_2 [...]
la somma di € 88.000,00, oltre interessi e spese. Parte_1
La richiesta trovava il proprio fondamento nella polizza fidejussoria n. UR0029428 stipulata dalla società in data 18/2/2003 con la Compagnia Parte_4 Controparte_2
( successivamente divenuta a garanzia
[...] Parte_3 della buona esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui agli artt. 3, 4 e 5 della
Convenzione stipulata in data 29/3/2002 tra il ed i soggetti Parte_1 attuatori, proprietari di un complesso immobiliare sito in località Trigoso, oggetto del piano particolareggiato approvato con delibera comunale n. 76 del 12/9/1997 - aree che erano state successivamente acquistate dalla società Parte_4
Con atto di citazione in opposizione a detto D.I., conveniva in giudizio innanzi Pt_2 al Tribunale di Genova il lamentando la riduzione della Parte_1 prestata cauzione a fronte delle eseguite opere di urbanizzazione in misura pari al
98,94%, in conseguenza della quale il massimale di polizza era stato ridotto da €
672.000,00 a € 12.772,44, per cui la somma escussa risultava superiore all'importo residuo di polizza;
l'opponente formulava inoltre l'exceptio doli.
Con sentenza n. 10222 del 9/11/2015 il Tribunale di Genova revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a pagare all'opposta la somma di €
185.000,00 oltre iva e accessori, oltre ad interessi legali dalla prima richiesta (6 ottobre
2011) al soddisfo, detratto quanto già corrisposto dall'opponente; rigettava la domanda di ripetizione formulata da Pt_2
Il Tribunale riteneva che il documento versato in atti da (volto a provare che Pt_2
l'importo della garanzia era stato ridotto ad € 12.772,44) non risultasse sottoscritto dalle parti e fosse stato contestato dal che la richiesta di quest'ultimo non apparisse Pt_1 né abusiva né fraudolenta, essendo stato constatato il mancato completamento delle opere e la mancata conformità di quelle realizzate a quanto previsto dalla Convenzione.
Inoltre, posto che all'atto della costituzione in giudizio il non si era limitato a Pt_1 chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ma aveva chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 185.000,00 (importo emerso dal procedimento Pt_2 di ATP esperito in corso di causa al fine di individuare le opere necessarie per completare lavori non eseguiti dall' , il Tribunale ne accoglieva la domanda nella Parte_4 misura di € 185.000,00.
2.- Avverso tale sentenza proponeva appello per i Controparte_1 seguenti motivi:
- infondatezza del decreto ingiuntivo per erronea quantificazione dell'importo ingiunto stante il diritto della compagnia alla riduzione della garanzia fideiussoria prestata;
- erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Genova ha consentito al di ampliare il petitum chiedendo la condanna di al pagamento del Pt_1 Pt_2 maggiore importo di € 185.000,00; - in ogni caso, erroneità della sentenza per non aver attribuito rilevanza all'intervenuta transazione sottoscritta dall'Ente convenuto.
Si costituiva nel giudizio di secondo grado il il quale Parte_1 chiedeva in via preliminare l'inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., e nel merito, il rigetto dell'appello.
La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza n. 817/2020, così statuiva:
“Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ià Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 10222 Parte_3 del 9 novembre 2015:
- riduce all'importo portato dal decreto ingiuntivo rg n. 213/12 del Tribunale di
Chiavari per capitale e spese legali le somme che Parte_5
(già , in persona del legale
[...] Parte_3 rappresentante pro tempore, è tenuta a pagare al , in persona Parte_1 del Sindaco pro tempore;
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, a restituire a ià Parte_5
il maggiore importo da questa versato in forza della Parte_3 sentenza di primo grado, maggiorato di interessi legali dal giorno del pagamento a quello della restituzione;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
La Corte evidenziava, in ordine al primo motivo di appello, che la riduzione dell'importo garantito ad € 12.772,44 risultasse unicamente da un documento
(l'appendice “modifica capitale” prodotta da – doc. 8 fascicolo I grado) non Pt_2 sottoscritto da alcuna delle parti, e che tale riduzione era stata richiesta dall'impresa esecutrice delle opere, la senza il coinvolgimento del Comune garantito. Parte_4
In ordine al secondo motivo di appello, ritenuto fondato, la Corte ribadiva che nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio (salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto); riteneva che il primo Giudice non aveva fatto corretta applicazione di tale principio giurisprudenziale, consentendo al di modificare ed ampliare la Pt_1 propria domanda di condanna fondandola su contestazioni diverse rispetto a quelle poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
Infine, con riguardo la terzo motivo, anch'esso ritenuto fondato, la Corte riteneva che avesse provato documentalmente che, con raccomandata del 17/8/2012, il Pt_2 le avesse restituito l'originale della polizza fideiussoria, contestualmente Pt_1 rilasciando atto di quietanza in cui dichiarava “di aver escusso la polizza UR0029428 per l'importo complessivo di euro di € 95.298,44 a causa del mancato completamento dei lavori di urbanizzazione”, “di ricevere come in effetti riceve, dalla Parte_3
, la complessiva somma di € 95.298,44” nonché “di non aver più̀ nulla a
[...] pretendere dalla in relazione alla Polizza predetta e per Parte_3
i titoli sopra indicati”.
3.- Avverso tale sentenza il proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione sulla scorta di sei motivi;
presentava Parte_2 controricorso e ricorso in via incidentale.
Con il primo motivo, riferito all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., il ricorrente principale contestava il rigetto della sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto asseritamente generico e non conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 cod. proc. civ..
Con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 183 e 645 c.p.c., degli artt. 24 e
111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 4,
c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la richiesta di condanna al pagamento di una somma maggiore rispetto all'importo ingiunto, formulata dall'opposto nel corso della prima udienza di trattazione del giudizio di Pt_1 opposizione, integrasse una domanda nuova e inammissibile. Il ricorrente sosteneva, al contrario, che essa configurasse una mera precisazione della domanda, concernente il solo petitum.
Con il terzo motivo, il ricorrente principale rilevava la nullità della sentenza per avere, in violazione dell'art. 112 c.p.c., omesso di pronunciarsi su tutta la domanda, in specie sulla richiesta di condanna al pagamento della maggior somma formulata all'udienza ex art. 183 c.p.c., siccome erroneamente reputata inammissibile per tardività. Con il quarto motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1199, 1362,
1366, 1370 e 1966 c.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., contestando la gravata sentenza laddove ha attribuito all'atto di quietanza rilasciato dal a seguito del versamento dell'importo di euro 95.298,44 totali natura di Pt_1 dichiarazione liberatoria del fideiussore dall'obbligazione da esso assunta, cioè di rinuncia ad ogni pretesa nei suoi confronti.
Con il quinto motivo, il ricorrente principale prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., costituito dalla mancata rinuncia di alle sue pretese restitutorie nei confronti Pt_2 del circostanza che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare ai fini della Pt_1 qualificazione della quietanza.
Con il sesto motivo, l'impugnante principale denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall'invalidità della quietanza/rinuncia poiché sottoscritta dal dirigente d'area del senza il visto di esecutività del segretario Pt_1 generale del adempimento prescritto dallo Statuto dell'ente a pena di Pt_1 inefficacia dei provvedimenti dirigenziali.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale, denunciava la violazione e falsa Pt_2 applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., avendo il giudice territoriale errato quando ha ritenuto inoperante lo svincolo della polizza fideiussoria per effetto dell'evolversi delle opere di urbanizzazione.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 21400 pubblicata il 19/07/2023 accoglieva il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, rigettava il primo e dichiarava assorbiti il quinto ed il sesto;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinviava alla Corte d'Appello di
Genova, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, riguardo al quarto motivo, la Cassazione riteneva che il Giudice territoriale avesse errato nel qualificare l'atto di quietanza come una rinuncia in quanto
“la quietanza liberatoria sottoscritta dalla parte rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale;
essa può invece integrare gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o per altre circostanze desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con il chiaro e cosciente intento di abdicare o transigere a propri, specifici e determinati, diritti” (v. Ordinanza Cass. n. 21400/2023, pag. 7).
Secondo la Suprema Corte, nel caso di specie non sussiste una manifestazione di volontà riferita, in modo chiaro e puntuale, al credito litigioso. Inoltre, la pendenza, all'epoca di stipula dell'atto, di una controversia tra solvens ed accipiens scaturente proprio dalla polizza, avrebbe richiesto, onde configurare un'effettiva volontà abdicativa, un'espressa e specifica precisazione circa l'incidenza del pagamento sugli esiti del giudizio di opposizione.
Sul secondo motivo di ricorso principale, invece, la Corte sottolineava che “è principio informante l'intero sistema processuale, enunciato da questa Corte nella sua veste tipica di organo della nomofilachia, che la modificazione della domanda consentita nella fase di trattazione di cui all'art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” e che, nel caso di specie, la modifica della domanda ingiuntiva, relativa al solo petitum, ha lasciato immutato il titolo della pretesa e non ha determinato né un vulnus alle facoltà difensive della controparte né un allungamento dei tempi di svolgimento del processo, e per tale motivo non poteva essere considerata una domanda nuova (come tale inammissibile) ma andava esaminata nel merito.
4.- Il riassumeva la causa davanti alla Corte di Appello Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificato, chiedendo quanto in epigrafe trascritto.
si costituiva in giudizio Controparte_1 insistendo per il rigetto delle avverse domande.
5.- All'udienza del 5/12/2024 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. ***
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di escussione da parte del Parte_1 della polizza fidejussoria n. UR0029428 stipulata dalla società in
[...] Parte_4 data 18/2/2003 con la ( successivamente Controparte_3 divenuta ora Parte_3 Controparte_1
per brevità “ ) a garanzia della buona esecuzione delle
[...] Pt_2 opere di urbanizzazione di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Convenzione stipulata in data
29/3/2002 tra il ed i soggetti attuatori, proprietari di un Parte_1 complesso immobiliare sito in località Trigoso, oggetto del piano particolareggiato approvato con delibera comunale n. 76 del 12/9/1997, aree successivamente acquistate dalla società Parte_4
La Corte d'Appello recepisce in questa sede i principi enunciati dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 21400/2023 del 17.5.2023, riportati in premessa. In aderenza a quanto statuito dalla Suprema Corte nella parte in cui ha cassato la sentenza della Corte d'Appello n. 817/2020 nel proc. RG 530/2016, l'atto di quietanza sottoscritto dal in data 17.8.2012 non costituisce “rinuncia” in quanto Parte_1 difetta dei necessari requisiti di univocità e concludenza, risolvendosi in una mera dichiarazione di scienza, priva di volontà abdicativa;
sempre secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, la domanda del di condanna della Parte_1 controparte alla somma di denaro di € 185.000,00, superiore a quella oggetto di ingiunzione, deve ritenersi ammissibile in quanto riguarda il solo petitum, mentre è rimasto immutato il titolo della pretesa.
In ossequio ai principi della Suprema Corte innanzi richiamati, deve pertanto dichiararsi ammissibile l'ampliamento della domanda con riguardo al quantum. Posto che all'atto sottoscritto dal in data 17/8/2012 non può attribuirsi valore di Parte_1 quietanza, la Corte procede alla quantificazione della somma dovuta da al Pt_2 per il completamento delle opere non realizzate e per porre rimedio Controparte_4 ai vizi e difetti e completamento delle opere solo parzialmente eseguite.
La Corte richiama l'elaborato dell'ATP svolto nel corso del giudizio di primo grado. Le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliario del giudice, che ha quantificato l'importo in € 185.000,00 sono da ritenersi congrue e adeguatamente motivate, come ritenuto già dal primo giudice. Alle pagine 20 e ss dell'ATP – alle quali si rimanda- il CTU ing. ha quantificato nella somma di € 185.000,00 “le opere di cui alla Persona_1 Convenzione 2002 comprensive delle spese tecniche per incarichi professionali” rispondendo ai quesiti posti in maniera adeguata e fornendo esaurienti giustificazioni alle osservazioni dei periti nominati dalle parti. La società non ha opposto Pt_2 specifiche censure sulla quantificazione;
le doglianze sulla infondatezza nel merito della pretesa creditoria e sulla presunta mancanza di imputabilità ad di Parte_4 inadempienze e negligenze sono superate dalle statuizioni che hanno riconosciuto l'applicabilità della polizza fideiussoria, il mancato completamento delle opere nonché la mancata conformità rispetto alla Convenzione ( punto 4) pag. 8 della sentenza del
Tribunale “ essendo stato constatato il mancato completamento delle opere e la mancata conformità di quelle realizzate a quanto previsto nella convenzione” ); tali statuizioni sono ormai passate in giudicato, in quanto il rinvio della Suprema Corte riguarda unicamente i motivi accolti.
Pertanto, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Genova Pt_2 deve essere respinto e l'appellante deve essere condannata a pagare al Parte_1 la somma di € 185.000,00, oltre iva ed accessori, detratte le somme già versate,
[...] con conferma delle relative statuizioni della sentenza di primo grado.
SPESE
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza, da valutarsi secondo l'esito complessivo della lite. La società in quanto soccombente deve Pt_2 essere condannata al pagamento in favore del delle spese del Parte_1 giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Le spese si liquidano secondo i parametri medi – per la fase istruttoria vengono applicati i minimi - di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore di € 185.000,00, tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale.
E precisamente, quanto al giudizio di rinvio innanzi alla Corte di Cassazione:
1.Fase di studio € 3.402,00;
2. Fase introduttiva € 2.478,00;
3. Fase decisionale € 1.775,00;
Totale € 7.665,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Quanto alle spese del presente grado
1.Fase di studio € 2.977,00; 2. Fase introduttiva € 1.911,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 2.163,00;
3. Fase decisionale € 5.103,00 ;
Totale € 12.154,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Le spese del giudizio di primo grado e del grado di appello nel procedimento RG 530/2016 devono essere compensate tra le parti in quanto possono ritenersi sussistenti i presupposti ex art. 92 c.p.c., considerato che le statuizioni del primo giudice sono state riformate dalla Corte d'Appello, la quale ha compensato integralmente tra le parti ex art. 92 c.p.c. le spese di entrambi i gradi di giudizio nel proc. RG 530/2016, con statuizioni non impugnate.
Le spese del procedimento di ATP sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
Rigetta l'appello proposto da avverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Genova n. 10222/2015 del 21/9/2015, pubblicata il 9/11/2015 che conferma, per quanto di ragione.
Dichiara tenuta e condanna a pagare Controparte_1
al la somma di € 185.000,00 esclusi iva e accessori, oltre agli interessi Parte_1
legali maturati dalla prima richiesta (6/10/2011 come risulta dal doc. sub 4 prodotto dal e fino all'effettivo soddisfo, detratto quanto già corrisposto al Pt_1 Pt_1
Dichiara tenuta e condanna a pagare Controparte_1
al le spese del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, che liquida Parte_1
in € 7.655,00 e le spese del presente grado che liquida in € 12.154,00 oltre rimborso forf. 15%, iva e cpa.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, le spese del procedimento monitorio nonchè le spese del giudizio di appello nel procedimento RG
530/2016.
Pone le spese di ATP a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
Genova, 16 luglio 2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata