Decreto cautelare 23 maggio 2025
Sentenza breve 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 10/06/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 02100/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01279/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Maci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto di “Revoca del Permesso di soggiorno nr. I17962427 rilasciato il 29/08/2022 e di rigetto dell’istanza di rinnovo numero 055984581178, presentata in data 03/08/2023” emesso dal Questore della Provincia di Milano, in data 01/04/2025, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso
che in data 6.3.2019 il ricorrente ha ottenuto dalla Questura di Milano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro casi particolari Cnr. 114042160, valido dal 6.3.2019 al 7.3.2020, in seguito rinnovato, per lo stesso motivo, sino al 4.8.2022, in quanto lavoratore rientrante tra le categorie previste dall'art. 27, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni sull'immigrazione, emanato con D.L.vo 25 luglio 1998 n.286, essendo stato nominato cuoco del Console Generale del Pakistan a Milano);
che successivamente, il ricorrente chiedeva la conversione del predetto permesso di soggiorno, allegando documentazione lavorativa relativa ad un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, instaurato in data 18.05.2022 con la società “Fresh Tropical Srl by Jawad”, venendo rilasciato il nuovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. I17962427 del 29.8.2022, con scadenza al 23.8.2023;
che tuttavia, successivamente al rilascio del permesso n. 117962427 cit., l’Amministrazione appurava che il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera i) del testo unico, può essere rinnovato soltanto in costanza dello stesso rapporto di lavoro, che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il Nulla Osta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro, e che tale permesso di soggiorno non può essere convertito, come previsto dall'art. 40, comma 23 del D.P.R. 394/99 e successive modifiche, e che pertanto, il permesso di soggiorno n. 117962427 fosse da revocare, poiché erroneamente rilasciato.
Ritenuto che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa., il ricorso va respinto considerato che il quadro fattuale e giuridico evidenziato nel provvedimento impugnato non è intaccato dalle argomentazioni del ricorrente, che si limita in sostanza a documentare il suo inserimento sociale, producendo documentazione previdenziale, retributiva e il suo certificato di residenza, che nel caso di specie, alla luce del tenore vincolato del provvedimento impugnato, a fronte del verificarsi dei presupposti indicati nell'art. 27, c. 1 cit., sono irrilevanti.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.