Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1986, n. 831
Articolo 2
Versione
11 dicembre 1986
Art. 1. 1. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1986-1991 affinche', a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a realizzare, al fine di soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo della guardia di finanza, un programma straordinario di interventi, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio destinati alla carica, da destinare a comandi e reparti, nonche' per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di fabbricati e relative pertinenze gia' esistenti.
2. Su indicazione del Comando generale del Corpo della guardia di finanza, nei primi tre anni di applicazione della presente legge il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato a destinare all'acquisizione di edifici, anche in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 50 per cento degli stanziamenti per i relativi esercizi.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1986