TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato all'udienza del 26/5/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 7832/2022 R.G., promosso
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Parte_1
Natilla;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. L. Ancora;
Resistente
Oggetto: ferie e retribuzione
*******
Con ricorso depositato in data 18/7/2022, il lavoratore indicato in epigrafe – operatore qualificato, dipendente della convenuta dal 2/1/2008 (parametro n. 160 del C.C.N.L.
Autoferrotranvieri) – esponeva che, durante i giorni di ferie, la società non gli aveva erogato una pluralità di indennità che venivano, di contro, corrisposte in relazione ai periodi di lavoro effettivo (indennità fuori nastro, indennità di presenza, indennità di presenza bis, ulteriore indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità sabato lavorato, indennità di chiamata, indennità domenicale, indennità turno, indennità interruzione turno, diarie ridotte, trasferta, indennità zona tachigrafica, indennità incentivante, indennità incentivante aggiuntiva, indennità disponibilità, indennità manovra, indennità semaforizzazione, maggiorazione superamento limite condotta 40%, maggiorazione lavoro notturno).
Chiedeva, pertanto, che, accertato il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti esclusi dalla base di calcolo di detta retribuzione, la società convenuta fosse condannata al pagamento degli arretrati maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive.
Costituitasi in giudizio, contestava integralmente le Controparte_1
avverse domande;
in via preliminare, eccepiva la nullità del ricorso;
la prescrizione del diritto;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata.
A sostegno della correttezza degli emolumenti corrisposti al lavoratore ricorrente, richiamava innanzitutto le previsioni di cui alla contrattazione collettiva.
Poneva, dunque, in risalto che:
- l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
- la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea mai ha affermato un principio di onnicomprensività, piuttosto riferendosi sempre ripetutamente alla nozione della “retribuzione ordinaria” (“ossia della retribuzione normalmente percepita nel corso dell'anno”);
- nell'ordinamento italiano l'obiettivo perseguito dall'art. 7 della Direttiva 2003/88 è già garantito dal principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie nonché dalle disposizioni contenute nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 D.Lgs. 66/2003.
Parte datoriale sosteneva, poi, che le voci retributive delle quali parte attrice lamentava l'omessa inclusione nel calcolo della retribuzione feriale, per loro natura, comunque non fossero dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni o, comunque, correlate allo status personale e professionale del ricorrente.
Ribadiva, in ogni caso, che, secondo il disposto dell'art. 22 R.D. n. 148/1931, gli unici emolumenti suscettibili di inclusione nella retribuzione feriale fossero quelli muniti del
Pag. 2 di 17 carattere di fissità della loro erogazione, con esclusione, pertanto, delle indennità che derivano da effettive prestazioni di servizio.
Circa i singoli emolumenti, in primo luogo, evidenziava che l'indennità di presenza bis, cod. 015, l'indennità incentivante cod. 016 e l'indennità incentivante aggiuntiva cod. 224 sono voci retributive già riconosciute nei giorni di ferie;
quanto alle voci: indennità domenicale, indennità di semaforizzazione, indennità fuori nastro, indennità di supero limite condotta e scorta, ulteriore indennità di presenza, indennità di interruzione turno, indennità di disponibilità, indennità tachigrafica, indennità turni avvicendati e indennità di turno di cui all'A.N. 21/5/1981, ha lamentato che tali emolumenti non sono presenti nelle buste paga del ricorrente che svolge attività di manutenzione e riparazione dei mezzi.
Nelle note autorizzate parte ricorrente ha limitato la domanda unicamente alle voci effettivamente percepite dal lavoratore, quali risultano dagli accordi applicabili alla sua qualifica e liquidate nelle buste paga prodotte in atti;
in particolare, ha limitato la domanda a Diarie e Trasferte al 100% e all'indennità di presenza.
La causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, in quanto generico, sollevata da parte resistente.
Ed invero, va osservato che parte ricorrente ha allegato tutti i fatti costitutivi della domanda, prospettando le caratteristiche delle varie indennità escluse dalla base di computo, richiamando, a fondamento della pretesa, le risultanze delle buste paga versate in atti;
ha prodotto il CCNL di categoria che costituisce sintesi di tutte le voci oggetto del presente giudizio;
ha indicato la normativa comunitaria e nazionale sottesa alle richieste formulate con il ricorso introduttivo del giudizio. Inoltre, rileva il Tribunale che parte resistente ha preso posizione e ha spiegato in maniera esaustiva le proprie difese, a conferma della chiarezza ed intellegibilità del petitum e della causa petendi sottesi alla domanda (cfr. sul punto, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 4557/2009 in tema di nullità del ricorso, in virtù del quale “ Nel rito del
Pag. 3 di 17 lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ed insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa (art. 414, n. 3 e 4 c.p.c.), è sanabile ex art. 164, comma 5, c.p.c., norma estensibile anche all'anzidetto rito. Ne consegue che, ove il giudice abbia omesso di fissare un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per
l'integrazione della domanda ed il convenuto non abbia tempestivamente eccepito il vizio dell'atto ex art. 156 c.p.c., deve ritenersi intervenuta la sanatoria della nullità del ricorso per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.”).
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 610/2024, pronunciata dal Tribunale di
Bari, sezione Lavoro, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 9393/2022 R.G. in una fattispecie speculare a quella oggetto della presente controversia.
Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno.
Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n.
23366).
Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione.
A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge).
Pag. 4 di 17 Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece,
l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n.
13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Invero, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_1
la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del CP_2
15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa Per_2
C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_3
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_2
Pag. 5 di 17 L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè Persona_3 Per_4
e altri, punto 60).
[...]
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Ne discende che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23).
Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
Williams e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Pag. 6 di 17 Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per_2
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali.
La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022,
n. 20216):
Pag. 7 di 17 - ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicchè la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento
"sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
In merito, poi, alla difesa datoriale riguardante la scarsa incidenza delle differenze, occorre innanzitutto ripercorrere i criteri giuridici di riferimento.
Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, dalle buste paga risulta che le voci retributive poste dal ricorrente a fondamento delle sue pretese sono state effettivamente corrisposte al lavoratore in modo fisso (sul versante del loro ammontare) e continuativo (sul versante della frequenza della loro erogazione in relazione ai periodi di lavoro effettivo); inoltre, le voci escluse dalla retribuzione nei giorni di ferie – nei limiti di cui si dirà avanti - presentano un reale nesso con lo svolgimento delle mansioni affidate al ricorrente nonché con il suo status professionale (vedi infra).
Pag. 8 di 17 Infine, a proposito della dedotta irrisorietà, occorre ricordare come nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3,
TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene, infatti, al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 p.8, CP_3
CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 Persona_5
von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51 tutte citate da Cass. n. CP_4
22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella dell'Unione
Europea, ma non è questo il caso.
Si tratta, dunque, di analizzare le singole voci, così da stabilire se esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o, comunque, siano correlate allo status personale e professionale del dipendente.
Essendo la domanda del ricorrente limitata alle voci di diarie e trasferte al 100% e all'indennità di presenza, si osserva quanto segue.
Sul versante, poi, dell'indennità giornaliera di presenza, prevista dall'Accordo
Nazionale (paragrafi 3 e 4) del 21/5/1981 e dall'accordo aziendale del 5/10/1988, deve ritenersi ricompresa nella nozione di retribuzione feriale su cui verte il presente giudizio, trattandosi di indennità che fa parte della retribuzione normale tanto che il lavoratore risulta averla percepita in maniera costante.
In merito all'indennità di trasferta e di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 CCNL
23/7/1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi ed è l'indennità percepita dal lavoratore), deve rilevarsi che il fatto che la suddetta indennità possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della
Pag. 9 di 17 retribuzione da valutare a fini di cui si discute, trattandosi di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore”, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante.
Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative ( il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dalla resistente). Neppure giova, al fine di accreditarne la natura di rimborso spese, il richiamo effettuato da parte della resistente all'art. 51 TUIR
n. 917/1986, come modificato dal d.lgs. n. 314/97 ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di €
46,48” (cfr. Corte d'Appello di Bari n. 1479/2024).
In termini, da ultimo, la Suprema Corte, in tema di diaria ridotta, ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 37589/2021).
Ne consegue che le indennità sopra indicate siano da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
La domanda con riferimento a tutte le altre indennità, ad eccezione di quelle sopra indicate (vale a dire, indennità giornaliera di presenza di cui all'accordo del 21/5/1981 ed indennità di trasferta e diaria ridotta), oggetto del presente giudizio, non risultando riscontrabili nelle buste paga allegate per tutto il periodo dedotto in causa, ovvero risultando già erogate in favore dello stesso lavoratore anche nella retribuzione del
Pag. 10 di 17 periodo feriale (cfr., in termini, Corte d'Appello di Bari n. 1479/2024) non possono trovare accoglimento.
In ordine all'indennità per lavoro notturno, ritiene il Tribunale che essa non possa essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali, in quanto detto emolumento non risulta “intrinsecamente” connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Il lavoro straordinario notturno citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa;
ne discende che difetta il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della
Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'indennità.
Quanto sopra esposto trova, invero, conferma nelle buste paga allegate in atti (cfr. all. ricorso), da cui si evince l'erogazione pressocché costante al dipendente delle sole voci surrichiamate oggetto di riconoscimento.
In definitiva, per il tramite delle risultanze documentali, possono dirsi sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle pretese azionate.
Va, tuttavia, verificata l'incidenza che spiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità ritenute spettanti perché già corrisposte al lavoratore e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sul punto, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 1479/2024 della Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, cui questo Giudicante intende dare continuità: “E' al riguardo opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di vedere sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicchè
l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie
è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a
Pag. 11 di 17 quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C- 155/10, Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale delle indennità dovute (anche escludendo le voci sopra indicate), abbia avuto un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato.
Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perchè la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, risulta tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29.03.2023).
In tale contesto, si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/Ko.) che ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un effettivo riposo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo
Pag. 12 di 17 della fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018,
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per Per_6 questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie di cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata
a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto dall'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza Email_1
ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo al quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014,
Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
Non va poi dimenticato che le spettanze del lavoratore, alla luce delle suddette sentenze della Corte di Giustizia, sono determinabili in base ai compensi da costui percepiti durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere, ad esempio, quello dell'anno precedente non a caso qui non contestato da parte appellante”.
A questo punto, giova rammentare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando
Pag. 13 di 17 ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr.
Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., SS.UU. n. 13533/2001).
Sulla scorta del suesposto principio, avendo il ricorrente–creditore allegato l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'inclusione nella retribuzione relativa ai periodi di ferie annuali delle voci analiticamente indicate in ricorso, incombe sul convenuto – (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, non avendo la parte resistente fornito idonea prova in ordine al pagamento delle indicate spettanze, la stessa va condannata alla corresponsione delle differenze retributive rivenienti dai titoli indicati nell'atto introduttivo di lite, ad eccezione dei buoni pasto, come sopra precisato.
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, si rammenta che il calcolo va effettuato secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con le sentenza della CGE del 22/5/2014 e del 15/9/2011, le quali espressamente affermano che il calcolo deve essere operato “sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”; di tal che, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
In ordine all'eccezione di prescrizione, giova richiamare il principio di diritto affermato dai Giudici di Legittimità, in virtù del quale “ Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l.n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del
2015,mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l.n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr.
Cass. civ., sez. lav., n. 26246/2022).
Le considerazioni che precedono sono dirimenti e assorbono le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In conclusione, la domanda deve essere accolta nei termini che seguono, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità sopra richiamate nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie. Per
Pag. 14 di 17 l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge.
Va, tuttavia, precisato che, a decorrere dall'entrata in vigore del verbale di accordo del
10/5/2022 e, più nello specifico, dalla mensilità di luglio 2022, percepisce mensilmente la somma di € 8,00 a titolo di indennità di ferie;
tale importo, come si trae dall'allegato verbale, è erogato “al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante il periodo di lavoro viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie … Detta indennità sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfetizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli elementi di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto”.
Alla stregua di tanto, l'accertamento e la consequenziale condanna devono essere temporalmente limitati dal giorno dell'assunzione (2/1/2008) sino al giorno 30/6/2022, in quanto l'accordo nazionale del 10/5/2022 ha previsto, con effetti a partire dall'1/7/2022, una disciplina innovativa sul punto.
Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive relative ai giorni di ferie usufruiti per le voci indicate nell'atto introduttivo, limitatamente a quelle di indennità di presenza e alle diarie e trasferte al 100% a far data dal 2/1/2008 sino al 30/6/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi del combinato reviviscente disposto degli artt. 429 c.p.c. e dell'art. 150, disp. att. c.p.c. (alla luce di
Corte Cost. m. 459/2000), l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal dì della maturazione dei singoli crediti fino al momento del saldo. Per l'effetto, la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, con le suesposte precisazioni, oltre accessori come per legge.
Infine, quanto all'istanza ex art. 267 TFUE, giova rammentare che l'art. 267 TFUE attribuisce alla CGUE la competenza a pronunciarsi, in seguito a richiesta di un organo
Pag. 15 di 17 giurisdizionale di uno Stato membro, “a) sull'interpretazione dei trattati” e “b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione”.
Sul punto, si richiamano, in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza pronunciata, in data 23/4/2024, dalla Corte d'Appello di Bari nell'ambito del giudizio iscritto al n. 939/2023 R.G.: “L'istituto in questione è fondamentale per assicurare omogeneità dell'applicazione del diritto europeo su tutto il territorio e per favorire il colloquio tra i giudici nazionali e quelli europei al fine di chiarire il significato e la validità di particolari disposizioni normative.
Il rinvio pregiudiziale può essere sollevato solo qualora la questione sia indispensabile per la risoluzione della controversia pendente davanti agli organi interni, non invece nei casi in cui nulla aggiungerebbe alla questione interna l'interpretazione o la validità della norma europea.
I commi secondo e terzo dell'art. 267 TFUE distinguono due diversi scenari: quello in cui le questioni pregiudiziali vengono sollevate da organi giurisdizionali le cui decisioni siano appellabili e quelle sollevate da organi giurisdizionali di ultima istanza.
Mentre nel primo caso il giudice ha la facoltà di sollevare la questione presso la CGUE nel secondo caso ha l'obbligo e la ratio è chiara: essendo un organo giudicante di ultima istanza c'è la massima preoccupazione che il diritto europeo venga applicato correttamente e ne venga chiarita la validità, non essendo più possibile impugnare la decisione dinanzi ad altri organi.
L'art. 267 TFUE distingue a seconda che la questione si ponga dinanzi a giudici di merito o di ultima istanza: nel primo caso il rinvio è discrezionale (potendo la decisione essere impugnata se non conforme al diritto europeo); nel secondo invece è obbligatorio (con conseguente responsabilità dei magistrati della Cassazione ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, della L.n. 117/1988, come modif. dalla L.n. 183/2015).
Non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti normativi necessari a disporre un rinvio pregiudiziale alla CGUE avendo già, sulla tematica sollecitata dall'appellante, sia la Corte di Giustizia che la Corte di Cassazione precisato i criteri da adottare in materia di retribuzione dei lavoratori anche in ordine al trattamento economico riservato al periodo di godimento delle ferie”.
Pag. 16 di 17 In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza;
tenuto conto della serialità del contenzioso, con conseguente piena sovrapponibilità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del contendere e dell'assenza di istruttoria, appare congrua una riduzione del 50% rispetto al valore medio, consentita dal D.M.
n.55/14 (art. 4, comma 1).
P.Q.M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero 7832/2022 R.G., proposto da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara il diritto di all'inclusione delle seguenti indennità: indennità di Parte_1
presenza e diarie e trasferte al 100% nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie dall'assunzione sino al 30/6/2022, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate per i predetti titoli dal giorno dell'assunzione al 30/6/2022, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in €
1.100,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 26/5/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato all'udienza del 26/5/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 7832/2022 R.G., promosso
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Parte_1
Natilla;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. L. Ancora;
Resistente
Oggetto: ferie e retribuzione
*******
Con ricorso depositato in data 18/7/2022, il lavoratore indicato in epigrafe – operatore qualificato, dipendente della convenuta dal 2/1/2008 (parametro n. 160 del C.C.N.L.
Autoferrotranvieri) – esponeva che, durante i giorni di ferie, la società non gli aveva erogato una pluralità di indennità che venivano, di contro, corrisposte in relazione ai periodi di lavoro effettivo (indennità fuori nastro, indennità di presenza, indennità di presenza bis, ulteriore indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità sabato lavorato, indennità di chiamata, indennità domenicale, indennità turno, indennità interruzione turno, diarie ridotte, trasferta, indennità zona tachigrafica, indennità incentivante, indennità incentivante aggiuntiva, indennità disponibilità, indennità manovra, indennità semaforizzazione, maggiorazione superamento limite condotta 40%, maggiorazione lavoro notturno).
Chiedeva, pertanto, che, accertato il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti esclusi dalla base di calcolo di detta retribuzione, la società convenuta fosse condannata al pagamento degli arretrati maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive.
Costituitasi in giudizio, contestava integralmente le Controparte_1
avverse domande;
in via preliminare, eccepiva la nullità del ricorso;
la prescrizione del diritto;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata.
A sostegno della correttezza degli emolumenti corrisposti al lavoratore ricorrente, richiamava innanzitutto le previsioni di cui alla contrattazione collettiva.
Poneva, dunque, in risalto che:
- l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
- la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea mai ha affermato un principio di onnicomprensività, piuttosto riferendosi sempre ripetutamente alla nozione della “retribuzione ordinaria” (“ossia della retribuzione normalmente percepita nel corso dell'anno”);
- nell'ordinamento italiano l'obiettivo perseguito dall'art. 7 della Direttiva 2003/88 è già garantito dal principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie nonché dalle disposizioni contenute nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 D.Lgs. 66/2003.
Parte datoriale sosteneva, poi, che le voci retributive delle quali parte attrice lamentava l'omessa inclusione nel calcolo della retribuzione feriale, per loro natura, comunque non fossero dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni o, comunque, correlate allo status personale e professionale del ricorrente.
Ribadiva, in ogni caso, che, secondo il disposto dell'art. 22 R.D. n. 148/1931, gli unici emolumenti suscettibili di inclusione nella retribuzione feriale fossero quelli muniti del
Pag. 2 di 17 carattere di fissità della loro erogazione, con esclusione, pertanto, delle indennità che derivano da effettive prestazioni di servizio.
Circa i singoli emolumenti, in primo luogo, evidenziava che l'indennità di presenza bis, cod. 015, l'indennità incentivante cod. 016 e l'indennità incentivante aggiuntiva cod. 224 sono voci retributive già riconosciute nei giorni di ferie;
quanto alle voci: indennità domenicale, indennità di semaforizzazione, indennità fuori nastro, indennità di supero limite condotta e scorta, ulteriore indennità di presenza, indennità di interruzione turno, indennità di disponibilità, indennità tachigrafica, indennità turni avvicendati e indennità di turno di cui all'A.N. 21/5/1981, ha lamentato che tali emolumenti non sono presenti nelle buste paga del ricorrente che svolge attività di manutenzione e riparazione dei mezzi.
Nelle note autorizzate parte ricorrente ha limitato la domanda unicamente alle voci effettivamente percepite dal lavoratore, quali risultano dagli accordi applicabili alla sua qualifica e liquidate nelle buste paga prodotte in atti;
in particolare, ha limitato la domanda a Diarie e Trasferte al 100% e all'indennità di presenza.
La causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, in quanto generico, sollevata da parte resistente.
Ed invero, va osservato che parte ricorrente ha allegato tutti i fatti costitutivi della domanda, prospettando le caratteristiche delle varie indennità escluse dalla base di computo, richiamando, a fondamento della pretesa, le risultanze delle buste paga versate in atti;
ha prodotto il CCNL di categoria che costituisce sintesi di tutte le voci oggetto del presente giudizio;
ha indicato la normativa comunitaria e nazionale sottesa alle richieste formulate con il ricorso introduttivo del giudizio. Inoltre, rileva il Tribunale che parte resistente ha preso posizione e ha spiegato in maniera esaustiva le proprie difese, a conferma della chiarezza ed intellegibilità del petitum e della causa petendi sottesi alla domanda (cfr. sul punto, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 4557/2009 in tema di nullità del ricorso, in virtù del quale “ Nel rito del
Pag. 3 di 17 lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ed insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa (art. 414, n. 3 e 4 c.p.c.), è sanabile ex art. 164, comma 5, c.p.c., norma estensibile anche all'anzidetto rito. Ne consegue che, ove il giudice abbia omesso di fissare un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per
l'integrazione della domanda ed il convenuto non abbia tempestivamente eccepito il vizio dell'atto ex art. 156 c.p.c., deve ritenersi intervenuta la sanatoria della nullità del ricorso per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.”).
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 610/2024, pronunciata dal Tribunale di
Bari, sezione Lavoro, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 9393/2022 R.G. in una fattispecie speculare a quella oggetto della presente controversia.
Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno.
Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n.
23366).
Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione.
A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge).
Pag. 4 di 17 Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece,
l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n.
13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Invero, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_1
la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del CP_2
15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa Per_2
C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_3
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_2
Pag. 5 di 17 L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè Persona_3 Per_4
e altri, punto 60).
[...]
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Ne discende che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23).
Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
Williams e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Pag. 6 di 17 Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per_2
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali.
La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022,
n. 20216):
Pag. 7 di 17 - ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicchè la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento
"sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
In merito, poi, alla difesa datoriale riguardante la scarsa incidenza delle differenze, occorre innanzitutto ripercorrere i criteri giuridici di riferimento.
Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, dalle buste paga risulta che le voci retributive poste dal ricorrente a fondamento delle sue pretese sono state effettivamente corrisposte al lavoratore in modo fisso (sul versante del loro ammontare) e continuativo (sul versante della frequenza della loro erogazione in relazione ai periodi di lavoro effettivo); inoltre, le voci escluse dalla retribuzione nei giorni di ferie – nei limiti di cui si dirà avanti - presentano un reale nesso con lo svolgimento delle mansioni affidate al ricorrente nonché con il suo status professionale (vedi infra).
Pag. 8 di 17 Infine, a proposito della dedotta irrisorietà, occorre ricordare come nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3,
TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene, infatti, al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 p.8, CP_3
CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 Persona_5
von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51 tutte citate da Cass. n. CP_4
22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella dell'Unione
Europea, ma non è questo il caso.
Si tratta, dunque, di analizzare le singole voci, così da stabilire se esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o, comunque, siano correlate allo status personale e professionale del dipendente.
Essendo la domanda del ricorrente limitata alle voci di diarie e trasferte al 100% e all'indennità di presenza, si osserva quanto segue.
Sul versante, poi, dell'indennità giornaliera di presenza, prevista dall'Accordo
Nazionale (paragrafi 3 e 4) del 21/5/1981 e dall'accordo aziendale del 5/10/1988, deve ritenersi ricompresa nella nozione di retribuzione feriale su cui verte il presente giudizio, trattandosi di indennità che fa parte della retribuzione normale tanto che il lavoratore risulta averla percepita in maniera costante.
In merito all'indennità di trasferta e di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 CCNL
23/7/1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi ed è l'indennità percepita dal lavoratore), deve rilevarsi che il fatto che la suddetta indennità possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della
Pag. 9 di 17 retribuzione da valutare a fini di cui si discute, trattandosi di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore”, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante.
Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative ( il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dalla resistente). Neppure giova, al fine di accreditarne la natura di rimborso spese, il richiamo effettuato da parte della resistente all'art. 51 TUIR
n. 917/1986, come modificato dal d.lgs. n. 314/97 ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di €
46,48” (cfr. Corte d'Appello di Bari n. 1479/2024).
In termini, da ultimo, la Suprema Corte, in tema di diaria ridotta, ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 37589/2021).
Ne consegue che le indennità sopra indicate siano da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
La domanda con riferimento a tutte le altre indennità, ad eccezione di quelle sopra indicate (vale a dire, indennità giornaliera di presenza di cui all'accordo del 21/5/1981 ed indennità di trasferta e diaria ridotta), oggetto del presente giudizio, non risultando riscontrabili nelle buste paga allegate per tutto il periodo dedotto in causa, ovvero risultando già erogate in favore dello stesso lavoratore anche nella retribuzione del
Pag. 10 di 17 periodo feriale (cfr., in termini, Corte d'Appello di Bari n. 1479/2024) non possono trovare accoglimento.
In ordine all'indennità per lavoro notturno, ritiene il Tribunale che essa non possa essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali, in quanto detto emolumento non risulta “intrinsecamente” connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Il lavoro straordinario notturno citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa;
ne discende che difetta il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della
Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'indennità.
Quanto sopra esposto trova, invero, conferma nelle buste paga allegate in atti (cfr. all. ricorso), da cui si evince l'erogazione pressocché costante al dipendente delle sole voci surrichiamate oggetto di riconoscimento.
In definitiva, per il tramite delle risultanze documentali, possono dirsi sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle pretese azionate.
Va, tuttavia, verificata l'incidenza che spiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità ritenute spettanti perché già corrisposte al lavoratore e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sul punto, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 1479/2024 della Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, cui questo Giudicante intende dare continuità: “E' al riguardo opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di vedere sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicchè
l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie
è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a
Pag. 11 di 17 quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C- 155/10, Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale delle indennità dovute (anche escludendo le voci sopra indicate), abbia avuto un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato.
Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perchè la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, risulta tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29.03.2023).
In tale contesto, si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/Ko.) che ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un effettivo riposo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo
Pag. 12 di 17 della fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018,
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per Per_6 questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie di cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata
a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto dall'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza Email_1
ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo al quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014,
Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
Non va poi dimenticato che le spettanze del lavoratore, alla luce delle suddette sentenze della Corte di Giustizia, sono determinabili in base ai compensi da costui percepiti durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere, ad esempio, quello dell'anno precedente non a caso qui non contestato da parte appellante”.
A questo punto, giova rammentare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando
Pag. 13 di 17 ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr.
Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., SS.UU. n. 13533/2001).
Sulla scorta del suesposto principio, avendo il ricorrente–creditore allegato l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'inclusione nella retribuzione relativa ai periodi di ferie annuali delle voci analiticamente indicate in ricorso, incombe sul convenuto – (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, non avendo la parte resistente fornito idonea prova in ordine al pagamento delle indicate spettanze, la stessa va condannata alla corresponsione delle differenze retributive rivenienti dai titoli indicati nell'atto introduttivo di lite, ad eccezione dei buoni pasto, come sopra precisato.
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, si rammenta che il calcolo va effettuato secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con le sentenza della CGE del 22/5/2014 e del 15/9/2011, le quali espressamente affermano che il calcolo deve essere operato “sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”; di tal che, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
In ordine all'eccezione di prescrizione, giova richiamare il principio di diritto affermato dai Giudici di Legittimità, in virtù del quale “ Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l.n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del
2015,mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l.n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr.
Cass. civ., sez. lav., n. 26246/2022).
Le considerazioni che precedono sono dirimenti e assorbono le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In conclusione, la domanda deve essere accolta nei termini che seguono, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità sopra richiamate nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie. Per
Pag. 14 di 17 l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge.
Va, tuttavia, precisato che, a decorrere dall'entrata in vigore del verbale di accordo del
10/5/2022 e, più nello specifico, dalla mensilità di luglio 2022, percepisce mensilmente la somma di € 8,00 a titolo di indennità di ferie;
tale importo, come si trae dall'allegato verbale, è erogato “al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante il periodo di lavoro viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie … Detta indennità sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfetizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli elementi di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto”.
Alla stregua di tanto, l'accertamento e la consequenziale condanna devono essere temporalmente limitati dal giorno dell'assunzione (2/1/2008) sino al giorno 30/6/2022, in quanto l'accordo nazionale del 10/5/2022 ha previsto, con effetti a partire dall'1/7/2022, una disciplina innovativa sul punto.
Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive relative ai giorni di ferie usufruiti per le voci indicate nell'atto introduttivo, limitatamente a quelle di indennità di presenza e alle diarie e trasferte al 100% a far data dal 2/1/2008 sino al 30/6/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi del combinato reviviscente disposto degli artt. 429 c.p.c. e dell'art. 150, disp. att. c.p.c. (alla luce di
Corte Cost. m. 459/2000), l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal dì della maturazione dei singoli crediti fino al momento del saldo. Per l'effetto, la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, con le suesposte precisazioni, oltre accessori come per legge.
Infine, quanto all'istanza ex art. 267 TFUE, giova rammentare che l'art. 267 TFUE attribuisce alla CGUE la competenza a pronunciarsi, in seguito a richiesta di un organo
Pag. 15 di 17 giurisdizionale di uno Stato membro, “a) sull'interpretazione dei trattati” e “b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione”.
Sul punto, si richiamano, in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza pronunciata, in data 23/4/2024, dalla Corte d'Appello di Bari nell'ambito del giudizio iscritto al n. 939/2023 R.G.: “L'istituto in questione è fondamentale per assicurare omogeneità dell'applicazione del diritto europeo su tutto il territorio e per favorire il colloquio tra i giudici nazionali e quelli europei al fine di chiarire il significato e la validità di particolari disposizioni normative.
Il rinvio pregiudiziale può essere sollevato solo qualora la questione sia indispensabile per la risoluzione della controversia pendente davanti agli organi interni, non invece nei casi in cui nulla aggiungerebbe alla questione interna l'interpretazione o la validità della norma europea.
I commi secondo e terzo dell'art. 267 TFUE distinguono due diversi scenari: quello in cui le questioni pregiudiziali vengono sollevate da organi giurisdizionali le cui decisioni siano appellabili e quelle sollevate da organi giurisdizionali di ultima istanza.
Mentre nel primo caso il giudice ha la facoltà di sollevare la questione presso la CGUE nel secondo caso ha l'obbligo e la ratio è chiara: essendo un organo giudicante di ultima istanza c'è la massima preoccupazione che il diritto europeo venga applicato correttamente e ne venga chiarita la validità, non essendo più possibile impugnare la decisione dinanzi ad altri organi.
L'art. 267 TFUE distingue a seconda che la questione si ponga dinanzi a giudici di merito o di ultima istanza: nel primo caso il rinvio è discrezionale (potendo la decisione essere impugnata se non conforme al diritto europeo); nel secondo invece è obbligatorio (con conseguente responsabilità dei magistrati della Cassazione ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, della L.n. 117/1988, come modif. dalla L.n. 183/2015).
Non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti normativi necessari a disporre un rinvio pregiudiziale alla CGUE avendo già, sulla tematica sollecitata dall'appellante, sia la Corte di Giustizia che la Corte di Cassazione precisato i criteri da adottare in materia di retribuzione dei lavoratori anche in ordine al trattamento economico riservato al periodo di godimento delle ferie”.
Pag. 16 di 17 In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza;
tenuto conto della serialità del contenzioso, con conseguente piena sovrapponibilità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del contendere e dell'assenza di istruttoria, appare congrua una riduzione del 50% rispetto al valore medio, consentita dal D.M.
n.55/14 (art. 4, comma 1).
P.Q.M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero 7832/2022 R.G., proposto da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara il diritto di all'inclusione delle seguenti indennità: indennità di Parte_1
presenza e diarie e trasferte al 100% nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie dall'assunzione sino al 30/6/2022, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate per i predetti titoli dal giorno dell'assunzione al 30/6/2022, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in €
1.100,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 26/5/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 17 di 17