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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/04/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2753/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dragone, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montella alla Via Ciaciulli n. 14;
- ATTORE -
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F. , e , nato a [...] il C.F._2 Controparte_2
28.06.1958, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Vito Carella, in C.F._3
virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Potenza alla Via
Isca del Pioppo n. 94;
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2019 a ed in data Controparte_1
28.09.2019 a , li ha convenuti in giudizio, Parte_2 Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la domanda riconvenzionale e dichiarare l'inefficace nei confronti di parte attrice ai sensi dell'art.
2901 c.c., l'atto pubblico di compravendita per notar del 30.12.2015, rep. n. Per_1 60420/10452; - ordinare, al Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare
l'emananda sentenza nei pubblici registri immobiliari”.
Ha dedotto l'attore a fondamento della domanda che:
- con ricorso per la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. depositato il
10.09.2013, ha adito il Tribunale di Potenza per fare accertare e dichiarare che
[...]
è il padre naturale di ed ottenere la condanna del Controparte_1 Parte_1
primo al pagamento dell'assegno mantenimento con decorrenza dalla nascita e fino a quando il figlio raggiungerà l'autosufficienza economica, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'assenza del padre;
- si costituiva il 02.04.2014 nel suddetto in giudizio n. R.G. Controparte_1
2377/2013, ove in data 13.05.2015 veniva nominato il CTU dott. con Per_2
l'incarico di eseguire il test del DNA;
- con sentenza non definitiva n. 907/2016 del 28.06.2016 il Tribunale di Potenza ha dichiarato la paternità di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e disposto la prosecuzione del giudizio per le ulteriori determinazioni per il risarcimento dei danni;
- con sentenza n. 941/2017 del 19.08.2017 il Tribunale di Potenza ha così statuito: “1) condanna al pagamento della somma di € 88.084,67, in Controparte_1
favore di a titolo di risarcimento dei danni, oltre ad interessi Parte_1 legali sul capitale rivalutato di € 45.000,00, con decorrenza dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
2) pone a carico di la Controparte_1 corresponsione della somma mensile di € l00,00 a favore di a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T., con decorrenza dalla domanda;
3) condanna alla refusione delle spese giudiziali in favore Controparte_1 di liquidandole nella complessiva somma di € 5.645,06, di cui Parte_1
€ 250,00 per esborsi, € 2.395,06 per anticipazioni e compensi di consulenza tecnica
d'ufficio, ed € 3.000,00 per compensi, oltre alle maggiorazioni previste per legge”;
- la suddetta sentenza, unitamente all'atto di precetto, è stata notificata a
[...]
in data 20.10.2017; Controparte_1
- nel mese di agosto 2018 il debitore ha pagato all'attore la minor somma di € 2.000,00 in acconto rispetto alla maggiore pretesa creditoria;
- in data 24.06.2019 l'attore ha notificato al debitore un ulteriore atto di precetto per l'importo di euro 100.736,74, senza ricevere il pagamento;
- con atto pubblico di compravendita per notaio del 30.12.2015 rep. Persona_3
n. 60420, racc. n. 10452, ha venduto al fratello Controparte_1 [...]
i seguenti beni immobili: 1) diritti di nuda proprietà pari ad 1/4 Parte_2 dell'intero dell'abitazione in Muro Lucano (PZ), in catasto al foglio 34 p.lla 2699 sub
16; 2) diritti di nuda proprietà pari ad 1/4 dell'intero del locale deposito pertinenziale in
Muro Lucano (PZ), in catasto al foglio 34 p.lla 2699 sub 13;
- ha posto in essere l'atto dispositivo al fine di privare il Controparte_1
creditore della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., così rendendo difficoltoso, se non impossibile, il soddisfacimento del proprio credito, nella consapevolezza della fondatezza della domanda giudiziale promossa nei suoi confronti e con la consapevolezza del fratello acquirente . Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.02.2020 si sono costituiti i convenuti, diffusamente contestando le deduzioni della controparte, ed hanno chiesto di disporre la cancellazione dagli scritti di controparte delle espressioni offensive, nonché il rigetto delle domande proposte.
In particolare, hanno contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, rappresentando: a) quanto all'esistenza del credito, che questo è ancora sub iudice, sicché non sarebbe certo;
b) quanto all'eventus damni, che il patrimonio del debitore, al momento del trasferimento, era sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito, ammontando complessivamente ad euro 126.204,51, essendo proprietario di due beni immobili siti in Muro Lucano (PZ), censiti in catasto fabbricati al foglio 35, particella
744, sub 7 e 8, di valore pari ad euro 96.250,00 il primo e ad euro 12.292,50 il secondo, ed avendo sul conto corrente bancario un saldo pari ad euro 17.662,01, oltre ai beni mobili registrati di sua proprietà (una Fiat DA e uno scooter). Inoltre, hanno precisato che ha ricevuto da un assegno di euro Controparte_1 Parte_2
15.000,00 per il trasferimento dei diritti di nuda proprietà, che è stato incassato, sicché sostengono che ha carattere calunnioso l'affermazione della controparte circa la fittizietà del pagamento, della quale chiedono la cancellazione dall'atto introduttivo di lite.
I convenuti, inoltre, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. hanno chiesto la cancellazione delle ulteriori frasi contenute nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. della controparte ritenute offensive, con le quali si afferma che Controparte_1 ha inteso sottrarsi ai propri obblighi di padre, lasciando l'attore in una situazione
[...] di grave difficoltà economica, nonché ogni riferimento all'aspettativa presa dal lavoro quale strumento utilizzato per aggravare la posizione economica del figlio.
Istruita la causa mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale dei convenuti all'udienza del 6.10.2022 e l'escussione del teste TE all'udienza del 5.10.2023 e del teste all'udienza del 28.03.2024, il Testimone_2 giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 28.11.2024, ove è stato trattenuto in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, si rileva che i convenuti si sono costituiti tempestivamente in data
5.02.2020 e, dunque, entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza del 26.02.2020, essendo stata differita a tale data l'udienza prevista in citazione del 15.01.2020 con decreto ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c. del 10.10.2019.
Al riguardo, si osserva che è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma cod. proc. civ., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., e quale "dies ad quem", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente
l'udienza stessa” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6601 del 30/04/2012; cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 2394 del 03/02/2020, che in parte motiva afferma: “Lo spostamento del termine per la costituzione del convenuto (con le connesse decadenze di cui all'art. 167
c.p.c.) ha luogo, secondo il regime conseguente all'introduzione della facoltà dell'istruttore di differire l'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 168 bis, co.
5, c.p.c., esclusivamente nel caso previsto da tale ultima disposizione e non nell'ipotesi di cui al comma 4 del medesimo art. 168 bis c.p.c. (cioé nel caso di differimento di udienza perché il giudice istruttore in quella data non tiene udienza)”).
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria rientra, come noto, nel novero dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, tra i quali vi sono l'azione surrogatoria ed il sequestro conservativo, che il codice civile disciplina agli artt. 2900 e ss. L'azione in discorso, in particolare, è riconosciuta al creditore allo scopo di consentirgli di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del proprio patrimonio che il debitore può compiere in pregiudizio del primo, con la consapevolezza o, addirittura, l'intento di attentare alle sue ragioni di credito. A fronte del pericolo di un impedimento o anche solo della maggiore difficoltà di soddisfazione del proprio diritto, nella prospettiva dell'eventuale esercizio dell'azione esecutiva, l'ordinamento giuridico consente al creditore di esercitare un'azione il cui successo consentirà di giovarsi di una pronuncia costitutiva ad efficacia relativa e parziale. Infatti, l'atto di disposizione del patrimonio, pur rimanendo valido ed efficace nei rapporti tra il debitore ed il terzo, sarà inopponibile a quel creditore chirografario che abbia vittoriosamente esperito il rimedio in esame e la pronuncia così conseguita gli consentirà di aggredire, con l'esercizio dell'azione esecutiva, il bene che ne ha formato oggetto, proprio come se non fosse uscito dal patrimonio del debitore e quasi come se avesse conseguito un diritto di seguito.
L'attore ha esercitato l'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c. i cui elementi costitutivi – esistenza del credito, eventus damni e consilium fraudis – sono risultati esistenti al momento della proposizione della domanda e della presente pronuncia.
Quanto all'esistenza del credito, si ritiene per pacifica giurisprudenza che “L'art. 2901
c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare — sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito
— l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cassazione civile, sez. III, 09/02/2012, n. 1893, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, da ultimo Sent.
Cassazione Civile, Sez. III, 13.09.2019, n.22859).
Di nessun pregio, quindi, è la contestazione dei convenuti per cui la litigiosità dei crediti vantati da parte attrice escluderebbe la sussistenza dell'elemento costitutivo dell'azione revocatoria consistente nell'esistenza del credito.
Atteso, quindi, che, anche se il creditore agisce sulla base di un credito “litigioso”, è legittimato ad adire l'autorità giudiziaria con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti che il debitore (“potenziale”) ha posto in essere, ledendo il credito tutelato, non vi è dubbio sull'anteriorità della ragione di credito dell'attore rispetto all'atto dispositivo posto in essere dal convenuto, a nulla rilevando la data di conclusione del processo volto all'accertamento del credito dell'attore, avendo rilevanza, a tale fine, solo l'individuazione del tempo a cui risalgono i fatti o gli atti costitutivi del diritto (Cass. n. 591/1999; Cass., n. 2400/1990; Cass. n. 12678/2001).
Nel caso di specie, l'atto di compravendita avente ad oggetto gli immobili in Muro
Lucano (PZ), in catasto al foglio 34 p.lla 2699 sub 16 e sub 13 per notaio Per_3
è stato stipulato dai convenuti in data 30.12.2015, mentre l'esistenza della
[...] ragione di credito dell'attore, si rinviene nei fatti antecedenti al suddetto atto di trasferimento, posti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio iscritto al n.
R.G. 2377/2013 del Tribunale di Potenza, instaurato con ricorso depositato il
10.09.2013, con cui l'attore ha chiesto la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269
c.c. nei confronti di – costituitosi in detto giudizio in data Controparte_1
2.04.2014 - e la condanna di questi al pagamento dell'assegno mantenimento con decorrenza dalla nascita e fino a quando il figlio raggiungerà l'autosufficienza economica, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'assenza del padre (doc. nella produzione dell'attore).
Si rileva, poi, che il suddetto giudizio si è concluso con la sentenza non definitiva n.
907/2016 del 28.06.2016 con cui il Tribunale ha dichiarato la paternità di
[...]
nei confronti di e con la sentenza n. 941/2017 Controparte_1 Parte_1
del 19.08.2017 che ha accolto le domande dell'attore di carattere patrimoniale, condannando al pagamento della somma di € 88.084,67 a Controparte_1
titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi, e ponendo a suo carico la corresponsione della somma mensile di € l00,00 a titolo di contributo per il mantenimento, oltre alla refusione delle spese giudiziali pari ad € 5.645,06 (doc. nella produzione dell'attore).
Peraltro, nel corso del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 155/2024 del 20/03/2024 che, in parziale riforma della sentenza n.
941/2017 del Tribunale di Potenza, ha rigettato la domanda di Parte_1
intesa ad ottenere la condanna di al pagamento di un Controparte_1 contributo per il mantenimento dello stesso con decorrenza dal 26 ottobre Parte_1
2013 e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, confermandola nelle restanti statuizioni (doc. depositato dall'attore in data 27.03.2024).
Passando alla disamina dell'eventus damni, giova preliminarmente osservare che, per giurisprudenza ormai granitica, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 1896/2012) e, quindi, una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), quindi, è anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, che realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 7262/2000). Ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
(cfr. da ultimo Cass. n. 16221/2019; Cassazione civile, sez. I, 24/07/2003, n. 11471; cfr. anche Cass. n. 19963/2005), poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cassazione civile, sez. III,
05/02/2013, n. 2651; Cass. n. 189672012).
Si ritiene, quindi, sussistente nel caso di specie l'eventus damni, in quanto la trasformazione in somma di denaro delle n. 2 unità immobiliari alienate da
[...]
in data 30.12.2015 con atto di compravendita a rogito del Notaio Controparte_1
, rep. n. 60420, racc. n. 10452, trascritto in data 22.01.2016 ai nn. Persona_3
1138/1000, in favore del fratello rappresenta di certo un danno Parte_2 effettivo e concreto per la garanzia patrimoniale generica offerta all'attore da
[...]
, stante la maggiore difficoltà per il creditore di soddisfarsi sui beni Controparte_1
mobili del suo debitore.
Si osserva che, al riguardo, non è dirimente l'effettivo pagamento del prezzo di compravendita da parte dell'acquirente, circostanza provata dalla parte convenuta, atteso che l'assegno n. 8301454816-05 di euro 15.000,00 non trasferibile, emesso in data 30.12.2015 dalla filiale di Muro Lucano del indicato nell'atto di Controparte_3
compravendita all'art. 6, risulta dall'estratto conto corrente di Controparte_1
da questi incassato in data 31.12.2015 (doc. 8 e 6 nella produzione della parte
[...]
convenuta).
Inoltre, il convenuto non ha fornito prova, come era suo Controparte_1
onere, di essere dotato di idonee garanzie al soddisfacimento del credito vantato dall'attore e che siano, quindi, di valore pari o superiore a detto credito, avendo allegato di essere proprietario di altri beni immobili oltre a quelli venduti oggetto del presente giudizio, siti in Muro Lucano (PZ), censiti in catasto fabbricati al foglio 35, particella 744, sub 7 e 8 , senza fornire una stima degli stessi, atteso che “Le quotazioni
OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art.
115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima"” (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015) e considerato, altresì, che già prima dell'introduzione del presente giudizio, ovvero in data 12.12.2018
i suddetti immobili (censiti al catasto fabbricati del Comune di Muro Lucano, foglio 35, particella 744, sub 8 e al foglio 35, particella 744, sub 10, derivante dal sub 7 a seguito di variazione della destinazione del 22.03.2016) sono stati alienati con atto a rogito del
Notaio rep. 7819, racc. 5486, al prezzo complessivo di euro 27.000,00 Persona_4
(doc. prodotto dall'attore con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2., c.p.c. depositata in data
2.11.2020), nettamente inferiore al valore ad essi attribuito dal convenuto di euro
108.542,50 ed al credito vantato dall'attore.
Ancora, non integra prova dell'esistenza di idonee garanzie al soddisfacimento del credito vantato dall'attore, il fatto allegato dal convenuto di essere proprietario di due beni mobili registrati, dei quali non ha dedotto alcun valore, né la sussistenza di una somma di denaro pari ad euro 17.662,01 sul proprio conto corrente bancario, che peraltro risulta cointestato con altro soggetto, essendo il denaro un bene meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva ed essendo detta somma comunque nettamente inferiore al credito dell'attore (doc. 6 e 7 nella produzione della parte convenuta).
L'art. 2901 c.c. esige, inoltre, quale requisito soggettivo, il consilium fraudis, vale a dire che l'obbligato conoscesse il pregiudizio che arrecava al creditore con l'atto impugnato o, addirittura, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, ne abbia dolosamente preordinato il compimento, richiedendo, altresì, la norma, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo.
Per la configurazione del cd. consilium fraudis, che deve ricorrere allorquando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, “è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cassazione civile, sez. III, 01 giugno 2000, n. 7262), non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26/02/2002, n. 2792) ed essendo sufficiente una conoscenza generica del pregiudizio che l'atto va ad arrecare (Cass. n.
3676/2011).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione debitore - terzo
(c.d. consilium fraudis) può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla tempistica” ( Cassazione civile sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748), oltre che “Nel caso in cui un debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza, sua e del terzo acquirente, del pregiudizio patrimoniale (art. 2901 nn. 1 e 2 cod. civ.) che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio di questi dell'azione pauliana, sono "in re ipsa”“
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3113 del 10/04/1997; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6676 del
08/07/1998; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6248 del 21/06/1999; Cass., Sez. 2, Sentenza n.
12563 del 27/08/2002; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7104 del 06/04/2005; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 18034 del 25/07/2013), ritenendo, altresì, che “Ove un'attribuzione patrimoniale si caratterizzi, ai fini dell'art. 2901 c.c., per i connotati dell' "onerosità", ad esaurire il fattore della "scientia fraudis" non si rende necessaria, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'"alienante", e delle sue caratteristiche” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5741 del 23/03/2004; Cass., Sez.
1, Sentenza n. 22365 del 25/10/2007; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10623 del 03/05/2010), ovvero dello specifico credito (o degli specifici crediti) per cui è proposta l'azione (cfr.
Cass. n. 28423/2021; Cass. n. 16825/2013).
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito ai sensi dell'art. 2901 c.c., si richiede, quindi, la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 c.c., mentre non esige anche una collusione tra il debitore e il terzo, né lo stato di insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro. Venendo alla fattispecie in esame, deve, pertanto, ritenersi che certamente
[...]
aveva consapevolezza del pregiudizio che l'atto di compravendita del Controparte_1
30.12.2015 avrebbe arrecato all'attore , atteso che, a quella data, Parte_1
era stato convenuto nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Potenza iscritto al n.
R.G. 2377/2013, ove si è costituito in data 2.04.2014, instaurato dall'attore per ottenere la dichiarazione di paternità giudiziale e la condanna al pagamento dell'assegno mantenimento e al risarcimento dei danni nei suoi confronti e, dunque, era a conoscenza della ragione di credito vantata dall'attore nei suoi confronti. Peraltro, detta conoscenza
è desumibile anche da quanto dichiarato durante l'interrogatorio formale reso in data
6.10.2022, ove il convenuto ha confermato la circostanza (articolata al capo 2B) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice) che, all'epoca della stipula dell'atto pubblico di compravendita del 30.12.2015, aveva conoscenza che era stata già disposta nel giudizio introdotto il 10.09.2013, promosso dall'attore per la dichiarazione di paternità naturale, l'esame del DNA, che si era sottoposto in sede di operazioni peritali ai prelievi ed alle analisi e si era in attesa del deposito della relazione peritale.
Questa consapevolezza, intesa come agevole conoscibilità, inoltre, deve ritenersi esistente anche nel convenuto acquirente , attesa l'intensità del Parte_2
vincolo familiare tra i convenuti (che sono fratelli), le circostanze peculiari della vendita, che ha avuto ad oggetto l'alienazione contestuale della nuda proprietà di più immobili e quanto emerso dalle dichiarazioni rese in data 5.10.2023 dal teste TE
, secondo cui “Posso dire che so che acquistava per
[...] Parte_2
fare un favore al fratello perché non doveva avere niente, perché si diceva in Pt_1 paese” (sul capo 2D) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice), ed in data 28.03.2024 dal teste , che ha confermato la circostanza articolata Testimone_2
al capo 2B) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice, secondo cui all'epoca della stipula dell'atto pubblico di compravendita del 30.12.2015
[...]
e avevano conoscenza che era stata già Controparte_1 Parte_2
disposta nel giudizio introdotto il 10.09.2013 promosso dall'attore l'esame del DNA, che si era sottoposto in sede di operazioni peritali ai prelievi Controparte_1
ed alle analisi e si era in attesa del deposito della relazione peritale, affermando che “Ne sono a conoscenza poiché un giorno in piazza Don Minzoni a Muro Lucano, credo fosse inizio 2016, non posso ricordare con certezza, forse una mattinata, ho sentito parlare i due fratelli che dicevano che già avevano già preparato la vendita di tutti gli immobili che avevano. Loro non si sono accorti della mia presenza ma io ho sentito e comunque tutto il paese già sapeva che lui era il padre di ”. Pt_1
Nel caso di specie, quindi, deve necessariamente concludersi per la sussistenza della prova per presunzioni dell'esistenza del requisito soggettivo in parola del consilium fraudis.
In conclusione, la domanda proposta dall'attore di revocatoria ex art. 2901 c.c. è fondata e, pertanto, in accoglimento della stessa va dichiarata, nei confronti di Parte_1
, l'inefficacia della compravendita di cui al contratto stipulato dai convenuti,
[...]
e , in data 30.12.2015 a rogito del Controparte_1 Parte_2
Notaio , rep. n. 60420, racc. n. 10452, trascritto in data 22.01.2016 Persona_3
ai nn. 1138/1000, avente ad oggetto i seguenti beni immobili: 1) diritti di nuda proprietà pari ad 1/4 dell'intero dell'abitazione in Muro Lucano (PZ), in catasto al foglio 34 p.lla
2699 sub 16; 2) diritti di nuda proprietà pari ad 1/4 dell'intero del locale deposito pertinenziale in Muro Lucano (PZ), in catasto al foglio 34 p.lla 2699 sub 13.
Infine, con riguardo all'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dalla difesa della parte convenuta, si ritiene che la stessa non merita accoglimento per le seguenti ragioni. La richiamata norma mira a garantire la correttezza processuale con riguardo al tenore degli scritti difensivi e ai discorsi pronunciati in udienza, bilanciando i diritti di difesa e di manifestazione del pensiero con i diritti all'onore e alla reputazione, nonché con l'interesse pubblico al sereno svolgimento del processo. In ragione di ciò, essa assegna al giudice il potere discrezionale, in presenza di espressioni offensive o sconvenienti, di ordinare la cancellazione di dette espressioni dagli scritti difensivi, riguardino o meno l'oggetto del processo, nonché la cancellazione ed il risarcimento del danno in presenza di espressioni che non risultino attinenti all'oggetto del giudizio. Nel caso che ci occupa le espressioni utilizzate dalla difesa dall'attore nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. non risultano essere offensive, non ledendo in alcun modo il merito o il valore della controparte;
né risultano essere sconvenienti, rientrando nei limiti di esercizio dei diritti di difesa e di libera manifestazione del pensiero.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/22, per lo scaglione di valore della controversia indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di , della compravendita posta in Parte_1
essere per atto del Notaio in data 30.12.2015, rep. n. 60420, racc. Persona_3
n. 10452, trascritto in data 22.01.2016 ai nn. 1138/1000, tra Controparte_1
e , avente ad oggetto i seguenti immobili:
[...] Parte_2
1) diritti di nuda proprietà pari ad 1/4 dell'intero dell'abitazione in Muro Lucano (PZ), in catasto al foglio 34 p.lla 2699 sub 16; 2) diritti di nuda proprietà pari ad 1/4 dell'intero del locale deposito pertinenziale in Muro Lucano (PZ), in catasto al foglio 34 p.lla 2699 sub 13.
2) Ordina al competente Conservatore dei RR.II. (Agenzia del Territorio) la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
3) Condanna i convenuti e Controparte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle
[...] Parte_1
spese processuali, che liquida in euro 7.616,00 per competenze professionali, euro 54,08 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Marco Dragone, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza il 30.04.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2753/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dragone, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montella alla Via Ciaciulli n. 14;
- ATTORE -
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F. , e , nato a [...] il C.F._2 Controparte_2
28.06.1958, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Vito Carella, in C.F._3
virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Potenza alla Via
Isca del Pioppo n. 94;
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2019 a ed in data Controparte_1
28.09.2019 a , li ha convenuti in giudizio, Parte_2 Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la domanda riconvenzionale e dichiarare l'inefficace nei confronti di parte attrice ai sensi dell'art.
2901 c.c., l'atto pubblico di compravendita per notar del 30.12.2015, rep. n. Per_1 60420/10452; - ordinare, al Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare
l'emananda sentenza nei pubblici registri immobiliari”.
Ha dedotto l'attore a fondamento della domanda che:
- con ricorso per la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. depositato il
10.09.2013, ha adito il Tribunale di Potenza per fare accertare e dichiarare che
[...]
è il padre naturale di ed ottenere la condanna del Controparte_1 Parte_1
primo al pagamento dell'assegno mantenimento con decorrenza dalla nascita e fino a quando il figlio raggiungerà l'autosufficienza economica, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'assenza del padre;
- si costituiva il 02.04.2014 nel suddetto in giudizio n. R.G. Controparte_1
2377/2013, ove in data 13.05.2015 veniva nominato il CTU dott. con Per_2
l'incarico di eseguire il test del DNA;
- con sentenza non definitiva n. 907/2016 del 28.06.2016 il Tribunale di Potenza ha dichiarato la paternità di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e disposto la prosecuzione del giudizio per le ulteriori determinazioni per il risarcimento dei danni;
- con sentenza n. 941/2017 del 19.08.2017 il Tribunale di Potenza ha così statuito: “1) condanna al pagamento della somma di € 88.084,67, in Controparte_1
favore di a titolo di risarcimento dei danni, oltre ad interessi Parte_1 legali sul capitale rivalutato di € 45.000,00, con decorrenza dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
2) pone a carico di la Controparte_1 corresponsione della somma mensile di € l00,00 a favore di a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T., con decorrenza dalla domanda;
3) condanna alla refusione delle spese giudiziali in favore Controparte_1 di liquidandole nella complessiva somma di € 5.645,06, di cui Parte_1
€ 250,00 per esborsi, € 2.395,06 per anticipazioni e compensi di consulenza tecnica
d'ufficio, ed € 3.000,00 per compensi, oltre alle maggiorazioni previste per legge”;
- la suddetta sentenza, unitamente all'atto di precetto, è stata notificata a
[...]
in data 20.10.2017; Controparte_1
- nel mese di agosto 2018 il debitore ha pagato all'attore la minor somma di € 2.000,00 in acconto rispetto alla maggiore pretesa creditoria;
- in data 24.06.2019 l'attore ha notificato al debitore un ulteriore atto di precetto per l'importo di euro 100.736,74, senza ricevere il pagamento;
- con atto pubblico di compravendita per notaio del 30.12.2015 rep. Persona_3
n. 60420, racc. n. 10452, ha venduto al fratello Controparte_1 [...]
i seguenti beni immobili: 1) diritti di nuda proprietà pari ad 1/4 Parte_2 dell'intero dell'abitazione in Muro Lucano (PZ), in catasto al foglio 34 p.lla 2699 sub
16; 2) diritti di nuda proprietà pari ad 1/4 dell'intero del locale deposito pertinenziale in
Muro Lucano (PZ), in catasto al foglio 34 p.lla 2699 sub 13;
- ha posto in essere l'atto dispositivo al fine di privare il Controparte_1
creditore della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., così rendendo difficoltoso, se non impossibile, il soddisfacimento del proprio credito, nella consapevolezza della fondatezza della domanda giudiziale promossa nei suoi confronti e con la consapevolezza del fratello acquirente . Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.02.2020 si sono costituiti i convenuti, diffusamente contestando le deduzioni della controparte, ed hanno chiesto di disporre la cancellazione dagli scritti di controparte delle espressioni offensive, nonché il rigetto delle domande proposte.
In particolare, hanno contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, rappresentando: a) quanto all'esistenza del credito, che questo è ancora sub iudice, sicché non sarebbe certo;
b) quanto all'eventus damni, che il patrimonio del debitore, al momento del trasferimento, era sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito, ammontando complessivamente ad euro 126.204,51, essendo proprietario di due beni immobili siti in Muro Lucano (PZ), censiti in catasto fabbricati al foglio 35, particella
744, sub 7 e 8, di valore pari ad euro 96.250,00 il primo e ad euro 12.292,50 il secondo, ed avendo sul conto corrente bancario un saldo pari ad euro 17.662,01, oltre ai beni mobili registrati di sua proprietà (una Fiat DA e uno scooter). Inoltre, hanno precisato che ha ricevuto da un assegno di euro Controparte_1 Parte_2
15.000,00 per il trasferimento dei diritti di nuda proprietà, che è stato incassato, sicché sostengono che ha carattere calunnioso l'affermazione della controparte circa la fittizietà del pagamento, della quale chiedono la cancellazione dall'atto introduttivo di lite.
I convenuti, inoltre, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. hanno chiesto la cancellazione delle ulteriori frasi contenute nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. della controparte ritenute offensive, con le quali si afferma che Controparte_1 ha inteso sottrarsi ai propri obblighi di padre, lasciando l'attore in una situazione
[...] di grave difficoltà economica, nonché ogni riferimento all'aspettativa presa dal lavoro quale strumento utilizzato per aggravare la posizione economica del figlio.
Istruita la causa mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale dei convenuti all'udienza del 6.10.2022 e l'escussione del teste TE all'udienza del 5.10.2023 e del teste all'udienza del 28.03.2024, il Testimone_2 giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 28.11.2024, ove è stato trattenuto in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, si rileva che i convenuti si sono costituiti tempestivamente in data
5.02.2020 e, dunque, entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza del 26.02.2020, essendo stata differita a tale data l'udienza prevista in citazione del 15.01.2020 con decreto ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c. del 10.10.2019.
Al riguardo, si osserva che è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma cod. proc. civ., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., e quale "dies ad quem", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente
l'udienza stessa” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6601 del 30/04/2012; cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 2394 del 03/02/2020, che in parte motiva afferma: “Lo spostamento del termine per la costituzione del convenuto (con le connesse decadenze di cui all'art. 167
c.p.c.) ha luogo, secondo il regime conseguente all'introduzione della facoltà dell'istruttore di differire l'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 168 bis, co.
5, c.p.c., esclusivamente nel caso previsto da tale ultima disposizione e non nell'ipotesi di cui al comma 4 del medesimo art. 168 bis c.p.c. (cioé nel caso di differimento di udienza perché il giudice istruttore in quella data non tiene udienza)”).
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria rientra, come noto, nel novero dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, tra i quali vi sono l'azione surrogatoria ed il sequestro conservativo, che il codice civile disciplina agli artt. 2900 e ss. L'azione in discorso, in particolare, è riconosciuta al creditore allo scopo di consentirgli di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del proprio patrimonio che il debitore può compiere in pregiudizio del primo, con la consapevolezza o, addirittura, l'intento di attentare alle sue ragioni di credito. A fronte del pericolo di un impedimento o anche solo della maggiore difficoltà di soddisfazione del proprio diritto, nella prospettiva dell'eventuale esercizio dell'azione esecutiva, l'ordinamento giuridico consente al creditore di esercitare un'azione il cui successo consentirà di giovarsi di una pronuncia costitutiva ad efficacia relativa e parziale. Infatti, l'atto di disposizione del patrimonio, pur rimanendo valido ed efficace nei rapporti tra il debitore ed il terzo, sarà inopponibile a quel creditore chirografario che abbia vittoriosamente esperito il rimedio in esame e la pronuncia così conseguita gli consentirà di aggredire, con l'esercizio dell'azione esecutiva, il bene che ne ha formato oggetto, proprio come se non fosse uscito dal patrimonio del debitore e quasi come se avesse conseguito un diritto di seguito.
L'attore ha esercitato l'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c. i cui elementi costitutivi – esistenza del credito, eventus damni e consilium fraudis – sono risultati esistenti al momento della proposizione della domanda e della presente pronuncia.
Quanto all'esistenza del credito, si ritiene per pacifica giurisprudenza che “L'art. 2901
c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare — sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito
— l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cassazione civile, sez. III, 09/02/2012, n. 1893, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, da ultimo Sent.
Cassazione Civile, Sez. III, 13.09.2019, n.22859).
Di nessun pregio, quindi, è la contestazione dei convenuti per cui la litigiosità dei crediti vantati da parte attrice escluderebbe la sussistenza dell'elemento costitutivo dell'azione revocatoria consistente nell'esistenza del credito.
Atteso, quindi, che, anche se il creditore agisce sulla base di un credito “litigioso”, è legittimato ad adire l'autorità giudiziaria con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti che il debitore (“potenziale”) ha posto in essere, ledendo il credito tutelato, non vi è dubbio sull'anteriorità della ragione di credito dell'attore rispetto all'atto dispositivo posto in essere dal convenuto, a nulla rilevando la data di conclusione del processo volto all'accertamento del credito dell'attore, avendo rilevanza, a tale fine, solo l'individuazione del tempo a cui risalgono i fatti o gli atti costitutivi del diritto (Cass. n. 591/1999; Cass., n. 2400/1990; Cass. n. 12678/2001).
Nel caso di specie, l'atto di compravendita avente ad oggetto gli immobili in Muro
Lucano (PZ), in catasto al foglio 34 p.lla 2699 sub 16 e sub 13 per notaio Per_3
è stato stipulato dai convenuti in data 30.12.2015, mentre l'esistenza della
[...] ragione di credito dell'attore, si rinviene nei fatti antecedenti al suddetto atto di trasferimento, posti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio iscritto al n.
R.G. 2377/2013 del Tribunale di Potenza, instaurato con ricorso depositato il
10.09.2013, con cui l'attore ha chiesto la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269
c.c. nei confronti di – costituitosi in detto giudizio in data Controparte_1
2.04.2014 - e la condanna di questi al pagamento dell'assegno mantenimento con decorrenza dalla nascita e fino a quando il figlio raggiungerà l'autosufficienza economica, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'assenza del padre (doc. nella produzione dell'attore).
Si rileva, poi, che il suddetto giudizio si è concluso con la sentenza non definitiva n.
907/2016 del 28.06.2016 con cui il Tribunale ha dichiarato la paternità di
[...]
nei confronti di e con la sentenza n. 941/2017 Controparte_1 Parte_1
del 19.08.2017 che ha accolto le domande dell'attore di carattere patrimoniale, condannando al pagamento della somma di € 88.084,67 a Controparte_1
titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi, e ponendo a suo carico la corresponsione della somma mensile di € l00,00 a titolo di contributo per il mantenimento, oltre alla refusione delle spese giudiziali pari ad € 5.645,06 (doc. nella produzione dell'attore).
Peraltro, nel corso del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 155/2024 del 20/03/2024 che, in parziale riforma della sentenza n.
941/2017 del Tribunale di Potenza, ha rigettato la domanda di Parte_1
intesa ad ottenere la condanna di al pagamento di un Controparte_1 contributo per il mantenimento dello stesso con decorrenza dal 26 ottobre Parte_1
2013 e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, confermandola nelle restanti statuizioni (doc. depositato dall'attore in data 27.03.2024).
Passando alla disamina dell'eventus damni, giova preliminarmente osservare che, per giurisprudenza ormai granitica, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 1896/2012) e, quindi, una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), quindi, è anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, che realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 7262/2000). Ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
(cfr. da ultimo Cass. n. 16221/2019; Cassazione civile, sez. I, 24/07/2003, n. 11471; cfr. anche Cass. n. 19963/2005), poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cassazione civile, sez. III,
05/02/2013, n. 2651; Cass. n. 189672012).
Si ritiene, quindi, sussistente nel caso di specie l'eventus damni, in quanto la trasformazione in somma di denaro delle n. 2 unità immobiliari alienate da
[...]
in data 30.12.2015 con atto di compravendita a rogito del Notaio Controparte_1
, rep. n. 60420, racc. n. 10452, trascritto in data 22.01.2016 ai nn. Persona_3
1138/1000, in favore del fratello rappresenta di certo un danno Parte_2 effettivo e concreto per la garanzia patrimoniale generica offerta all'attore da
[...]
, stante la maggiore difficoltà per il creditore di soddisfarsi sui beni Controparte_1
mobili del suo debitore.
Si osserva che, al riguardo, non è dirimente l'effettivo pagamento del prezzo di compravendita da parte dell'acquirente, circostanza provata dalla parte convenuta, atteso che l'assegno n. 8301454816-05 di euro 15.000,00 non trasferibile, emesso in data 30.12.2015 dalla filiale di Muro Lucano del indicato nell'atto di Controparte_3
compravendita all'art. 6, risulta dall'estratto conto corrente di Controparte_1
da questi incassato in data 31.12.2015 (doc. 8 e 6 nella produzione della parte
[...]
convenuta).
Inoltre, il convenuto non ha fornito prova, come era suo Controparte_1
onere, di essere dotato di idonee garanzie al soddisfacimento del credito vantato dall'attore e che siano, quindi, di valore pari o superiore a detto credito, avendo allegato di essere proprietario di altri beni immobili oltre a quelli venduti oggetto del presente giudizio, siti in Muro Lucano (PZ), censiti in catasto fabbricati al foglio 35, particella 744, sub 7 e 8 , senza fornire una stima degli stessi, atteso che “Le quotazioni
OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art.
115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima"” (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015) e considerato, altresì, che già prima dell'introduzione del presente giudizio, ovvero in data 12.12.2018
i suddetti immobili (censiti al catasto fabbricati del Comune di Muro Lucano, foglio 35, particella 744, sub 8 e al foglio 35, particella 744, sub 10, derivante dal sub 7 a seguito di variazione della destinazione del 22.03.2016) sono stati alienati con atto a rogito del
Notaio rep. 7819, racc. 5486, al prezzo complessivo di euro 27.000,00 Persona_4
(doc. prodotto dall'attore con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2., c.p.c. depositata in data
2.11.2020), nettamente inferiore al valore ad essi attribuito dal convenuto di euro
108.542,50 ed al credito vantato dall'attore.
Ancora, non integra prova dell'esistenza di idonee garanzie al soddisfacimento del credito vantato dall'attore, il fatto allegato dal convenuto di essere proprietario di due beni mobili registrati, dei quali non ha dedotto alcun valore, né la sussistenza di una somma di denaro pari ad euro 17.662,01 sul proprio conto corrente bancario, che peraltro risulta cointestato con altro soggetto, essendo il denaro un bene meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva ed essendo detta somma comunque nettamente inferiore al credito dell'attore (doc. 6 e 7 nella produzione della parte convenuta).
L'art. 2901 c.c. esige, inoltre, quale requisito soggettivo, il consilium fraudis, vale a dire che l'obbligato conoscesse il pregiudizio che arrecava al creditore con l'atto impugnato o, addirittura, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, ne abbia dolosamente preordinato il compimento, richiedendo, altresì, la norma, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo.
Per la configurazione del cd. consilium fraudis, che deve ricorrere allorquando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, “è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cassazione civile, sez. III, 01 giugno 2000, n. 7262), non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26/02/2002, n. 2792) ed essendo sufficiente una conoscenza generica del pregiudizio che l'atto va ad arrecare (Cass. n.
3676/2011).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione debitore - terzo
(c.d. consilium fraudis) può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla tempistica” ( Cassazione civile sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748), oltre che “Nel caso in cui un debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza, sua e del terzo acquirente, del pregiudizio patrimoniale (art. 2901 nn. 1 e 2 cod. civ.) che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio di questi dell'azione pauliana, sono "in re ipsa”“
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3113 del 10/04/1997; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6676 del
08/07/1998; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6248 del 21/06/1999; Cass., Sez. 2, Sentenza n.
12563 del 27/08/2002; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7104 del 06/04/2005; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 18034 del 25/07/2013), ritenendo, altresì, che “Ove un'attribuzione patrimoniale si caratterizzi, ai fini dell'art. 2901 c.c., per i connotati dell' "onerosità", ad esaurire il fattore della "scientia fraudis" non si rende necessaria, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'"alienante", e delle sue caratteristiche” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5741 del 23/03/2004; Cass., Sez.
1, Sentenza n. 22365 del 25/10/2007; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10623 del 03/05/2010), ovvero dello specifico credito (o degli specifici crediti) per cui è proposta l'azione (cfr.
Cass. n. 28423/2021; Cass. n. 16825/2013).
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito ai sensi dell'art. 2901 c.c., si richiede, quindi, la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 c.c., mentre non esige anche una collusione tra il debitore e il terzo, né lo stato di insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro. Venendo alla fattispecie in esame, deve, pertanto, ritenersi che certamente
[...]
aveva consapevolezza del pregiudizio che l'atto di compravendita del Controparte_1
30.12.2015 avrebbe arrecato all'attore , atteso che, a quella data, Parte_1
era stato convenuto nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Potenza iscritto al n.
R.G. 2377/2013, ove si è costituito in data 2.04.2014, instaurato dall'attore per ottenere la dichiarazione di paternità giudiziale e la condanna al pagamento dell'assegno mantenimento e al risarcimento dei danni nei suoi confronti e, dunque, era a conoscenza della ragione di credito vantata dall'attore nei suoi confronti. Peraltro, detta conoscenza
è desumibile anche da quanto dichiarato durante l'interrogatorio formale reso in data
6.10.2022, ove il convenuto ha confermato la circostanza (articolata al capo 2B) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice) che, all'epoca della stipula dell'atto pubblico di compravendita del 30.12.2015, aveva conoscenza che era stata già disposta nel giudizio introdotto il 10.09.2013, promosso dall'attore per la dichiarazione di paternità naturale, l'esame del DNA, che si era sottoposto in sede di operazioni peritali ai prelievi ed alle analisi e si era in attesa del deposito della relazione peritale.
Questa consapevolezza, intesa come agevole conoscibilità, inoltre, deve ritenersi esistente anche nel convenuto acquirente , attesa l'intensità del Parte_2
vincolo familiare tra i convenuti (che sono fratelli), le circostanze peculiari della vendita, che ha avuto ad oggetto l'alienazione contestuale della nuda proprietà di più immobili e quanto emerso dalle dichiarazioni rese in data 5.10.2023 dal teste TE
, secondo cui “Posso dire che so che acquistava per
[...] Parte_2
fare un favore al fratello perché non doveva avere niente, perché si diceva in Pt_1 paese” (sul capo 2D) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice), ed in data 28.03.2024 dal teste , che ha confermato la circostanza articolata Testimone_2
al capo 2B) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice, secondo cui all'epoca della stipula dell'atto pubblico di compravendita del 30.12.2015
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e avevano conoscenza che era stata già Controparte_1 Parte_2
disposta nel giudizio introdotto il 10.09.2013 promosso dall'attore l'esame del DNA, che si era sottoposto in sede di operazioni peritali ai prelievi Controparte_1
ed alle analisi e si era in attesa del deposito della relazione peritale, affermando che “Ne sono a conoscenza poiché un giorno in piazza Don Minzoni a Muro Lucano, credo fosse inizio 2016, non posso ricordare con certezza, forse una mattinata, ho sentito parlare i due fratelli che dicevano che già avevano già preparato la vendita di tutti gli immobili che avevano. Loro non si sono accorti della mia presenza ma io ho sentito e comunque tutto il paese già sapeva che lui era il padre di ”. Pt_1
Nel caso di specie, quindi, deve necessariamente concludersi per la sussistenza della prova per presunzioni dell'esistenza del requisito soggettivo in parola del consilium fraudis.
In conclusione, la domanda proposta dall'attore di revocatoria ex art. 2901 c.c. è fondata e, pertanto, in accoglimento della stessa va dichiarata, nei confronti di Parte_1
, l'inefficacia della compravendita di cui al contratto stipulato dai convenuti,
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e , in data 30.12.2015 a rogito del Controparte_1 Parte_2
Notaio , rep. n. 60420, racc. n. 10452, trascritto in data 22.01.2016 Persona_3
ai nn. 1138/1000, avente ad oggetto i seguenti beni immobili: 1) diritti di nuda proprietà pari ad 1/4 dell'intero dell'abitazione in Muro Lucano (PZ), in catasto al foglio 34 p.lla
2699 sub 16; 2) diritti di nuda proprietà pari ad 1/4 dell'intero del locale deposito pertinenziale in Muro Lucano (PZ), in catasto al foglio 34 p.lla 2699 sub 13.
Infine, con riguardo all'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dalla difesa della parte convenuta, si ritiene che la stessa non merita accoglimento per le seguenti ragioni. La richiamata norma mira a garantire la correttezza processuale con riguardo al tenore degli scritti difensivi e ai discorsi pronunciati in udienza, bilanciando i diritti di difesa e di manifestazione del pensiero con i diritti all'onore e alla reputazione, nonché con l'interesse pubblico al sereno svolgimento del processo. In ragione di ciò, essa assegna al giudice il potere discrezionale, in presenza di espressioni offensive o sconvenienti, di ordinare la cancellazione di dette espressioni dagli scritti difensivi, riguardino o meno l'oggetto del processo, nonché la cancellazione ed il risarcimento del danno in presenza di espressioni che non risultino attinenti all'oggetto del giudizio. Nel caso che ci occupa le espressioni utilizzate dalla difesa dall'attore nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. non risultano essere offensive, non ledendo in alcun modo il merito o il valore della controparte;
né risultano essere sconvenienti, rientrando nei limiti di esercizio dei diritti di difesa e di libera manifestazione del pensiero.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/22, per lo scaglione di valore della controversia indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di , della compravendita posta in Parte_1
essere per atto del Notaio in data 30.12.2015, rep. n. 60420, racc. Persona_3
n. 10452, trascritto in data 22.01.2016 ai nn. 1138/1000, tra Controparte_1
e , avente ad oggetto i seguenti immobili:
[...] Parte_2
1) diritti di nuda proprietà pari ad 1/4 dell'intero dell'abitazione in Muro Lucano (PZ), in catasto al foglio 34 p.lla 2699 sub 16; 2) diritti di nuda proprietà pari ad 1/4 dell'intero del locale deposito pertinenziale in Muro Lucano (PZ), in catasto al foglio 34 p.lla 2699 sub 13.
2) Ordina al competente Conservatore dei RR.II. (Agenzia del Territorio) la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
3) Condanna i convenuti e Controparte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle
[...] Parte_1
spese processuali, che liquida in euro 7.616,00 per competenze professionali, euro 54,08 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Marco Dragone, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza il 30.04.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino