TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/10/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2058 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2058/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DIATO LILIANA
e nato il [...] a [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. VACCHETTA MANUELE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) i coniugi vivranno separati con il mutuo rispetto;
2) il sig. continuerà a vivere presso l'abitazione ex casa coniugale sita in Narzole via De Gasperi Pt_2
n. 8, unitamente al figlio , mentre la moglie sig.ra si è trasferita in Bra via Vittorio Per_1 Pt_1
Emanuele II n. 10 ove già risiede;
3) i genitori, visti anche i simili periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, provvederanno a contribuire al mantenimento dello stesso in modo diretto, senza assegni perequativi tra genitori e ciò sino a quando il figlio, allo stato neolaureato, non diventerà economicamente autosufficiente;
4) i genitori concorreranno in parti uguali (50%) alle spese straordinarie sopportate per il figlio e ciò nel rispetto del protocollo di intesa stipulato in data 07/07/2017 presso il Tribunale di Asti tra magistrati e avvocati in ordine all'individuazione delle spese straordinarie, così come relativamente a termini e modalità di rimborso di dette spese;
5) i coniugi dichiarano di rinunziare reciprocamente a richiedere ed ottenere l'uno nei confronti dell'altro assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , nato a [...] Parte_1 Parte_2
(CN) il 22/03/1964, celebrato in BOLLATE in data 21/08/1993, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 154, Parte II, Serie A, Anno 1993, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2058/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DIATO LILIANA
e nato il [...] a [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. VACCHETTA MANUELE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) i coniugi vivranno separati con il mutuo rispetto;
2) il sig. continuerà a vivere presso l'abitazione ex casa coniugale sita in Narzole via De Gasperi Pt_2
n. 8, unitamente al figlio , mentre la moglie sig.ra si è trasferita in Bra via Vittorio Per_1 Pt_1
Emanuele II n. 10 ove già risiede;
3) i genitori, visti anche i simili periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, provvederanno a contribuire al mantenimento dello stesso in modo diretto, senza assegni perequativi tra genitori e ciò sino a quando il figlio, allo stato neolaureato, non diventerà economicamente autosufficiente;
4) i genitori concorreranno in parti uguali (50%) alle spese straordinarie sopportate per il figlio e ciò nel rispetto del protocollo di intesa stipulato in data 07/07/2017 presso il Tribunale di Asti tra magistrati e avvocati in ordine all'individuazione delle spese straordinarie, così come relativamente a termini e modalità di rimborso di dette spese;
5) i coniugi dichiarano di rinunziare reciprocamente a richiedere ed ottenere l'uno nei confronti dell'altro assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , nato a [...] Parte_1 Parte_2
(CN) il 22/03/1964, celebrato in BOLLATE in data 21/08/1993, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 154, Parte II, Serie A, Anno 1993, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.