TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9049/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa RA RI Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.7.2025 da 1)
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Clotilde Romagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
2)
Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Clotilde Romagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 22.09.1979 (anno 1979 atto n. 999 reg. 1 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 14.10.2025 omologato con decreto n. 48291/05 del 29.11.2005
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, e nella specie deducendo di essere entrambi pensionati, autonomi e non gravati da obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, oramai adulti e autosufficienti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 22/09/1979
a Milano, trascritto nei Registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 999 Reg. 1 P. II S. A
anno 1979;
2. ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dare atto che la moglie potrà frequentare liberamente le case già adibite a case di vacanze della famiglia, site in Comune di Dervio (LC) – fraz. Corenno Plinio, Piazza Garibaldi 2, via Alla Predera
snc (immobile denominato “Darsena”) e Piazzetta del Porto 2, potendovi soggiornare senza limiti di tempo, ed il marito si obbliga in tal senso;
4. dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 22.09.1979 trascritto nei Registro dello Stato Civile del Comune di Milano anno 1979 atto n. 999 reg. 1 parte II serie A tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
. Il Presidente rel.
Dott.ssa RA RI Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa RA RI Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.7.2025 da 1)
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Clotilde Romagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
2)
Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Clotilde Romagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 22.09.1979 (anno 1979 atto n. 999 reg. 1 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 14.10.2025 omologato con decreto n. 48291/05 del 29.11.2005
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, e nella specie deducendo di essere entrambi pensionati, autonomi e non gravati da obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, oramai adulti e autosufficienti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 22/09/1979
a Milano, trascritto nei Registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 999 Reg. 1 P. II S. A
anno 1979;
2. ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dare atto che la moglie potrà frequentare liberamente le case già adibite a case di vacanze della famiglia, site in Comune di Dervio (LC) – fraz. Corenno Plinio, Piazza Garibaldi 2, via Alla Predera
snc (immobile denominato “Darsena”) e Piazzetta del Porto 2, potendovi soggiornare senza limiti di tempo, ed il marito si obbliga in tal senso;
4. dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 22.09.1979 trascritto nei Registro dello Stato Civile del Comune di Milano anno 1979 atto n. 999 reg. 1 parte II serie A tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
. Il Presidente rel.
Dott.ssa RA RI Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG