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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/10/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Divisione ereditaria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione collegiale, in persona dei Magistrati
dott.ssa Maria Teresa Moscatelli Presidente
dott.ssa Roberta Picardi Giudice
dott. Nicola Milillo Giudice on. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3045 dell'anno 2011
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1
Salvemini, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE E CONVENUTA IN RICONVENZIONE
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_1
Quinto, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA E ATTRICE IN RICONVENZIONE
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2
la Forgia, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale 2
CONVENUTA ANCHE IN RICONVENZIONE
in persona Controparte_3
dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv.
RO ER, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
INTERVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 9.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Essa è stata infatti introdotta con atto di citazione regolarmente notificato fra il 21.11 e il 5.12.2011, con il quale Parte_1
ha quivi convenuto in giudizio le germane
[...] CP_1
e chiedendo accogliersi le
[...] Controparte_2
seguenti conclusioni:
- <sia dichiarata aperta la successione di Parte_1
Salvemini, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE E CONVENUTA IN RICONVENZIONE
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_1
Quinto, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA E ATTRICE IN RICONVENZIONE
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2
la Forgia, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale 2
CONVENUTA ANCHE IN RICONVENZIONE
in persona Controparte_3
dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv.
RO ER, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
INTERVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 9.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Essa è stata infatti introdotta con atto di citazione regolarmente notificato fra il 21.11 e il 5.12.2011, con il quale Parte_1
ha quivi convenuto in giudizio le germane
[...] CP_1
e chiedendo accogliersi le
[...] Controparte_2
seguenti conclusioni:
-Persona_1
deceduta in Molfetta il 3 giugno 2008; / - sia costituito l'asse ereditario della de cuius dall'immobile in Molfetta alla via Cap.
Magrone 6 oggetto dell'atto donazione del 18 luglio 1984 a favore di Minervini Consiglia;
/ - sia accertato che l'asse ereditario è
stato devoluto in forza delle regole dell[a] successione 3
necessaria a favore di , figlia del figlio premorto Parte_1
nella misura di 1/6 dell'intero; / - sia Persona_2
accertato che l'asse ereditario è stato devoluto in forza delle regole dell[a] successione necessaria a favore di Per_3
, coniuge della de cuius, nella misura di 1/4
[...]
dell'intero; / - sia dichiarata la integrale lesione della quota di legittima per per E. 25.648,33 e per Parte_1 Per_3
per E. 40.580,[00], ovvero per quelle somme che saranno
[...]
ritenute di giustizia all'esito di disponenda CTU;
/ - sia ordinato il conferimento alla comunione ereditaria della "casetta in abitato di Molfetta alla via Cap. Magrone civico 6, in primo piano superiore, composto di due vani e cucina, con annesso ripostiglio sulla prima rampa di scale, confinante detta Via, Via
AR ed eredi di salvi altri. In catasto alla Controparte_4
Cont partita 5164 come casa di tre vani alla detta civico e piano,
foglio 9, particella 318 sub 24, categ. A/3, classe 4, rendita lire 624" / - si provveda, in accoglimento della domanda di divisione con quest'atto proposta, alla formazione delle quote e alle attribuzioni secondo i criteri suindicati, ovvero secondo i criteri che saranno indicati;
/ Sia dichiarata aperta la successione di deceduto in Molfetta il Persona_3
28.2.11; / - sia dichiarata la simulazione relativa all'atto di compravendita del 9 giugno 2008 avente ad oggetto l'immobile sito in Molfetta alla dissimulante, invece, una Controparte_3
donazione; / - sia dichiarato che l'asse ereditario del de cuius era costituito dalla quota di 1/4 della casa di via Cap. Magrone
6, già di proprietà di e donata con atto del Persona_1
18.7.84 a , e dalla intera proprietà della casa Controparte_1 4
già di proprietà e trasferita il 9.6.08 a Persona_3
; / - sia accertato che l'asse ereditario è Controparte_2
stato devoluto in forza delle regole dell[a] successione necessaria a favore di legittimaria pretermessa Parte_1
e terza ai fini probatori della simulazione, figlia del figlio premorto , nella misura di 2/9 dell'intero; / - Persona_2
sia dichiarata la integrale lesione della quota di legittima per per E. 52.898,00 ovvero per quelle somme che Parte_1
saranno ritenute di giustizia all'esito di disponenda CTU;
/ -
sia ordinato il conferimento alla comunione ereditaria dell'"appartamento alla in terzo piano Controparte_3
superiore, avente porta di ingresso la terza salendo, composto di due stanze cucina ed accessori formati da bagno, camerino,
corridoio e ripostiglio, con la nuda proprietà anche del ripostiglio sul pianerottolo del terzo piano superiore adiacente alla porta d'ingresso all'appartamento. Confinante con Via
Azzarita, vano scale ed atrio. Censito al NCEU del Comune di
Molfetta, come segue: foglio 9, mappale 1.018 sub. 45, via
Capitano Umberto Magrone n. 64, zona censuaria 1, piano 3,
categoria A/3, classe 4, vani 5, RC Euro 464,81"; / - si provveda,
in accoglimento della domanda di divisione con quest'atto proposta, alla formazione delle quote e alle attribuzioni secondo i criteri suindicati, ovvero secondo i criteri che saranno indicati;
/ - siano attualizzati gli eventuali pagamenti a conguaglio dal dì della maturazione del diritto al dì del pagamento ed incrementati degli interessi legali;
- siano condannate le convenute alle spese di lite anche in considerazione del comportamento processuale e pre-processuale dalle stesse 5
tenuto>>.
rimaneva contumace; resisteva invece Controparte_2
l'altra convenuta, , la quale si è costituita Controparte_1
in giudizio con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 23.2.2012, chiedendo volersi così provvedere:
- <<1) in via preliminare accertare e dichiarare l'improponibilità
dell'azione introitata;
/ 2) nel merito rigettare le domande attoree dirette all'accertamento ed al riconoscimento di tutti i diritti pretesi, perché infondate in fatto e diritto, e comunque non provate;
/ 3) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà da parte della convenuta CP_1
dell'immobile in Molfetta alla via Cap. Magrone n. 6,
[...]
donatole dalla di lei madre in data 18.7.1984, in Persona_1
tutto o limitatamente alla quota eccedente quanto donatole e/o spettantele per diritti di legittimaria;
/ 4) Per il caso di accertamento della simulazione della compravendita immobiliare avvenuta in data 9 giugno 2008, tra e Persona_3
... sia accertato l'asse ereditario del Controparte_2
de cuius nella misura a definirsi in corso Persona_3
di causa, e sia accertato che l'asse ereditario, composto esclusivamente dall'immobile in Molfetta alla Controparte_3
[...
è stato devoluto in forza delle regole della successione necessaria, dichiarando la lesione della quota di legittima di
, nella misura indicata nell'atto di compravendita Parte_1
o in quell'altra che sarà accertata in forza di ammettenda CTU;
/
5) per l'effetto, siano formate le quote ereditarie e sia condannata la sig.ra al versamento in favore della CP_2 6
convenuta Consiglia della somma equivalente alla quota Parte_1
individuata. / 6) Condannare l'attrice e/o la convenuta
[...]
al pagamento delle spese, competenze ed onorari di CP_2
giudizio nei confronti della convenuta Consiglia, Parte_1
rispettivamente nel caso di rigetto delle domande o di accertamento della simulazione nel contratti di compravendita dell'immobile in Molfetta alla . Controparte_3
Con sentenza parziale n. 1561/2018, depositata il 12.7.2018, il
Tribunale, in composizione collegiale in ragione dell'attrazione che le domande di riduzione per lesione di legittima proposte,
attribuite alla decisione del Collegio dall'art. 50 bis, n. 6,
c.p.c., deve reputarsi che necessariamente esercitano su tutte le altre domande ad esse connesse avanzate nel medesimo giudizio,
nella perdurante contumacia della convenuta Controparte_2
e in assenza del condominio di in Molfetta, Controparte_3
all'epoca non ancora intervenuto in giudizio, ha disposto quanto appresso:
- <<1) dichiara aperta la successione di , deceduta Persona_1
"ab intestato" in Molfetta il 3.6.2008, e di , Persona_3
deceduto "ab intestato" in Molfetta il 28.2.2011; / 2) dichiara la qualità di erede legittimaria dell'attrice, avente diritto alla quota di riserva, ex art. 542 c.c., di 1/6 dell'intero patrimonio di;
/ 3) dichiara la qualità di erede legittimario Persona_1
di avente diritto alla quota di riserva, ex Persona_3
art. 542 c.c., di 1/4 dell'intero patrimonio di;
Persona_1
/ 4) riduce la donazione effettuata da in favore Persona_1
di Consiglia con atto di donazione del 18.7.1984 n. Parte_1
79165/7482 per atto Notar avente ad oggetto immobile Persona_4 7
in Molfetta alla via Cap. Magrone n. 6, in primo piano, riportato nel N.C.E.U. al fg. 9 p.lla 318 sub 24, in misura corrispondente alla quota di legittima (1/6) riservata ex lege all'attrice; / 5)
dichiara la qualità di erede legittimaria dell'attrice, avente diritto alla quota di riserva, ex art. 537 c.c., di 2/9 dell'intero patrimonio di 6) dichiara che la Persona_3
compravendita intervenuta tra il defunto e la Persona_3
figlia relativa alla proprietà Controparte_2
dell'appartamento sito in Molfetta alla Controparte_3
in terzo piano superiore, censito nel N.C.E.U. del Comune di
Molfetta al foglio 9, mappale 1.018 (particella 1108) sub 45,
dissimula una donazione e, per l'effetto, riduce tale donazione in misura corrispondente alla quota di legittima riservata ex lege all'attrice; / 7) dichiara conseguentemente appartenente all'asse ereditario di l'immobile di cui al punto che Persona_2
precede sul quale l'attrice ha diritto ad una quota pari ai 2/9;
/ 8) ordina lo scioglimento della comunione venutasi a creare sugli immobili in conseguenza dell'accoglimento della domanda di riduzione e rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per procedere alle conseguenti operazioni divisionali;
/ 9) rigetta ogni altra domanda;
/ 10) spese al definitivo>>.
Con ordinanza in pari data, quindi, il Collegio, <
la causa [dovesse] proseguire per l'espletamento delle operazioni divisionali mediante vendita dei beni all'asta, salva la possibilità per ciascun comunista di proporre istanza di attribuzione diretta>>, l'ha a tal fine rimessa sul ruolo istruttorio all'udienza del 10.12.2018. 8
A tale udienza le condividenti costituite in giudizio hanno chiesto rinviarsi la causa allo stato per bonario componimento e alla successiva udienza del 17.4.2019 l'attrice e Parte_1
la convenuta hanno sottoscritto verbale di Controparte_1
conciliazione.
Con tale conciliazione, esse hanno transattivamente composto la controversia nei rapporti reciproci, mediante pagamento da parte della convenuta in favore dell'attrice della somma di € 27.500,00,
che ha accettato a tacitazione di ogni pretesa Parte_1
quivi avanzata o ancora suscettibile di essere avanzata nei confronti di Consiglia in relazione alle successioni Parte_1
oggetto del giudizio, fatte salve le ragioni rispettivamente spettanti alle stesse in forza delle medesime successioni nei confronti dell'altra condividente convenuta, rimasta allora contumace, , per cui a verbale della stessa Controparte_2
udienza esse hanno concordemente richiesto che la causa proseguisse a tale fine.
Con ordinanza del 24 – 26.7.2019, in mancanza di richieste di assegnazione, è stata pertanto disposta la vendita, mediante
delega a professionista, dell'appartamento oggetto della comunione ereditaria fra le parti sito in Molfetta alla
[...]
già ritenuto indivisibile con relazione di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio depositata dall'ing. Persona_5
il 10.7.2014, al prezzo di € 170.200,00 ivi stimato.
Nelle more delle relative operazioni, con atto notificato il
22.9.2020, è stato chiamato ad intervenire in causa, ex art. 1113,
co. 3, c.p.c., il condominio di in Molfetta, Controparte_3
che, con atto notificato il 29.9.2019 e trascritto l'11.10.2019, 9
ad onta della precedente trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio, eseguita il 9.12.2011, nella qualità di creditore della sola condividente contumace Controparte_2
, aveva frattanto sottoposto a pignoramento l'intero
[...]
immobile quivi a vendersi, nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 321/2019 R.G.Es. Trib. Trani.
È quindi intervenuto il con comparsa depositata CP_3
l'11.1.2021, così concludendo:
- del bene, il pignoramento in danno del comproprietario debitore
... si trasli sulla somma (quota del Controparte_2
ricavato della vendita spettante al debitore esecutato), al fine di tutelare le ragioni di credito del ... ivi compresi CP_3
spese e competenze anche del procedimento di esecuzione, con previsione di eventuale congruo accantonamento di somme a tal fine in questa sede;
/ b) comunque ed in ogni caso, tutelare nel presente processo di divisione le ragioni di credito dell'odierno intervenuto, ivi compresi spese e competenze anche del procedimento di esecuzione, nei termini di cui innanzi ovvero come altrimenti ritenuto di giustizia a seconda dell'esito del presente giudizio medesimo;
/ c) in via subordinata e/o alternativa,
dichiarare la continenza ovvero la connessione di cause, con prevalenza della procedura di espropriazione sul presente processo divisionale e conseguente riunione del secondo alla prima, se del caso ai sensi degli artt. 273 e/o 274 c.p.c., pendendo i due procedimenti dinanzi a giudici diversi dello stesso tribunale, e ciò anche in ragione della competenza funzionale del giudice 10
dell'esecuzione. / Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio>>.
All'esito delle operazioni di vendita, l'appartamento in questione
è stato aggiudicato al prezzo di € 96.000,00 e quindi trasferito agli aggiudicatari con decreto del 21 – 22.7.2022.
Dopo di che, adempiute le formalità conseguenti alla vendita, la professionista delegata ha proceduto a predisporre progetto di distribuzione della somma ricavata.
Nel frattempo, il 28.3.2023, la convenuta Controparte_1
attrice in riconvenzione relativamente alla domanda di usucapione proposta con la comparsa di risposta a riguardo dell'appartamento in Molfetta alla via Cap. Magrone n. 6, ha provveduto a notificare tale domanda alla coevocata rimasta Controparte_2
contumace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 292, co. 1, c.p.c.;
e, a seguito di tale notifica, anche si è Controparte_2
costituita in giudizio, con comparsa di risposta depositata il
24.9.2023, il giorno precedente a quello fissato per l'udienza di prosecuzione della causa, chiedendo pronunciarsi:
- <
le parti e ... attribuzione del ricavato della vendita Parte_1
alla sig.ra detratto quanto dovuto al Controparte_2
creditore>>. CP_3
In disparte la sopravvenuta conciliazione fra e Parte_1
l'attrice in riconvenzione, la domanda di usucapione qui proposta in via riconvenzionale da è stata già Controparte_1
rigettata con la su richiamata sentenza parziale n. 1561/2018,
che, laddove ha pronunciato, nel dispositivo, il rigetto di <
altra domanda>>, ha con ciò rigettato anche la domanda di 11
usucapione in parola, nei confronti di entrambe le altre condividenti, in ragione delle considerazioni specificamente enunciate in parte motiva (a pag. 7).
Irrilevante è poi, nel presente giudizio, che Controparte_1
- come da essa riferito - ad onta della sentenza parziale e della conciliazione con come sopra intervenute, ha Parte_1
riproposto la medesima domanda di usucapione, nei confronti di entrambe le controparti quivi evocate in riconvenzione, nel giudizio successivamente introdotto con il n. 723/2021 R.G.,
tuttora pendente davanti ad altro giudice di questo Tribunale.
All'udienza del 9.12.2024 le parti sono state chiamate a discutere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 789 c.p.c., il
progetto di divisione depositato dalla professionista delegata il precedente 14.11.2024, che, con la rettifica che la professionista delegata ha dichiarato a verbale della stessa udienza di dovervisi apportare, ammontando ad € 95.971,83 il ricavato della vendita dell'immobile (l'appartamento in Molfetta alla Controparte_3
del quale è stata accertata la donazione da parte del
[...]
defunto in favore della figlia Persona_3 Controparte_2
decurtato il prezzo di aggiudicazione delle commissioni
[...]
bancarie di tenuta del conto corrente aperto per il procedimento frattanto maturate fino alla data del 13.11.2024, a distribuirsi fra le condividenti, in forza della su menzionata sentenza parziale n. 1561/2018, nella misura di 2/9 in favore di Parte_1
, 2/9 in favore di e 5/9 in favore di
[...] Controparte_1
, previamente detratte le spese di interesse Controparte_2
comune delle condividenti, ha previsto il seguente riparto:
€ 6.422,40 in prededuzione, di cui: 12
- € 1.203,40 per compenso della esperta stimatrice anticipato
dalle condividenti e Consiglia in parti Parte_1 Parte_1
uguali, da rimborsare pertanto alle stesse nella misura di €
601,70 per ciascuna;
- € 1.200,00 per fondo spese a disposizione della professionista
delegata anticipato dalle condividenti e Parte_1 CP_1
in parti uguali, da rimborsare pertanto alle stesse
[...]
nella misura di € 600,00 per ciascuna;
- € 4.004,00 per compenso della professionista delegata,
comprensivo di ogni accessorio (nella misura liquidata dal G.I.
con decreto del 18.10.2024);
- € 15,00 per spese di chiusura del conto corrente aperto per il
procedimento;
€ 89.549,43 da distribuire fra le condividenti quale ricavato
netto della vendita, nella misura di:
- € 19.899,87 in favore di Parte_1
- € 19.899,87 in favore di Controparte_1
- € 49.749,69 in favore di e per essa in Controparte_2
favore della esecuzione immobiliare n. 321/2019 R.G.Es. Trib.
Trani promossa nei suoi confronti dal condominio
[...]
in Molfetta. CP_3
A tale progetto di divisione, all'udienza del 9.12.2024 come innanzi fissata per la sua discussione, hanno espressamente dichiarato di prestare incondizionata adesione tutte le parti,
mediante i rispettivi difensori, fatta soltanto esclusione per il cui difensore ha per contro Controparte_2
espressamente dichiarato di non approvarlo. 13
Invitate pertanto le parti a precisare le conclusioni, esse vi hanno così rispettivamente provveduto alla stessa udienza:
- <avv.ti Salvemini, Quinto e ER ... per i rispettivi
patrocinati , e il condominio Parte_1 Controparte_1
di in Molfetta], chiedendo che sia disposta Controparte_3
la divisione conformemente al progetto depositato, ponendo a carico della convenuta tutte le spese di Controparte_2
causa, fino alla sentenza parziale e successive, con distrazione in favore di ciascuno>>;
- l'avv. [la Forgia] ... per chiedendo Controparte_2
che la causa sia decisa con accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in giudizio>>.
* * *
Dunque la sola contesta il piano di riparto Controparte_2
come sopra predisposto dalla professionista delegata, per ciò che:
1) andrebbe dichiarata la cessazione della materia del contendere fra tutte le condividenti;
2) il netto ricavo della vendita del suo immobile, per la quota dei 5/9 di sua pertinenza, andrebbe qui attribuito ad essa e non alla procedura di espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti sull'appartamento in
Molfetta alla ancorché < Controparte_3
dovuto al Condominio creditore>>, <
secondo la nota di precisazione dello stesso Condominio che viene e resta qui contestata, sia perché comprende voci non dovute, sia perché eccessivamente esosa per la debitrice>>.
Quanto al primo di tali motivi di contestazione, nella comparsa con la quale si è costituita nel presente Controparte_2
giudizio, è dedotto: 14
- <
sig.ra dichiara, per il tramite del Controparte_2
sottoscritto procuratore e difensore, di voler profittare della medesima transazione [che le altre condividenti hanno fra di loro concluso con il verbale di conciliazione del 17.4.2019], con le conseguenze di legge in termini di rimborso pro quota delle somme pagate dalla germana Consiglia in favore della comune nipote
- e di cessazione quindi di < CP_2
presente giudizio tra le parti [tutte] ... alle Parte_1
condizioni e patti ivi indicati>>.
A norma del primo comma di detta disposizione - che qui soltanto
è astrattamente suscettibile di rilevare - <
dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare>>.
Ebbene, la deroga contemplata da tale disposizione alla regola della limitazione della efficacia del contratto alle parti dello stesso sancita dall'art. 1372 c.c., presuppone che la transazione si riferisca ad una obbligazione solidale: e cioè, nel caso della solidarietà passiva di cui qui dovrebbe trattarsi, ad un rapporto obbligatorio nel quale, a mente dell'art. 1292, co. 1, c.c., più
debitori siano tenuti <>.
Senonché siffatta condizione non ricorre affatto nel caso del presente giudizio, nel quale ciascuna delle convenute è chiamata a reintegrare l'attrice di una diversa lesione della sua quota di riserva, di cui ciascuna convenuta ha beneficiato in suo pregiudizio in una diversa successione: in quella materna e in quella paterna . Controparte_1 Controparte_2 15
Consegue che la dichiarazione di di voler Controparte_2
profittare della transazione intervenuta fra l'attrice e l'altra convenuta è priva di ogni valore.
Né tale transazione - al contrario di quanto altresì assunto da per la quale < Controparte_2
cessazione della materia del contendere nel presente giudizio avrebbe [anzi] dovuto essere adottata già al momento del deposito in giudizio della ... transazione [medesima], senza più procedere alla vendita dell'immobile di [sua] proprietà>> - è di per sé
stessa suscettibile di produrre alcun effetto nei suoi confronti,
atteso che le parti della transazione in parola hanno fatto espressamente salve, nel relativo verbale di conciliazione, tutte le ragioni successorie rispettivamente spettanti loro nei confronti della terza condividente.
Quanto invece al secondo dei suddetti motivi di contestazione opposti da al progetto di divisione Controparte_2
approvato da tutte le altre parti, la generale disciplina dei procedimenti di espropriazione forzata dettata dal codice di rito agli artt. 483 e segg. comporta nella specie che il vincolo derivante dal pignoramento l'11.10.2019 trascritto sull'intero immobile già di proprietà della esecutata Controparte_5
ad istanza del Condominio quivi intervenuto ex art. 1113, co. 3,
c.c., a seguito della vendita del cespite nel presente giudizio,
è venuto automaticamente a trasferirsi sull'intera quota del relativo ricavato di pertinenza della esecutata.
Discende che la corrispondente somma non può che essere oggetto di riparto in seno alla procedura esecutiva - nella quale potrebbero frattanto essere intervenuti anche altri creditori, in 16
ipotesi anche potiori rispetto al procedente – secondo CP_3
l'ammontare di ciascuno dei crediti ivi azionati, per capitale,
interessi e spese di esecuzione ivi stesso a liquidarsi, e secondo, se del caso, la graduazione dei più crediti eventualmente concorrenti.
Di modo che è alla procedura esecutiva che detta somma va indefettibilmente conferita per il suo intero importo, nel mentre non può qui per nessuna parte disporne, Controparte_5
dovendo essa far valere in quella sede ogni sua contestazione nei confronti del creditore procedente e degli eventuali ulteriori creditori intervenuti.
Le contestazioni mosse da al progetto di Controparte_2
divisione approvato da tutte le altre parti del presente giudizio sono pertanto sotto ogni profilo infondate e vanno rigettate;
e,
definitivamente risolta con la sentenza parziale n. 1561/2018 ogni questione controversa pregiudiziale alla formazione del progetto di divisione, a definizione del presente giudizio, da un lato, va dichiarata cessata la materia del contendere nel rapporto fra e , con integrale compensazione Parte_1 Controparte_1
delle relative spese di causa, dall'altro lato, va dichiarato esecutivo il predetto progetto di divisione, con ordine alla professionista delegata di procedere ai relativi pagamenti ed alla successiva chiusura del conto corrente sul quale il ricavato della vendita è depositato, proporzionalmente imputando alle quote delle parti condividenti ogni eventuale sopravvenienza attiva o passiva rispetto alla data del 13.11.2024 alla quale il progetto è stato redatto.
Per inveterata giurisprudenza del Supremo Collegio, < 17
procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, [così
come nella specie è stato fatto con il progetto di divisione adottato,] trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione>> (Cass. 24.1.2020 n.
1635 fra le più recenti).
Deve d'altro canto ritenersi che, secondo il principio della causalità che in via generale presiede al regolamento delle spese processuali nei confronti dei terzi chiamati, gravano sulla parte che ha reso necessaria la chiamata in causa del terzo le spese del giudizio a rimborsarsi in favore del terzo chiamato (v. Cass.
7.3.2024 n. 6144 ex plurimis).
Inutile resistenza è qui quella opposta da Controparte_2
nel negare adesione al progetto di divisione approvato da tutte le altre parti, la quale, esecutata nel procedimento di espropriazione immobiliare n. 321/2019 R.G.E. Trib. Trani, ha essa per altro verso dato causa alla chiamata del Condominio ex art. 1113, co. 3, c.p.c.
Cosicché va condannata a pagare le spese Controparte_2
del presente giudizio in favore di ciascuna delle altre parti,
con distrazione in favore dei loro rispettivi difensori,
dichiaratisi anticipatari, nella misura liquidata in dispositivo:
per ciò che vi ha dato causa quanto al Condominio e quindi con riguardo a tutte e quattro le fasi processuali contemplate dai parametri ministeriali, secondo lo scaglione di valore di 18
appartenenza della quota di pertinenza della esecutata, ex art. 5, co. 1, d.m. Giust. n. 55/2014 e ss.ii.mm.; per ciò che vi ha dato inutilmente causa quanto alle altre condividenti e quindi con riguardo alle sole fasi di trattazione e decisione, secondo lo scaglione di valore di appartenenza dell'intera somma da dividere, ancora ex art. 5, co. 1, d.m. cit.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a seguito della sentenza parziale n. 1561/2018, così
provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto fra e Consiglia, con integrale compensazione Parte_1 Parte_1
fra le stesse delle spese di causa;
- dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato dalla professionista delegata il 14.11.2024, come rettificato all'udienza del 9.12.2024 e riportato in motivazione, e, per l'effetto, ordina alla professionista delegata di provvedere ai pagamenti ivi previsti e quindi alla chiusura del conto corrente sul quale il ricavato della vendita è depositato,
proporzionalmente imputando alle quote delle parti condividenti ogni eventuale sopravvenienza attiva o passiva;
- condanna a pagare in favore delle altre Controparte_2
parti, con distrazione in favore dei rispettivi difensori, le spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 7.088,00 per compenso quanto a e a Parte_1
per ciascuna di esse, e nella complessiva Controparte_1
somma di € 7.616,00 per compenso quanto al condominio di
[...]
in Molfetta, oltre, per ciascuno, al 15% per rimborso CP_3 19
forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 20.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Moscatelli
Il Giudice estensore
G.O.T. dott. Nicola Milillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione collegiale, in persona dei Magistrati
dott.ssa Maria Teresa Moscatelli Presidente
dott.ssa Roberta Picardi Giudice
dott. Nicola Milillo Giudice on. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3045 dell'anno 2011
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1
Salvemini, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE E CONVENUTA IN RICONVENZIONE
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_1
Quinto, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA E ATTRICE IN RICONVENZIONE
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2
la Forgia, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale 2
CONVENUTA ANCHE IN RICONVENZIONE
in persona Controparte_3
dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv.
RO ER, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
INTERVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 9.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Essa è stata infatti introdotta con atto di citazione regolarmente notificato fra il 21.11 e il 5.12.2011, con il quale Parte_1
ha quivi convenuto in giudizio le germane
[...] CP_1
e chiedendo accogliersi le
[...] Controparte_2
seguenti conclusioni:
- <sia dichiarata aperta la successione di Parte_1
Salvemini, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE E CONVENUTA IN RICONVENZIONE
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_1
Quinto, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA E ATTRICE IN RICONVENZIONE
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2
la Forgia, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale 2
CONVENUTA ANCHE IN RICONVENZIONE
in persona Controparte_3
dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv.
RO ER, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
INTERVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 9.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Essa è stata infatti introdotta con atto di citazione regolarmente notificato fra il 21.11 e il 5.12.2011, con il quale Parte_1
ha quivi convenuto in giudizio le germane
[...] CP_1
e chiedendo accogliersi le
[...] Controparte_2
seguenti conclusioni:
-
deceduta in Molfetta il 3 giugno 2008; / - sia costituito l'asse ereditario della de cuius dall'immobile in Molfetta alla via Cap.
Magrone 6 oggetto dell'atto donazione del 18 luglio 1984 a favore di Minervini Consiglia;
/ - sia accertato che l'asse ereditario è
stato devoluto in forza delle regole dell[a] successione 3
necessaria a favore di , figlia del figlio premorto Parte_1
nella misura di 1/6 dell'intero; / - sia Persona_2
accertato che l'asse ereditario è stato devoluto in forza delle regole dell[a] successione necessaria a favore di Per_3
, coniuge della de cuius, nella misura di 1/4
[...]
dell'intero; / - sia dichiarata la integrale lesione della quota di legittima per per E. 25.648,33 e per Parte_1 Per_3
per E. 40.580,[00], ovvero per quelle somme che saranno
[...]
ritenute di giustizia all'esito di disponenda CTU;
/ - sia ordinato il conferimento alla comunione ereditaria della "casetta in abitato di Molfetta alla via Cap. Magrone civico 6, in primo piano superiore, composto di due vani e cucina, con annesso ripostiglio sulla prima rampa di scale, confinante detta Via, Via
AR ed eredi di salvi altri. In catasto alla Controparte_4
Cont partita 5164 come casa di tre vani alla detta civico e piano,
foglio 9, particella 318 sub 24, categ. A/3, classe 4, rendita lire 624" / - si provveda, in accoglimento della domanda di divisione con quest'atto proposta, alla formazione delle quote e alle attribuzioni secondo i criteri suindicati, ovvero secondo i criteri che saranno indicati;
/ Sia dichiarata aperta la successione di deceduto in Molfetta il Persona_3
28.2.11; / - sia dichiarata la simulazione relativa all'atto di compravendita del 9 giugno 2008 avente ad oggetto l'immobile sito in Molfetta alla dissimulante, invece, una Controparte_3
donazione; / - sia dichiarato che l'asse ereditario del de cuius era costituito dalla quota di 1/4 della casa di via Cap. Magrone
6, già di proprietà di e donata con atto del Persona_1
18.7.84 a , e dalla intera proprietà della casa Controparte_1 4
già di proprietà e trasferita il 9.6.08 a Persona_3
; / - sia accertato che l'asse ereditario è Controparte_2
stato devoluto in forza delle regole dell[a] successione necessaria a favore di legittimaria pretermessa Parte_1
e terza ai fini probatori della simulazione, figlia del figlio premorto , nella misura di 2/9 dell'intero; / - Persona_2
sia dichiarata la integrale lesione della quota di legittima per per E. 52.898,00 ovvero per quelle somme che Parte_1
saranno ritenute di giustizia all'esito di disponenda CTU;
/ -
sia ordinato il conferimento alla comunione ereditaria dell'"appartamento alla in terzo piano Controparte_3
superiore, avente porta di ingresso la terza salendo, composto di due stanze cucina ed accessori formati da bagno, camerino,
corridoio e ripostiglio, con la nuda proprietà anche del ripostiglio sul pianerottolo del terzo piano superiore adiacente alla porta d'ingresso all'appartamento. Confinante con Via
Azzarita, vano scale ed atrio. Censito al NCEU del Comune di
Molfetta, come segue: foglio 9, mappale 1.018 sub. 45, via
Capitano Umberto Magrone n. 64, zona censuaria 1, piano 3,
categoria A/3, classe 4, vani 5, RC Euro 464,81"; / - si provveda,
in accoglimento della domanda di divisione con quest'atto proposta, alla formazione delle quote e alle attribuzioni secondo i criteri suindicati, ovvero secondo i criteri che saranno indicati;
/ - siano attualizzati gli eventuali pagamenti a conguaglio dal dì della maturazione del diritto al dì del pagamento ed incrementati degli interessi legali;
- siano condannate le convenute alle spese di lite anche in considerazione del comportamento processuale e pre-processuale dalle stesse 5
tenuto>>.
rimaneva contumace; resisteva invece Controparte_2
l'altra convenuta, , la quale si è costituita Controparte_1
in giudizio con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 23.2.2012, chiedendo volersi così provvedere:
- <<1) in via preliminare accertare e dichiarare l'improponibilità
dell'azione introitata;
/ 2) nel merito rigettare le domande attoree dirette all'accertamento ed al riconoscimento di tutti i diritti pretesi, perché infondate in fatto e diritto, e comunque non provate;
/ 3) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà da parte della convenuta CP_1
dell'immobile in Molfetta alla via Cap. Magrone n. 6,
[...]
donatole dalla di lei madre in data 18.7.1984, in Persona_1
tutto o limitatamente alla quota eccedente quanto donatole e/o spettantele per diritti di legittimaria;
/ 4) Per il caso di accertamento della simulazione della compravendita immobiliare avvenuta in data 9 giugno 2008, tra e Persona_3
... sia accertato l'asse ereditario del Controparte_2
de cuius nella misura a definirsi in corso Persona_3
di causa, e sia accertato che l'asse ereditario, composto esclusivamente dall'immobile in Molfetta alla Controparte_3
[...
è stato devoluto in forza delle regole della successione necessaria, dichiarando la lesione della quota di legittima di
, nella misura indicata nell'atto di compravendita Parte_1
o in quell'altra che sarà accertata in forza di ammettenda CTU;
/
5) per l'effetto, siano formate le quote ereditarie e sia condannata la sig.ra al versamento in favore della CP_2 6
convenuta Consiglia della somma equivalente alla quota Parte_1
individuata. / 6) Condannare l'attrice e/o la convenuta
[...]
al pagamento delle spese, competenze ed onorari di CP_2
giudizio nei confronti della convenuta Consiglia, Parte_1
rispettivamente nel caso di rigetto delle domande o di accertamento della simulazione nel contratti di compravendita dell'immobile in Molfetta alla . Controparte_3
Con sentenza parziale n. 1561/2018, depositata il 12.7.2018, il
Tribunale, in composizione collegiale in ragione dell'attrazione che le domande di riduzione per lesione di legittima proposte,
attribuite alla decisione del Collegio dall'art. 50 bis, n. 6,
c.p.c., deve reputarsi che necessariamente esercitano su tutte le altre domande ad esse connesse avanzate nel medesimo giudizio,
nella perdurante contumacia della convenuta Controparte_2
e in assenza del condominio di in Molfetta, Controparte_3
all'epoca non ancora intervenuto in giudizio, ha disposto quanto appresso:
- <<1) dichiara aperta la successione di , deceduta Persona_1
"ab intestato" in Molfetta il 3.6.2008, e di , Persona_3
deceduto "ab intestato" in Molfetta il 28.2.2011; / 2) dichiara la qualità di erede legittimaria dell'attrice, avente diritto alla quota di riserva, ex art. 542 c.c., di 1/6 dell'intero patrimonio di;
/ 3) dichiara la qualità di erede legittimario Persona_1
di avente diritto alla quota di riserva, ex Persona_3
art. 542 c.c., di 1/4 dell'intero patrimonio di;
Persona_1
/ 4) riduce la donazione effettuata da in favore Persona_1
di Consiglia con atto di donazione del 18.7.1984 n. Parte_1
79165/7482 per atto Notar avente ad oggetto immobile Persona_4 7
in Molfetta alla via Cap. Magrone n. 6, in primo piano, riportato nel N.C.E.U. al fg. 9 p.lla 318 sub 24, in misura corrispondente alla quota di legittima (1/6) riservata ex lege all'attrice; / 5)
dichiara la qualità di erede legittimaria dell'attrice, avente diritto alla quota di riserva, ex art. 537 c.c., di 2/9 dell'intero patrimonio di 6) dichiara che la Persona_3
compravendita intervenuta tra il defunto e la Persona_3
figlia relativa alla proprietà Controparte_2
dell'appartamento sito in Molfetta alla Controparte_3
in terzo piano superiore, censito nel N.C.E.U. del Comune di
Molfetta al foglio 9, mappale 1.018 (particella 1108) sub 45,
dissimula una donazione e, per l'effetto, riduce tale donazione in misura corrispondente alla quota di legittima riservata ex lege all'attrice; / 7) dichiara conseguentemente appartenente all'asse ereditario di l'immobile di cui al punto che Persona_2
precede sul quale l'attrice ha diritto ad una quota pari ai 2/9;
/ 8) ordina lo scioglimento della comunione venutasi a creare sugli immobili in conseguenza dell'accoglimento della domanda di riduzione e rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per procedere alle conseguenti operazioni divisionali;
/ 9) rigetta ogni altra domanda;
/ 10) spese al definitivo>>.
Con ordinanza in pari data, quindi, il Collegio, <
la causa [dovesse] proseguire per l'espletamento delle operazioni divisionali mediante vendita dei beni all'asta, salva la possibilità per ciascun comunista di proporre istanza di attribuzione diretta>>, l'ha a tal fine rimessa sul ruolo istruttorio all'udienza del 10.12.2018. 8
A tale udienza le condividenti costituite in giudizio hanno chiesto rinviarsi la causa allo stato per bonario componimento e alla successiva udienza del 17.4.2019 l'attrice e Parte_1
la convenuta hanno sottoscritto verbale di Controparte_1
conciliazione.
Con tale conciliazione, esse hanno transattivamente composto la controversia nei rapporti reciproci, mediante pagamento da parte della convenuta in favore dell'attrice della somma di € 27.500,00,
che ha accettato a tacitazione di ogni pretesa Parte_1
quivi avanzata o ancora suscettibile di essere avanzata nei confronti di Consiglia in relazione alle successioni Parte_1
oggetto del giudizio, fatte salve le ragioni rispettivamente spettanti alle stesse in forza delle medesime successioni nei confronti dell'altra condividente convenuta, rimasta allora contumace, , per cui a verbale della stessa Controparte_2
udienza esse hanno concordemente richiesto che la causa proseguisse a tale fine.
Con ordinanza del 24 – 26.7.2019, in mancanza di richieste di assegnazione, è stata pertanto disposta la vendita, mediante
delega a professionista, dell'appartamento oggetto della comunione ereditaria fra le parti sito in Molfetta alla
[...]
già ritenuto indivisibile con relazione di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio depositata dall'ing. Persona_5
il 10.7.2014, al prezzo di € 170.200,00 ivi stimato.
Nelle more delle relative operazioni, con atto notificato il
22.9.2020, è stato chiamato ad intervenire in causa, ex art. 1113,
co. 3, c.p.c., il condominio di in Molfetta, Controparte_3
che, con atto notificato il 29.9.2019 e trascritto l'11.10.2019, 9
ad onta della precedente trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio, eseguita il 9.12.2011, nella qualità di creditore della sola condividente contumace Controparte_2
, aveva frattanto sottoposto a pignoramento l'intero
[...]
immobile quivi a vendersi, nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 321/2019 R.G.Es. Trib. Trani.
È quindi intervenuto il con comparsa depositata CP_3
l'11.1.2021, così concludendo:
- del bene, il pignoramento in danno del comproprietario debitore
... si trasli sulla somma (quota del Controparte_2
ricavato della vendita spettante al debitore esecutato), al fine di tutelare le ragioni di credito del ... ivi compresi CP_3
spese e competenze anche del procedimento di esecuzione, con previsione di eventuale congruo accantonamento di somme a tal fine in questa sede;
/ b) comunque ed in ogni caso, tutelare nel presente processo di divisione le ragioni di credito dell'odierno intervenuto, ivi compresi spese e competenze anche del procedimento di esecuzione, nei termini di cui innanzi ovvero come altrimenti ritenuto di giustizia a seconda dell'esito del presente giudizio medesimo;
/ c) in via subordinata e/o alternativa,
dichiarare la continenza ovvero la connessione di cause, con prevalenza della procedura di espropriazione sul presente processo divisionale e conseguente riunione del secondo alla prima, se del caso ai sensi degli artt. 273 e/o 274 c.p.c., pendendo i due procedimenti dinanzi a giudici diversi dello stesso tribunale, e ciò anche in ragione della competenza funzionale del giudice 10
dell'esecuzione. / Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio>>.
All'esito delle operazioni di vendita, l'appartamento in questione
è stato aggiudicato al prezzo di € 96.000,00 e quindi trasferito agli aggiudicatari con decreto del 21 – 22.7.2022.
Dopo di che, adempiute le formalità conseguenti alla vendita, la professionista delegata ha proceduto a predisporre progetto di distribuzione della somma ricavata.
Nel frattempo, il 28.3.2023, la convenuta Controparte_1
attrice in riconvenzione relativamente alla domanda di usucapione proposta con la comparsa di risposta a riguardo dell'appartamento in Molfetta alla via Cap. Magrone n. 6, ha provveduto a notificare tale domanda alla coevocata rimasta Controparte_2
contumace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 292, co. 1, c.p.c.;
e, a seguito di tale notifica, anche si è Controparte_2
costituita in giudizio, con comparsa di risposta depositata il
24.9.2023, il giorno precedente a quello fissato per l'udienza di prosecuzione della causa, chiedendo pronunciarsi:
- <
le parti e ... attribuzione del ricavato della vendita Parte_1
alla sig.ra detratto quanto dovuto al Controparte_2
creditore>>. CP_3
In disparte la sopravvenuta conciliazione fra e Parte_1
l'attrice in riconvenzione, la domanda di usucapione qui proposta in via riconvenzionale da è stata già Controparte_1
rigettata con la su richiamata sentenza parziale n. 1561/2018,
che, laddove ha pronunciato, nel dispositivo, il rigetto di <
altra domanda>>, ha con ciò rigettato anche la domanda di 11
usucapione in parola, nei confronti di entrambe le altre condividenti, in ragione delle considerazioni specificamente enunciate in parte motiva (a pag. 7).
Irrilevante è poi, nel presente giudizio, che Controparte_1
- come da essa riferito - ad onta della sentenza parziale e della conciliazione con come sopra intervenute, ha Parte_1
riproposto la medesima domanda di usucapione, nei confronti di entrambe le controparti quivi evocate in riconvenzione, nel giudizio successivamente introdotto con il n. 723/2021 R.G.,
tuttora pendente davanti ad altro giudice di questo Tribunale.
All'udienza del 9.12.2024 le parti sono state chiamate a discutere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 789 c.p.c., il
progetto di divisione depositato dalla professionista delegata il precedente 14.11.2024, che, con la rettifica che la professionista delegata ha dichiarato a verbale della stessa udienza di dovervisi apportare, ammontando ad € 95.971,83 il ricavato della vendita dell'immobile (l'appartamento in Molfetta alla Controparte_3
del quale è stata accertata la donazione da parte del
[...]
defunto in favore della figlia Persona_3 Controparte_2
decurtato il prezzo di aggiudicazione delle commissioni
[...]
bancarie di tenuta del conto corrente aperto per il procedimento frattanto maturate fino alla data del 13.11.2024, a distribuirsi fra le condividenti, in forza della su menzionata sentenza parziale n. 1561/2018, nella misura di 2/9 in favore di Parte_1
, 2/9 in favore di e 5/9 in favore di
[...] Controparte_1
, previamente detratte le spese di interesse Controparte_2
comune delle condividenti, ha previsto il seguente riparto:
€ 6.422,40 in prededuzione, di cui: 12
- € 1.203,40 per compenso della esperta stimatrice anticipato
dalle condividenti e Consiglia in parti Parte_1 Parte_1
uguali, da rimborsare pertanto alle stesse nella misura di €
601,70 per ciascuna;
- € 1.200,00 per fondo spese a disposizione della professionista
delegata anticipato dalle condividenti e Parte_1 CP_1
in parti uguali, da rimborsare pertanto alle stesse
[...]
nella misura di € 600,00 per ciascuna;
- € 4.004,00 per compenso della professionista delegata,
comprensivo di ogni accessorio (nella misura liquidata dal G.I.
con decreto del 18.10.2024);
- € 15,00 per spese di chiusura del conto corrente aperto per il
procedimento;
€ 89.549,43 da distribuire fra le condividenti quale ricavato
netto della vendita, nella misura di:
- € 19.899,87 in favore di Parte_1
- € 19.899,87 in favore di Controparte_1
- € 49.749,69 in favore di e per essa in Controparte_2
favore della esecuzione immobiliare n. 321/2019 R.G.Es. Trib.
Trani promossa nei suoi confronti dal condominio
[...]
in Molfetta. CP_3
A tale progetto di divisione, all'udienza del 9.12.2024 come innanzi fissata per la sua discussione, hanno espressamente dichiarato di prestare incondizionata adesione tutte le parti,
mediante i rispettivi difensori, fatta soltanto esclusione per il cui difensore ha per contro Controparte_2
espressamente dichiarato di non approvarlo. 13
Invitate pertanto le parti a precisare le conclusioni, esse vi hanno così rispettivamente provveduto alla stessa udienza:
- <avv.ti Salvemini, Quinto e ER ... per i rispettivi
patrocinati , e il condominio Parte_1 Controparte_1
di in Molfetta], chiedendo che sia disposta Controparte_3
la divisione conformemente al progetto depositato, ponendo a carico della convenuta tutte le spese di Controparte_2
causa, fino alla sentenza parziale e successive, con distrazione in favore di ciascuno>>;
- l'avv. [la Forgia] ... per chiedendo Controparte_2
che la causa sia decisa con accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in giudizio>>.
* * *
Dunque la sola contesta il piano di riparto Controparte_2
come sopra predisposto dalla professionista delegata, per ciò che:
1) andrebbe dichiarata la cessazione della materia del contendere fra tutte le condividenti;
2) il netto ricavo della vendita del suo immobile, per la quota dei 5/9 di sua pertinenza, andrebbe qui attribuito ad essa e non alla procedura di espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti sull'appartamento in
Molfetta alla ancorché < Controparte_3
dovuto al Condominio creditore>>, <
secondo la nota di precisazione dello stesso Condominio che viene e resta qui contestata, sia perché comprende voci non dovute, sia perché eccessivamente esosa per la debitrice>>.
Quanto al primo di tali motivi di contestazione, nella comparsa con la quale si è costituita nel presente Controparte_2
giudizio, è dedotto: 14
- <
sig.ra dichiara, per il tramite del Controparte_2
sottoscritto procuratore e difensore, di voler profittare della medesima transazione [che le altre condividenti hanno fra di loro concluso con il verbale di conciliazione del 17.4.2019], con le conseguenze di legge in termini di rimborso pro quota delle somme pagate dalla germana Consiglia in favore della comune nipote
- e di cessazione quindi di < CP_2
presente giudizio tra le parti [tutte] ... alle Parte_1
condizioni e patti ivi indicati>>.
A norma del primo comma di detta disposizione - che qui soltanto
è astrattamente suscettibile di rilevare - <
dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare>>.
Ebbene, la deroga contemplata da tale disposizione alla regola della limitazione della efficacia del contratto alle parti dello stesso sancita dall'art. 1372 c.c., presuppone che la transazione si riferisca ad una obbligazione solidale: e cioè, nel caso della solidarietà passiva di cui qui dovrebbe trattarsi, ad un rapporto obbligatorio nel quale, a mente dell'art. 1292, co. 1, c.c., più
debitori siano tenuti <>.
Senonché siffatta condizione non ricorre affatto nel caso del presente giudizio, nel quale ciascuna delle convenute è chiamata a reintegrare l'attrice di una diversa lesione della sua quota di riserva, di cui ciascuna convenuta ha beneficiato in suo pregiudizio in una diversa successione: in quella materna e in quella paterna . Controparte_1 Controparte_2 15
Consegue che la dichiarazione di di voler Controparte_2
profittare della transazione intervenuta fra l'attrice e l'altra convenuta è priva di ogni valore.
Né tale transazione - al contrario di quanto altresì assunto da per la quale < Controparte_2
cessazione della materia del contendere nel presente giudizio avrebbe [anzi] dovuto essere adottata già al momento del deposito in giudizio della ... transazione [medesima], senza più procedere alla vendita dell'immobile di [sua] proprietà>> - è di per sé
stessa suscettibile di produrre alcun effetto nei suoi confronti,
atteso che le parti della transazione in parola hanno fatto espressamente salve, nel relativo verbale di conciliazione, tutte le ragioni successorie rispettivamente spettanti loro nei confronti della terza condividente.
Quanto invece al secondo dei suddetti motivi di contestazione opposti da al progetto di divisione Controparte_2
approvato da tutte le altre parti, la generale disciplina dei procedimenti di espropriazione forzata dettata dal codice di rito agli artt. 483 e segg. comporta nella specie che il vincolo derivante dal pignoramento l'11.10.2019 trascritto sull'intero immobile già di proprietà della esecutata Controparte_5
ad istanza del Condominio quivi intervenuto ex art. 1113, co. 3,
c.c., a seguito della vendita del cespite nel presente giudizio,
è venuto automaticamente a trasferirsi sull'intera quota del relativo ricavato di pertinenza della esecutata.
Discende che la corrispondente somma non può che essere oggetto di riparto in seno alla procedura esecutiva - nella quale potrebbero frattanto essere intervenuti anche altri creditori, in 16
ipotesi anche potiori rispetto al procedente – secondo CP_3
l'ammontare di ciascuno dei crediti ivi azionati, per capitale,
interessi e spese di esecuzione ivi stesso a liquidarsi, e secondo, se del caso, la graduazione dei più crediti eventualmente concorrenti.
Di modo che è alla procedura esecutiva che detta somma va indefettibilmente conferita per il suo intero importo, nel mentre non può qui per nessuna parte disporne, Controparte_5
dovendo essa far valere in quella sede ogni sua contestazione nei confronti del creditore procedente e degli eventuali ulteriori creditori intervenuti.
Le contestazioni mosse da al progetto di Controparte_2
divisione approvato da tutte le altre parti del presente giudizio sono pertanto sotto ogni profilo infondate e vanno rigettate;
e,
definitivamente risolta con la sentenza parziale n. 1561/2018 ogni questione controversa pregiudiziale alla formazione del progetto di divisione, a definizione del presente giudizio, da un lato, va dichiarata cessata la materia del contendere nel rapporto fra e , con integrale compensazione Parte_1 Controparte_1
delle relative spese di causa, dall'altro lato, va dichiarato esecutivo il predetto progetto di divisione, con ordine alla professionista delegata di procedere ai relativi pagamenti ed alla successiva chiusura del conto corrente sul quale il ricavato della vendita è depositato, proporzionalmente imputando alle quote delle parti condividenti ogni eventuale sopravvenienza attiva o passiva rispetto alla data del 13.11.2024 alla quale il progetto è stato redatto.
Per inveterata giurisprudenza del Supremo Collegio, < 17
procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, [così
come nella specie è stato fatto con il progetto di divisione adottato,] trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione>> (Cass. 24.1.2020 n.
1635 fra le più recenti).
Deve d'altro canto ritenersi che, secondo il principio della causalità che in via generale presiede al regolamento delle spese processuali nei confronti dei terzi chiamati, gravano sulla parte che ha reso necessaria la chiamata in causa del terzo le spese del giudizio a rimborsarsi in favore del terzo chiamato (v. Cass.
7.3.2024 n. 6144 ex plurimis).
Inutile resistenza è qui quella opposta da Controparte_2
nel negare adesione al progetto di divisione approvato da tutte le altre parti, la quale, esecutata nel procedimento di espropriazione immobiliare n. 321/2019 R.G.E. Trib. Trani, ha essa per altro verso dato causa alla chiamata del Condominio ex art. 1113, co. 3, c.p.c.
Cosicché va condannata a pagare le spese Controparte_2
del presente giudizio in favore di ciascuna delle altre parti,
con distrazione in favore dei loro rispettivi difensori,
dichiaratisi anticipatari, nella misura liquidata in dispositivo:
per ciò che vi ha dato causa quanto al Condominio e quindi con riguardo a tutte e quattro le fasi processuali contemplate dai parametri ministeriali, secondo lo scaglione di valore di 18
appartenenza della quota di pertinenza della esecutata, ex art. 5, co. 1, d.m. Giust. n. 55/2014 e ss.ii.mm.; per ciò che vi ha dato inutilmente causa quanto alle altre condividenti e quindi con riguardo alle sole fasi di trattazione e decisione, secondo lo scaglione di valore di appartenenza dell'intera somma da dividere, ancora ex art. 5, co. 1, d.m. cit.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a seguito della sentenza parziale n. 1561/2018, così
provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto fra e Consiglia, con integrale compensazione Parte_1 Parte_1
fra le stesse delle spese di causa;
- dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato dalla professionista delegata il 14.11.2024, come rettificato all'udienza del 9.12.2024 e riportato in motivazione, e, per l'effetto, ordina alla professionista delegata di provvedere ai pagamenti ivi previsti e quindi alla chiusura del conto corrente sul quale il ricavato della vendita è depositato,
proporzionalmente imputando alle quote delle parti condividenti ogni eventuale sopravvenienza attiva o passiva;
- condanna a pagare in favore delle altre Controparte_2
parti, con distrazione in favore dei rispettivi difensori, le spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 7.088,00 per compenso quanto a e a Parte_1
per ciascuna di esse, e nella complessiva Controparte_1
somma di € 7.616,00 per compenso quanto al condominio di
[...]
in Molfetta, oltre, per ciascuno, al 15% per rimborso CP_3 19
forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 20.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Moscatelli
Il Giudice estensore
G.O.T. dott. Nicola Milillo