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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1079/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1079/2022
Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 6 febbraio 2025 alle ore 9,30 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per 'avv. VIZZONE DOMENICO. Parte_1 Per l'avv. GENTINI NICOLA. Controparte_1
L'avv. Gentini si riporta alle note conclusive insistendo nelle argomentazioni e conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Vizzone si riporta agli scritti difensivi depositati e per l'accoglimento della domanda.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1079/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIZZONE Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VIZZONE DOMENICO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTINI NICOLA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL'UNITA' ITALIANA 1 50123 FIRENZE presso il difensore avv. GENTINI NICOLA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
P. ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2052 e/o ex art. 2043 c.c. c.c. della
, in persona del l.r.p.t. e nella causazione dei danni subiti dall'autovettura Mercedes Controparte_1
Classe E tg. DT 258 XY, e per l'effetto condannarLa, ex art. 1916 c.c., alla restituzione della somma di
€ 5.884,62 corrisposta dalla all che aveva riparato i danni Parte_1 Controparte_2
riportati dal veicolo di proprietà del sig. , ovvero in quella maggiore o minore somma Parte_2
che si riterrà di giustizia. Oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Nel caso il Giudice Istruttore dovesse ritenere, come paventato dalla , necessario coinvolgere altri enti, voglia disporre l'integrazione del Controparte_1
pagina 2 di 10 contraddittorio, disponendo l'incombente a carico della che ha sollevato la Controparte_1 questione.”
P. CONVENUTA: “In via principale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della nel presente giudizio e/o comunque rigettare integralmente tutte le Controparte_1
domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum;
nel contestato caso di applicazione dell'art. 2052 c.c., dichiarare operante la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. mediante corrispondente ed idonea riduzione delle pretese attoree, nel caso di applicazione dell'art. 2043 c.c., previo accertamento di un concorso di colpa tra il conducente del veicolo e la quantificare il danno subito dall'attore ex art. 1227, comma 1, c.p.c., mediante CP_1
corrispondente ed idonea riduzione delle pretese attoree. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.”
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo la condanna dell'ente regionale al pagamento della somma di € 5.884,62 a titolo di risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale in cui veniva coinvolto il proprio assicurato
. A fondamento della propria pretesa deduceva che, in data 06.09.2019, Parte_2 Pt_2
con la propria autovettura assicurata con polizza 1/64830/30/153795137 (comprensiva di
[...] garanzia “Kasko”), nel percorrere la SP 146 nel Comune di Pienza (SI), all'altezza del km 33+800, impattava contro due caprioli che attraversavano improvvisamente la strada, riportando di tal modo ingenti danni materiali all'auto e che sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Pienza, al fine di redigere apposito verbale di accertamento dell'incidente, nonché per effettuare il prelievo e lo smaltimento dell'animale deceduto con l'impatto. Aggiungeva, inoltre, di aver liquidato la somma di €
5.884,62 mediante bonifico bancario alla società “ al quale era stato ceduto Controparte_2 il credito dal danneggiato;
pertanto, in virtù del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c. in favore dell'assicuratore, con PEC del 19.10.2020, richiedeva a quale unica Controparte_1
responsabile del sinistro occorso, il rimborso della somma liquidata, senza ottenere alcuna risposta.
Evidenziava, infine, il recente mutamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per danni causati dagli animali selvatici, dovendo pertanto applicarsi, nel caso di specie, l'art. 2052 c.c. ed individuarsi nella l'ente territoriale dotato di legittimazione passiva per la richiesta di CP_1 risarcimento danni. Infine invocava la responsabilità della anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., CP_1 posto che l'impatto con l'animale era avvenuto in tratto di strada privo di misure idonee ad evitare tali incidenti, tra cui barriere laterali, illuminazione pubblica nonché cartellonistica atta a segnalare l'attraversamento di animali selvatici.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo, in via principale, il rigetto delle Controparte_1
domande proposte, stante la carenza di legittimazione passiva, e, in subordine, la valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 c.c., se interpretato ampiamente nel ricomprendere anche i danni causati dalla fauna selvatica in relazione all'art. 3 della Costituzione. In ulteriore subordine, chiedeva la riduzione della pretesa attorea in forza della presunzione ex art. 2054 c.c. o, nel caso di applicazione dell'art. 2043 c.c., per l'accertamento del concorso di colpa tra le parti ex art. 1227 c.c.
A sostegno delle conclusioni formulate, la convenuta asseriva il difetto di legittimazione passiva, in quanto, l'eventuale applicazione dell'art. 2052 c.c., avrebbe comportato l'accertamento della pagina 4 di 10 responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica in capo al proprietario di essi e pertanto, essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato, legittimato passivo doveva ritenersi quest'ultimo. Nel merito, evidenziava l'erroneità dell'orientamento volto a ricomprendere i danni cagionati dalla fauna selvatica nella responsabilità ex art. 2052 c.c., dovendo invece ritenersi applicabile la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., in virtù della impossibilità pratica, per gli animali selvatici, ad essere sottoposti a custodia e controllo come, invece, desumibile dall'art. 2052
c.c.; pertanto, la domanda attorea doveva dirsi infondata in quanto non sussistevano gli elementi costitutivi del fatto illecito imputato alla P.A., ossia la colpa e il nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso, nonché, nell'eventuale ipotesi di applicazione dell'art. 2052 c.c., la prova che l'automobilista abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Aggiungeva, infine, che in materia di gestione della fauna erano state emanate una serie di atti e piani diretti al contenimento della popolazione faunistica, compresi i caprioli, attuando dunque ogni onere di propria competenza.
All'esito della prima udienza del 07.09.2022, tenutasi con modalità cartolare, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. In seguito, rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice, e ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza 12.09.2024, ove la convenuta rinunciava alla proposta eccezione di costituzionalità, veniva fissata udienza per discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di. note conclusive, che le parti depositavano.
1.Preliminarmente, va respinta l'eccezione sollevata sulla carenza di legittimazione passiva di CP_1
Recentemente la Suprema Corte, mutando l'orientamento fino a quel momento prevalente, ha
[...]
statuito che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c. Il previgente orientamento della giurisprudenza di legittimità riteneva invece che il danno cagionato dagli animali selvatici dovesse essere risarcito secondo i principi generali in tema di risarcimento del danno extracontrattuale ex art. 2043 c.c., dovendo così il danneggiato provare in giudizio, non solo il danno e il nesso di causalità, ma anche un concreto comportamento colposo imputabile all'ente pubblico, ritenendo invece non applicabile la presunzione prevista dall'art. 2052 c.c.
a tale tipologia di danni, stante l'incompatibilità dello stato di libertà in cui si trova l'animale selvatico con l'obbligo di custodia incombente sulla Pubblica Amministrazione. Tale ricostruzione aveva poi trovato puntuale conferma anche in sede di legittimità costituzionale, ove appunto la Corte costituzionale aveva ritenuto non potersi ritenere sussistente una disparità di trattamento tra il privato pagina 5 di 10 proprietario dell'animale che doveva rispondere dei danni cagionati ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la P.A. che, invece, avrebbe dovuto rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Corte Cost., Ord. n. 4/2001).
Orbene, in tale contesto, era altresì sorto il problema di individuare l'effettivo ente pubblico da ritenersi responsabile per la colposa omessa adozione delle misure necessarie ad impedire i danni causati dagli animali selvatici. In un primo momento l'ente dotato di legittimazione passiva era stato individuato, in via esclusiva, nella e, successivamente, nell'ente cui fossero stati concretamente affidati i CP_1
poteri di amministrazione del territorio e della gestione della fauna, sia che tali poteri discendessero dalla legge che per delega (pertanto tali Enti potevano individuarsi nelle Province, nelle Federazioni o nelle Associazioni, ecc.).
Il riferito orientamento, tuttavia, è stato di recente superato dalla sentenza della Corte di Cassazione del
10.01.2020 n. 7969, che ha inaugurato un nuovo indirizzo giurisprudenziale sul tema della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica, ammettendo anche in detta fattispecie l'applicazione dell'art. 2052 c.c., secondo cui “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. La norma richiamata non fa espresso riferimento ai soli animali domestici, ma a quelli suscettibili di proprietà o utilizzazione da parte dell'uomo, indipendentemente dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia da parte di questi, visto anche il richiamo alle circostanze di smarrimento o allontanamento.
Pertanto, l'imputazione della responsabilità dei danni cagionati dagli animali trova fondamento su di un criterio oggettivo di allocazione delle conseguenze risarcitorie, espressione del principio ubi commoda ibi et incommoda, che di quei danni fa rispondere il soggetto (proprietario o utilizzatore) che dall'animale trae appunto un beneficio. Pertanto, considerato che la fauna selvatica tutelata dalla Legge
157/1992 rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato e che tali specie sono affidate alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, ne discende che anche per questi soggetti deve trovare applicazione il regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.
Quanto poi al soggetto pubblico titolare della legittimazione passiva sul piano processuale sostanziale, esso deve essere individuato esclusivamente nella essendo l'ente al quale lo Stato, CP_1
proprietario del patrimonio faunistico in questione, ha attribuito specifiche funzioni di tutela, gestione e controllo tali da integrare indubitabilmente - ai fini dell'art. 2052 c.c. - una condotta di vera e propria
“utilizzazione” di tali specie animali. Devono, pertanto, ritenersi le Regioni gli enti che “utilizzano” il pagina 6 di 10 patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, nell'ipotesi residuale in cui spetti ad altri Enti adottare le misure volte ad impedire il danno, esse potranno eventualmente agire in rivalsa nei confronti di quest'ultimi (si veda da ultimo
Cass. n. 17253 del 21.06.2024: “la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in CP_1
quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello CP_1
stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”; così anche Cass. 30/10/2023 n. 30072; Cass. 08/02/2023 n. 3745; Cass.
20/04/2020 n. 7969, seguita da Cass. 22/06/2020 n. 12113).
Tutto ciò premesso, questo Tribunale ritiene di aderire al sopraindicato orientamento della Suprema
Corte, consolidatosi peraltro sia in sede di merito che di legittimità. Va conseguentemente affermata nel presente giudizio la legittimazione passiva esclusiva in capo a odierna convenuta, Controparte_1
contrariamente a quanto dalla stessa eccepito.
2. Ricondotta la fattispecie oggetto di causa all'interno dell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c., occorre verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della norma al fine di ritenere sussistente la responsabilità della convenuta. Quanto all'onere della prova, come chiarito dai Giudici di legittimità, spetta all'attore che agisce per ottenere il risarcimento del danno causato dall'animale, in forza del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso, nonché l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto di tutela di cui alla l. 157/1992. Con l'ulteriore precisazione che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, trova applicazione anche la presunzione operata dall'art. 2054 c.c. in tema di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, ossia spetterà al conducente provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In tali casi, difatti, si avrà un concorso fra le presunzioni di responsabilità previste a carico del conducente del veicolo, ex art. 2054
c.c., e del proprietario dell'animale, ex art. 2052 c.c.. Ovvero, sarà necessario valutare, caso per caso, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato, con la conseguenza che: “se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura” (Cass. Civ. n. 31335
pagina 7 di 10 del 10.11.2023). Questo comporta che non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione, da parte dell'attore, della presenza dell'animale sulla strada e l'avvenuto impatto tra questi ed il veicolo, bensì questi dovrà dimostrare l'esatta dinamica del sinistro e, in particolare, di aver adottato ogni cautela di guida necessaria ad evitare il danno, a maggior ragione nei casi di circolazione su aree ove è segnalata la presenza di fauna selvatica e quindi che, nonostante la prudenza utilizzata, non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto con l'animale stante l'imprevedibilità dell'evento. Dal canto suo, la dovrà dimostrare il caso fortuito (ex multis Cass. Civ. n. 17253/2024, Cass. n. 11107/2023; CP_1
Cass. n. 7969/2020).
Tutto quanto premesso, facendo applicazione dei principi sopraenunciati al caso de quo, parte attrice ha affermato e provato che in data 6.9.2019 si verificava nel Comune di Pienza, precisamente al km
33+800 della SP 146, un incidente stradale in seguito all'attraversamento repentino di due caprioli che andavano ad urtare contro l'autovettura di , il quale riportava ingenti danni all'auto. Parte_2
Difatti, come risulta dal verbale dei Carabinieri di Pienza allegato (doc. verbale cc + doc donadio – atto di citazione), essi intervenivano sul posto alle ore 20.03 constatando quanto asserito dal danneggiato e la presenza di danni all'autovettura nella parte anteriore del mezzo, in particolare nella mascherina frontale;
procedendo, inoltre, a far prelevare e smaltire l'animale, appartenente ad una delle specie oggetto di tutela di cui alla l. 157/1992, deceduto in seguito all'impatto.
Tuttavia, come già rilevato, in tali casi non è sufficiente la sola prova della presenza dell'animale e l'impatto tra questi ed il veicolo per ottenere l'integrale risarcimento del danno, dovendo invece l'attore dimostrare l'esatta dinamica del sinistro e di aver fatto tutto quanto possibile ad evitare il danno.
Orbene, l'onere probatorio incombente sull'attore non può ritenersi soddisfatto nel caso in esame, non sussistendo elementi fattuali da cui sia possibile desumere l'esatta dinamica dell'incidente ed una condotta di guida prudente ed attinente al luogo ove è concretamente avvenuto il sinistro. Trattavasi peraltro di area nota per la presenza di animali selvatici, nonché adeguatamente segnalata dai cartelli stradali di pericolo attraversamento animali. Va peraltro evidenziato che nonostante parte attrice faccia riferimento nei propri atti al video dell'incidente, ripreso da telecamera presente nell'autovettura, il file relativo non risulta poi effettivamente allegato nel fascicolo.
Pertanto, non si ritiene dimostrata né l'esatta dinamica del sinistro dal quale possa emergere l'adozione di ogni opportuna cautela nella condotta di guida da parte del (es. la velocità di marcia Pt_2 sostenuta o le manovre eventualmente effettuate per cercare di evitare l'impatto), ciò anche per l'assenza di testimoni e tenuto conto che l'intervento dei Carabinieri avveniva successivamente alla verificazione del sinistro, e che i predetti ovviamente dovevano limitarsi a verbalizzare, come in effetti pagina 8 di 10 accaduto, le dichiarazioni rese dal danneggiato;
né che la condotta dell'animale abbia avuto, nel caso concreto, una tale imprevedibilità per cui, nonostante ogni cautela adottata, non sarebbe stato comunque possibile evitare il danno. Di conseguenza, deve ritenersi non superata da parte dell'attrice la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c.
Allo stesso modo, non si ritiene assolto l'onere in capo alla parte convenuta in Controparte_1
merito alla sussistenza dell'ipotesi del caso fortuito, ex art. 2052 c.c., essendosi infatti limitato l'ente convenuto ad allegare alcune delibere della Giunta Regionale degli anni 2017-2018-2019-2020 in merito ai piani e tempi di prelievo della specie del , che nulla provano in tema di sussistenza Pt_3
del caso fortuito. Come precisato dalla Suprema Corte, in detti casi “Spetta, invece, alla CP_1
fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.” (cfr Cass. n. 13848/2020).
La prova liberatoria del caso fortuito non risulta dunque fornita da Controparte_1
Conseguentemente, poiché nessuna delle parti in giudizio ha superato la presunzione a proprio carico, deve ritenersi sussistente il concorso di responsabilità di entrambe le parti del presente giudizio nella verificazione del sinistro in oggetto, dovendosi perciò imputare in pari quota a ciascuna di esse.
3. Con riferimento al quantum del danno subito, la società attrice, legittimata alla domanda di risarcimento del danno in quanto surrogata ex art. 1916 c.c. nei diritti del danneggiato (doc. polizza – atto citazione), ha allegato la fattura emessa dalla “Auto Presto&Bene S.p.a.” n. U641/133582/19 del
29.10.2019, la documentazione fotografica dell'autovettura danneggiata (doc. fattura cliente – atto citazione), il bonifico di pagamento effettuato pari ad € 5.884,62 nonché, infine, la PEC di costituzione in mora dell'ente con contestuale esercizio del diritto di rivalsa (doc. diffida rivalsa – atto di citazione).
Dunque ha provato compiutamente l'entità del danno effettivamente riportato dall'auto coinvolta nel sinistro de quo.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla in punto di quantum, Parte_1 nonché in accoglimento di quanto eccepito dalla convenuta in merito all'operatività Controparte_1 della presunzione ex art. 2054 c.c., quest'ultima deve essere condannata ai sensi dell'art. 2052 c.c. al risarcimento del danno lamentato dall'attrice, danno che, in applicazione dell'art. 2054 c.c. quanto alla pagina 9 di 10 presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro, ammonta a complessivi € 2.942,31
(ovvero la metà della somma riportata in fattura di riparazione e relativo bonifico di pagamento, allegate in atti) , oltre interessi dal giorno del pagamento fino all'effettivo saldo.
4. Quanto alle spese di lite, considerato tutto quanto sopra enunciato, anche in virtù dell'evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia oggetto di causa e del recente cambio di indirizzo della Suprema Corte, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per la compensazione totale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
condanna la convenuta a corrispondere, per le causali meglio specificate in premessa, Controparte_1
in favore di la somma di € 2.942,31, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo;
CP_3
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,30.
Firenze, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 10 di 10