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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2503/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.Alberto Munno, pronunciando all'esito dell'udienza tenutasi il 05 dicembre 2025 con modalità telematico-cartolare ex art. 127ter cpc;
ha emesso la presente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa civile iscritta il 28 aprile 2023 sul ruolo generale dell'anno 2023 col numero 2503 vertente
T R A
(c.f. ), in proprio ex art. 86 cpc in quanto iscritto nell' Parte_1 C.F._1
Albo degli Avvocati, nella qualità di difensore della sig.ra , ammessa al beneficio Parte_2
del gratuito per la promozione del procedimento ex art. 316 comma 4 cc e 337bis cc n. 5779/2019
R.G.VG. nei confronti di , concluso con verbale di accordo del 20 dicembre 2019; Controparte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del , corrente in Via Arenula n. 70 in Roma, Controparte_2 Controparte_3
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
Convenuto contumace
Fatto e diritto
La ricorrente impugna il provvedimento col quale le veniva riconosciuto l'importo di euro 500,00 oltre accessori per le prestazioni professionali rese in favore della sig.ra ammessa Parte_2
al beneficio del gratuito patrocinio nel procedimento n. 5779/2019 r.g.v.g.. vertito ex artt. 316 comma 4 cc e 337bis e ss cpc nei confronti del sig. ed avente ad oggetto Controparte_1
_______________ 1 Dr.Alberto Munno provvedimenti a tutela del minore figlio di essa ricorrente e del predetto sig. ; Controparte_1
procedimento conclusosi con verbale del 20 dicembre 2019.
L'art. 6 del D.M. 147/2022 emesso il 13 agosto 2022, sotto la rubrica [Disposizione temporale], così dispone: [1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore]
L'art. 7 del D.M. 147/2022 emesso il 13 agosto 2022, sotto la rubrica [Entrata in vigore], dispone: [
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2.- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 agosto 2022]
Essendo la prestazione professionale esaurita prima della entrata in vigore del DM 147/2022, trova applicazione la modifica introdotta dal DM 37/2018 al DM 55/2014 per le liquidazioni successive al
28 aprile 2018, e di conseguenza si applica il paragrafo 7 della Tabella allegata al DM 37/2018 che per gli affari di volontaria giurisdizione prevede i seguenti valori:
7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
-====================================================================
| | | da € | da € | da € | da € |
| | |5.200,01 a|26.000,01 |52.000,01 a|260.000,01 |
| |da € 0 a €| € | a € | € | a € |
| valore | 5.200,00 |26.000,00 |52,000,00 |260.000,00 |520.000,00 |
+==========+==========+==========+==========+===========+===========+
|compenso | 405,00 | 1.350,00 | 2.225,00 | 3.170,00 | 4.320,00 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
Il ricorso introduttivo del procedimento a quo n.5779/19 r.g.v.g. si concludeva con le seguenti richieste della beneficiaria e ricorrente : Parte_2
_______________ 2 Dr.Alberto Munno L'art. 13 cpc, sotto la rubrica [cause relative a prestazioni alimentari e a rendite] così dispone nel suo comma 1: [1.- Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni].
Il petitum è pari ad euro 600 chiesti mensilmente che, moltiplicati per 24 mesi, sviluppano un totale pari ad euro 14400,00 .
Si applica così la fascia valore da euro 5200,01 ad euro 26.000,00 che, in applicazione del paragrafo
7 [ procedimenti di volontaria giurisdizione ] della tabella allegata al DM 37/18 applicabile ratione temporis , sviluppa un compenso pari ad euro 1350,00 , oltre accessori.
L'art. 82 del dpr 115/2002 così dispone: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'Autorità Giudiziaria con decreto di pagamento osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
L'art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, sotto la rubrica “parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” così dispone: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali,
e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento,
_______________ 3 Dr.Alberto Munno ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.”
Il successivo comma 5 dispone: “5. Il compenso e' liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita' istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attivita' e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame,
_______________ 4 Dr.Alberto Munno la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attivita' successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);
Ai sensi dell'art.130 del dpr 115/2002 “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti alla metà”.
Ne consegue che in favore della istante deve essere liquidato il compenso pari ad euro 675,00
( 1350 : 2 = 675,00 ) oltre agli accessori come per legge.
Le informative reddituali pervenute dalla GdF hanno attestato la sussistenza a favore della ricorrente dei requisiti reddituali ex art. 76 dpr 115/02 per la fruizione del Parte_2
beneficio.
L'ammontare concreto del quantum debeatur, riconosciuto in misura pari ad euro 675,00 sensibilmente ridotta rispetto alla richiesta della ricorrente pari ad euro 1820,00 e di poco superiore
( euro 175 ) alla somma di euro 500,00 riconosciuta nel decreto impugnato, giustifica la compensazione delle spese di lite anche in considerazione del comportamento processuale del che non ha contrastato in alcun modo la domanda della ricorrente. Controparte_2
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
b) in parziale accoglimento del ricorso ed in correlativa modifica del decreto emesso ex art. 168 dpr 115/2002, liquida in favore dell' Avv. per l'attività prestata nella qualità di Parte_1
difensore della sig.ra della sig.ra ammessa al beneficio del gratuito patrocinio Parte_2
nel procedimento n. 5779/2019 r.g.v.g. vertito ex art. 337bis e ss cpc nei confronti del sig. CP_1
e conclusosi con verbale del 20 dicembre 2019, il compenso complessivo di euro 675,00
[...]
oltre agli accessori come per legge, in cui deve essere compreso l'importo di euro 500,00 oltre accessori già riconosciuto nel provvedimento impugnato, con conseguenziale detrazione di quanto eventualmente percepito in forza del decreto impugnato;
c) subordina il pagamento alla emissione della fattura;
_______________ 5 Dr.Alberto Munno d) fa divieto all'Avv. di chiedere e/o percepire danaro o altra utilità come Parte_1
conseguenza delle prestazioni cui si riferisce il presente provvedimento;
e) dichiara irripetibili le spese relative al presente giudizio;
f) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, autorizzandola ad avvalersi dell'Ufficio Unep in caso di disservizi del sistema telematico-informatico e/o dei domicili digitali e/o altra difficoltà.
Così deciso in Monopoli l'08 dicembre 2025.
Il giudice dott. Alberto Munno
_______________ 6 Dr.Alberto Munno
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.Alberto Munno, pronunciando all'esito dell'udienza tenutasi il 05 dicembre 2025 con modalità telematico-cartolare ex art. 127ter cpc;
ha emesso la presente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa civile iscritta il 28 aprile 2023 sul ruolo generale dell'anno 2023 col numero 2503 vertente
T R A
(c.f. ), in proprio ex art. 86 cpc in quanto iscritto nell' Parte_1 C.F._1
Albo degli Avvocati, nella qualità di difensore della sig.ra , ammessa al beneficio Parte_2
del gratuito per la promozione del procedimento ex art. 316 comma 4 cc e 337bis cc n. 5779/2019
R.G.VG. nei confronti di , concluso con verbale di accordo del 20 dicembre 2019; Controparte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del , corrente in Via Arenula n. 70 in Roma, Controparte_2 Controparte_3
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
Convenuto contumace
Fatto e diritto
La ricorrente impugna il provvedimento col quale le veniva riconosciuto l'importo di euro 500,00 oltre accessori per le prestazioni professionali rese in favore della sig.ra ammessa Parte_2
al beneficio del gratuito patrocinio nel procedimento n. 5779/2019 r.g.v.g.. vertito ex artt. 316 comma 4 cc e 337bis e ss cpc nei confronti del sig. ed avente ad oggetto Controparte_1
_______________ 1 Dr.Alberto Munno provvedimenti a tutela del minore figlio di essa ricorrente e del predetto sig. ; Controparte_1
procedimento conclusosi con verbale del 20 dicembre 2019.
L'art. 6 del D.M. 147/2022 emesso il 13 agosto 2022, sotto la rubrica [Disposizione temporale], così dispone: [1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore]
L'art. 7 del D.M. 147/2022 emesso il 13 agosto 2022, sotto la rubrica [Entrata in vigore], dispone: [
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2.- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 agosto 2022]
Essendo la prestazione professionale esaurita prima della entrata in vigore del DM 147/2022, trova applicazione la modifica introdotta dal DM 37/2018 al DM 55/2014 per le liquidazioni successive al
28 aprile 2018, e di conseguenza si applica il paragrafo 7 della Tabella allegata al DM 37/2018 che per gli affari di volontaria giurisdizione prevede i seguenti valori:
7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
-====================================================================
| | | da € | da € | da € | da € |
| | |5.200,01 a|26.000,01 |52.000,01 a|260.000,01 |
| |da € 0 a €| € | a € | € | a € |
| valore | 5.200,00 |26.000,00 |52,000,00 |260.000,00 |520.000,00 |
+==========+==========+==========+==========+===========+===========+
|compenso | 405,00 | 1.350,00 | 2.225,00 | 3.170,00 | 4.320,00 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
Il ricorso introduttivo del procedimento a quo n.5779/19 r.g.v.g. si concludeva con le seguenti richieste della beneficiaria e ricorrente : Parte_2
_______________ 2 Dr.Alberto Munno L'art. 13 cpc, sotto la rubrica [cause relative a prestazioni alimentari e a rendite] così dispone nel suo comma 1: [1.- Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni].
Il petitum è pari ad euro 600 chiesti mensilmente che, moltiplicati per 24 mesi, sviluppano un totale pari ad euro 14400,00 .
Si applica così la fascia valore da euro 5200,01 ad euro 26.000,00 che, in applicazione del paragrafo
7 [ procedimenti di volontaria giurisdizione ] della tabella allegata al DM 37/18 applicabile ratione temporis , sviluppa un compenso pari ad euro 1350,00 , oltre accessori.
L'art. 82 del dpr 115/2002 così dispone: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'Autorità Giudiziaria con decreto di pagamento osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
L'art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, sotto la rubrica “parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” così dispone: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali,
e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento,
_______________ 3 Dr.Alberto Munno ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.”
Il successivo comma 5 dispone: “5. Il compenso e' liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita' istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attivita' e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame,
_______________ 4 Dr.Alberto Munno la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attivita' successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);
Ai sensi dell'art.130 del dpr 115/2002 “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti alla metà”.
Ne consegue che in favore della istante deve essere liquidato il compenso pari ad euro 675,00
( 1350 : 2 = 675,00 ) oltre agli accessori come per legge.
Le informative reddituali pervenute dalla GdF hanno attestato la sussistenza a favore della ricorrente dei requisiti reddituali ex art. 76 dpr 115/02 per la fruizione del Parte_2
beneficio.
L'ammontare concreto del quantum debeatur, riconosciuto in misura pari ad euro 675,00 sensibilmente ridotta rispetto alla richiesta della ricorrente pari ad euro 1820,00 e di poco superiore
( euro 175 ) alla somma di euro 500,00 riconosciuta nel decreto impugnato, giustifica la compensazione delle spese di lite anche in considerazione del comportamento processuale del che non ha contrastato in alcun modo la domanda della ricorrente. Controparte_2
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
b) in parziale accoglimento del ricorso ed in correlativa modifica del decreto emesso ex art. 168 dpr 115/2002, liquida in favore dell' Avv. per l'attività prestata nella qualità di Parte_1
difensore della sig.ra della sig.ra ammessa al beneficio del gratuito patrocinio Parte_2
nel procedimento n. 5779/2019 r.g.v.g. vertito ex art. 337bis e ss cpc nei confronti del sig. CP_1
e conclusosi con verbale del 20 dicembre 2019, il compenso complessivo di euro 675,00
[...]
oltre agli accessori come per legge, in cui deve essere compreso l'importo di euro 500,00 oltre accessori già riconosciuto nel provvedimento impugnato, con conseguenziale detrazione di quanto eventualmente percepito in forza del decreto impugnato;
c) subordina il pagamento alla emissione della fattura;
_______________ 5 Dr.Alberto Munno d) fa divieto all'Avv. di chiedere e/o percepire danaro o altra utilità come Parte_1
conseguenza delle prestazioni cui si riferisce il presente provvedimento;
e) dichiara irripetibili le spese relative al presente giudizio;
f) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, autorizzandola ad avvalersi dell'Ufficio Unep in caso di disservizi del sistema telematico-informatico e/o dei domicili digitali e/o altra difficoltà.
Così deciso in Monopoli l'08 dicembre 2025.
Il giudice dott. Alberto Munno
_______________ 6 Dr.Alberto Munno