Ordinanza collegiale 2 aprile 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01044/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2025, proposto da
ST LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Visciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
in relazione al giudicato innanzi al Tribunale di Venezia sez. Lavoro concluso con sentenza n. 208/2024 (R.G. 1953/2023), pubblicata in data 27-3-2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 208/2024, pubblicata in data 27-3-2024, emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. 1953/2023;
- che per costante giurisprudenza lo SP AN concesso dalla legge alle Amministrazioni pubbliche per adempiere all’obbligo di pagamento di somme di danaro riconosciute ai privati da pronunce giudiziali esecutive (centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997) assume rilievo anche ai fini del promovimento del giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che ne costituisce condizione di ammissibilità l'intervenuta notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione presso la sua sede reale, in quanto lo SP AN , per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'Amministrazione stessa; prima dell'esaurimento del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva non è possibile attivare la procedura per il giudizio d'ottemperanza (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 11 aprile 2024, n. 2414. In senso conforme ex multis : T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 5 aprile 2024, n. 163);
- che nella fattispecie non risulta soddisfatta la condizione di ammissibilità del ricorso di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997;
- che infatti parte ricorrente non ha prodotto in giudizio la prova dell’intervenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione intimata e del decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996;
- che con ordinanza n. 476 del 2-4-2025 questa Sezione ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il termine di venti giorni per presentare documenti e memorie in relazione a tale profilo di inammissibilità del ricorso;
- che anche a seguito di tale ordinanza parte ricorrente non ha fornito prova dell’intervenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione intimata e del decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996;
- che per tale motivo il ricorso è inammissibile;
- che non è necessaria una pronuncia sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO