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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/05/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2642/2017 cui è riunito 4314/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2642/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RICCI GIANGIUSEPPE e dell'avv. VALENTINI GIUSEPPINA ( ) C.F._2
VIA TORELLI N.22 71100 FOGGIA, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 4 71100
FOGGIA presso il difensore avv. RICCI GIANGIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI Parte_2 C.F._3 GIANGIUSEPPE e dell'avv. VALENTINI GIUSEPPINA ( ) VIA TORELLI C.F._2
N.22 71100 FOGGIA, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 4 FOGGIA presso il difensore avv. RICCI GIANGIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI Parte_3 C.F._4 GIANGIUSEPPE e dell'avv. VALENTINI GIUSEPPINA ( ) VIA TORELLI C.F._2
N.22 71100 FOGGIA, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 4 71100 FOGGIA presso il difensore avv. RICCI GIANGIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Via Conte Appiano, 48 FOGGIA presso il difensore avv.
PALUMBO FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le doglianze di parte attrice attengono essenzialmente all'illegittima ripartizione del consumo relativo all'impianto idrico.
Vale rilevare che le spese condominiali suddivisibili in ragione dei consumi individuali di ciascun condòmino necessitano di strumenti di rilevazione che consentano tale ripartizione. In relazione ai consumi idrici questo strumento è rappresentato dai così detti contatori individuali, altrimenti noti come contatori di sottrazione o misuratori individuali.
L'impianto idrico si compone di più voci: a) costo della fornitura dell'acqua, b) costo della fognatura e depurazione (ove presenti), c) alcuni costi fissi.
I consumi dell'acqua sono rilevati dal contatore di riferimento dell'ente erogatore e quelli di sottrazione. All'apparenza, quindi, si tratta di una semplice operazione di suddivisione del costo in base ai consumi. Occorre, dunque, avere riguardo alla quota di consumo del singolo, facendo in modo che scattino le fasce tariffarie in ragione dei suoi consumi.
Le medesime argomentazioni valgono in relazione alle quote inerenti alla fognatura e depurazione che parametrate con la quota di consumo.
Per i consumi comuni - si pensi alle prese d'acqua nei giardini condominiali - oppure le così dette dispersioni, salva differente convenzione, la spesa deve essere ripartita tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà.
Sul punto il Tribunale di Roma con una sentenza n. 1619 del 30 gennaio del 2017 ha chiarito, nell'ambito di un giudizio riguardante la validità di una deliberazione condominiale avente ad oggetto la ripartizione dei consumi idrici - quanto già affermato dalla Corte di Cassazione Civ. il 1.8.2014 sentenza n. 17557, ossia che per i consumi inerenti alle parti comuni, la spesa va ripartita tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà.
Residuano poi alcuni costi che non strictu sensu intesi, quali i canoni, ad eventuali depositi cauzionali,
a contributi comunque nominati e legittimamente inseriti in bolletta: in queste ipotesi, come per i consumi derivanti da utilizzo dell'acqua per il tramite dell'impianto comune, la spesa inerente dev'essere ripartita secondo i millesimi di proprietà.
Nel caso in cui non vi siano rilevatori autonomi la ripartizione dei consumi dell'acqua corrente alla stregua di un qualunque servizio deve essere suddiviso tra i condòmini in ragione dei millesimi di proprietà, così come stabilito dall'art. 1123, comma 1, c.c.
Occorre osservare che per l'installazione dei contatori individuali dell'acqua non è necessaria l'autorizzazione assembleare e l'eventuale delibera che sia stata comunque adottata è legittima anche ove il regolamento condominiale preveda un diverso criterio di riparto.
L'installazione dei contatori individuali dell'acqua, in condominio, è una pratica assolutamente libera che non necessità di un'autorizzazione dell'Assemblea – ex multis sentenza n. 4275 3 maggio 2019 del
Tribunale di Milano. L'eventuale delibera che sia stata comunque adottata è legittima anche ove il regolamento condominiale preveda un diverso criterio di riparto;
la contabilizzazione dei consumi deve intendersi come necessaria ai sensi della normativa vigente, tesa a responsabilizzare gli utenti nell'utilizzo di questa importante risorsa naturale.
Con la sentenza n. 17557/2014 di cui si è già detto la Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., in base ai valori millesimali.
pagina 2 di 4 In altre parole:
- i contatori di sottrazione prevalgono sui millesimi e sul regolamento e l'assemblea è legittimata a sostituire il criterio dei millesimi (o i criteri di ripartizione eventualmente previsti dal regolamento condominiale) imponendo l'uso di singoli contatori;
- relativamente alla suddivisione dei consumi dell'acqua potabile, il criterio millesimale di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. o il diverso criterio eventualmente indicato in un regolamento di natura contrattuale sono applicabili soltanto ove nello stabile manchi un sistema di contabilizzazione poiché, in caso contrario, sarebbe irragionevole non tenere conto dei consumi effettivi nella ripartizione delle relative spese;
- ove non si possa contabilizzare il consumo dell'acqua, si farà quindi applicazione del criterio indicato nel regolamento contrattuale. In mancanza di disposizioni regolamentari, si farà invece riferimento al criterio generale di cui all'art. 1123, comma 1, c.c.
In definitiva, la posa del contatore individuale d'acqua al posto del consumo basato sui millesimi, tramite installazione di singoli contatori e con conseguente addebito in base all'effettivo consumo, non solo è del tutto legittima ma addirittura doverosa. Non è necessaria alcuna preventiva delibera condominiale in merito.
Facendo applicazione delle coordinate appena evidenziate, deve ritenersi che a Parte_3 non potrà attribuirsi alcun consumo di acqua poiché risulta per tabulas che la medesima a far data dal
28 febbraio 2013 si è staccata legittimamente dal condominio in relazione ai terranei in Foggia alla Via
Marchese De Rosa 95D, 95 E/F e di Via Marchese De Rosa 19 C.
Quanto alle due altre parti attrici, per le quali non vi è prova del distacco, le medesime potranno anch'esse staccarsi. Rimane fermo il principio di applicazione dell'art. 1123 1 co di riparto delle tabelle millesimali, tra cui quelle richiamate nella sentenza 1568/2004 in relazione a consumi diversi da quelli dell'acqua.
Va rilevato, poi, avuto riguardo alla costituzione di un supercondominio e del Controparte_2
, che risulta per tabulas – vedi i titoli di provenienza allegati- che l'originario unico
[...] piano terra fu demolito e mentre il costruttore stava costruendo i nuovi stabili ha ceduto in costruzione l'area sovrastante il piano terra e l'intero 1° piano e i proporzionali diritti condominiali.
Dopo la presentazione del progetto in corso di costruzione, il proprietario dell'intero stabile ha venduto a terzi “l'area edificabile senza limitazione di altezza e di estensione sovrastante l'intero primo piano superiore dell'edificio in corso di costruzione sito in angolo tra Piazza Medaglie D'Oro e via Pestalozzi in Foggia”.
Il piano terra e l'intero 1° piano non erano stati finiti prima della sopraelevazione e i due condomini sono formati e costituiti anche dai rispettivi piani terra, come del resto comprovato dai regolamenti condominiali e dall'atto di compravendita che recita: “Il piano terra e l'intero 1° piano del detto edificio, la cui area sovrastante costituisce oggetto di questa vendita, non figurano riportati nel vigente catasto urbano del Comune di Foggia perché in corso di costruzione”.
La formazione del “Condominio piani terra” sembra originata da una convenzione interna fra alcuni proprietari dei piani terra;
in realtà non è stato allegato un regolare atto costitutivo del cosiddetto
“Condominio Piani Terra” e il relativo regolamento di condominio.
Vale sottolineare che la separazione dei condomini soggiace a quanto previsto dall'Articolo 61 disp.att.c.c. che così prevede: “Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in pagina 3 di 4 condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Nel caso in esame non è stata osservata la norma di cui si è appena fatto cenno.
In ogni caso, deve dichiararsi cessata la materia del contendere poiché la delibera del 22.12.2016, quanto ai punti 2 e 4, ovvero l'approvazione del Rendiconto Consuntivo Gestione Anno 2015 e l'approvazione del Preventivo Gestione Anno 2016, era stata revocata dal con quella del CP_2
23.2.2017 che ha approvato nuovamente il consuntivo 2015 e il preventivo 2016. La nuova ripartizione non ha inciso sulla sfera patrimoniale delle attrici.
Non è contestato che il abbia pagato le fatture Aqp anche relative ai piani terra. Controparte_1
La revoca della delibera impugnata originariamente è intervenuta prima della notifica dell'atto di citazione è del 24.3.2017.
In relazione alla delibera, dunque, del 22 dicembre 2016 va dichiarata cessata la materia del contendere;
in relazione a quella del 23 febbraio 2017 nessun riverbero negativo si è verificato per le attrici.
L'interesse di parte attrice può dirsi venuto meno giacchè l'approvazione del consuntivo e del preventivo può costituire solo un precedente ma non una prassi che vale come regola.
L'interesse di parte attrice sarebbe, invece, attuale se l'assemblea avesse previsto e discusso un ordine del giorno per stabilire criteri di ripartizione contrari alle norme di legge da valere per l'avvenire.
Ricorrono, dunque, giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza virtuale: a) erronea ripartizione assunta da parte convenuta con la delibera del
22 dicembre 2016, in relazione alla posizione di , anche se revocata nel febbraio Parte_3
2017; b) erronee argomentazioni svolte da parte attrice ed afferenti all'esistenza del Parte_4
”.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Foggia il 15 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2642/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RICCI GIANGIUSEPPE e dell'avv. VALENTINI GIUSEPPINA ( ) C.F._2
VIA TORELLI N.22 71100 FOGGIA, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 4 71100
FOGGIA presso il difensore avv. RICCI GIANGIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI Parte_2 C.F._3 GIANGIUSEPPE e dell'avv. VALENTINI GIUSEPPINA ( ) VIA TORELLI C.F._2
N.22 71100 FOGGIA, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 4 FOGGIA presso il difensore avv. RICCI GIANGIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI Parte_3 C.F._4 GIANGIUSEPPE e dell'avv. VALENTINI GIUSEPPINA ( ) VIA TORELLI C.F._2
N.22 71100 FOGGIA, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 4 71100 FOGGIA presso il difensore avv. RICCI GIANGIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Via Conte Appiano, 48 FOGGIA presso il difensore avv.
PALUMBO FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le doglianze di parte attrice attengono essenzialmente all'illegittima ripartizione del consumo relativo all'impianto idrico.
Vale rilevare che le spese condominiali suddivisibili in ragione dei consumi individuali di ciascun condòmino necessitano di strumenti di rilevazione che consentano tale ripartizione. In relazione ai consumi idrici questo strumento è rappresentato dai così detti contatori individuali, altrimenti noti come contatori di sottrazione o misuratori individuali.
L'impianto idrico si compone di più voci: a) costo della fornitura dell'acqua, b) costo della fognatura e depurazione (ove presenti), c) alcuni costi fissi.
I consumi dell'acqua sono rilevati dal contatore di riferimento dell'ente erogatore e quelli di sottrazione. All'apparenza, quindi, si tratta di una semplice operazione di suddivisione del costo in base ai consumi. Occorre, dunque, avere riguardo alla quota di consumo del singolo, facendo in modo che scattino le fasce tariffarie in ragione dei suoi consumi.
Le medesime argomentazioni valgono in relazione alle quote inerenti alla fognatura e depurazione che parametrate con la quota di consumo.
Per i consumi comuni - si pensi alle prese d'acqua nei giardini condominiali - oppure le così dette dispersioni, salva differente convenzione, la spesa deve essere ripartita tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà.
Sul punto il Tribunale di Roma con una sentenza n. 1619 del 30 gennaio del 2017 ha chiarito, nell'ambito di un giudizio riguardante la validità di una deliberazione condominiale avente ad oggetto la ripartizione dei consumi idrici - quanto già affermato dalla Corte di Cassazione Civ. il 1.8.2014 sentenza n. 17557, ossia che per i consumi inerenti alle parti comuni, la spesa va ripartita tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà.
Residuano poi alcuni costi che non strictu sensu intesi, quali i canoni, ad eventuali depositi cauzionali,
a contributi comunque nominati e legittimamente inseriti in bolletta: in queste ipotesi, come per i consumi derivanti da utilizzo dell'acqua per il tramite dell'impianto comune, la spesa inerente dev'essere ripartita secondo i millesimi di proprietà.
Nel caso in cui non vi siano rilevatori autonomi la ripartizione dei consumi dell'acqua corrente alla stregua di un qualunque servizio deve essere suddiviso tra i condòmini in ragione dei millesimi di proprietà, così come stabilito dall'art. 1123, comma 1, c.c.
Occorre osservare che per l'installazione dei contatori individuali dell'acqua non è necessaria l'autorizzazione assembleare e l'eventuale delibera che sia stata comunque adottata è legittima anche ove il regolamento condominiale preveda un diverso criterio di riparto.
L'installazione dei contatori individuali dell'acqua, in condominio, è una pratica assolutamente libera che non necessità di un'autorizzazione dell'Assemblea – ex multis sentenza n. 4275 3 maggio 2019 del
Tribunale di Milano. L'eventuale delibera che sia stata comunque adottata è legittima anche ove il regolamento condominiale preveda un diverso criterio di riparto;
la contabilizzazione dei consumi deve intendersi come necessaria ai sensi della normativa vigente, tesa a responsabilizzare gli utenti nell'utilizzo di questa importante risorsa naturale.
Con la sentenza n. 17557/2014 di cui si è già detto la Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., in base ai valori millesimali.
pagina 2 di 4 In altre parole:
- i contatori di sottrazione prevalgono sui millesimi e sul regolamento e l'assemblea è legittimata a sostituire il criterio dei millesimi (o i criteri di ripartizione eventualmente previsti dal regolamento condominiale) imponendo l'uso di singoli contatori;
- relativamente alla suddivisione dei consumi dell'acqua potabile, il criterio millesimale di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. o il diverso criterio eventualmente indicato in un regolamento di natura contrattuale sono applicabili soltanto ove nello stabile manchi un sistema di contabilizzazione poiché, in caso contrario, sarebbe irragionevole non tenere conto dei consumi effettivi nella ripartizione delle relative spese;
- ove non si possa contabilizzare il consumo dell'acqua, si farà quindi applicazione del criterio indicato nel regolamento contrattuale. In mancanza di disposizioni regolamentari, si farà invece riferimento al criterio generale di cui all'art. 1123, comma 1, c.c.
In definitiva, la posa del contatore individuale d'acqua al posto del consumo basato sui millesimi, tramite installazione di singoli contatori e con conseguente addebito in base all'effettivo consumo, non solo è del tutto legittima ma addirittura doverosa. Non è necessaria alcuna preventiva delibera condominiale in merito.
Facendo applicazione delle coordinate appena evidenziate, deve ritenersi che a Parte_3 non potrà attribuirsi alcun consumo di acqua poiché risulta per tabulas che la medesima a far data dal
28 febbraio 2013 si è staccata legittimamente dal condominio in relazione ai terranei in Foggia alla Via
Marchese De Rosa 95D, 95 E/F e di Via Marchese De Rosa 19 C.
Quanto alle due altre parti attrici, per le quali non vi è prova del distacco, le medesime potranno anch'esse staccarsi. Rimane fermo il principio di applicazione dell'art. 1123 1 co di riparto delle tabelle millesimali, tra cui quelle richiamate nella sentenza 1568/2004 in relazione a consumi diversi da quelli dell'acqua.
Va rilevato, poi, avuto riguardo alla costituzione di un supercondominio e del Controparte_2
, che risulta per tabulas – vedi i titoli di provenienza allegati- che l'originario unico
[...] piano terra fu demolito e mentre il costruttore stava costruendo i nuovi stabili ha ceduto in costruzione l'area sovrastante il piano terra e l'intero 1° piano e i proporzionali diritti condominiali.
Dopo la presentazione del progetto in corso di costruzione, il proprietario dell'intero stabile ha venduto a terzi “l'area edificabile senza limitazione di altezza e di estensione sovrastante l'intero primo piano superiore dell'edificio in corso di costruzione sito in angolo tra Piazza Medaglie D'Oro e via Pestalozzi in Foggia”.
Il piano terra e l'intero 1° piano non erano stati finiti prima della sopraelevazione e i due condomini sono formati e costituiti anche dai rispettivi piani terra, come del resto comprovato dai regolamenti condominiali e dall'atto di compravendita che recita: “Il piano terra e l'intero 1° piano del detto edificio, la cui area sovrastante costituisce oggetto di questa vendita, non figurano riportati nel vigente catasto urbano del Comune di Foggia perché in corso di costruzione”.
La formazione del “Condominio piani terra” sembra originata da una convenzione interna fra alcuni proprietari dei piani terra;
in realtà non è stato allegato un regolare atto costitutivo del cosiddetto
“Condominio Piani Terra” e il relativo regolamento di condominio.
Vale sottolineare che la separazione dei condomini soggiace a quanto previsto dall'Articolo 61 disp.att.c.c. che così prevede: “Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in pagina 3 di 4 condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Nel caso in esame non è stata osservata la norma di cui si è appena fatto cenno.
In ogni caso, deve dichiararsi cessata la materia del contendere poiché la delibera del 22.12.2016, quanto ai punti 2 e 4, ovvero l'approvazione del Rendiconto Consuntivo Gestione Anno 2015 e l'approvazione del Preventivo Gestione Anno 2016, era stata revocata dal con quella del CP_2
23.2.2017 che ha approvato nuovamente il consuntivo 2015 e il preventivo 2016. La nuova ripartizione non ha inciso sulla sfera patrimoniale delle attrici.
Non è contestato che il abbia pagato le fatture Aqp anche relative ai piani terra. Controparte_1
La revoca della delibera impugnata originariamente è intervenuta prima della notifica dell'atto di citazione è del 24.3.2017.
In relazione alla delibera, dunque, del 22 dicembre 2016 va dichiarata cessata la materia del contendere;
in relazione a quella del 23 febbraio 2017 nessun riverbero negativo si è verificato per le attrici.
L'interesse di parte attrice può dirsi venuto meno giacchè l'approvazione del consuntivo e del preventivo può costituire solo un precedente ma non una prassi che vale come regola.
L'interesse di parte attrice sarebbe, invece, attuale se l'assemblea avesse previsto e discusso un ordine del giorno per stabilire criteri di ripartizione contrari alle norme di legge da valere per l'avvenire.
Ricorrono, dunque, giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza virtuale: a) erronea ripartizione assunta da parte convenuta con la delibera del
22 dicembre 2016, in relazione alla posizione di , anche se revocata nel febbraio Parte_3
2017; b) erronee argomentazioni svolte da parte attrice ed afferenti all'esistenza del Parte_4
”.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Foggia il 15 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4