Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439 , concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, sono applicabili sino al 24 dicembre 1950.
Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439 , concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, sono applicabili sino al 24 dicembre 1950.