Articolo 1 della Legge 29 luglio 1949, n. 496
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27 agosto 1949
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439 , concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, sono applicabili sino al 24 dicembre 1950.

Entrata in vigore il 27 agosto 1949